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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 498 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TELATIN CARLA, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONA' Controparte_1 C.F._2
FEDERICA, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2423/2023 del Tribunale di Padova pubblicata in data
05/12/2023 e non notificata, nel procedimento di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte reclamante
“in riforma della Sentenza n. 2423/2023 emessa dal Tribunale di Padova in data 28/11/2023 e
pubblicata in data 5/12/2023 nel procedimento n. 1049/2020 R.G.
Nel merito
Porre a carico del NO l'assegno divorzile di € 400,00 mensili, da versare a favore P_
della NO entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria ai fini ISTAT;
Pt_1
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie tutte formulate dalla NO nelle memorie ex art. 183, Pt_1
co. 6°, n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c., nonché in comparsa conclusionale e in memoria conclusionale di
replica.
- In ragione del deposito, da parte del NO , del solo modello 730, la difesa della P_
NO insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. Pt_1
183, comma VI, n. 1 c.p.c. e con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.
In particolare, si chiede che la Corte voglia ordinare al NO il deposito dei Controparte_1
contratti di locazione dell'immobile sito in San Pietro in Gù (PD), Via Monte Grappa 1, anche
in ragione delle disposizioni testamentarie della madre del NO , NO P_ Pt_2
, pubblicate nell'anno 2023, già riportate a pagina 14 e 15 del ricorso in appello.
[...]
2 - In ragione del deposito degli estratti conto degli anni 2022-2024, e dei molteplici e costanti
bonifici a favore della NO si chiede che la Corte voglia ordinare, ai Parte_3
sensi dell'art. 210 c.p.c., il deposito, a partire dall'anno 2018:
1) al NO degli estratti conti correnti di cui il NO è intestatario P_ Controparte_1
e/o delegato;
2) alla NO beneficiaria dei giroconti del NO , il deposito Parte_3 P_
degli estratti conto bancari di cui è intestataria e/o delegata.
Con vittoria di spese e competenze professionali di primo e secondo grado.”
Per parte reclamata
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
Nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto dalla signora Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, rigettandosi pertanto la richiesta di assegno divorzile di
euro 400,00 mensili in favore della signora a carico del sig. Parte_1 P_
, oltre rivalutazione monetaria ai fini Istat, confermandosi integralmente l'impugnata
[...]
sentenza n. 2423/2023 del Tribunale di Padova;
In ogni caso, spese e competenze professionali rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie tutte ex adverso richieste;
in particolare le
istanze istruttorie tutte formulate dalla signora in memoria art 183 co. Parte_1
6, n.1, n. 2 e n. 3 cpc nonché in comparsa conclusionale e in memoria conclusionale di replica e,
solo nel caso in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse necessaria ulteriore attività, si chiede che
vengano ammesse le istanze istruttorie come formulate in primo grado in memoria 183 co. 6 n. 3
cpc.
3 In ragione della richiesta formulata da parte avversa in note scritte del 10.02.2025 ci si oppone:
- alle istanze istruttorie ivi formulate, per la prima volta in appello, in quanto controparte chiede
l'ingresso di prove nuove nell'ambito del giudizio di appello, richiesta questa inammissibile. Il
quadro, sia in fatto che in diritto, risulta inoltre chiaro e inequivocabile.
- alla richiesta di esibizione in giudizio dei contratti di locazione in quanto non sussiste alcun
contratto di locazione in essere. Il sig. ha solo stipulato in data 09.11.2020 un P_
contratto di comodato già in atti (doc. 10 di parte appellata allegato al fascicolo di I grado) con
la propria figlia avente ad oggetto l'appartamento sito in San Pietro in Gu, Via Monte CP_2
Grappa, 1 dove la stessa vive.
- alla richiesta di parte avversa di deposito in giudizio degli estratti conto bancari di cui è
intestataria e/o delegata la signora soggetto terzo rispetto al presente Parte_3
procedimento, nonché alla richiesta di deposito degli estratti conto del sig. addirittura P_
a partire dall'anno 2018 avendo quest'ultimo già assolto la richiesta della Corte di esibizione
degli estratti conto dall'01.01.2022 al 31.12.2024.”
Per il PG
“Parere contrario”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2020 adiva il Tribunale di Controparte_1
Padova, chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo:
che, in data 16.06.1984, aveva contratto matrimonio con , da cui era nata Parte_1
la figlia (nata il [...]), divenuta maggiorenne ed economicamente Per_1
4 autosufficiente;
che con decreto di omologa del 13 luglio 1993 il Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi, disponendo l'affidamento ed il collocamento della minore alla madre,
con conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa, diritto/dovere di visita del padre come da condizioni consensuali di separazione, l'obbligo del di versare un assegno P_
mensile di lire 400.000 per il mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, l'obbligo del predetto di versare un assegno di mantenimento provvisorio (della durata di sei mesi) di lire 600.000 alla moglie, oltre alla somma complessiva di lire 18.000.000 a titolo di emolumento per i crediti da attività lavorativa svolta dalla nell'attività Pt_1
commerciale del;
che, con decreto di modifica delle condizioni di separazione del 7 P_
novembre 2003, il Tribunale, a fronte del trasferimento della figlia dal padre, stabiliva Per_1
l'affidamento congiunto della stessa ad entrambi i genitori con collocamento presso il ricorrente,
cui assegnava la casa familiare con successivo decreto del 25 giugno 2004 e, con verbale di conciliazione del 5 luglio 2004, i coniugi concordavano che la madre versasse al marito la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, poi diminuita ad euro 100,00 con decreto del Tribunale del 13 gennaio 2006. Il ricorrente dichiarava, quindi,
che dalla data di separazione i coniugi avevano vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione, ragione per cui chiedeva la pronuncia del divorzio senza riconoscimento di alcun contributo al mantenimento nei confronti della figlia e della moglie.
2. Con comparsa del 25 novembre 2020, si costituiva in giudizio , Parte_1
nulla opponendo alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 400,00 mensili, in ragione del contributo familiare dato, delle rinunce effettuate e delle proprie condizioni di salute.
5 3. Con ordinanza del 11 giugno 2021, il Presidente delegato, considerato il lungo periodo di separazione senza alcuna contribuzione, la breve durata del matrimonio, il conseguente affievolimento degli obblighi di solidarietà ed il fatto che la resistente godeva di redditi da lavoro proprio, confermava in via provvisoria i provvedimenti di cui alla separazione consensuale.
4. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale, con la sentenza n. 2423/2023, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettava la domanda di assegno divorzile formulata dalla , ritenendo non provati i presupposti assistenziale e perequativo- Pt_1
compensativo per la concessione dell'emolumento, in ragione della mancata prova del sacrificio professionale e del contributo familiare dato dalla e della presenza di adeguati redditi Pt_1
propri della predetta e compensava le spese di lite per la quota di metà, condannando la resistente al pagamento della restante metà .
Il giudizio di appello
5. Avverso la sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti Parte_1
motivi d'impugnazione.
5.1. Con il primo motivo la reclamante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure ritenuto inesistenti i presupposti assistenziale e perequativo-
compensativo necessari per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, senza valutare ponderatamente tutti i documenti prodotti, la durata del matrimonio, nonché le mancate contestazioni del in punto di contributo dato dell'ex moglie alla vita familiare e P_
all'aumento del patrimonio del medesimo e non considerando neppure che la , pur Pt_1
godendo di redditi propri, risultava gravata da ingenti spese mensili, trovandosi in una situazione di totale inadeguatezza di risorse in relazione alla propria condizione economico reddituale.
6 5.2. Con il secondo motivo la reclamante sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata e la motivazione apparente della medesima, per essersi il Giudice di prime cure limitato ad elencare numericamente i redditi degli ex coniugi, senza rappresentare l'iter logico attraverso il quale era giunto alla propria decisione e per non aver valutato adeguatamente il reale patrimonio del
. P_
5.3. Con il terzo motivo la reclamante censurava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il
Giudice di prime cure rigettato la richiesta di rimessione in istruttoria formulata dalla resistente,
nonostante l'intervenuto decesso della madre del nel corso del giudizio, con P_
conseguente apertura della successione ereditaria e con conseguente modifica in aumento del patrimonio complessivo del predetto, elemento rilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile.
6. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, stante la sua Controparte_1
infondatezza e la correttezza della sentenza impugnata.
7. Interveniva nel giudizio il P.G. esprimendo parere contrario all'accoglimento del reclamo.
8. Con ordinanza del 11 dicembre 2024, la Corte, al fine di verificare l'effettiva situazione economico-patrimoniale delle parti, ordinava alle stesse di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi degli anni 2023 e 2024, gli estratti di conto corrente dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2024 e le buste paga dell'anno 2024, non coperto dalla dichiarazione dei redditi.
9. Depositata la documentazione oggetto dell'ordine di produzione e depositate da entrambe le parti le note scritte contenenti le rispettive conclusioni in sostituzione dell'udienza del 17
febbraio 2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione dal Collegio.
7 Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruite le posizioni delle parti può, dunque, procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
10.1 Il primo ed il secondo motivo di reclamo, che per ragioni di connessione si tratteranno unitamente, sono parzialmente fondati nei termini che seguono. In tema di attribuzione dell'assegno divorzile, in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura,
compensativo-perequativa, la giurisprudenza di legittimità sostiene che: “il giudice del merito
deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e
dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita
matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata
sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
manente matrimonio” (Cass. Civ. n. 9144/2023). Tale principio comporta che la valutazione del
Giudice in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile, deve riguardare, oltre alla verifica dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarseli o di procurarseli in misura adeguata ad una vita dignitosa (presupposto assistenziale), l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare in essere durante le nozze, per scelte fatte e ruoli assunti (presupposto perequativo-compensativo), dovendo, eventualmente, compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato ad occasioni professionali per contribuire ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, è emerso chiaramente, nel corso del giudizio di primo grado e anche in sede di appello, che la , per tutta la durata del matrimonio, aveva lavorato presso l'attività Pt_1
8 commerciale del marito, senza alcuna retribuzione e senza il versamento dei contributi previdenziali previsti ex lege, ottenendo, solo in sede di separazione consensuale, il pagamento della somma minima di lire 18.000.000 come riconoscimento, da parte dell'ex marito, di una somma per l'attività lavorativa svolta dalla stessa (cfr. doc. n. 3 – primo grado). Da ciò deriva che, non sussistendo alcuna contestazione del sul punto (neppure nelle memorie di P_
primo grado del 7 giugno 2021 e del 17 settembre 2021, citate dallo stesso a pag. 3 della comparsa di costituzione in appello), tale circostanza, in forza del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, va ritenuta sussistente e dimostrativa dell'apporto dato dalla reclamante alla crescita sia del patrimonio familiare che soprattutto personale del reclamato (essendo sua l'attività che poi è proseguita), con rinuncia da parte della medesima ad altre occasioni lavorative retribuite e che prevedessero il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Infatti,
anche se con la separazione il versava all'ex moglie la citata cifra di lire 18.000.000 P_
non provvedeva comunque al pagamento dei contributi previdenziali mai corrisposti,
impedendole così di maturare i requisiti per l'assegno pensionistico nei tempi previsti dalla normativa previdenziale e per importo che computasse anche i suddetti nove anni di attività
lavorativa svolta.
Quanto, poi, alla questione del prevalente contributo familiare della , che ha sostenuto di Pt_1
essersi occupata in via quasi del tutto esclusiva della vita domestica e, soprattutto, della crescita della figlia va osservato che, avendo la figlia vissuto con la madre dalla separazione ai Per_1
quattordici anni e sussistendo la prova del mancato pagamento, in quegli anni, del contributo di mantenimento per la minore disposto dal Giudice a carico del padre (cfr. docc. n. da 34 a 37 –
primo grado), può ritenersi provato l'apporto familiare della nel momento di maggiore Pt_1
9 bisogno della minore negli anni in cui la medesima aveva bisogno di una presenza assidua della madre in ragione dell'età, posto che solo nel 2003 all'età di 16 anni, si era trasferita a Per_1
vivere dal padre, convivenza durata solo fino al raggiungimento della maggiore età, quando la stessa si era trasferita a vivere da sola nell'ex casa familiare.
Ritenuto provato il contributo dato dalla reclamante e la rinuncia ad una attività che le garantisse il pagamento dei contributi previdenziali e, quindi, l'esistenza del presupposto perequativo-
compensativo dell'emolumento, risulta sussistente il diritto della stessa alla percezione di un assegno divorzile da parte dell'ex marito.
Per quanto riguarda, poi, il profilo assistenziale e lo squilibrio economico, si ritiene che,
dall'esame del compendio probatorio disponibile agli atti, emerga chiaramente la disparità
economico-patrimoniale delle parti, dal momento che, da un lato, il , oltre ad essere P_
proprietario di due beni immobili, comproprietario di tre terreni (cfr. doc. n. 23 – primo grado)
ed aver ereditato, a seguito della morte della madre, un ulteriore terreno e immobili, tutti siti a
San Pietro in Gu (cfr. doc. n. 15 – appello), godeva di un reddito medio netto mensile di euro
1.840,50 nel 2022 ed euro 1.601,00 nel 2023 (cfr. docc. n. 3 e 4 – appello) senza alcun costo fisso documentato, mentre, dall'altro, la , pur proprietaria della casa ove vive, godeva di Pt_1
un reddito medio netto mensile di euro 1.570,58 nel 2022 ed euro 1.619,41 nel 2023 (cfr. docc.
n. 1 e 2 – appello), risultando però gravata da ingenti spese fisse mensili, quali quella di euro
484,62 per la rata mensile del mutuo per l'abitazione acquistata (sostanzialmente equivalente a quella in precedenza pagata per la locazione), quella di euro 53,85 per la rata mensile delle spese condominiali, quella di euro 193,34 per la rata mensile del finanziamento sottoscritto e quella variabile per le spese mediche e terapie, che, nell'anno 2023, ammontavano ad euro 122,46
10 mensili (cfr. docc. n.
5 - appello, 10, 15, 66 e da 106 a 129 – primo grado, ove risulta una spesa annuale per cure mediche di euro 1.469,53 nel 2023 e un'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa della predetta del 46%), potendo, dunque, calcolare una disponibilità media mensile della stessa, nell'anno 2023 e al netto delle predette spese, di euro 765,14.
Peraltro, ai fini della corretta individuazione del patrimonio complessivo delle parti, non va trascurato il fatto che il , nel 2023, riceveva la liquidazione parziale del TFR, come dallo P_
stesso pacificamente ammesso (cfr. pag. 3 note d'udienza del 10 febbraio 2025 ove dichiara di aver percepito euro 35.616,95) e che, sebbene entrambi i saldi dei conti correnti bancari prodotti dalle parti riportino un valore pressoché esiguo (cfr. docc. n. 5, 7, 11, 12 – appello ove, nel dettaglio, il saldo del 2023 della è pari ad euro 141,57 e quello del , nel Pt_1 P_
medesimo anno, è pari ad euro 5.202,78), nell'elenco dei movimenti bancari dell'estratto conto del reclamato, risultano diversi giroconti cospicui effettuati dallo stesso sul conto dell'attuale compagna (per un totale, nel periodo 2023, di euro 35.000,00), sicché, ferma Parte_3
l'irrilevanza del doc. n. 6 prodotto in giudizio, attestante una dichiarazione unilaterale di debito del reclamato nei confronti dell'attuale compagna sottoscritta solo dal e priva di data P_
certa, la documentazione depositata da quest'ultimo non può essere ritenuta rappresentativa della reale situazione economica complessiva dello stesso.
Di conseguenza, considerata l'evidente differenza di risorse economico patrimoniali esistente tra le parti e la condizione di precarietà economica della reclamante, pur non sussistendo una vera e propria situazione di indigenza ma certamente di inadeguatezza reddituale della , a fronte Pt_1
delle spese necessarie per condurre una vita almeno dignitosa, avendo la stessa cercato di vivere per anni senza alcun contributo e avendo comunque provveduto in maniera autonoma al proprio
11 sostentamento, può comunque ritenersi che la rientri in una situazione di difficoltà Pt_1
economica, non essendo del tutto in grado di mantenere uno stile di vita dignitoso in maniera autonoma.
Alla luce di quanto esposto, ritenuto provato il contributo familiare della reclamante, che, in costanza di matrimonio e della fase separativa, si occupava in via prevalente della cura della figlia e concorreva all'accrescimento del patrimonio del reclamato, rinunciando al corretto pagamento di retribuzione e contributi previdenziali, valorizzata comunque la precarietà della medesima e l'evidente disparità economico patrimoniale delle parti, si ritiene che debba essere riconosciuto alla il diritto alla percezione di un assegno divorzile in funzione Pt_1
prevalentemente perequativo-compensativa di euro 150,00 mensili da parte dell'ex marito.
11. Il terzo motivo di reclamo, stante l'accoglimento, se pur parziale, dei primi due, può
ritenersi assorbito, trattandosi di richiesta di remissione in istruttoria della causa, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della reclamante e a carico dell'ex marito.
12. Pertanto, si ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto nei termini indicati in motivazione.
13. Considerato l'esito complessivo del giudizio, con valutazione unitaria in relazione al primo e al secondo grado e valutata la reciproca soccombenza parziale sulle rispettive domande formulate, si ritiene che le spese di lite di entrambi i gradi debbano essere integralmente compensate tra le parti.
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma mensile di Controparte_1
euro 150,00 a a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla Parte_1
data di pubblicazione della sentenza di divorzio pronunciata in primo grado, oltre rivalutazione annuale istat, somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 498 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TELATIN CARLA, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONA' Controparte_1 C.F._2
FEDERICA, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2423/2023 del Tribunale di Padova pubblicata in data
05/12/2023 e non notificata, nel procedimento di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte reclamante
“in riforma della Sentenza n. 2423/2023 emessa dal Tribunale di Padova in data 28/11/2023 e
pubblicata in data 5/12/2023 nel procedimento n. 1049/2020 R.G.
Nel merito
Porre a carico del NO l'assegno divorzile di € 400,00 mensili, da versare a favore P_
della NO entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria ai fini ISTAT;
Pt_1
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie tutte formulate dalla NO nelle memorie ex art. 183, Pt_1
co. 6°, n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c., nonché in comparsa conclusionale e in memoria conclusionale di
replica.
- In ragione del deposito, da parte del NO , del solo modello 730, la difesa della P_
NO insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. Pt_1
183, comma VI, n. 1 c.p.c. e con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.
In particolare, si chiede che la Corte voglia ordinare al NO il deposito dei Controparte_1
contratti di locazione dell'immobile sito in San Pietro in Gù (PD), Via Monte Grappa 1, anche
in ragione delle disposizioni testamentarie della madre del NO , NO P_ Pt_2
, pubblicate nell'anno 2023, già riportate a pagina 14 e 15 del ricorso in appello.
[...]
2 - In ragione del deposito degli estratti conto degli anni 2022-2024, e dei molteplici e costanti
bonifici a favore della NO si chiede che la Corte voglia ordinare, ai Parte_3
sensi dell'art. 210 c.p.c., il deposito, a partire dall'anno 2018:
1) al NO degli estratti conti correnti di cui il NO è intestatario P_ Controparte_1
e/o delegato;
2) alla NO beneficiaria dei giroconti del NO , il deposito Parte_3 P_
degli estratti conto bancari di cui è intestataria e/o delegata.
Con vittoria di spese e competenze professionali di primo e secondo grado.”
Per parte reclamata
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
Nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto dalla signora Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, rigettandosi pertanto la richiesta di assegno divorzile di
euro 400,00 mensili in favore della signora a carico del sig. Parte_1 P_
, oltre rivalutazione monetaria ai fini Istat, confermandosi integralmente l'impugnata
[...]
sentenza n. 2423/2023 del Tribunale di Padova;
In ogni caso, spese e competenze professionali rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie tutte ex adverso richieste;
in particolare le
istanze istruttorie tutte formulate dalla signora in memoria art 183 co. Parte_1
6, n.1, n. 2 e n. 3 cpc nonché in comparsa conclusionale e in memoria conclusionale di replica e,
solo nel caso in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse necessaria ulteriore attività, si chiede che
vengano ammesse le istanze istruttorie come formulate in primo grado in memoria 183 co. 6 n. 3
cpc.
3 In ragione della richiesta formulata da parte avversa in note scritte del 10.02.2025 ci si oppone:
- alle istanze istruttorie ivi formulate, per la prima volta in appello, in quanto controparte chiede
l'ingresso di prove nuove nell'ambito del giudizio di appello, richiesta questa inammissibile. Il
quadro, sia in fatto che in diritto, risulta inoltre chiaro e inequivocabile.
- alla richiesta di esibizione in giudizio dei contratti di locazione in quanto non sussiste alcun
contratto di locazione in essere. Il sig. ha solo stipulato in data 09.11.2020 un P_
contratto di comodato già in atti (doc. 10 di parte appellata allegato al fascicolo di I grado) con
la propria figlia avente ad oggetto l'appartamento sito in San Pietro in Gu, Via Monte CP_2
Grappa, 1 dove la stessa vive.
- alla richiesta di parte avversa di deposito in giudizio degli estratti conto bancari di cui è
intestataria e/o delegata la signora soggetto terzo rispetto al presente Parte_3
procedimento, nonché alla richiesta di deposito degli estratti conto del sig. addirittura P_
a partire dall'anno 2018 avendo quest'ultimo già assolto la richiesta della Corte di esibizione
degli estratti conto dall'01.01.2022 al 31.12.2024.”
Per il PG
“Parere contrario”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2020 adiva il Tribunale di Controparte_1
Padova, chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo:
che, in data 16.06.1984, aveva contratto matrimonio con , da cui era nata Parte_1
la figlia (nata il [...]), divenuta maggiorenne ed economicamente Per_1
4 autosufficiente;
che con decreto di omologa del 13 luglio 1993 il Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi, disponendo l'affidamento ed il collocamento della minore alla madre,
con conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa, diritto/dovere di visita del padre come da condizioni consensuali di separazione, l'obbligo del di versare un assegno P_
mensile di lire 400.000 per il mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, l'obbligo del predetto di versare un assegno di mantenimento provvisorio (della durata di sei mesi) di lire 600.000 alla moglie, oltre alla somma complessiva di lire 18.000.000 a titolo di emolumento per i crediti da attività lavorativa svolta dalla nell'attività Pt_1
commerciale del;
che, con decreto di modifica delle condizioni di separazione del 7 P_
novembre 2003, il Tribunale, a fronte del trasferimento della figlia dal padre, stabiliva Per_1
l'affidamento congiunto della stessa ad entrambi i genitori con collocamento presso il ricorrente,
cui assegnava la casa familiare con successivo decreto del 25 giugno 2004 e, con verbale di conciliazione del 5 luglio 2004, i coniugi concordavano che la madre versasse al marito la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, poi diminuita ad euro 100,00 con decreto del Tribunale del 13 gennaio 2006. Il ricorrente dichiarava, quindi,
che dalla data di separazione i coniugi avevano vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione, ragione per cui chiedeva la pronuncia del divorzio senza riconoscimento di alcun contributo al mantenimento nei confronti della figlia e della moglie.
2. Con comparsa del 25 novembre 2020, si costituiva in giudizio , Parte_1
nulla opponendo alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 400,00 mensili, in ragione del contributo familiare dato, delle rinunce effettuate e delle proprie condizioni di salute.
5 3. Con ordinanza del 11 giugno 2021, il Presidente delegato, considerato il lungo periodo di separazione senza alcuna contribuzione, la breve durata del matrimonio, il conseguente affievolimento degli obblighi di solidarietà ed il fatto che la resistente godeva di redditi da lavoro proprio, confermava in via provvisoria i provvedimenti di cui alla separazione consensuale.
4. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale, con la sentenza n. 2423/2023, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettava la domanda di assegno divorzile formulata dalla , ritenendo non provati i presupposti assistenziale e perequativo- Pt_1
compensativo per la concessione dell'emolumento, in ragione della mancata prova del sacrificio professionale e del contributo familiare dato dalla e della presenza di adeguati redditi Pt_1
propri della predetta e compensava le spese di lite per la quota di metà, condannando la resistente al pagamento della restante metà .
Il giudizio di appello
5. Avverso la sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti Parte_1
motivi d'impugnazione.
5.1. Con il primo motivo la reclamante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure ritenuto inesistenti i presupposti assistenziale e perequativo-
compensativo necessari per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, senza valutare ponderatamente tutti i documenti prodotti, la durata del matrimonio, nonché le mancate contestazioni del in punto di contributo dato dell'ex moglie alla vita familiare e P_
all'aumento del patrimonio del medesimo e non considerando neppure che la , pur Pt_1
godendo di redditi propri, risultava gravata da ingenti spese mensili, trovandosi in una situazione di totale inadeguatezza di risorse in relazione alla propria condizione economico reddituale.
6 5.2. Con il secondo motivo la reclamante sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata e la motivazione apparente della medesima, per essersi il Giudice di prime cure limitato ad elencare numericamente i redditi degli ex coniugi, senza rappresentare l'iter logico attraverso il quale era giunto alla propria decisione e per non aver valutato adeguatamente il reale patrimonio del
. P_
5.3. Con il terzo motivo la reclamante censurava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il
Giudice di prime cure rigettato la richiesta di rimessione in istruttoria formulata dalla resistente,
nonostante l'intervenuto decesso della madre del nel corso del giudizio, con P_
conseguente apertura della successione ereditaria e con conseguente modifica in aumento del patrimonio complessivo del predetto, elemento rilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile.
6. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, stante la sua Controparte_1
infondatezza e la correttezza della sentenza impugnata.
7. Interveniva nel giudizio il P.G. esprimendo parere contrario all'accoglimento del reclamo.
8. Con ordinanza del 11 dicembre 2024, la Corte, al fine di verificare l'effettiva situazione economico-patrimoniale delle parti, ordinava alle stesse di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi degli anni 2023 e 2024, gli estratti di conto corrente dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2024 e le buste paga dell'anno 2024, non coperto dalla dichiarazione dei redditi.
9. Depositata la documentazione oggetto dell'ordine di produzione e depositate da entrambe le parti le note scritte contenenti le rispettive conclusioni in sostituzione dell'udienza del 17
febbraio 2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione dal Collegio.
7 Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruite le posizioni delle parti può, dunque, procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
10.1 Il primo ed il secondo motivo di reclamo, che per ragioni di connessione si tratteranno unitamente, sono parzialmente fondati nei termini che seguono. In tema di attribuzione dell'assegno divorzile, in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura,
compensativo-perequativa, la giurisprudenza di legittimità sostiene che: “il giudice del merito
deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e
dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita
matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata
sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
manente matrimonio” (Cass. Civ. n. 9144/2023). Tale principio comporta che la valutazione del
Giudice in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile, deve riguardare, oltre alla verifica dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarseli o di procurarseli in misura adeguata ad una vita dignitosa (presupposto assistenziale), l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare in essere durante le nozze, per scelte fatte e ruoli assunti (presupposto perequativo-compensativo), dovendo, eventualmente, compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato ad occasioni professionali per contribuire ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, è emerso chiaramente, nel corso del giudizio di primo grado e anche in sede di appello, che la , per tutta la durata del matrimonio, aveva lavorato presso l'attività Pt_1
8 commerciale del marito, senza alcuna retribuzione e senza il versamento dei contributi previdenziali previsti ex lege, ottenendo, solo in sede di separazione consensuale, il pagamento della somma minima di lire 18.000.000 come riconoscimento, da parte dell'ex marito, di una somma per l'attività lavorativa svolta dalla stessa (cfr. doc. n. 3 – primo grado). Da ciò deriva che, non sussistendo alcuna contestazione del sul punto (neppure nelle memorie di P_
primo grado del 7 giugno 2021 e del 17 settembre 2021, citate dallo stesso a pag. 3 della comparsa di costituzione in appello), tale circostanza, in forza del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, va ritenuta sussistente e dimostrativa dell'apporto dato dalla reclamante alla crescita sia del patrimonio familiare che soprattutto personale del reclamato (essendo sua l'attività che poi è proseguita), con rinuncia da parte della medesima ad altre occasioni lavorative retribuite e che prevedessero il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Infatti,
anche se con la separazione il versava all'ex moglie la citata cifra di lire 18.000.000 P_
non provvedeva comunque al pagamento dei contributi previdenziali mai corrisposti,
impedendole così di maturare i requisiti per l'assegno pensionistico nei tempi previsti dalla normativa previdenziale e per importo che computasse anche i suddetti nove anni di attività
lavorativa svolta.
Quanto, poi, alla questione del prevalente contributo familiare della , che ha sostenuto di Pt_1
essersi occupata in via quasi del tutto esclusiva della vita domestica e, soprattutto, della crescita della figlia va osservato che, avendo la figlia vissuto con la madre dalla separazione ai Per_1
quattordici anni e sussistendo la prova del mancato pagamento, in quegli anni, del contributo di mantenimento per la minore disposto dal Giudice a carico del padre (cfr. docc. n. da 34 a 37 –
primo grado), può ritenersi provato l'apporto familiare della nel momento di maggiore Pt_1
9 bisogno della minore negli anni in cui la medesima aveva bisogno di una presenza assidua della madre in ragione dell'età, posto che solo nel 2003 all'età di 16 anni, si era trasferita a Per_1
vivere dal padre, convivenza durata solo fino al raggiungimento della maggiore età, quando la stessa si era trasferita a vivere da sola nell'ex casa familiare.
Ritenuto provato il contributo dato dalla reclamante e la rinuncia ad una attività che le garantisse il pagamento dei contributi previdenziali e, quindi, l'esistenza del presupposto perequativo-
compensativo dell'emolumento, risulta sussistente il diritto della stessa alla percezione di un assegno divorzile da parte dell'ex marito.
Per quanto riguarda, poi, il profilo assistenziale e lo squilibrio economico, si ritiene che,
dall'esame del compendio probatorio disponibile agli atti, emerga chiaramente la disparità
economico-patrimoniale delle parti, dal momento che, da un lato, il , oltre ad essere P_
proprietario di due beni immobili, comproprietario di tre terreni (cfr. doc. n. 23 – primo grado)
ed aver ereditato, a seguito della morte della madre, un ulteriore terreno e immobili, tutti siti a
San Pietro in Gu (cfr. doc. n. 15 – appello), godeva di un reddito medio netto mensile di euro
1.840,50 nel 2022 ed euro 1.601,00 nel 2023 (cfr. docc. n. 3 e 4 – appello) senza alcun costo fisso documentato, mentre, dall'altro, la , pur proprietaria della casa ove vive, godeva di Pt_1
un reddito medio netto mensile di euro 1.570,58 nel 2022 ed euro 1.619,41 nel 2023 (cfr. docc.
n. 1 e 2 – appello), risultando però gravata da ingenti spese fisse mensili, quali quella di euro
484,62 per la rata mensile del mutuo per l'abitazione acquistata (sostanzialmente equivalente a quella in precedenza pagata per la locazione), quella di euro 53,85 per la rata mensile delle spese condominiali, quella di euro 193,34 per la rata mensile del finanziamento sottoscritto e quella variabile per le spese mediche e terapie, che, nell'anno 2023, ammontavano ad euro 122,46
10 mensili (cfr. docc. n.
5 - appello, 10, 15, 66 e da 106 a 129 – primo grado, ove risulta una spesa annuale per cure mediche di euro 1.469,53 nel 2023 e un'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa della predetta del 46%), potendo, dunque, calcolare una disponibilità media mensile della stessa, nell'anno 2023 e al netto delle predette spese, di euro 765,14.
Peraltro, ai fini della corretta individuazione del patrimonio complessivo delle parti, non va trascurato il fatto che il , nel 2023, riceveva la liquidazione parziale del TFR, come dallo P_
stesso pacificamente ammesso (cfr. pag. 3 note d'udienza del 10 febbraio 2025 ove dichiara di aver percepito euro 35.616,95) e che, sebbene entrambi i saldi dei conti correnti bancari prodotti dalle parti riportino un valore pressoché esiguo (cfr. docc. n. 5, 7, 11, 12 – appello ove, nel dettaglio, il saldo del 2023 della è pari ad euro 141,57 e quello del , nel Pt_1 P_
medesimo anno, è pari ad euro 5.202,78), nell'elenco dei movimenti bancari dell'estratto conto del reclamato, risultano diversi giroconti cospicui effettuati dallo stesso sul conto dell'attuale compagna (per un totale, nel periodo 2023, di euro 35.000,00), sicché, ferma Parte_3
l'irrilevanza del doc. n. 6 prodotto in giudizio, attestante una dichiarazione unilaterale di debito del reclamato nei confronti dell'attuale compagna sottoscritta solo dal e priva di data P_
certa, la documentazione depositata da quest'ultimo non può essere ritenuta rappresentativa della reale situazione economica complessiva dello stesso.
Di conseguenza, considerata l'evidente differenza di risorse economico patrimoniali esistente tra le parti e la condizione di precarietà economica della reclamante, pur non sussistendo una vera e propria situazione di indigenza ma certamente di inadeguatezza reddituale della , a fronte Pt_1
delle spese necessarie per condurre una vita almeno dignitosa, avendo la stessa cercato di vivere per anni senza alcun contributo e avendo comunque provveduto in maniera autonoma al proprio
11 sostentamento, può comunque ritenersi che la rientri in una situazione di difficoltà Pt_1
economica, non essendo del tutto in grado di mantenere uno stile di vita dignitoso in maniera autonoma.
Alla luce di quanto esposto, ritenuto provato il contributo familiare della reclamante, che, in costanza di matrimonio e della fase separativa, si occupava in via prevalente della cura della figlia e concorreva all'accrescimento del patrimonio del reclamato, rinunciando al corretto pagamento di retribuzione e contributi previdenziali, valorizzata comunque la precarietà della medesima e l'evidente disparità economico patrimoniale delle parti, si ritiene che debba essere riconosciuto alla il diritto alla percezione di un assegno divorzile in funzione Pt_1
prevalentemente perequativo-compensativa di euro 150,00 mensili da parte dell'ex marito.
11. Il terzo motivo di reclamo, stante l'accoglimento, se pur parziale, dei primi due, può
ritenersi assorbito, trattandosi di richiesta di remissione in istruttoria della causa, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della reclamante e a carico dell'ex marito.
12. Pertanto, si ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto nei termini indicati in motivazione.
13. Considerato l'esito complessivo del giudizio, con valutazione unitaria in relazione al primo e al secondo grado e valutata la reciproca soccombenza parziale sulle rispettive domande formulate, si ritiene che le spese di lite di entrambi i gradi debbano essere integralmente compensate tra le parti.
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma mensile di Controparte_1
euro 150,00 a a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla Parte_1
data di pubblicazione della sentenza di divorzio pronunciata in primo grado, oltre rivalutazione annuale istat, somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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