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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4505/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4505/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CIPOLLONE UBALDO Parte_1 C.F._1
( ) VIA GERMANICO 24 00192 ROMA;
VIA C.F._2 Parte_2 C.F._3
GERMANICO 24 ROMA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLETTA FABIANA e dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PIGNOTTO 54 64010 CONTROGUERRApresso il difensore avv. CARLETTA
FABIANA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il Controparte_2 difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Controparte_3 ingiuntivo contro per l'importo di euro 11267, 07 oltre interessi per lavori e Parte_1 forniture eseguiti presso il cantiere di Controguerra portati da fattura e non saldati nemmeno in parte. Si oppone contestando il foro di Teramo essendo consumatore Parte_1 Parte_1
e residente a [...], la fattura non fa prova del credito per altro inesistente, gli unici lavori commissionati alla ditta opposta risalgono al 2007 e sono stati saldati per intero. Non vi è stato il previo tentativo di mediazione. L'opposto chiama in causa il comproprietario , Controparte_2 afferma che il committente di cantiere non è consumatore e chiede il rigetto della opposizione.
Chiamata in causa poi non perfezionata. Compiuta istruttoria con prova per testi ed interrogatorio, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Si tratta di attività svolta in forza di contratto concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 66 bis codice del consumo, ovvero prima del 13 giugno 2014; ed infatti la fattura del 31 ottobre 2014 descrive lavori effettuati in virtù del permesso a costruire del 2010. Ed allora trova applicazione la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 66 bis, che in tema afferma: Il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli art. 33 e ss. d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lg. n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lg., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un
"significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lg. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli art. 18, 19 e 20
c.p.c. ( Cassazione 6802/2010). Pertanto, la eccezione della inderogabilità del foro del consumatore in contratto necessariamente a trattativa individuale quale è quello per costruire, va disattesa.
Venendo al merito, è stata data prova con testi che questi lavori riguardano anche la proprietà
furono discussi in apposita riunione ed il non dissentì apertamente. Per cui si è Pt_1 Pt_1 stata data prova che tali lavori furono eseguiti, come da preventivo, per la esecuzione dei lavori pagina 2 di 3 relativi al permesso a costruire del 2010,per cui tali lavori, che sono relativi alla realizzazione della rampa di accesso sulla pubblica strada, con scorticamento del terreno e smaltimento del materiale di risulta, appaiono consentanei con il preventivo allora approvato e mai specificamente contestato.
Del resto, tutti i testi concordemente affermano che l'opponente fu presente alla riunione;
sono discordanti le reazioni descritte, chi afferma abbandonò prima la riunione, chi afferma che altercò con i titolari della ditta, chi afferma che approvò. Trattandosi però di lavori indispensabili per fruire della sua proprietà, ed una volta provato che comunque ne era a conoscenza e sapeva che sarebbero stati svolti da era suo onere in tesi contestare espressamente il preventivo;
non consta CP_1 infatti che egli si oppose alla loro realizzazione, che era indispensabile in base al permesso a costruire in atti anche per la sua proprietà. Ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo va confermato con spese.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione, e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutorio.
Condanna l'opponente alle spese in favore dell'opposto, che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori e 15% rimborso forfetario.
Teramo, 15 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4505/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CIPOLLONE UBALDO Parte_1 C.F._1
( ) VIA GERMANICO 24 00192 ROMA;
VIA C.F._2 Parte_2 C.F._3
GERMANICO 24 ROMA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLETTA FABIANA e dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PIGNOTTO 54 64010 CONTROGUERRApresso il difensore avv. CARLETTA
FABIANA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il Controparte_2 difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Controparte_3 ingiuntivo contro per l'importo di euro 11267, 07 oltre interessi per lavori e Parte_1 forniture eseguiti presso il cantiere di Controguerra portati da fattura e non saldati nemmeno in parte. Si oppone contestando il foro di Teramo essendo consumatore Parte_1 Parte_1
e residente a [...], la fattura non fa prova del credito per altro inesistente, gli unici lavori commissionati alla ditta opposta risalgono al 2007 e sono stati saldati per intero. Non vi è stato il previo tentativo di mediazione. L'opposto chiama in causa il comproprietario , Controparte_2 afferma che il committente di cantiere non è consumatore e chiede il rigetto della opposizione.
Chiamata in causa poi non perfezionata. Compiuta istruttoria con prova per testi ed interrogatorio, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Si tratta di attività svolta in forza di contratto concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 66 bis codice del consumo, ovvero prima del 13 giugno 2014; ed infatti la fattura del 31 ottobre 2014 descrive lavori effettuati in virtù del permesso a costruire del 2010. Ed allora trova applicazione la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 66 bis, che in tema afferma: Il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli art. 33 e ss. d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lg. n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lg., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un
"significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lg. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli art. 18, 19 e 20
c.p.c. ( Cassazione 6802/2010). Pertanto, la eccezione della inderogabilità del foro del consumatore in contratto necessariamente a trattativa individuale quale è quello per costruire, va disattesa.
Venendo al merito, è stata data prova con testi che questi lavori riguardano anche la proprietà
furono discussi in apposita riunione ed il non dissentì apertamente. Per cui si è Pt_1 Pt_1 stata data prova che tali lavori furono eseguiti, come da preventivo, per la esecuzione dei lavori pagina 2 di 3 relativi al permesso a costruire del 2010,per cui tali lavori, che sono relativi alla realizzazione della rampa di accesso sulla pubblica strada, con scorticamento del terreno e smaltimento del materiale di risulta, appaiono consentanei con il preventivo allora approvato e mai specificamente contestato.
Del resto, tutti i testi concordemente affermano che l'opponente fu presente alla riunione;
sono discordanti le reazioni descritte, chi afferma abbandonò prima la riunione, chi afferma che altercò con i titolari della ditta, chi afferma che approvò. Trattandosi però di lavori indispensabili per fruire della sua proprietà, ed una volta provato che comunque ne era a conoscenza e sapeva che sarebbero stati svolti da era suo onere in tesi contestare espressamente il preventivo;
non consta CP_1 infatti che egli si oppose alla loro realizzazione, che era indispensabile in base al permesso a costruire in atti anche per la sua proprietà. Ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo va confermato con spese.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione, e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutorio.
Condanna l'opponente alle spese in favore dell'opposto, che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori e 15% rimborso forfetario.
Teramo, 15 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3