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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20.5.2025
Causa n. 2664/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Tosetto
per la parte convenuta l'avv. Conti
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 20.5.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2664 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 13/11/2024 avente ad oggetto: licenziamento del dirigente da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti TOSETTO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, BEMBO ROSSANA, PETTOELLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico Email_1
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI STEFANO e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LEONI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2 Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 13.11.2024, ex dirigente della resistente Parte_1 CP_1
con mansioni di direttore commerciale dal 3.1.2023, ha contestato, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale, la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato con comunicazione dell'8.7.2024, spedita con raccomandata del 9.7.2024, tornata al mittente per irreperibilità all'indirizzo di residenza, di cui era venuto a conoscenza solo con email del
31.7.2024, con cui veniva richiesta la restituzione dei beni aziendali. Ha in sintesi affermato di non avere mai ricevuto formale comunicazione della conclusione del procedimento disciplinare,
1 iniziato con contestazione disciplinare (e sospensione cautelare dal servizio) del 26.6.2024, con l'intimazione del licenziamento e della contestuale motivazione. Gli unici atti scritti che potrebbero integrare il licenziamento (ma senza motivazione) sarebbero la predetta email del
31.7.2024, con cui è stata richiesta la restituzione dei beni aziendali, o l'invio successivo del modulo fiscale delle somme a debito da versare all'erario o delle ultime buste paga e TFR, che indicano e presuppongono la cessazione del rapporto. Tali comunicazioni sarebbero tardive rispetto ai termini di decadenza dal potere disciplinare che in base al CCNL dipendenti terziario
(art. 240), ritenuto applicabile (CCNL dirigenti terziario non contiene disposizioni in materia di procedimento disciplinare ma rinvia con norma di chiusura alla contrattazione collettiva applicata ai quadri, art. 44) e dal CIA (art. 49) dovrebbe essere esercitato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni per le giustificazioni. Ritiene poi nel merito, distinguendo tra giusta causa e giustificatezza, che gli inadempimenti contestati non possano nemmeno astrattamente configurare una giusta causa (con diritto quantomeno all'indennità di preavviso).
Ha infine rilevato come le condotte di cui è stato incolpato non potessero nemmeno integrare l'ipotesi di ingiustificatezza, avendo egli agito nell'esclusivo interesse dell'ente, con trasparenza e seguendo una prassi consolidata nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il licenziamento
intimato al ricorrente è nullo, inefficace, illegittimo e/o ingiustificato e/o che è privo della giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.; 2. accertato che la retribuzione mensile globale di riferimento del ricorrente ammonta ad € 19.333,84, ovvero al diverso importo, maggiore o
minore, ritenuto di giustizia, condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente medesimo la somma capitale di €
116.003,04, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, a titolo di
indennità sostitutiva del preavviso;
3. accertato che la retribuzione mensile globale di
riferimento del ricorrente ammonta ad € 19.333,84, ovvero al diverso importo, maggiore o
minore, ritenuto di giustizia, condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente medesimo la somma capitale di €
154.670,72, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, a titolo di
2 indennità supplementare prevista dall'art. 34 CCNL Dirigenti aziende Terziario, ovvero a titolo
di risarcimento del danno;
4. condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma capitale di € 15.174,83, ovvero il
diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, a titolo di retribuzione dovuta;
5. il
tutto, in ogni caso, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di
maturazione del credito al saldo, ovvero con applicazione degli interessi moratori ex art. 1284,
c. 4, c.c.; 6. con rimborso dalle spese, del contributo unificato e del compenso per l'attività professionale difensiva, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Cpa ed Iva di legge”.
2. Si è costituita chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto. Ha sostenuto la correttezza formale del licenziamento, essendo stata la raccomandata spedita nei termini (9.7.2024) all'indirizzo di residenza comunicato in sede di assunzione, confermato dallo stesso ricorrente quale luogo di abitazione dove ritirare i beni aziendali e come risultante dal certificato anagrafico, operando la presunzione di conoscenza ex artt. 1334-1335 c.c. Ha contestato peraltro che la carenza di motivazione contestuale potesse determinare l'ingiustificatezza del licenziamento e comunque l'applicabilità del CCNL Terziario
Commercio per i dipendenti ai dirigenti. Nel merito ha dedotto che la condotta documentata e pacifica (consistente, nell'ambito di una procedura negoziata con la PA ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. B dlgs 36/2023, nell'inserimento nella preventivazione con la PA di una voce di costo, in modo occulto, sulla base di accordi privati, al fine di favorire la sostituzione di società allestitrice collegata a con altra società e di neutralizzare gli effetti dell'applicazione CP_1
dell'indennizzo conseguente alla predetta sostituzione) oggetto di contestazione, integri una grave violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex dlgs
231/2011 e il relativo codice etico integrando una giusta causa di recesso e che gli effetti dello stesso debbano farsi risalire alla data di consegna della contestazione disciplinare (26.6.2024) ex art. 1, co. 41 L. 92/2012 o comunque al 12.7.2024, giorno del tentativo di consegna del licenziamento presso la residenza del ricorrente.
3. All'udienza del 29.1.2025, il giudice ha tentato la conciliazione che ha avuto esito negativo e con ordinanza del 31.1.2025, ritenuti pacifici i fatti rilevanti ha rinviato per la discussione,
3 concedendo alle parti termine per note e repliche. All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza,
depositata telematicamente.
4. E' pacifico e documentato che la resistente, dopo avere consegnato a mani la lettera di contestazione degli addebiti al ricorrente il 26.6.2024 (doc. 4 resistente) e ricevuto le giustificazioni in data 3.7.2024 (doc. 20 resistente), abbia inviato la lettera di licenziamento con raccomandata a.r. al corretto indirizzo di residenza (ed effettivo luogo di abitazione) del ricorrente (via Cimabue n. 7, Legnago, VR), già comunicato in sede di assunzione, risultante dal documento di identità inviato dallo stesso ricorrente e dal certificato di residenza, rilasciato alla resistente il 30.7.2024, nonché ulteriormente ribadito dall'ex dirigente che il 31.7.2024
confermava che il ritiro dei beni aziendali in suo possesso potesse avvenire presso la sua abitazione al medesimo indirizzo (doc. 2, 3, 22, 23 resistente), come in effetti avvenuto il
1.8.2024 (doc. 17 ricorrente). La lettera di licenziamento, datata 8 luglio 2024, risulta spedita il
9.7.2024 e restituita al mittente il 30.7.2024 per “irreperibilità domicilio” annotata dall'agente postale nel plico raccomandato, all'esito del tentativo di consegna del 12.7.2024 (doc. 21
resistente).
5. Deve preliminarmente rilevarsi, avendo sul punto le parti ampiamente discusso la questione,
che, in linea generale e con riferimento agli atti unilaterali recettizi (quali il licenziamento) secondo orientamento interpretativo condiviso da questo Giudice: “La spedizione di un atto al
corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia
conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a
destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 cod. civ.,
opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma
non quando l'agente postale, ancorché errando, l'abbia rispedito al mittente, dichiarando essere
il destinatario sconosciuto” (Cass., 9303/2012 e 24703/2017, nonché precedenti ivi richiamati).
6. Va tuttavia rilevato l'infondatezza della invocata pretesa decadenza dal potere disciplinare del datore di lavoro (in forza del richiamo generale operato dall'art. 44 CCNL Dirigenti Terziario che rende applicabile l'art. 240 CCNL Terziario Commercio “L'eventuale adozione del
4 provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15
giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue
controdeduzioni” – doc. 30-32 ricorrente, da intendersi quale attuazione delle garanzie di cui all'art. 7 L. 300/70), stante la presentazione per la spedizione a mezzo del servizio postale della raccomandata al corretto indirizzo di residenza, contente il provvedimento di licenziamento, in data 9.7.2024 (ossia entro i 15 giorni dal termine di 10 giorni dal 26.6.2024 per la presentazione delle giustificazioni del lavoratore): il datore di lavoro è in sostanza tenuto a porre in essere l'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento, sottratto alla sua ingerenza e tale attività impedisce,
secondo ormai consolidata giurisprudenza da questo Giudice condivisa, il verificarsi della predetta decadenza non occorrendo, per il verificarsi dell'effetto impeditivo della decadenza,
anche la ricezione dell'atto nel predetto termine (cfr. Cass.
4.10.2010 n. 20566 e, negli stessi termini, Cass.
2.3.2011 n. 5093; Cass. 10.9.2012 n. 15102; Cass. 20.3.2015 n. 5714; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Bologna, ord. ex lege 92/12, del 22.4.2018, RG
2608/2017). D'altronde è pacifico nel caso di specie che da un lato il ricorrente non ha di fatto subito alcuna lesione del diritto di difesa e che la colpa del mancato recapito nel termine, non sia attribuibile al datore di lavoro, quanto piuttosto all'addetto al recapito.
7. Sotto ulteriore profilo, deve rilevarsi che l'eventuale violazione dell'onere di indicazione della motivazione contestualmente al licenziamento non determina automaticamente il diritto all'indennità supplementare;
da un lato infatti l'art. 39 co. 1, CCNL dirigenti terziario dispone:
“Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione” ma non prevede, quale automatica e diretta conseguenza, la spettanza dell'indennità supplementare;
per contro, il successivo secondo comma dispone che: “Ferma
restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di
cui all'art. 32, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di
lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del
5 recesso, potrà ricorrere al Collegio di cui all'art. 34. Il Collegio è competente in ogni caso di licenziamento”.
7.1 Il Collegio, nel caso riconosca, all'esito dell'istruttoria, l'ingiustificatezza del licenziamento,
può disporre l'attribuzione della suddetta indennità; l'art. 34 comma 14 dispone: “Ove non si
raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto dell'eventuale assenza immotivata di una
delle parti nonché, in caso di licenziamento, anche dell'eventuale carenza di motivazione
contestuale, emetterà il proprio lodo…” e il successivo comma 16 prevede che: “ Ove il
Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga
quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del
datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali
di fine rapporto”). La lettura congiunta (ai sensi degli artt. 1362-1363 c.c.) delle richiamate clausole contrattuali consente di affermare che l'indennità supplementare è riconosciuta solo qualora il licenziamento sia ritenuto ingiustificato. Ne consegue che, ove la motivazione non sia stata resa con il licenziamento (ovvero, risulti insufficiente o generica), il datore di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio, può esplicitarla (od integrarla) nell'ambito del giudizio arbitrale, e, nell'ipotesi in cui il dirigente abbia scelto, in conformità al principio di alternatività
delle tutele nelle controversie del lavoro, di adire direttamente il giudice ordinario, analoghe facoltà vanno riconosciute alla parte datoriale nell'ambito del processo, atteso che, diversamente,
la posizione del datore di lavoro verrebbe ad essere compromessa per effetto di una autonoma ed insindacabile determinazione della controparte (in tale prospettiva si ritengono condivisibili e applicabili i principi enunciati da Cass., 3175/2013, 3147/2019, con riferimento a disposizioni del CCNL dirigenti aziende industriali sostanzialmente analoghe).
7.2 L'espressione: “Tenendo conto…anche dell'eventuale carenza di motivazione contestuale”
infatti, ad avviso di questo Giudice, va intesa nel senso che tale circostanza deve essere considerata, al pari dell'assenza immotivata al tentativo di conciliazione, nella valutazione complessiva della ingiustificatezza del licenziamento, ove quindi possa ad esempio rappresentare una condotta volta a sottrarsi all'obbligo di esplicitare le ragioni del recesso o indicativa dell'insussistenza di ragioni effettive al momento del recesso e pretestuosamente
6 ricostruite a posteriori al solo scopo di liberarsi di un dirigente scomodo o della volontà di ledere il diritto di difesa del dirigente (e nel caso di specie, essendo dipesa, per come prospettato dallo stesso ricorrente, da un presumibile errore dell'agente postale, non appare dirimente).
8. D'altronde, lo stesso ricorrente ha impugnato stragiudizialmente il 30.8.2024 (doc. 20
ricorrente) il licenziamento considerando come tale la richiesta di restituzione dei beni aziendali del 31.7.2024, ricevuta a mezzo email dalla responsabile delle risorse umane (doc. 15 ricorrente)
con decorrenza 26.6.2024 (si legge in particolare: “a seguito del licenziamento con efficacia dal
26.6.2024, il giorno 1 agosto alle ore 10 si recherà presso la tua abitazione a Legnago in via
Cimabue n. 7 il sig. della ditta per il ritiro di…”), data pacifica di Testimone_1 Pt_2
ricezione della contestazione disciplinare (doc. 13 ricorrente). A tale richiesta il ricorrente rispondeva, senza alcuna ulteriore contestazione: “Va bene grazie” (doc. 16 ricorrente).
La complessiva valutazione delle riportate circostanze, consente di ritenere che lo stesso ricorrente fosse pienamente consapevole del licenziamento e dei motivi che lo avevano determinato (dato l'inequivoco riferimento alla data dell'unica contestazione disciplinare ricevuta e rispetto alla quale il ricorrente aveva presentato le proprie giustificazioni scritte, doc.
14 ricorrente), avendo peraltro ritenuto la predetta email quale atto scritto di recesso (superando così i contestati profili di illegittimità formale, per mancanza di forma scritta e motivazione).
9. Sotto il profilo sostanziale, si legge nella articolata e puntuale contestazione disciplinare quanto segue: «A seguito dei rilievi svolti dall'Organismo di Vigilanza dal CDA di CP_1
del 19 giugno 2024 su avvenuta segnalazione (c.d. whistleblowing) e delle successive
[...]
verifiche siamo a contestarLe le seguenti condotte:
Nel corso della preparazione della manifestazione Vinitaly 2024 Lei, in qualità di dirigente di
con funzioni di Direttore Commerciale e Marketing, ha trattenuto rapporti con Controparte_1
la Regione Calabria, per il tramite dell'Assessore Regionale Gianluca Gallo e dell'allora
Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria Giacomo IO,
per la prevenzione dell'allestimento di tale Regione.
In tale contesto è stata disposta la sostituzione del precedente fornitore IN Srl, che
nel contratto per l'edizione del Vinitaly 2023 aveva curato l'esecuzione degli allestimenti
7 fieristici per la Regione Calabria, con la società EC SR (società con sede in Amantea
(CS) con 4 dipendenti che poi avrebbe subappaltato la fornitura ad altra società Came Srl di
Roma).
In forza del precedente accordo tra e IN SR risultava che in Controparte_2
caso di mancato utilizzo per gli anni 2024/25 dell'allestimento acquistato da IN SR
per la manifestazione Vinitaly 2023 della Regione Calabria, avrebbe Controparte_2
dovuto corrispondere alla prima una penale di € 40.000,00.
Nel periodo in cui si svolgevano i fatti di cui alla presente contestazione Lei era,
contestualmente, Direttore Commerciale e Marketing di e Amministratore Controparte_1
Delegato di (società partecipata da ) la quale era Controparte_2 Controparte_1
esposta al pagamento dell'indennizzo sopra citato nel caso di sostituzione degli allestimenti
IN.
Nel preventivo inviato alla Regione Calabria dalla Sua collaboratrice dott.ssa Persona_1
in data 22 marzo 2024, al punto 8 risultava un importo di € 40.000,00 per “indennizzo
[...]
per modifica allestimento rispetto edizione 2023”.
La funzionaria della Regione Calabria dott.ssa con mail del 22/03/2024 ore Testimone_2
7:52 contestava l'inserimento nel preventivo pervenuto da della voce “indennizzo CP_1
per modifica allestimento rispetto edizione 2023 € 40.000” affermando. “Scusa Per_1
l'indennizzo di 40.000 per la non continuità allestimento rispetto al 2023 non si può inserire.
Tale clausola non era prevista nel precedente contratto. Ad oggi noi stiamo procedendo con
una nuova gara di affidamento in procedura negoziata ai sensi del d.lgs. 36/2023 art. 76 co. 2 lettera b”.
A tale mail la dott.ssa replicava con propria mail in pari data affermando Per_1
“L'indennizzo era stato concordato tra il dott. e l'assessore Gallo, chiederò Pt_1
“chiarisioin” merito”.
Tes_ La dott.ssa a distanza di qualche ora replicava: “ciao , l'indennizzo previsto Per_1
nel PUNTO 8, del preventivo inoltrato in bozza, con mail del 22/03/2024, per modifica
allestimento rispetto all'edizione 2023, pari a € 40.000,00, è una voce di costo che non può
8 trovare accoglimento. Il contratto di Fornitura All inclusive, comprensivo di spazi espositivi, servizi e spazi pubblicitari per la partecipazione all'edizione 2023 di Vinitaly, con proroga
2024 e 2025, inviato in data 9/3/2023 vs prot. N. Pu2300478 e firmato da entrambe le parti non
prevede alcun indennizzo riferito all'eventuale non riconferma dello stesso allestimento per
l'annualità 2024 (ad ogni buon fine allego alla presente copia del contratto sottoscritto dalle parti). Rimango in attesa di un Vs. riscontro, con invito a rivedere il preventivo inoltrato”.
Lei in riscontro alla predetta comunicazione ha affermato, con Sua mail del 23/03/2024
Tes_ indirizzata, tra gli altri, alla stessa ed al Direttore IO: “Questa mail mi disturba molto. L'Assessore Gallo e il Direttore IO avevano raggiunto con me un gentleman
agreement. Ci comporteremo di conseguenza”.
Tes_ A tale mail la funzionaria Le replicava con mail del 23/03/2024 ore 16:19: “in risposta a quanto comunicato mi preme ricordarle che il “gentlement agreement” a cui lei fa riferimento e
di cui la sottoscritta non è assolutamente a conoscenza, può riguardare la sfera dei rapporti
privati e non certo i rapporti con la pubblica amministrazione. La prego di voler mantenere nelle prossime comunicazioni il rispetto dovuto nei confronti della pubblica Amministrazione”.
Lei, sempre tramite mail del 23/03/2024 ore 17:06 rispondeva “Assolutamente. Non mancherò”.
In data 20/06/2024 Le veniva richiesto ai fini di una necessaria verifica di inviare all'Amministratore Delegato, a ciò delegato dal CdA, “tutta la corrispondenza via posta elettronica relativa al contratto tra e Regione Calabria per l'edizione 2024 di CP_1
Vinitaly: sia quella inviata alla Regione Calabria, sia quella interna tra gli uffici di CP_1
e/o Società del Gruppo Veronafiere”.
Lei riscontrava tale mail inviando solo la corrispondenza già precedentemente inviata all'ODV
su richiesta di quest'ultimo Organismo.
A fronte di medesima richiesta un suo collaboratore inviava corrispondenza aggiuntiva.
Dall'esame di tale corrispondenza aggiuntiva risultava la presenza di un messaggio Whattsapp
in data 23 marzo 2024 alle ore 8:14 da cui si è appreso come Lei si fosse rivolto dal Direttore
9 Tes_ Giovanazzo affermando: “Ciao Direttore la mail della contraddice i nostri accordi.
Verifica please”.
Sulla medesima chat il IO Le rispondeva “Ciao includete nel preventivo senza
specifiche”.
Lei girava tramite Whatsapp la schermata dell'indicazione ricevuta dal IO alla Sua collaboratrice la quale eseguiva tale indicazione comunicandoLe. “lo inserisco nella Per_1
voce integrazione allestimento richiesto”.
Lei rispondeva “ok”. poi le chiedeva, sempre nella medesima chat whatsapp: “Se riesci guarda mia mail a Per_1
te per Calabria”.
Ed infatti da una mail inviata da a Lei in pari data alle ore 14:13 si legge: “Ciao Per_1 Pt_1
Vuoi anticipare a Gallo per sapere se va bene così? Considera che l'indennizzo è stato inserito
Cont tutto nella nuova voce allestimento Se serve possiamo splittarlo in due tra allestimento
Cont generale e Attendo Tue per inviare tutto alla Celi”.
Tramite la chat Whatsapp alle ore 14:13 Le rispondeva “Visto” e poi aggiungeva: “Va bene
Cont così, tutto sulla . In conseguenza di quanto sopra in data 23/03/2024 veniva inviata tramite
Tes_ mail dalla dott.ssa alla dott.ssa nuova proposta economica dalla quale veniva Per_1
eliminato il punto 8, nella voce per “indennizzo per modifica allestimento rispetto edizione
2023” per un importo di € 40.000,00 e veniva introdotto un punto 4 “allestimento radio” per un importo di € 59.150,00.
Si rileva da ultimo come nel medesimo periodo i media avessero dato risalto alla notizia
secondo cui il Direttore Giacomo IO pendesse una richiesta di rinvio a giudizio
avanzata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per induzione indebita a dare o
promettere utilità nell'ambito di un'inchiesta incentrata su alcuni contributi economici pubblici
elargiti in favore di imprese operanti nel settore agricolo.
Da quanto sopra risulta che Lei abbia agito
A) in violazione ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede che devono informare le
condotte dei dipendenti e, ancor più, quelle dei dirigenti con funzioni di responsabilità e anche
10 B) in contrasto con gli obblighi imposti dal modello ex Dlgs. 231/2001 adottato dal CP_1
che prevede tra l'altro, per quanto afferente al presente procedimento:
“fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di :
-rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
-partecipare ad incontro con la Pubblica Amministrazione alla presenza di almeno due
rappresentanti della Società. Per le sole riunioni aventi un contenuto strettamente tecnico è
consentito la partecipazione di un singolo rappresentante della Società.
Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:
-porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costruire di per sé ipotesi si di
reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano
potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non in linea con i principi e le disposizioni contenuti nel
Modello, nel Codice Etico”…
“Principi di comportamento specifici – Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di
organizzazione di eventi (locazione di spazi e servizi ad Enti pubblici)
Nella assegnazione dei progetti alle Risorse individuate, le Funzioni aziendali competenti di
sono tenute al rispetto dei seguenti protocolli a presidio dei rischi reato: CP_1
- la documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata con la PA deve
contenere solo elementi assolutamente veritieri e trasparenti;
- i soggetti che all'interno di svolgono funzioni di direzione e controllo gestionale CP_1
sono tenuti a informare, periodicamente, mediante la redazione di un apposito report di evidenza, l'Organismo di Vigilanza in ordine alle eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività considerate”.
C) in contrasto rispetto al Codice Etico di che prevede tra l'altro al paragrafo Controparte_1
2.1 (Etica nella conduzione degli affari e delle attività aziendali), per quanto afferente al
presente procedimento, i seguenti principi da osservare da parte dei dipendenti della società:
11 − Legalità – Tutti i collaboratori sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti nei paesi
in cui operano, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, applicandole con rettitudine ed
equità.
−Integrità – Nei rapporti con i terzi, si impegna ad agire in modo corretto e CP_1
trasparente evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito
vantaggio da altre posizioni di debolezza o di non conoscenza. , nella ricerca della CP_4
massimizzazione dei propri risultati economici e finanziari, è impegnata a stabilire corrette
relazioni commerciali con i terzi e con i fornitori, rapporti duraturi con clienti e adeguati
riconoscimenti del contributo dei propri Collaboratori.
−Onestà e correttezza – Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e
natura, i Collaboratori di sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le leggi CP_1
vigenti con una linea di condotta onesta. In nessun caso il presunto proseguimento dell'interesse o del vantaggio per la società può giustificare un operato non conforme alle
leggi.
−Trasparenza – considera imprescindibili per la conduzione dei suoi affari e per la CP_1
vita aziendale la veridicità, la completezza e l'accuratezza delle informazioni che sono fornite
sia all'interno che all'esterno della Società.
Il paragrafo 3 del Codice etico prescrive le specifiche prescrizioni da osservare nei rapporti
con le istituzioni e le aziende pubbliche e più precisamente:
“I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima legalità e
correttezza. In particolare, intrattiene le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli CP_1
e delle funzioni attribuite, in spirito di massima collaborazione con le Amministrazioni dello
Stato, le Regioni e gli altri Enti Locali, in Italia o in altri Paesi.
Le relazioni con esponenti delle istituzioni pubbliche sono svolte nel rispetto della più rigorosa
osservanza delle disposizioni di legge e delle norme interne e non possono in alcun caso
compromettere l'integrità e la reputazione della Società”.
D) In contrasto con il Protocollo per la gestione dei rapporti con la P.A. adottato da
e da ultimo aggiornato il 21/07/2023 nel quali, tra gli altri, è previsto CP_1
12 espressamente per quanto afferente al presente procedimento che i destinatari devono comunicare, in via immediata e senza indugio, all'Organismo di Vigilanza:
−eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della Pubblica
Amministrazione, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche
nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del
rapporto con funzionari pubblici;
− criticità sorte in occasione di richieste di provvedimenti amministrativi;
andando in tal modo
a ledere il rapporto fiduciario che deve sussistere con il datore di lavoro, vincolo certamente
essenziale per un dirigente.
Oltre a ciò ha messo a repentaglio l'immagine e l'integrità di , inserendo nella Controparte_1
preventivazione con la P.A. Regione Calabria in modo occulto una voce di costo (indennizzo)
che la funzionaria preposta aveva rigettato come indebita e ciò sul presupposto di accordi privatiintrattenuti con soggetto (peraltro all'epoca indagato) e ciò al fine di favorire la
sostituzione di società allestitrice collegata con altra società e di neutralizzare gli CP_1
effetti dell'applicazione dell'indennizzo conseguente alla predetta sostituzione.
Per finire, Lei ha omesso di fornire le dovute comunicazioni sopra evidenziate all'Organismo di
Vigilanza e, pur espressamente richiesto, ha omesso di fornire la documentazione richiesta dall'Amministratore Delegato di relativa agli scritti intervenuti nell'ambito delle CP_1
trattative.
Ciò premesso Le chiediamo di fornire Sue giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento della presente, riservato all'esito ogni provvedimento.
Considerata la gravità delle condotte contestate e la delicatezza del ruolo da Lei rivestito,
disponiamo la Sua sospensione cautelare dal servizio fino all'esito del procedimento
disciplinare in corso. Durante il periodo di sospensione Le verrà corrisposta la retribuzione».
10. Nella comunicazione del licenziamento, che nulla aggiunge ai fatti così come contestati,
limitandosi a rispondere puntualmente ai rilievi mossi in sede di giustificazioni (argomentazioni difensive peraltro riproposte in questa sede) si legge: “si prende atto che, nella Sua lettera di giustificazioni del 3 luglio 2024, a firma Sua e del Suo procuratore…Lei non contesta la
13 veridicità dei fatti contenuti nella contestazione disciplinare del 26 giugno 2024 ma si limita a
fornire una ricostruzione motivazionale e causale del tutto inaccoglibile.
In particolare, sia gli atti da Lei svolti che le omesse comunicazioni, risultano in grave contrato
con in vincolo di fiducia che deve obbligatoriamente permeare il rapporto di lavoro (in ispecie
quello dirigenziale).
Del tutto infondata ed ulteriormente inaccoglibile la Sua ribadita opinione per cui nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni sia “norme” imputare costi a voci diverse rsipetto alle voci
effettive. Tale Sua osservazione, peraltro anche incompatibile con la policy aziendale, dimostra
che il Suo modo di agire è in evidente contrasto con i principi del codice etico, del modello 231
adottati da e del corretto e lecito svolgimento delle funzioni dirigenziali a Lei Controparte_1
affidate.
Il fatto poi che Lei abbia coinvolto in questa grave attività anche una Sua sottoposta, costituisce
aggravante piuttosto che esimente.
Strumentale oltre che palesemente infondata l'affermazione secondo cui alla contestazione sarebbe sottesa una reazione al Suo “malcontento” nei confronti del Direttore Generale.
Per quanto sopra, considerata la gravità dei fatti da Lei posti in essere e ritenuto il Suo
complessivo comportamento incompatibile con la prosecuzione, anche solo provvisoria, del
rapporto di lavoro dirigenziale in essere, Le comunichiamo il Suo licenziamento per giusta causa con effetto immediato”.
11. I fatti contestati disciplinarmente sono pacifici e trovano puntuale riscontro nelle allegazioni documentali ed integrano per la loro gravità, ad avviso di questo Giudice, la giusta causa di licenziamento del dirigente.
12. La Regione Calabria aveva partecipato all'edizione 2023 al “Vinitaly” con un proprio stand,
stipulando con la resistente un contratto di fornitura per la realizzazione dello stesso (doc. 5
resistente). La Regione non aveva esercitato nei termini previsti (15.9.2023) la facoltà di proroga alle medesime condizioni del contratto stipulato con . Aveva quindi avviato CP_1
una nuova procedura negoziata per l'edizione 2024.
14 Il contratto stipulato per l'anno 2023 non prevedeva alcuna penale, essendo la proroga prevista come semplice facoltà. Come precisato dalla resistente, la penale era convenuta tra CP_2
(cui la resistente aveva affidato la fornitura degli allestimenti per la Regione Calabria e
[...]
che si era rivolta alla ) e in caso di mancato riutilizzo dell'allestimento nel CP_5 CP_5
2024. Contrattualmente quindi la Regione Calabria non aveva assunto alcun impegno per il
2024 né con né con . Controparte_1 Controparte_2
Nell'ambito della predetta nuova procedura negoziata nei primi mesi del 2024, il ricorrente,
direttore commerciale della resistente, intratteneva rapporti con l'assessore regionale Gianluca
Gallo e con il direttore generale del dipartimento agricoltura della Regione Calabria, Giacomo
IO. In particolare, per come dedotto, la responsabile del procedimento della Regione
Calabria, aveva contestato l'inserimento della voce “indennizzo per modifica Testimone_2
allestimento rispetto edizione 2023” prevista nella proposta economica per l'anno 2024 trasmessa dall'event manager del Vinitaly (“Il contratto di Fornitura All inclusive, comprensivo
di spazi espositivi, servizi e spazi pubblicitari per la partecipazione all'edizione 2023 di
Vinitaly, con proroga 2024 e 2025, inviato in data 9/3/2023 vs prot. n. Pu2300478 e firmato da
entrambe le parti non prevede alcun indennizzo riferito all'eventuale non riconferma dello stesso allestimento per l'annualità 2024” (doc. 10 resistente).
Il ricorrente, venuto a conoscenza di tale contestazione, aveva risposto con comunicazione del
23.3.2024: “Questa mail mi disturba molto. L'Assessore Gallo e il Direttore IO avevano raggiunto con me un gentleman agreement. Ci comporteremo di conseguenza” (doc. 12
resistente).
La responsabile del procedimento aveva replicato: «In risposta a quanto comunicato mi preme
ricordarle che il "gentlement agreement" a cui lei fa riferimento e di cui la sottoscritta non è
assolutamente a conoscenza, può riguardare la sfera dei rapporti privati e non certo i rapporti
con la pubblica amministrazione. La prego di voler mantenere nelle prossime comunicazioni il
rispetto dovuto nei confronti della pubblica Amministrazione» (doc. 13 resistente).
Il ricorrente si limitava a rispondere: «Assolutamente. Non mancherò» (doc. 13 resistente).
Contestualmente lo stesso inviava un messaggio whatsapp a Giovanazzo: «Ciao Direttore la
15 Tes_ mail della contraddice i nostri accordi. Verifica please» che rispondeva prontamente «Ciao
includete nel preventivo senza specifiche» (doc. 14 resistente). Il ricorrente, girava quindi lo screen-shot del predetto messaggio alla sua collaboratrice che rispondeva: Persona_1
«Lo inserisco nella voce integrazione allestimento richiesto». Seguiva il messaggio del ricorrente «ok» (doc. 15 resistente). La quindi inviava al ricorrente una email (che lo Per_1
esortava a leggere nel predetto scambio di messaggi whatsapp) in cui si legge: «Ciao Vuoi Pt_1
anticipare a Gallo per sapere se va bene così? Considera che l'indennizzo è stato inserito tutto
Cont nella nuova voce allestimento Se serve possiamo splittarlo in due tra allestimento generale
Cont e Attendo Tue per inviare tutto alla Celi» (doc. 16 resistente). Il ricorrente, dopo aver letto
Cont la mail della rispondeva: «Visto» e poi aggiungeva: «Va bene così, tutto sulla Per_1
(doc. 15 resistente).
Sempre nella stessa giornata (23.3.2024) la inviava tramite mail alla funzionaria della Per_1
Regione Calabria responsabile del procedimento, nuova proposta economica, dalla quale veniva eliminato il punto 8, nella voce “indennizzo per modifica allestimento rispetto edizione 2023” per un importo di € 40.000,00 e veniva introdotto un punto 4 “allestimento radio” per un importo di € 59.150,00 (doc. 17 resistente).
Per quanto attiene ai costi connessi alla richiesta “aggiuntiva” della Regione Calabria di fornitura di arredi per l' “allestimento radio” (punto 4 del nuovo preventivo), il fornitore
EC SR, in data 22.3.2024, aveva inviato un preventivo a per il Controparte_2
noleggio degli arredi dell'allestimento radio per Vinitaly Regione Calabria di € 14.800,00 oltre iva (doc. 18 resistente).
aveva trasmesso in pari data un preventivo a per il Controparte_2 Controparte_1
noleggio di tali arredi per € 16.280,00 oltre iva (ovvero l'importo sopra indicato di € 14.800,00 maggiorato di una “fee” del 10% pari a € 1.480 doc. 19 resistente).
La voce di costo inserita al punto 4 della nuova proposta economica era pertanto stata maggiorata di 40.000,00 euro per “recuperare” l'importo della penale di pari importo, cui si trovava esposta con Controparte_2 Controparte_6
16 13. Il ricorrente, quale direttore commerciale, era perfettamente a conoscenza del mancato esercizio da parte della Regione Calabria della facoltà di proroga per il 2024 del contratto stipulato per l'edizione 2023 del Vinitaly: ciò si desume agevolmente dal fatto che se vi fosse stata proroga del contratto annuale 2023, perpetuandosi le precedenti medesime condizioni anche per l'anno 2024, non si sarebbe neppure posto il tema del mancato utilizzo nel 2024 dell'allestimento fornito nel 2023. Le mail prodotte da ambo le parti attestano del resto che fu avviata una nuova procedura negoziata per l'anno 2024.
14. La mail 16.2.2024 sub doc. 22 n. 2 fasc. ricorrente a nulla rileva (né comprova che altro dirigente, in particolare il dott. fosse a conoscenza dei fatti disciplinarmente contestati al Per_2
ricorrente): tale mail contiene una proposta economica riferita all'eventuale contratto pluriennale da stipulare per il 2024-2025-2026 e non al contratto stipulato per il 2023 (che,
come visto, non prevedeva alcuna penale per la mancata proroga per il 2024, non essendo previsto nessun obbligo per la Regione di proroga del contratto 2023 per il 2024-2025 e/o di conferma dell'allestimento 2023 per gli anni 2024-2025). L'inserimento di un indennizzo in caso di mancato riutilizzo dell'allestimento veniva in particolare proposto da per le CP_1
edizioni successive a quella del 2024 (2025-2026). La proposta all'esame non poneva quindi
“sul tavolo della discussione” il tema degli effetti del mancato riutilizzo dell'allestimento fornito nel 2023, nel 2024 (unico tema rilevante nella fattispecie).
15. E' pacifico quindi che il ricorrente abbia addebitato alla Regione (seppur su “suggerimento”
di alcuni esponenti della stessa), in modo occulto, l'importo di € 40.000,00, corrispondente all'indennizzo dovuto da a per il mancato riutilizzo Controparte_2 CP_6
dell'allestimento fornito nel 2023 anche per l'edizione 2024, “gonfiando” altra voce del preventivo (quella per l'allestimento radio) in misura corrispondente. L'importo corrispondente all'indennizzo non era contrattualmente dovuto dalla Regione Calabria a tanto Controparte_1
che, a più riprese, la responsabile del procedimento della Regione, ne aveva chiesto lo stralcio dal preventivo, considerato che il contratto stipulato tra le parti per l'edizione 2023 non prevedeva alcun obbligo di riutilizzo dell'allestimento, né alcuna penale legata al suo mancato
17 utilizzo. Il contratto con la Regione Calabria per l'edizione Vinitaly 2024 è stato pertanto concluso alle condizioni da ultimo proposte sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti.
16. La condotta tenuta dal ricorrente ha certamente incrinato l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre sul dirigente, ma costituisce altresì una violazione di tale gravità da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, in quanto idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, considerando la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono.
16.1 In tale valutazione non risulta determinante il fatto che fossero stati coinvolti nella vicenda referenti della Regione ed eventualmente anche il responsabile della manifestazione;
irrilevante
è in tale prospettiva il vantaggio economico indiretto ottenuto tramite la detta operazione a vantaggio di , facendo risparmiare la penale alla controllata . CP_1 Controparte_2
16.2 La gravità della condotta si desume infatti considerando il generale dovere di correttezza e diligenza che sorge in capo al dirigente al momento dell'assunzione con riguardo alla natura dell'attività esercitata che viene dettagliatamente esplicitato in puntuali regole di condotta nel
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d. lgs. 231/2001 e del relativo Codice
Etico (cfr. punto 14 del contratto di assunzione -doc. 1 resistente).
16.3 Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/2001 – Parte Speciale, a pagina 80, nella parte relativa ai “Principi di comportamento specifici - Gestione dei rapporti
con la P.A. in occasione di organizzazione di eventi (locazione di spazi e servizi ad Enti pubblici)” (doc. 29 resistente) prescrive: “Nella assegnazione dei progetti alle Risorse
individuate, le Funzioni aziendali competenti di sono tenute al rispetto dei seguenti CP_1
protocolli a presidio dei rischi reato: […] - la documentazione redatta ed in genere ogni altra
informazione formalizzata con la PA deve contenere solo elementi assolutamente veritieri e
trasparenti - I soggetti che all'interno di svolgono funzioni di direzione e controllo CP_1
gestionale sono tenuti ad informare, periodicamente, mediante un apposito report di evidenza,
l'Organismo di Vigilanza in ordine ad eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività considerate”.
18 16.4 Il Codice Etico richiamato nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo al paragrafo 2.1 “Etica nella conduzione degli affari e delle attività aziendali” indica i seguenti principi da osservare da parte dei dipendenti della società: - Legalità - Tutti i Collaboratori sono
tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti nei paesi in cui operano, del Codice Etico e
delle norme interne aziendali, applicandole con rettitudine ed equità. - - Nei rapporti CP_7
con i terzi, si impegna ad agire in modo corretto e trasparente evitando CP_1
informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni
di debolezza o di non conoscenza. , nella ricerca della massimizzazione dei propri CP_1
risultati economici e finanziari, è impegnata a stabilire corrette relazioni commerciali con i
terzi e con i fornitori, rapporti duraturi con clienti e adeguati riconoscimenti del contributo dei
propri Collaboratori. - Onestà e correttezza - Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni
di qualunque tipo e natura, i Collaboratori di sono tenuti a rispettare con la CP_1
massima diligenza le leggi vigenti con una linea di condotta onesta. In nessun caso il presunto perseguimento dell'interesse o del vantaggio per la società può giustificare un operato non
conforme alle leggi. Tutte le azioni di devono essere effettuate garantendo CP_1
correttezza, completezza, uniformità e tempestività d'informazione, secondo le linee dettate
dalle leggi, dalle migliori prassi del mercato e nei limiti della tutela del know-how e dei beni dell'azienda.[…]- Trasparenza - considera imprescindibili per la conduzione dei CP_1
suoi affari e per la vita aziendale la veridicità, la completezza e l'accuratezza delle informazioni che sono fornite sia all'interno che all'esterno della Società”.
16.5 Sempre il Codice Etico, al paragrafo 3, specifica le prescrizioni da osservare nei rapporti con le istituzioni e le aziende pubbliche come segue: “I rapporti con la Pubblica
Amministrazione sono improntati alla massima legalità e correttezza. In particolare,
intrattiene le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite, CP_1
in spirito di massima collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli altri
Enti Locali, in Italia o in altri Paesi. Le relazioni con esponenti delle istituzioni pubbliche sono
svolte nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e delle norme interne
e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società”.
19 16.6 Il Protocollo per la gestione dei rapporti con la P. A. al punto 5. prevede infine che i destinatari devono comunicare in via immediata e senza indugio all'Organismo di Vigilanza:
“- eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della Pubblica
Amministrazione, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche
nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del
rapporto con funzionari pubblici - criticità sorte in occasione di richieste di provvedimenti
amministrativi”.
17. Il ricorrente inoltre con la sua condotta ha messo a repentaglio l'immagine e l'integrità di
, inserendo nella preventivazione con la P. A. in modo occulto (nel senso sopra Controparte_1
specificato) una voce di “costo” che la funzionaria preposta aveva rigettato come indebita e ciò
sul presupposto di accordi privati (oltretutto intrattenuti con soggetto all'epoca dei fatti indagato), al fine di favorire la sostituzione di società allestitrice collegata a con CP_1
altra società e di neutralizzare gli effetti dell'applicazione dell'indennizzo conseguente alla predetta sostituzione.
18. Quanto al “coinvolgimento” della sua collaboratrice nell'aggiustamento del Per_1
preventivo al fine di recuperare l'indennizzo, la circostanza risulta semmai un'aggravante della condotta dallo stesso tenuta. Peraltro, anche la dott.ssa è stata sottoposta a Per_1
procedimento disciplinare e sanzionata con una sospensione, tenuto conto del fatto che la stessa aveva eseguito le indicazioni del suo superiore, ma si era poi ravveduta, da un lato, segnalando all'ODV l'irregolarità e, dall'altro, fornendo tutta la documentazione di cui era in possesso inerente la vicenda (ivi inclusi i whatsapp inerenti l'interlocuzione “informale” tra il dott.
e il dott. IO, che il ricorrente non aveva consegnato all'ODV e al D. G. di Pt_1
). Controparte_1
19. Il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato.
20.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, considerata la natura
(lavoro) e il valore della controversia (scaglione 52.000-260.000), nonché l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria), in relazione alle
20 questioni di fatto e di diritto trattate e la condotta processuale delle parti, in base ai parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in Euro 5.360,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi, oltre
IVA e CPA come per legge.
Verona, 20.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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