TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 13950/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. AVENIA Parte_1
LUIGI
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare
e dichiarare l'esistenza di un centro unico di imputazione giuridica del per i Controparte_1 contratti sottoscritti dalla ricorrente con i Consorzi di Bonifica succedutisi nel tempo, come già previsto dalla Legge Regionale n.
1 del 03.02.2017; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità del termine di scadenza del rapporto di lavoro instaurato in data
02.05.2022, per il superamento del limite massimo (pari a 24 mesi ovvero 36 mesi) di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato il 07.01.2019, in palese violazione dell'art. 19, co. 2, D.lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L.
n. 87/2018, oltre che dell'art. 5 del CCNL di categoria 2019-2022;
3) accertare e dichiarare la sussistenza, a partire dal 02.05.2022
(data di superamento del tetto massimo dei trentasei mesi, ex art. 1 19, co. 2, D.lgs. n. 81/2015 come modificato dal D.L. n. 87/2018)
o da diversa data ritenuta di Giustizia, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e il
[...] per effetto della intervenuta Controparte_1 conversione ex lege;
4) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di reintegra della ricorrente e comunque il diritto al ripristino del rapporto di lavoro ed ordinare perciò l'immediata riammissione in servizio della stessa nel posto di lavoro antecedentemente occupato, con livello di inquadramento e per mansioni equivalenti a quelle in precedenza espletate, ossia con la mansione di impiegata di concetto – Area “A” parametro 134 del relativo C.C.N.L di categoria;
5) condannare il C.F. Controparte_1
/P.I. in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, con sede legale in BARI – 70126 – al Corso TRIESTE n. 11,
PEC: a corrispondere alla Email_1 ricorrente un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità (tenuto conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ammontante ad
Euro 2.157,53) pari ad Euro 25.890,36 ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 D.lgs. n. 81/2015, o a diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo e/o il maggior danno subito ex art. 429, III c., c.p.c.,
6) in subordine, accogliere l'istanza della predetta lavoratrice all'esercizio del diritto di precedenza (violato), di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 81 del 2015, ed all'art. 39 del CCNL di categoria, richiamato dagli statuti dei suddetti consorzi, e, per l'effetto, ordinare al suddetto resistente l'assunzione della ricorrente a tempo indeterminato, condannando il medesimo resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente e quantificato negli stipendi netti non incamerati dal maggio 2024 alla data dell'effettiva ripresa a lavoro ed ogni accessorio di
Legge da corrispondere direttamente alle Istituzioni competenti, o
2 l'altro importo in più o in meno che verrà ritenuto di Giustizia in corso di causa, oltre interessi di Legge, rivalutazione monetaria e/o il maggior danno subito ex art. 429, III c., c.p.c.;
7) in ogni caso accertarsi il diritto di precedenza della ricorrente di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 81 del 2015 ed all'art. 39 del CCNL di categoria richiamato dagli statuti dei suddetti consorzi;
8) in ulteriore subordine, procedere all'annullamento degli esiti della prova concorsuale relativa all' “AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 IMPIEGATI DI CONCETTO
AREA AMMINISTRATIVA DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DI CATEGORIA, NELL'AREA "A" PARAMETRO 134, CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO” firmato dal Commissario
Straordinario dott. il 2/10/2024 e procedere a Parte_2 bandire le nuove date per le relative nuove prove”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e
3 una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 13950/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. AVENIA Parte_1
LUIGI
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare
e dichiarare l'esistenza di un centro unico di imputazione giuridica del per i Controparte_1 contratti sottoscritti dalla ricorrente con i Consorzi di Bonifica succedutisi nel tempo, come già previsto dalla Legge Regionale n.
1 del 03.02.2017; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità del termine di scadenza del rapporto di lavoro instaurato in data
02.05.2022, per il superamento del limite massimo (pari a 24 mesi ovvero 36 mesi) di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato il 07.01.2019, in palese violazione dell'art. 19, co. 2, D.lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L.
n. 87/2018, oltre che dell'art. 5 del CCNL di categoria 2019-2022;
3) accertare e dichiarare la sussistenza, a partire dal 02.05.2022
(data di superamento del tetto massimo dei trentasei mesi, ex art. 1 19, co. 2, D.lgs. n. 81/2015 come modificato dal D.L. n. 87/2018)
o da diversa data ritenuta di Giustizia, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e il
[...] per effetto della intervenuta Controparte_1 conversione ex lege;
4) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di reintegra della ricorrente e comunque il diritto al ripristino del rapporto di lavoro ed ordinare perciò l'immediata riammissione in servizio della stessa nel posto di lavoro antecedentemente occupato, con livello di inquadramento e per mansioni equivalenti a quelle in precedenza espletate, ossia con la mansione di impiegata di concetto – Area “A” parametro 134 del relativo C.C.N.L di categoria;
5) condannare il C.F. Controparte_1
/P.I. in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, con sede legale in BARI – 70126 – al Corso TRIESTE n. 11,
PEC: a corrispondere alla Email_1 ricorrente un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità (tenuto conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ammontante ad
Euro 2.157,53) pari ad Euro 25.890,36 ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 D.lgs. n. 81/2015, o a diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo e/o il maggior danno subito ex art. 429, III c., c.p.c.,
6) in subordine, accogliere l'istanza della predetta lavoratrice all'esercizio del diritto di precedenza (violato), di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 81 del 2015, ed all'art. 39 del CCNL di categoria, richiamato dagli statuti dei suddetti consorzi, e, per l'effetto, ordinare al suddetto resistente l'assunzione della ricorrente a tempo indeterminato, condannando il medesimo resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente e quantificato negli stipendi netti non incamerati dal maggio 2024 alla data dell'effettiva ripresa a lavoro ed ogni accessorio di
Legge da corrispondere direttamente alle Istituzioni competenti, o
2 l'altro importo in più o in meno che verrà ritenuto di Giustizia in corso di causa, oltre interessi di Legge, rivalutazione monetaria e/o il maggior danno subito ex art. 429, III c., c.p.c.;
7) in ogni caso accertarsi il diritto di precedenza della ricorrente di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 81 del 2015 ed all'art. 39 del CCNL di categoria richiamato dagli statuti dei suddetti consorzi;
8) in ulteriore subordine, procedere all'annullamento degli esiti della prova concorsuale relativa all' “AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 IMPIEGATI DI CONCETTO
AREA AMMINISTRATIVA DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DI CATEGORIA, NELL'AREA "A" PARAMETRO 134, CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO” firmato dal Commissario
Straordinario dott. il 2/10/2024 e procedere a Parte_2 bandire le nuove date per le relative nuove prove”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e
3 una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
4