TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
520 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 20 aprile 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; In particolare, parte ricorrente ha depositato note con le quali dichiara di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere e, stante la soccombenza virtuale di controparte, insiste per la liquidazione dei compensi professionali con distrazione. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 520 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, nella qualità di procuratore generale di nato a [...] il C.F._1 CP_1
15/03/1939 (C.F.: ) , rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato C.F._2
al ricorso introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell'Istituto,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di insussistenza del debito, comunicatole dall' con provvedimento del 25.08.2024. CP_2 A tal fine ne eccepisce l'avvenuta prescrizione, lamentando comunque la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, oltre all'irripetibilità delle somme, trattandosi di indebito assistenziale.
CP_ L' costituendosi ha dato atto dell'avvenuto abbondono -annullo dell'indebito, chiedendo pertanto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla luce della concorde posizione assunta da entrambe le parti, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere, non sussistendo più il debito indicato nel provvedimento impugnato, per annullamento dello stesso in autotutela, non appena notificato il ricorso introduttivo.
Tenuto conto della solerzia con la quale l' , non appena ha avuto contezza del ricorso, si è attivato CP_2
nel verificarne l'accoglibilità provvedendo così ad annullare l'indebito e, considerato inoltre l'ammontare dello stesso e la semplicità delle questioni trattate, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite inerenti alle sole fasi di studio ed CP_2
introduttiva, liquidate in € 150,00, oltre spese forfettarie ed oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 520 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 150,00 per compensi di CP_2
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
520 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 20 aprile 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; In particolare, parte ricorrente ha depositato note con le quali dichiara di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere e, stante la soccombenza virtuale di controparte, insiste per la liquidazione dei compensi professionali con distrazione. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 520 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, nella qualità di procuratore generale di nato a [...] il C.F._1 CP_1
15/03/1939 (C.F.: ) , rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato C.F._2
al ricorso introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell'Istituto,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di insussistenza del debito, comunicatole dall' con provvedimento del 25.08.2024. CP_2 A tal fine ne eccepisce l'avvenuta prescrizione, lamentando comunque la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, oltre all'irripetibilità delle somme, trattandosi di indebito assistenziale.
CP_ L' costituendosi ha dato atto dell'avvenuto abbondono -annullo dell'indebito, chiedendo pertanto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla luce della concorde posizione assunta da entrambe le parti, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere, non sussistendo più il debito indicato nel provvedimento impugnato, per annullamento dello stesso in autotutela, non appena notificato il ricorso introduttivo.
Tenuto conto della solerzia con la quale l' , non appena ha avuto contezza del ricorso, si è attivato CP_2
nel verificarne l'accoglibilità provvedendo così ad annullare l'indebito e, considerato inoltre l'ammontare dello stesso e la semplicità delle questioni trattate, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite inerenti alle sole fasi di studio ed CP_2
introduttiva, liquidate in € 150,00, oltre spese forfettarie ed oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 520 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 150,00 per compensi di CP_2
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.