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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1111/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1111/2024
tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 6 giugno 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
pagina 1 di 9 utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Parte_2
, l'avv.to PESCATORE GIACOMO e
[...]
l'Avv.to CREMONESE BEATRICE;
Per l'avv.to PIRACCINI VALENTINA Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
Parte ricorrente precisa e conclude come da memoria depositata il 24 giugno 2024,
rileva che l'immobile non è stato liberato, nulla viene richiesto a titolo di condanna al pagamento di indennità di occupazione, essendovi accordo fra le parti su questo punto e l'occupante provvedendo al pagamento
Parte resistente precisa e conclude come da memoria del 12 luglio 2024
pagina 2 di 9 Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 16.00 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 16.00 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1111/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PESCATORE GIACOMO e dell'avv. CREMONESE
BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 26 a BOLOGNA presso il difensore avv. PESCATORE GIACOMO
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. GALLO Controparte_1
GIANFRANCO e dell'avv. PIRACCINI VALENTINA, elettivamente domiciliato in
VIA R. SERRA N. 15 a CESENA presso il difensore avv. GALLO GIANFRANCO pagina 4 di 9 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna, precisando come da memorie integrative depositate l'attore il 24 giugno 2024 e il convenuto il 12 luglio
2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la narrazione dello svolgimento del processo, non più richiesta dal vigente codice di rito.
Brevemente. Trattasi dell'opposizione allo sfratto per finita locazione portante n.
2838/23 RG..
E' stata esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo.
La causa, di natura documentale, previo tentativo di conciliazione proposto dal giudice ex art. 420 cpc, è stata chiamata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussioni.
Spetta ora decidere.
Le parti documentano un contratto di locazione fra loro intercorso a far data del 2
novembre 2010. Trattasi di locazione commerciale con prima scadenza al 31ottobre
2016 e seconda al 31 ottobre 2022. (doc. 3 allegato dall'attore).
In assenza di disdetta alla seconda scadenza, la locazione si è rinnovata per ulteriori sei anni, sennonché le parti, alla data del 16 gennaio 2023, nel frattempo intervenuta la pagina 5 di 9 procedura di concordato preventivo del locatore, hanno inteso non rinnovare il contratto di locazione ed accordarsi sui tempi del rilascio che sarebbe dovuto intervenire il 31
marzo 2023 (doc. 13 allegato dall'attore).
Questi i dati documentali salienti che chiariscono come l'instaurazione del procedimento n. 2838/23 fosse irrituale ed inammissibile carenti i presupposti di uno sfratto per finita locazione.
A ben guardare, in assenza dell'accordo del 16 gennaio 2023, la locazione, assente la disdetta entro il termine a ritroso di mesi sei rispetto alla scadenza, si sarebbe prorogata fino a tutto il 31 ottobre 2028, a nulla influendo la procedura concorsuale, stante le norme del codice della crisi e, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 97 c.c.i. che stabilisce che «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185,
comma 1» dove il contratto di cui al 3° comma dell'art. 173 c.c.i. è il contratto preliminare di vendita trascritto, quelli di cui all'art. 176 c.c.i. sono i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis 1° comma, lett. b, c.c.), quello di cui al 1°
comma dell'art. 185 c.c.i. è il contratto di locazione nel caso di concordato preventivo del locatore.
Con risoluzione per mutuo consenso espressa nell'art. 1 dell'accordo del 16 gennaio
2023, l'occupazione della è divenuta “sine titulo” e le Controparte_1
parti si sono accordate per la liberazione e per una indennità di occupazione.
L'eccezione preliminare del convenuto formulata nell'atto di opposizione è pertanto pagina 6 di 9 fondata e trova accoglimento: inammissibile perché irrituale è la domanda introduttiva dello sfratto che avrebbe dovuto trovare la sua formulazione nell'ambito di un procedimento ex art. 447 bis cpc, ragione per cui alcuna istanza cautelare propria del procedimento di sfratto, fra cui l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc, non può trovare ingresso e quanto meno accoglimento nell'ambito di questo procedimento.
Sennonché, proprio con l'opposizione, con la mutazione del rito del processo, si apre un ulteriore procedimento – ordinario, seppure speciale - che determina la facoltà delle parti ad ampliare le domande, purché caratterizzate dal fine preliminarmente presupposto. In
particolare, è il locatore che viene facultizzato a emendare la domanda e estenderla.
La giurisprudenza più recente si è espressa su fatti speculari a quello in esame e la
Cassazione con Ordinanza del 28 febbraio 2023 n. 2955 ha chiarito come “nel
procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato
determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo
processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a
fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente
formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta
con l'atto introduttivo del procedimento sommario”. Il collegio ha osservato come
“ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera
diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto significherebbe, contro la
lettera alla logica della norma, costringere la parte, che abbia meglio messo a fuoco il
proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda
pagina 7 di 9 sostanziale, a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro
processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia
processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non
perfettamente rispondente ai propri desideri e di interessi, per poi eventualmente
proporre una nuova domanda ( con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un
altro giudice”.
In questo contesto giurisprudenziale, che questo giudice condivide, atteso pure che è
orientamento costante dei giudici di legittimità, chiaro l'interesse e l'intendimento del locatore - ora mero proprietario - a liberare l'immobile sulla scorta di un'occupazione che non ha ragione d'esistere perché non titolata per l'effetto dell'accordo del 16
gennaio 2023, è fondata l'istanza di rilascio dell'attore e va accolta, anche e perché
assente la contestazione o l'eccezione diversa del convenuto, che non oppone rilievi sui documenti che formano il pensiero decisorio di questo giudice, che nulla può di più che prendere atto dell'intervenuta risoluzione della locazione per effetto delle reciproche dichiarazioni delle parti attestate nel documento del 16 gennaio 2023.
Va disposto il rilascio in tempi ristretti, in quanto, pendendo la procedura concorsuale,
occorre rendere libero l'immobile e così più appetibile il suo acquisto da parte di terzi;
nulla si provvede per l'indennità di occupazione, perché non richiesta.
Sulle spese di lite, va operata una liquidazione che tenga a mente la parziale reciproca soccombenza e per l'effetto vengono liquidate a favore dell'attore con la massima riduzione, tutte le fasi espletate in questo rito, fatta eccezione per quella istruttoria e pagina 8 di 9 decisoria, in assenza di note conclusive, alcun rimborso sulle spese sostenute nella fase dello sfratto;
valore quello dichiarato in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1111/24, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Prende atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione inter-partes
E per l'effetto
ORDINA al convenuto di rilasciare l'immobile libero da cose e persone entro il 30
giugno 2025
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.450,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Forlì, 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1111/2024
tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 6 giugno 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
pagina 1 di 9 utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Parte_2
, l'avv.to PESCATORE GIACOMO e
[...]
l'Avv.to CREMONESE BEATRICE;
Per l'avv.to PIRACCINI VALENTINA Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
Parte ricorrente precisa e conclude come da memoria depositata il 24 giugno 2024,
rileva che l'immobile non è stato liberato, nulla viene richiesto a titolo di condanna al pagamento di indennità di occupazione, essendovi accordo fra le parti su questo punto e l'occupante provvedendo al pagamento
Parte resistente precisa e conclude come da memoria del 12 luglio 2024
pagina 2 di 9 Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 16.00 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 16.00 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1111/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PESCATORE GIACOMO e dell'avv. CREMONESE
BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 26 a BOLOGNA presso il difensore avv. PESCATORE GIACOMO
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. GALLO Controparte_1
GIANFRANCO e dell'avv. PIRACCINI VALENTINA, elettivamente domiciliato in
VIA R. SERRA N. 15 a CESENA presso il difensore avv. GALLO GIANFRANCO pagina 4 di 9 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna, precisando come da memorie integrative depositate l'attore il 24 giugno 2024 e il convenuto il 12 luglio
2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la narrazione dello svolgimento del processo, non più richiesta dal vigente codice di rito.
Brevemente. Trattasi dell'opposizione allo sfratto per finita locazione portante n.
2838/23 RG..
E' stata esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo.
La causa, di natura documentale, previo tentativo di conciliazione proposto dal giudice ex art. 420 cpc, è stata chiamata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussioni.
Spetta ora decidere.
Le parti documentano un contratto di locazione fra loro intercorso a far data del 2
novembre 2010. Trattasi di locazione commerciale con prima scadenza al 31ottobre
2016 e seconda al 31 ottobre 2022. (doc. 3 allegato dall'attore).
In assenza di disdetta alla seconda scadenza, la locazione si è rinnovata per ulteriori sei anni, sennonché le parti, alla data del 16 gennaio 2023, nel frattempo intervenuta la pagina 5 di 9 procedura di concordato preventivo del locatore, hanno inteso non rinnovare il contratto di locazione ed accordarsi sui tempi del rilascio che sarebbe dovuto intervenire il 31
marzo 2023 (doc. 13 allegato dall'attore).
Questi i dati documentali salienti che chiariscono come l'instaurazione del procedimento n. 2838/23 fosse irrituale ed inammissibile carenti i presupposti di uno sfratto per finita locazione.
A ben guardare, in assenza dell'accordo del 16 gennaio 2023, la locazione, assente la disdetta entro il termine a ritroso di mesi sei rispetto alla scadenza, si sarebbe prorogata fino a tutto il 31 ottobre 2028, a nulla influendo la procedura concorsuale, stante le norme del codice della crisi e, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 97 c.c.i. che stabilisce che «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185,
comma 1» dove il contratto di cui al 3° comma dell'art. 173 c.c.i. è il contratto preliminare di vendita trascritto, quelli di cui all'art. 176 c.c.i. sono i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis 1° comma, lett. b, c.c.), quello di cui al 1°
comma dell'art. 185 c.c.i. è il contratto di locazione nel caso di concordato preventivo del locatore.
Con risoluzione per mutuo consenso espressa nell'art. 1 dell'accordo del 16 gennaio
2023, l'occupazione della è divenuta “sine titulo” e le Controparte_1
parti si sono accordate per la liberazione e per una indennità di occupazione.
L'eccezione preliminare del convenuto formulata nell'atto di opposizione è pertanto pagina 6 di 9 fondata e trova accoglimento: inammissibile perché irrituale è la domanda introduttiva dello sfratto che avrebbe dovuto trovare la sua formulazione nell'ambito di un procedimento ex art. 447 bis cpc, ragione per cui alcuna istanza cautelare propria del procedimento di sfratto, fra cui l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc, non può trovare ingresso e quanto meno accoglimento nell'ambito di questo procedimento.
Sennonché, proprio con l'opposizione, con la mutazione del rito del processo, si apre un ulteriore procedimento – ordinario, seppure speciale - che determina la facoltà delle parti ad ampliare le domande, purché caratterizzate dal fine preliminarmente presupposto. In
particolare, è il locatore che viene facultizzato a emendare la domanda e estenderla.
La giurisprudenza più recente si è espressa su fatti speculari a quello in esame e la
Cassazione con Ordinanza del 28 febbraio 2023 n. 2955 ha chiarito come “nel
procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato
determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo
processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a
fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente
formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta
con l'atto introduttivo del procedimento sommario”. Il collegio ha osservato come
“ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera
diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto significherebbe, contro la
lettera alla logica della norma, costringere la parte, che abbia meglio messo a fuoco il
proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda
pagina 7 di 9 sostanziale, a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro
processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia
processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non
perfettamente rispondente ai propri desideri e di interessi, per poi eventualmente
proporre una nuova domanda ( con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un
altro giudice”.
In questo contesto giurisprudenziale, che questo giudice condivide, atteso pure che è
orientamento costante dei giudici di legittimità, chiaro l'interesse e l'intendimento del locatore - ora mero proprietario - a liberare l'immobile sulla scorta di un'occupazione che non ha ragione d'esistere perché non titolata per l'effetto dell'accordo del 16
gennaio 2023, è fondata l'istanza di rilascio dell'attore e va accolta, anche e perché
assente la contestazione o l'eccezione diversa del convenuto, che non oppone rilievi sui documenti che formano il pensiero decisorio di questo giudice, che nulla può di più che prendere atto dell'intervenuta risoluzione della locazione per effetto delle reciproche dichiarazioni delle parti attestate nel documento del 16 gennaio 2023.
Va disposto il rilascio in tempi ristretti, in quanto, pendendo la procedura concorsuale,
occorre rendere libero l'immobile e così più appetibile il suo acquisto da parte di terzi;
nulla si provvede per l'indennità di occupazione, perché non richiesta.
Sulle spese di lite, va operata una liquidazione che tenga a mente la parziale reciproca soccombenza e per l'effetto vengono liquidate a favore dell'attore con la massima riduzione, tutte le fasi espletate in questo rito, fatta eccezione per quella istruttoria e pagina 8 di 9 decisoria, in assenza di note conclusive, alcun rimborso sulle spese sostenute nella fase dello sfratto;
valore quello dichiarato in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1111/24, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Prende atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione inter-partes
E per l'effetto
ORDINA al convenuto di rilasciare l'immobile libero da cose e persone entro il 30
giugno 2025
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.450,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Forlì, 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
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