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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1486/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1486 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
, nato a [...]ão-SP (Brasile) il 15 marzo 1983, residente Parte_1 in Taubaté-SP (Brasile), via/corso Professor Ernesto Stumpf n. 91, CFP n. 312.566.538-88;
, nato a [...]-SP (Brasile) il 6 agosto 2012, minore Controparte_1 rappresentato dai genitori , nato a [...]ão-SP (Brasile) il 15 Parte_1 marzo 1983, residente in Taubaté-SP (Brasile), via/corso Professor Ernesto Stumpf n. 91, codice fiscale non rilasciato, CFP n. e , nata a [...]- C.F._1 Controparte_2
Sp (Brasile) il 2 febbraio 1983 , nato a [...]-SP (Brasile) il 6 agosto 2012;
, nata a [...]-SP (Brasile) il 7 maggio 1982, residente Parte_2
a Quiririm-SP (Brasile), via/corso Didimo Gadioli n. 16, CFP n. ; C.F._2
nato a [...]-SP (Brasile) il 23 febbraio 2013, minore Controparte_3 rappresentato dai genitori nata a [...]-SP (Brasile) il 7 Pt_2 Parte_2 maggio 1982, residente a [...], CFP n. 292.780.048-04, e , nato a [...]-RJ (Brasile) Controparte_4 il 29 settembre 1973;
nato a [...]-SP (Brasile) il 4 febbraio 1979, residente in Controparte_5
Taubaté-SP (Brasile), via/corso Ataulfo Alves n. 650, CFP n. 277.780.578-40;
nata a [...]-SP (Brasile) il 14 marzo 2014, minore Controparte_6 rappresentata dai genitori nato a [...]-SP (Brasile) il 4 febbraio Controparte_5
1979, residente in [...], CFP n. C.F._3
40 e nata a [...]é do Rio Preto-SP (Brasile) il 2 marzo Controparte_7
1979;
1 nata a [...]-SP (Brasile) il 10 novembre 2015, CP_8 Controparte_6 minore rappresentata dai genitori nato a [...]-SP (Brasile) il 4 Controparte_5 febbraio 1979, residente in [...], CFP n.
e nata a [...]é do Rio Preto-SP (Brasile) C.F._4 Controparte_7 il 2 marzo 1979;
nato a [...]-SP (Brasile) il 16 luglio 1953, residente in [...]Controparte_9
SP (Brasile), via/corso José Magalhães Bastos n- 285, CFP n. 740.453.428-34; tutti elettivamente domiciliati in Torino, via Aurelio Saffi, 2 presso lo studio dell'Avv. Fabio Fracon (pec che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente e Email_1 disgiuntamente all'avv. stabilito Ricardo Gonçalves Bergossi, come da procure in atti
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_10 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_10 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 10 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2 Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo , nato in Italia, a [...] il [...], Persona_1 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , al di lui figlio , nato il [...]; Persona_1 Controparte_9
- Da ai di lui figli: Controparte_9
• , nata il [...]; CP_11
• , nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_9
• , nato il [...]; CP_12
- , al di lei figlio nato il [...] (odierno Controparte_13 Controparte_5 ricorrente);
- Da alle di lui figlie: Controparte_5
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_6
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_14
- al di lui figlio , nato il [...] (odierno Controparte_15 Controparte_16 ricorrente); Da al di lui figlio , nato il [...] Controparte_16 Controparte_1
(odierno ricorrente);
- Da alla di lui figlia nata il [...] CP_12 Parte_2
(odierna ricorrente);
- Da a l di lei figlio nato il 23 febbraio Parte_2 Controparte_3
2013 (odierno ricorrente);
1. Sulla posizione di , , Controparte_9 Controparte_16 Controparte_1
e
[...] Parte_2
In tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna. Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 dichiarative dell'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un
3 cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
2. Sulla posizione di Controparte_5 Controparte_6 [...]
CP_14
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo al ricorrente, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile dall'avo (avvenuta dopo l'entrata in vigore della Costituzione Italiana). Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che all'epoca la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana,salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della
4 dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Tornando al caso di specie, si rileva che il matrimonio di con il Sig. CP_11 [...]
, nonché la stessa nascita del ricorrente è successiva al 1948, dunque all'entrata in CP_17 vigore della Costituzione.
Per tale ragione, senza dubbio nel caso di specie non ha perso la cittadinanza CP_11 italiana per via del proprio matrimonio e, dunque, ha potuto trasmetterla anche ai propri discendenti.
3. Sulla posizione di Controparte_3
In tale linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Anche in tale caso, tuttavia, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui il ricorrente è venuto al mondo, considerato che lo stesso è nato nell'anno 2013 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 91/92 che all'art.1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, alla possibilità di presentazione della domanda e, quindi, alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
5 Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_10 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_10 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1486/2024 così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_10
dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9.04.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1486 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
, nato a [...]ão-SP (Brasile) il 15 marzo 1983, residente Parte_1 in Taubaté-SP (Brasile), via/corso Professor Ernesto Stumpf n. 91, CFP n. 312.566.538-88;
, nato a [...]-SP (Brasile) il 6 agosto 2012, minore Controparte_1 rappresentato dai genitori , nato a [...]ão-SP (Brasile) il 15 Parte_1 marzo 1983, residente in Taubaté-SP (Brasile), via/corso Professor Ernesto Stumpf n. 91, codice fiscale non rilasciato, CFP n. e , nata a [...]- C.F._1 Controparte_2
Sp (Brasile) il 2 febbraio 1983 , nato a [...]-SP (Brasile) il 6 agosto 2012;
, nata a [...]-SP (Brasile) il 7 maggio 1982, residente Parte_2
a Quiririm-SP (Brasile), via/corso Didimo Gadioli n. 16, CFP n. ; C.F._2
nato a [...]-SP (Brasile) il 23 febbraio 2013, minore Controparte_3 rappresentato dai genitori nata a [...]-SP (Brasile) il 7 Pt_2 Parte_2 maggio 1982, residente a [...], CFP n. 292.780.048-04, e , nato a [...]-RJ (Brasile) Controparte_4 il 29 settembre 1973;
nato a [...]-SP (Brasile) il 4 febbraio 1979, residente in Controparte_5
Taubaté-SP (Brasile), via/corso Ataulfo Alves n. 650, CFP n. 277.780.578-40;
nata a [...]-SP (Brasile) il 14 marzo 2014, minore Controparte_6 rappresentata dai genitori nato a [...]-SP (Brasile) il 4 febbraio Controparte_5
1979, residente in [...], CFP n. C.F._3
40 e nata a [...]é do Rio Preto-SP (Brasile) il 2 marzo Controparte_7
1979;
1 nata a [...]-SP (Brasile) il 10 novembre 2015, CP_8 Controparte_6 minore rappresentata dai genitori nato a [...]-SP (Brasile) il 4 Controparte_5 febbraio 1979, residente in [...], CFP n.
e nata a [...]é do Rio Preto-SP (Brasile) C.F._4 Controparte_7 il 2 marzo 1979;
nato a [...]-SP (Brasile) il 16 luglio 1953, residente in [...]Controparte_9
SP (Brasile), via/corso José Magalhães Bastos n- 285, CFP n. 740.453.428-34; tutti elettivamente domiciliati in Torino, via Aurelio Saffi, 2 presso lo studio dell'Avv. Fabio Fracon (pec che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente e Email_1 disgiuntamente all'avv. stabilito Ricardo Gonçalves Bergossi, come da procure in atti
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_10 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_10 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 10 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2 Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo , nato in Italia, a [...] il [...], Persona_1 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , al di lui figlio , nato il [...]; Persona_1 Controparte_9
- Da ai di lui figli: Controparte_9
• , nata il [...]; CP_11
• , nato il [...] (odierno ricorrente); Controparte_9
• , nato il [...]; CP_12
- , al di lei figlio nato il [...] (odierno Controparte_13 Controparte_5 ricorrente);
- Da alle di lui figlie: Controparte_5
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_6
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_14
- al di lui figlio , nato il [...] (odierno Controparte_15 Controparte_16 ricorrente); Da al di lui figlio , nato il [...] Controparte_16 Controparte_1
(odierno ricorrente);
- Da alla di lui figlia nata il [...] CP_12 Parte_2
(odierna ricorrente);
- Da a l di lei figlio nato il 23 febbraio Parte_2 Controparte_3
2013 (odierno ricorrente);
1. Sulla posizione di , , Controparte_9 Controparte_16 Controparte_1
e
[...] Parte_2
In tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna. Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 dichiarative dell'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un
3 cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
2. Sulla posizione di Controparte_5 Controparte_6 [...]
CP_14
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo al ricorrente, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile dall'avo (avvenuta dopo l'entrata in vigore della Costituzione Italiana). Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che all'epoca la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana,salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della
4 dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Tornando al caso di specie, si rileva che il matrimonio di con il Sig. CP_11 [...]
, nonché la stessa nascita del ricorrente è successiva al 1948, dunque all'entrata in CP_17 vigore della Costituzione.
Per tale ragione, senza dubbio nel caso di specie non ha perso la cittadinanza CP_11 italiana per via del proprio matrimonio e, dunque, ha potuto trasmetterla anche ai propri discendenti.
3. Sulla posizione di Controparte_3
In tale linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Anche in tale caso, tuttavia, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui il ricorrente è venuto al mondo, considerato che lo stesso è nato nell'anno 2013 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 91/92 che all'art.1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, alla possibilità di presentazione della domanda e, quindi, alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
5 Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_10 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_10 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1486/2024 così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_10
dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9.04.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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