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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Avv. Daniela Macaluso Consigliere Aus. all'udienza del 18/2/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(P. IVA/C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Fernando Pepe e Valentina Parte_1 P.IVA_1
Pepe,
-appellante- contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonio del Gatto, CP_1 P.IVA_2
-appellato- nonché contro (P. IVA , (P. IVA e CP_2 P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 Controparte_4
(P. IVA ,
[...] P.IVA_5
-appellate contumaci- CONCLUSIONI Per Parte_1
“Tanto premesso, , come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, richiamato Parte_1 integralmente tutto quanto argomentato, eccepito, richiesto e concluso, anche in via istruttoria nei propri scritti di Primo grado, nonché nel corso del relativo Giudizio, CHIEDE Che l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di Primo Grado per le ragioni e per i motivi sopra esposti e/o per quelli condivisi, voglia accogliere le conclusioni già svolte da
- in via principale o gradatamente in via subordinata - nel Giudizio di Prime Cure e che Parte_1 qui di seguito integralmente si richiamano e, ad ogni effetto di legge, si ritrascrivono:
“In via principale
1. REVOCARE E/O DICHIARARE nullo e/o annullare per i motivi in fatto e diritto dedotti nella narrativa del presente atto, nei confronti di il Decreto Ingiuntivo Telematico Parte_1
pagina 1 di 12 del Tribunale di Como -sezione Lavoro- Dott. Giovanni Luca Ortore n. 209/2021 – RG 657/2021- del 22.09.2021 non essendo provato nell' an e nel quantum il preteso credito ingiunto;
2. ACCERTARE E DICHIARARE non dovuto, in tutto e/o in parte, da nei confronti dell' Parte_1 [...]
persona del Presidente pro tempore l'importo di E. 274.271,23 Controparte_5 oltre interessi come da domanda ed alle spese monitorie o quel diverso maggiore e/o minore importo che risulterà all'esito del giudizio. In via subordinata, ed anche riconvenzionale trasversale e, in ogni caso, salvo gravame In caso di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, ove venga accertato (an e quantum) che l'importo di E. 274.271,23 si riferisce in tutto e/o in parte ai servizi effettivamente resi in favore della sola committente nell'ambito del subappalto con la e in ogni caso salvo gravame Parte_1 _6
ACCERTARE e DICHIARARE tenute in via principale e solidale al pagamento dell'importo ingiunto -o di quel diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio- le società
[...]
, on integrale manleva di Controparte_7 CP_8 CP_9 Pt_1
dal pagamento di qualsivoglia somma (maggiore o minore) che risulterà dovuta nei confronti
[...] dell' Ovvero ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di in persona del suo legale CP_1 Parte_1 rappresentante, di agire in via di regresso nei confronti di _6 [...]
, in via solidale tra loro- per il recupero e rimborso Controparte_7 CP_8 CP_9 di tutte le somme che fosse tenuta a pagare all'esito del presente giudizio quale Parte_1 committente ex art. 29 Dlgs 276/2003…” E comunque, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.”; per l' CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare, nel merito, l'avversa impugnazione e, conseguentemente, tutte le domande in essa contenute e per l'effetto confermare la Sentenza n. 45 del 20/03/2024, emessa dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa rubricata al numero R.G. 804/2021. In via istruttoria, solo occorrendo, disporre l'audizione a conferma delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, quali testi o ex art. 421 c.p.c. (omissis) CP_ La difesa dell' chiede, altresì, l'audizione, quali testi o ex art. 421 c.p.c. degli Controparte_10
e dell'INL di Prato-Pistoia, sui capitoli da 1 a 12
[...] Testimone_1 Testimone_2 della narrativa di cui al paragrafo I della presente memoria, previa locuzione “vero che”. La difesa del comparente , inoltre, si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati da CP_5 controparte in quanto superflui per le ragioni esposte nella presente memoria, chiede ammettersi a prova contraria sugli stessi capitoli sia i testi di controparte che gli Ispettori verbalizzanti.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2/11/21 ha convenuto innanzi al Tribunale di Como, in Parte_1 CP_ funzione di giudice del lavoro, l' proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 209/2021 del 22.9.2021 con il quale il medesimo Tribunale le ha ingiunto il pagamento in favore dell'Istituto previdenziale della somma di complessivi € 274.271,23, quale committente obbligata in solido ex art. 29, comma 2, D. lgs. n. 276/2003 per le obbligazioni contributive accertate nei confronti dell'appaltatrice per il periodo dal 1° aprile 2018 al 13 gennaio 2020 sulla base del Controparte_6 Pa verbale unico di accertamento e notificazioni dell' di Prato/Pistoia n. 2020001554 del 24 maggio 2021.
pagina 2 di 12 Con detto verbale, all'esito dell'attività ispettiva, era stato, invero, accertato che la Controparte_6
(dichiarata fallita con sentenza n. 60/2020), per l'esecuzione dei servizi alla stessa appaltati dalla nel suddetto periodo, si era avvalsa dell'apporto di 32 lavoratori (i cui nominativi e le Parte_1 cui vicende lavorative risultano dettagliatamente riportate sia nel verbale di accertamento che nel ricorso per decreto ingiuntivo), che, pur essendo stati formalmente assunti dalle subappaltatrici CP_2
e di fatto avevano reso le loro prestazioni alle dipendenze e sotto la direzione
[...] CP_9 dell'appaltatrice principale. Nell'interporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ha chiesto, previa chiamata in Parte_1 causa di e in principalità di CP_2 CP_9 Controparte_11 revocare o dichiarare nullo/annullare il suddetto decreto e, in subordine, di essere integralmente manlevata o, comunque, tenuta indenne, anche in via di regresso, da dette società quali subappaltatrici obbligate in via principale e solidale dell'importo ingiunto (avendo la stessa appreso che, come da documentazione contrattuale allegata al ricorso in opposizione sub docc. 3 e 4, dal Con
1.5.2018 al 30.9.2018, aveva sottoscritto con la un contratto di subappalto e che _6 Contr quest'ultima aveva a sua volta sottoscritto con la un contratto di subappalto valido dal 1.5.2018 al 30.9.2018). A supporto dell'opposizione, l'ingiunta ha sostenuto di avere sempre avuto rapporti contrattuali con la sola società non avendo, al contrario, mai avuto conoscenza dei rapporti tra la Controparte_6 _6
[. Contr
, da una parte, e e , dall'altra (dalle dichiarazioni alla stessa trasmesse dalla CP_3 _6 risultava, infatti, che, nel periodo dal giugno 2018 al dicembre 2019 con riferimento al quale erano state accertate le pretese violazioni contributive, l'appaltatrice non si era avvalsa quali subappaltatrici Contr né della né della CP_3
ha eccepito, inoltre, che non vi era prova del fatto che i 32 lavoratori indicati nel verbale di Pt_1 accertamento avessero effettivamente svolto servizi in favore della stessa né che ciò fosse occorso in ragione della percentuale dell'85% indicata nel verbale ispettivo. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si è tardivamente costituito, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento dell'importo recato nel Decreto ingiuntivo opposto. Autorizzata la chiamata in causa di e CP_2 CP_9 Controparte_12
le stesse sono rimaste contumaci.
[...]
Con sentenza n. 45/24 pubblicata il 7/5/24 il Tribunale di Como ha rigettato l'opposizione, CP_ confermando il decreto ingiuntivo n. 209/2021 e condannando parte opponente a rifondere all' le spese processuali, liquidate in € 11.960 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Il giudice di prime cure, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito all'elevata attendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti agli ispettori, per la spiccata genuinità che le caratterizza in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui vengono acquisite, ha rilevato che, a fronte di quanto puntualmente riportato nel verbale di accertamento, l'opponente aveva sollevato contestazioni totalmente generiche, essendosi limitata ad eccepire l'insistenza di un contratto di appalto tra , da un lato e e _6 CP_8 CP_3 dall'altro, senza contestare specificatamente il contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori, dalle quali era emerso che per l'esecuzione dei servizi appaltati da aventi per Controparte_6 Parte_1 oggetto la consegna a domicilio, installazione e ritiro dell'usato presso i clienti di prodotti e articoli delle committente) si era avvalsa promiscuamente presso la sua sede di Pistoia, via Tommaseo, 74, sia pagina 3 di 12 di personale direttamente assunto, che di personale assunto da dette società, ma dalla stessa integralmente organizzato e diretto in via esclusiva. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, prive di valore le autodichiarazioni di prodotte da , _6 Pt_1 essendo quest'ultima obbligata in solido ex art. 29, comma 2, D. lgs. n. 276/2003 a prescindere dalla conoscenza o meno del subappalto. CP_ In ordine al quantum, il primo giudice ha ritenuto congrua la pretesa azionata dall' parametrata all'85% del totale, osservando che i lavoratori intervistati avevano riferito di svolgere la quasi totalità del lavoro per Parte_1
con ricorso depositato in data 7/8/2024, ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati.
• Primo motivo di appello: per violazione o falsa applicazione di legge e in particolare dell'art.
416 c.p.c. in relazione al richiamo di cui all'art. 442 c.p.c. e in riferimento agli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c. nonché per motivazione errata e illogica. Con il primo motivo di appello impugna la sentenza per errore di diritto imputato al primo Pt_1 CP_ giudice in punto di applicazione dell'art. 416 c.p.c. in ragione della tardiva costituzione dell' e della conseguente maturazione delle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c. e inammissibilità sia della richiesta di audizione di 38 testimoni che della produzione dei 132 documenti, tra cui le 42 dichiarazioni di asseritamente addetti all'appalto de quo ((docc. da 89 a 129). lamenta, al riguardo, che il primo giudice, pur avendo dato atto della tardiva Parte_1 costituzione dell , in luogo di considerarle inammissibili, ha dato rilievo significativo e CP_5 determinante alle produzioni documentali di parte opposta e, in particolare, alle dichiarazioni in esame, che, comunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non avevano rilievo determinante ai fini della decisione e del rigetto dell'opposizione, dal momento che:
• in nessun capo della parte motiva della pronunzia appellata si citava alcun passaggio di tali dichiarazioni;
•né, tantomeno, se ne riportava alcuno stralcio o estratto limitandosi la sentenza, apoditticamente e del tutto genericamente, a sostenere la pretesa “attendibilità” e l'asserito “significativo valore” delle stesse dichiarazioni.
• Secondo motivo di appello: per violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c. e 2700 c.c. (anche in relazione all'art. 113 c.p.c.). Nonché motivazione errata Con il secondo motivo di appello denuncia la violazione di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. anche in riferimento all'art. 2700 c.c. (e all'art. 113 c.p.c.), dal momento che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, seppur attore in senso formale, è sostanzialmente parte resistente, sicché la specifica e puntuale prova in merito al credito trasfuso nel decreto ingiuntivo dev'essere CP_ fornita dall'opposto (nel nostro caso l' in quanto attore sostanziale (in tale senso: Cass., 1° marzo 2024, n. 5490 e Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417). CP_ Nel caso di specie, lamenta parte appellante, l'
- avrebbe dovuto fornire precipua e completa dimostrazione del proprio asserito credito, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- e, prima ancora, avrebbe dovuto fornire piena dimostrazione delle argomentazioni e conclusioni trasfuse nel Verbale di accertamento e notificazione sub doc. 11, posto a fondamento delle proprie pretese e ciò sia sotto il profilo dell'an che del quantum delle richieste ivi svolte.
pagina 4 di 12 Dalla lettura degli atti di controparte emergeva, invece, la carenza di qualsivoglia idonea dimostrazione o di qualsiasi effettivo e valido elemento probatorio atto a fondare le contestazioni e CP_ richieste dell' e quindi atte a provare i seguenti presupposti:
1) l'assenza dei requisiti, richiesti dallo stesso art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 a conferma di un Pt_3 appalto (o meglio di un subappalto) genuino di opere o servizi;
2) la sussistenza di precisi accordi/rapporti sostanzianti un asserito “appalto illecito” tra l'appaltatrice Contr e le pretese subappaltatrici e;
_6 CP_3 CP_
3) l'adibizione, in via continuativa, di ciascuno dei 32 lavoratori indicati dall' specificamente all'appalto in esame, con le modalità ritenute illecite e per tutto il periodo oggetto di accertamento;
4) gli specifici criteri, presupposti, voci, indici di riferimento e raffronto, nonché calcoli ecc. in base ai quali sono state ritenute e quantificate le pretese violazioni contributive poi ascritte e azionate, in via solidale (peraltro in base a una non meglio giustificata quota dell'85% del totale) nei confronti della committente . Pt_1
Denuncia quindi l'errore in cui era incorsa la sentenza di prime cure ai sensi dell'art. 2697 c.c. in riferimento all'art. 2700 c.c. e all'art. 113 c.p.c.- laddove avrebbe infondatamente e acriticamente attribuito valore di “piena prova” alle –“immotivate e non dimostrate”- argomentazioni svolte da nel Verbale di accertamento e notificazione del 24 maggio 2021. CP_13
• Terzo motivo d'appello: violazione dell'art. 115 c.p.c. (anche in riferimento all'art 2697 c.c.) - omessa/insufficiente motivazione Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe - CP_ immotivatamente e acriticamente a suo avviso- ritenuto esatta la quantificazione di laddove aveva addebitato a l'85% delle violazioni contributive ascritte all'appaltatrice Parte_1 _6
Sul punto, ribatte parte appellante, il primo giudice si era basato unicamente su quanto dichiarato CP_ dall che non aveva però fornito alcuna prova in merito, essendosi limitato, nella propria memoria di costituzione, unicamente ad affermare, che “….gli Ispettori, riferendo il volume delle operazioni fatturate nei confronti di rispetto al volume complessivo di affari di Parte_1 _6 hanno parametrato all'85% l'evasione contributiva da addebitare alla committente…” senza indicare sulla base di quale calcolo era arrivato a stimare tale percentuale, dal momento che non risultava che l'ente avesse acquisito bilanci e fatturati della società obbligata principale necessari per _6 verificare se i servizi svolti per rappresentassero o meno l'85% del fatturato della Pt_1 _6
• Quarto motivo di appello: per violazione dell'art. 112 c.p.c. motivazione omessa e/o inesistente Con il quarto e ultimo motivo di appello impugna la sentenza di prime cure per omessa pronuncia in merito alla domanda dalla stessa svolta in via subordinata, in caso (come accaduto) di conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte appellante ricorda che nel proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo aveva svolto la seguente preliminare richiesta “autorizzare la chiamata in causa delle società MP1Srls….
[...]
intervengano in adempimento solidale Parte_4 in favore dell' opposto e quali obbligati in solido e in manleva della , con CP_5 Parte_1 conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 209/2021 Tribunale di Como Sezione Lavoro nei confronti della stessa ”. Parte_1
Tale richiesta era propedeutica e connessa alla seguente - precisa e articolata - domanda: “In via subordinata ed anche riconvenzionale trasversale e, in ogni caso, salvo gravame In caso di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, ove venga accertato (an e quantum) che l'importo di E. 274.271,23 si pagina 5 di 12 riferisce in tutto e/o in parte ai servizi effettivamente resi in favore della sola committente Parte_1 nell'ambito del subappalto con la e in ogni caso salvo gravame ACCERTARE e DICHIARARE _6 tenute in via principale e solidale al pagamento dell'importo ingiunto -o di quel diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio- le società
[...]
e con integrale manleva di dal Controparte_7 CP_8 CP_9 Parte_1 pagamento di qualsivoglia somma (maggiore o minore) che risulterà dovuta nei confronti dell CP_1
Ovvero ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di .di agire in via di regresso nei confronti di P_
, in via solidale _6 Controparte_7 CP_8 CP_9 tra loro- per il recupero e rimborso di tutte le somme che fosse tenuta a pagare all'esito Parte_1 del presente giudizio quale committente ex art. 29 Dlgs 276/2003”. In relazione a tali domande/conclusioni, il giudice di primo grado autorizzato “la chiamata in giudizio di e , che, poi CP_2 CP_9 Controparte_15 regolarmente citate, erano rimaste contumaci. La sentenza, tuttavia, pur avendo rigettato l'opposizione, non aveva in alcun modo aveva preso in esame e/o aveva valutato la suddetta conclusione subordinata dalla stessa svolta nei confronti di dette società. CP_ Con memoria depositata in data 24/9/2024 si è costituito in giudizio l insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure. Quanto al primo motivo di appello (tardiva costituzione), nel contestarne la fondatezza, l CP_5 sostiene che nessuna preclusione è configurabile a suo carico, nel caso di specie, poiché la prova della fondatezza della pretesa contributiva era stata già fornita con il verbale di accertamento;
ribadisce, infatti, che una serena ricostruzione della vicenda processuale, nonché degli accertamenti ispettivi, come trasfusi nel verbale di accertamento (prodotto proprio da parte opponente), consentivano già agevolmente di respingere, come infondate e pretestuose, tutte le avverse doglianze, a prescindere dalla produzione dei relativi allegati documentali. La documentazione prodotta con il ricorso monitorio, costituita dal verbale di accertamento e dai contratti di appalto stipulati da con la , infatti, giustificavano ampiamente tanto Pt_1 _6
l'emissione del decreto ingiuntivo, opposto infondatamente da controparte, quanto la pretesa CP_ contributiva dell' anzi, ancor più se si considera che l'attuale appellante, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, si era astenuta dal contestare specificamente i fatti come riportati nel ricorso monitorio e nel predetto verbale di accertamento. A quanto sopra aggiunge che le dichiarazioni raccolte in sede di indagine erano state riportate nelle loro parti essenziali già nel corpo del verbale e non erano state contestate, nella loro intrinseca veridicità, da controparte, né in sede di opposizione a decreto ingiuntivo né in appello. Contr Conclude, pertanto, ribadendo che i rapporti tra la e le società e Controparte_6 CP_3 configuravano la fattispecie di “appalto illecito” (con conseguente insorgenza di obblighi contributivi solidali a carico della committente per violazione dei requisiti previsti dall'art. 29 del Parte_1 Contr Dlgs. 276/2003, dato che le società e non avevano concretamente assunto la veste di CP_3 soggetto imprenditoriale - dal punto di vista tecnico, economico ed organizzativo – mancando, da parte loro, l'assunzione del rischio economico in ordine alla realizzazione del servizio dedotto in contratto, ma si erano limitate alla mera somministrazione di manodopera. CP_ Superflua era, inoltre, per l' l'avversa richiesta di chiamare in causa le società CP_2 CP_9
e Controparte_11
pagina 6 di 12 Tali società, infatti, per quanto riferito da tutti i lavoratori ascoltati dagli Ispettori, non avevano svolto alcuna attività di gestione del personale adibito dalla all'esecuzione dei servizi appalti, oltre _6 al fatto che, per quanto ultroneo, il subappalto non escludeva in alcun modo la responsabilità solidale del committente per le evasioni ed omissioni contributive, riscontrate nell'esecuzione dell'appalto. Quanto alla percentuale dell'85%, la stessa era stata così determinata dagli ispettori in via del tutto prudenziale, là dove dalle dichiarazioni dei lavoratori era emerso che gli stessi avevano prestato la loro attività lavorativa al 99% per l'esecuzione dei servizi commissionati da e non risultavano Pt_1 altri appalti o altre fatture rispetto a quelle emesse dalla nei confronti dell'appellante. _6 CP_ L' da ultimo, dichiara di opporsi alle richieste istruttorie dell'appellante in quanto palesemente irrilevanti. (nei cui confronti la notifica è stata rinnovata con PEC del 28.11.2024), e CP_2 Email_1 [...]
pur ritualmente convenute, sono rimaste Controparte_11 contumaci anche nel presente grado di giudizio. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti, all'udienza del 18.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte che, per le ragioni di seguito esposte, tutti i motivi d'appello siano infondati. Va, innanzi tutto, disattesa la censura, sollevata nel primo motivo d'appello, relativa all'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione dei 132 documenti e, tra questi, CP_ delle 42 dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, in quanto prodotti dall con memoria di costituzione tardiva, depositata oltre il termine di decadenza di cui all'art. 416, comma primo, c.p.c. Se è, infatti, pacifica la tardiva costituzione dell' opposto nel giudizio di primo grado, le CP_5 dichiarazioni e la documentazione raccolta ed acquisita nel corso dell'attività ispettiva -le cui risultanze sono state richiamate (per ciascun lavoratore interessato e per ogni conseguente rilievo in merito alla riscontrata illiceità della somministrazione di mera manodopera nell'ambito dell'appalto di servizi stipulato dalla con ) sia nel verbale unico di accertamento e notificazione, _6 Pt_1 notificato a quale obbligata in solido ex art. 29, comma 2, D. lgs.276/2003 sin dal Parte_1
24.5.2021, che nel ricorso per decreto ingiuntivo sullo stesso fondato- sono state, comunque, correttamente utilizzate e valorizzate dal primo giudice ai fini della decisione, essendo acquisibili anche d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Al riguardo valgono, invero, i seguenti principi, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
inoltre, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.” (vd. Cass. n. 33393/2019; cfr. anche da ultimo Cass. n. 22907/2024, che, proprio nell'ambito di una controversia previdenziale, ha ribadito che “Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività pagina 7 di 12 della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.”). Tali principi valgono, a maggior ragione, nell'ambito delle controversie relative alla contribuzione obbligatoria, in quanto aventi ad oggetto obbligazioni sottratte alla disponibilità della parti e, calati nella presente fattispecie processuale, convincono dell'infondatezza delle censure sollevate CP_ dall'opponente, in quanto, come già evidenziato, le risultanze dei documenti prodotti dall' con la propria, pur tardiva, memoria di costituzione in primo grado, erano già state trasfuse nel verbale unico di accertamento e notificazione posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (e prodotto anche da con il proprio ricorso in opposizione) e costituiscono, pertanto, una Parte_1 mera integrazione confermativa del quadro probatorio nello stesso richiamato e sintetizzato (con trascrizione di alcuni stralci delle dichiarazioni dei lavoratori tra quelli ritenuti più significativi). Ciò premesso, parimenti infondate sono le ulteriori censure sollevate dall'appellante nel primo motivo d'appello in ordine ai profili di erroneità e illogicità della motivazione della sentenza, come pure quelle mosse nel secondo e nel terzo motivo d'appello in ordine alla valutazione del materiale probatorio e all'adeguatezza della motivazione al riguardo contenuta nella sentenza di primo grado. Va, al riguardo, innanzi tutto richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, “I verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell' - i quali fanno fede fino a querela di falso CP_1 delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo.” (così Cass. n. 5820/1979, richiamata da Cass. n. 11934/2019 nella parte motiva;
in senso conforme si vedano Cass. n. 24416/2008, secondo cui “Le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione”, Cass. n. 4182/2021, nella quale è stato ulteriormente ribadito che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_16 presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova da sola sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio con il concorso di elementi esterni renda inutile il compimento di ulteriori mezzi istruttori.” e gli ulteriori recenti arresti Cass. n. 10427/2014 e 17774/2015 citata dal giudice di primo grado). La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi, là dove il Tribunale, a fronte della genericità delle difese e contestazioni di (genericità che tale è rimasta anche nel Parte_1 presente grado d'appello) e della mancata offerta da parte della stessa di prova contraria (neppure richiesta), ha ritenuto di fondare il proprio convincimento sulle dichiarazione rese dai lavoratori pagina 8 di 12 impiegati dall' nell'esecuzione dei servizi alla stessa appaltati da in quanto _6 Parte_1 attendibili, essendo tutte tra loro coerenti e concludenti, senza necessità di ulteriore conferma CP_ testimoniale in sede giudiziale, comunque offerta, seppur con costituzione tardiva, dall' Né vale ad inficiare la correttezza della decisione il fatto che dette dichiarazioni non siano state riportate nella sentenza, in quanto il primo giudice, con motivazione sintetica, ma, comunque, esaustiva, ha dato conto di ciò che dalle stesse è risultato in sintesi, ossia che -come riportato nel verbale di accertamento- la eseguiva i servizi alla stessa appaltati da (e Controparte_6 Parte_1 da altre società alla stessa riconducibili), servizi consistenti, previa ricezione da parte della committente degli ordini di consegna e gestione dei relativi appuntamenti telefonici, nel ritiro dei prodotti (elettrodomestici) presso i punti vendita, nel loro stoccaggio presso il suo magazzino di Pistoia, via Tommaseo, 74 e, quindi, nella loro consegna e installazione presso i clienti, con eventuale ritiro dell'usato, avvalendosi sia di personale assunto direttamente alle proprie dipendenze che di Contr personale formalmente assunto da e , ma -nei fatti- operante alle sue dipendenze (in CP_3 quanto dalla stessa organizzato e diretto, con esercizio in via esclusiva dei poteri datoriali), senza alcun apporto imprenditoriale da parte delle formali datrici di lavoro, le quali si erano limitate a corrispondere parte delle retribuzioni, in parte erogate, con pagamento diretto, dalla stessa _6
(dal marzo 2019 all'ottobre 2019 e, per quanto emerge dalla disamina delle dichiarazioni dei lavoratori, quale quella di cui al doc. 115, anche in precedenza) e, negli ultimi mesi, rimaste inadempiute. Se è poi vero che nel verbale di accertamento gli stralci delle dichiarazione riportati non sono stati accompagnati dall'indicazione del lavoratore dal quale provengono, tale omissione, evidentemente frutto di un accorgimento adottato a tutela dei dichiaranti stessi, risulta superata dalla produzione integrale delle relative verbalizzazioni, essendo indicate in ciascuna di esse le generalità degli informatori, con conseguente possibilità, a seguito di tali produzioni, di risalire all'identità dei soggetti che hanno reso le varie dichiarazioni, incluse quelle trascritte nel suddetto verbale (docc. da 89 a 129 CP_ fascicolo primo grado . Osserva la Corte che dalla complessiva disamina delle risultanze istruttorie raccolte in sede ispettiva è emersa prova univoca del carattere illecito e fittizio del fenomeno interpositorio, come pure delle mansioni svolte dai lavoratori indicati nel verbale ispettivo e della loro adibizione all'esecuzione dei servizi appaltati dalla alla , circostanza fondante la responsabilità solidale della Parte_1 _6 prima ex art. 29, comma 2, D. lgs. n. 276/2003 (sia per le obbligazioni contributive relative al Contr personale assunto dalla che per quelle relative al personale formalmente assunto dalla _6
e dalla ). CP_3 CP_ Infatti, come evidenziato dall nelle sue difese, tutto il personale è stato impiegato nell'esecuzione dei servizi appaltati dalla e, a prescindere dalla formale imputazione Parte_1 Contr del rapporto di lavoro alla , piuttosto che a e , ha reso la sua prestazione _6 CP_3 utilizzando beni strumentali e, per i trasporti, mezzi di proprietà o, comunque, nella disponibilità e forniti dalla , la quale ha sempre esercitato in via esclusiva i poteri datoriali di organizzazione, _6 direzione e controllo ex art. 2094 c.c. mediante direttive impartite vuoi direttamente dall'amministratore, riconosciuto dai lavoratori quale loro effettivo datore di lavoro, Parte_5 vuoi tramite il suo dipendente , il quale, dalla stessa assunto a far tempo dal 4.6.2018 (e Persona_1 Contr presso la stessa impiegato già dall'8.5.2018 seppur alle formali dipendenze della , come responsabile di magazzino coordinava il personale addetto alla sede di Pistoia, via Tommaseo, impartendo indifferentemente a tutti direttive operative ed organizzative. pagina 9 di 12 Ciò emerge, innanzi tutto, da quanto riferito dallo stesso agli ispettori nella dichiarazione Persona_1 integrativa del 22.10.2020, riportata per stralcio nel verbale unico di accertamento e notificazione (“Ero il responsabile della ditta presso la sede di PISTOIA via Tommaseo in dall'8.05.2018. _6
Gestivo io il reparto logistico, operai e mi interfacciavo con il datore di lavoro e la ditta _6
… Il 99% lavoravamo per e in ufficio avevamo quattro o cinque computer di proprietà Pt_1 Pt_1
a cui attraverso il portale QHD a disposizione di venivano in tempo reale caricati tutti _6 Pt_1 gli ordini. … Io mi occupavo di gestire tutti i lavoratori di Pistoia e affidavo loro i compiti. Per tutto il periodo in cui sono stato assente mi sono rapportato sempre con ho svolto le stesse mansioni, _6 con le stesse modalità e gli stessi compiti fino al 13.01.2020 … Noi come impiegati ci occupavamo della gestione di tutto il personale indipendentemente da chi ci aveva assunti … Il 99% del lavoro veniva da
, e NC (che fa parte del gruppo ) poi era circa 50 Pt_1 CP_17 Pt_1 CP_18 CP_ consegne al mese”: vd. doc. 104 fascicolo primo grado e trova conferma nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva dagli altri lavoratori (considerato il numero, si riportano qui di seguito a campione Contr quelle, sub doc. 90, di “Ho cominciato a lavorare per e quindi dal Testimone_3 _6
21.11.2018. Per il rapporto di lavoro ho parlato con , il responsabile di zona. So che era Persona_1 Contr il mio datore di lavoro perché era lui che organizzava il lavoro sia per che per . _6 CP_3
Effettuavamo consegne per , NC e Tekworld. Nel passaggio con la ditta Pt_1 CP_18
non è cambiato nulla. Ho continuato a lavorare nello stesso modo con gli stessi orari e nello CP_3 stesso luogo. Ho sempre ritenuto Amati il mio datore di lavoro.”, nonché quelle, sub doc. 91, di
[...] Contr
“Ho iniziato a lavorare presso il 8/05/2018 e il lavoro si è sempre svolto nei capannoni Per_2 di Per il lavoro da svolgere ho sempre fatto riferimento a che era il responsabile Pt_6 Persona_1 di sede e ho sempre considerato il mio datore di lavoro il Sig. che veniva ogni tanto in Parte_5 sede. … Preciso che per tutto il rapporto di lavoro dal 08/05/2018 fino al 13 gennaio 2020 … ho sempre lavorato con le stesse modalità … e quindi per l'intero periodo non è mai cambiato nulla le direttive le ho sempre avute da Le consegne che venivano effettuate in maggioranza erano per Parte_7
che era il cliente principale e in base alle consegne da effettuare per questi venivano aggiunte Pt_1 altre per ”) e quelle, di cui al doc. 115, di : “Ho sempre Controparte_19 Parte_8 Contr lavorato per tutto il periodo con In realtà le direttive, l'organizzazione del lavoro erano dettate a noi da e le riceveva da Il mio datore di lavoro è sempre stato … Ho fatto Per_1 Per_1 _6 _6 trasporti per tutta la Toscana per , NC e RO (ma per poco tempo)”). Pt_1
Ne risulta così inequivocabilmente dimostrata la non genuinità dei rapporti contrattuali di subappalto, per difetto dei requisiti di cui all'art. 1655 c.c. e 29, comma primo, D. Lgs. n. 276/2003, con conseguente corresponsabilità solidale della committente per le obbligazioni Parte_1 contributive accertate a carico dell'utilizzatrice ed effettiva datrice di lavoro, , come _6 rideterminate nel verbale di accertamento in applicazione dei minimali retributivi del CCNL trasporto merci Industria ex art. 1 l. 389/89, della retribuzione effettivamente erogata e/o denunciata nei modelli UNI-EMENS, ove superiore e tenuto conto dell'orario di lavoro e delle mansioni svolte dai singoli lavoratori. Va, inoltre, confermata la valutazione di congruità, nel quantum, delle obbligazioni contributive imputate in via solidale a in ragione dell'85% del totale, trattandosi di stima prudenzialmente Pt_1 ponderata alla luce di quanto riferito dai lavoratori e, in particolare, dal preposto , il Persona_1 quale, al riguardo, ha dichiarato che l'attività lavorativa era svolta per il 99% per e per società Pt_1 appartenenti al medesimo gruppo.
pagina 10 di 12 Peraltro si è limitata a contestare genericamente detta percentuale, sostenendo che l'ente Pt_1 non avrebbe documentato il rapporto esistente tra il fatturato complessivo della e quello _6 dalla stessa conseguito grazie ai servizi eseguiti in favore della stessa, senza offrire alcun elemento probatorio atto a dimostrare l'erroneità di tale percentuale (la cui congruità e ragionevolezza trova riscontro, come già osservato, nelle dichiarazioni dei lavoratori), non avendo né prodotto né richiesto l'esibizione dei dati di bilancio della e/o delle relative scritture contabili. _6
Ne segue che anche le censure mosse dall'appellante nel terzo motivo d'appello in ordine alla quantificazione della contribuzione alla stessa ascrivibile devono essere disattese, in quanto indimostrate e infondate. Superato anche il rilievo difensivo dell'appellante, secondo cui le obbligazioni contributive oggetto di causa potrebbero essere state nel frattempo già estinte dalle altre società, in quanto l'onere della prova del pagamento, gravante a suo carico ex art. 2697, comma 2, c.c., non è stato assolto e ribadito Con Contr anche in questa sede che l'estraneità formale di ai rapporti intercorsi tra , , Pt_1 _6 CP_2 e e la mancanza in capo alla stessa di scienza diretta delle vicende lavorative per cui è causa non rilevano, in quanto la responsabilità solidale gravante a suo carico ex art. 29, comma 2, D. lgs. n. 276/2003 prescinde dalla conoscenza che il committente abbia o meno delle obbligazioni, operando ex lege in virtù del mero dato oggettivo dell'esistenza delle obbligazioni contributive e della loro riferibilità ai servizi appaltati, la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato l'opposizione di al decreto ingiuntivo emesso a suo carico, va, pertanto, confermata. Parte_1
Non può, infine, essere accolto neppure l'ultimo motivo d'appello, relativo alle domande di manleva e di regresso svolte dalla in via subordinata, nei confronti delle terze chiamate. Infatti, Parte_1 se è pur vero che il primo giudice non si è espressamente pronunciato su tali domande, le stesse, in ogni caso, non sono accoglibili, in quanto, essendo stata accertata la non genuinità dei relativi rapporti contrattuali di sub-appalto e, con essa, la sussistenza di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera, non ha titolo di rivalersi nei confronti di dette Società, con le Parte_1 quali non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale e nei cui confronti non può esercitare il regresso di cui all'art. 29, comma 2, D. lgs. n. 276/2003, presupponendo lo stesso l'esistenza di legittimi validi rapporti contrattuali di appalto e/o di subappalto. In conclusione, l'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dell'appellante a CP_ rifondere all' le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza anche in questa sede di attività istruttoria. Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 45/2024 del Tribunale di Como;
CP_
- condanna l'appellante a rifondere all le spese di lite del grado, che liquida in € 7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- nulla per le spese quanto alle appellate contumaci;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagina 11 di 12 versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 18/2/2025 Il Presidente Maria Rosaria Cuomo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Avv. Daniela Macaluso Consigliere Aus. all'udienza del 18/2/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(P. IVA/C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Fernando Pepe e Valentina Parte_1 P.IVA_1
Pepe,
-appellante- contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonio del Gatto, CP_1 P.IVA_2
-appellato- nonché contro (P. IVA , (P. IVA e CP_2 P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 Controparte_4
(P. IVA ,
[...] P.IVA_5
-appellate contumaci- CONCLUSIONI Per Parte_1
“Tanto premesso, , come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, richiamato Parte_1 integralmente tutto quanto argomentato, eccepito, richiesto e concluso, anche in via istruttoria nei propri scritti di Primo grado, nonché nel corso del relativo Giudizio, CHIEDE Che l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di Primo Grado per le ragioni e per i motivi sopra esposti e/o per quelli condivisi, voglia accogliere le conclusioni già svolte da
- in via principale o gradatamente in via subordinata - nel Giudizio di Prime Cure e che Parte_1 qui di seguito integralmente si richiamano e, ad ogni effetto di legge, si ritrascrivono:
“In via principale
1. REVOCARE E/O DICHIARARE nullo e/o annullare per i motivi in fatto e diritto dedotti nella narrativa del presente atto, nei confronti di il Decreto Ingiuntivo Telematico Parte_1
pagina 1 di 12 del Tribunale di Como -sezione Lavoro- Dott. Giovanni Luca Ortore n. 209/2021 – RG 657/2021- del 22.09.2021 non essendo provato nell' an e nel quantum il preteso credito ingiunto;
2. ACCERTARE E DICHIARARE non dovuto, in tutto e/o in parte, da nei confronti dell' Parte_1 [...]
persona del Presidente pro tempore l'importo di E. 274.271,23 Controparte_5 oltre interessi come da domanda ed alle spese monitorie o quel diverso maggiore e/o minore importo che risulterà all'esito del giudizio. In via subordinata, ed anche riconvenzionale trasversale e, in ogni caso, salvo gravame In caso di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, ove venga accertato (an e quantum) che l'importo di E. 274.271,23 si riferisce in tutto e/o in parte ai servizi effettivamente resi in favore della sola committente nell'ambito del subappalto con la e in ogni caso salvo gravame Parte_1 _6
ACCERTARE e DICHIARARE tenute in via principale e solidale al pagamento dell'importo ingiunto -o di quel diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio- le società
[...]
, on integrale manleva di Controparte_7 CP_8 CP_9 Pt_1
dal pagamento di qualsivoglia somma (maggiore o minore) che risulterà dovuta nei confronti
[...] dell' Ovvero ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di in persona del suo legale CP_1 Parte_1 rappresentante, di agire in via di regresso nei confronti di _6 [...]
, in via solidale tra loro- per il recupero e rimborso Controparte_7 CP_8 CP_9 di tutte le somme che fosse tenuta a pagare all'esito del presente giudizio quale Parte_1 committente ex art. 29 Dlgs 276/2003…” E comunque, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.”; per l' CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare, nel merito, l'avversa impugnazione e, conseguentemente, tutte le domande in essa contenute e per l'effetto confermare la Sentenza n. 45 del 20/03/2024, emessa dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa rubricata al numero R.G. 804/2021. In via istruttoria, solo occorrendo, disporre l'audizione a conferma delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, quali testi o ex art. 421 c.p.c. (omissis) CP_ La difesa dell' chiede, altresì, l'audizione, quali testi o ex art. 421 c.p.c. degli Controparte_10
e dell'INL di Prato-Pistoia, sui capitoli da 1 a 12
[...] Testimone_1 Testimone_2 della narrativa di cui al paragrafo I della presente memoria, previa locuzione “vero che”. La difesa del comparente , inoltre, si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati da CP_5 controparte in quanto superflui per le ragioni esposte nella presente memoria, chiede ammettersi a prova contraria sugli stessi capitoli sia i testi di controparte che gli Ispettori verbalizzanti.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2/11/21 ha convenuto innanzi al Tribunale di Como, in Parte_1 CP_ funzione di giudice del lavoro, l' proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 209/2021 del 22.9.2021 con il quale il medesimo Tribunale le ha ingiunto il pagamento in favore dell'Istituto previdenziale della somma di complessivi € 274.271,23, quale committente obbligata in solido ex art. 29, comma 2, D. lgs. n. 276/2003 per le obbligazioni contributive accertate nei confronti dell'appaltatrice per il periodo dal 1° aprile 2018 al 13 gennaio 2020 sulla base del Controparte_6 Pa verbale unico di accertamento e notificazioni dell' di Prato/Pistoia n. 2020001554 del 24 maggio 2021.
pagina 2 di 12 Con detto verbale, all'esito dell'attività ispettiva, era stato, invero, accertato che la Controparte_6
(dichiarata fallita con sentenza n. 60/2020), per l'esecuzione dei servizi alla stessa appaltati dalla nel suddetto periodo, si era avvalsa dell'apporto di 32 lavoratori (i cui nominativi e le Parte_1 cui vicende lavorative risultano dettagliatamente riportate sia nel verbale di accertamento che nel ricorso per decreto ingiuntivo), che, pur essendo stati formalmente assunti dalle subappaltatrici CP_2
e di fatto avevano reso le loro prestazioni alle dipendenze e sotto la direzione
[...] CP_9 dell'appaltatrice principale. Nell'interporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ha chiesto, previa chiamata in Parte_1 causa di e in principalità di CP_2 CP_9 Controparte_11 revocare o dichiarare nullo/annullare il suddetto decreto e, in subordine, di essere integralmente manlevata o, comunque, tenuta indenne, anche in via di regresso, da dette società quali subappaltatrici obbligate in via principale e solidale dell'importo ingiunto (avendo la stessa appreso che, come da documentazione contrattuale allegata al ricorso in opposizione sub docc. 3 e 4, dal Con
1.5.2018 al 30.9.2018, aveva sottoscritto con la un contratto di subappalto e che _6 Contr quest'ultima aveva a sua volta sottoscritto con la un contratto di subappalto valido dal 1.5.2018 al 30.9.2018). A supporto dell'opposizione, l'ingiunta ha sostenuto di avere sempre avuto rapporti contrattuali con la sola società non avendo, al contrario, mai avuto conoscenza dei rapporti tra la Controparte_6 _6
[. Contr
, da una parte, e e , dall'altra (dalle dichiarazioni alla stessa trasmesse dalla CP_3 _6 risultava, infatti, che, nel periodo dal giugno 2018 al dicembre 2019 con riferimento al quale erano state accertate le pretese violazioni contributive, l'appaltatrice non si era avvalsa quali subappaltatrici Contr né della né della CP_3
ha eccepito, inoltre, che non vi era prova del fatto che i 32 lavoratori indicati nel verbale di Pt_1 accertamento avessero effettivamente svolto servizi in favore della stessa né che ciò fosse occorso in ragione della percentuale dell'85% indicata nel verbale ispettivo. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si è tardivamente costituito, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento dell'importo recato nel Decreto ingiuntivo opposto. Autorizzata la chiamata in causa di e CP_2 CP_9 Controparte_12
le stesse sono rimaste contumaci.
[...]
Con sentenza n. 45/24 pubblicata il 7/5/24 il Tribunale di Como ha rigettato l'opposizione, CP_ confermando il decreto ingiuntivo n. 209/2021 e condannando parte opponente a rifondere all' le spese processuali, liquidate in € 11.960 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Il giudice di prime cure, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito all'elevata attendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti agli ispettori, per la spiccata genuinità che le caratterizza in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui vengono acquisite, ha rilevato che, a fronte di quanto puntualmente riportato nel verbale di accertamento, l'opponente aveva sollevato contestazioni totalmente generiche, essendosi limitata ad eccepire l'insistenza di un contratto di appalto tra , da un lato e e _6 CP_8 CP_3 dall'altro, senza contestare specificatamente il contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori, dalle quali era emerso che per l'esecuzione dei servizi appaltati da aventi per Controparte_6 Parte_1 oggetto la consegna a domicilio, installazione e ritiro dell'usato presso i clienti di prodotti e articoli delle committente) si era avvalsa promiscuamente presso la sua sede di Pistoia, via Tommaseo, 74, sia pagina 3 di 12 di personale direttamente assunto, che di personale assunto da dette società, ma dalla stessa integralmente organizzato e diretto in via esclusiva. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, prive di valore le autodichiarazioni di prodotte da , _6 Pt_1 essendo quest'ultima obbligata in solido ex art. 29, comma 2, D. lgs. n. 276/2003 a prescindere dalla conoscenza o meno del subappalto. CP_ In ordine al quantum, il primo giudice ha ritenuto congrua la pretesa azionata dall' parametrata all'85% del totale, osservando che i lavoratori intervistati avevano riferito di svolgere la quasi totalità del lavoro per Parte_1
con ricorso depositato in data 7/8/2024, ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati.
• Primo motivo di appello: per violazione o falsa applicazione di legge e in particolare dell'art.
416 c.p.c. in relazione al richiamo di cui all'art. 442 c.p.c. e in riferimento agli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c. nonché per motivazione errata e illogica. Con il primo motivo di appello impugna la sentenza per errore di diritto imputato al primo Pt_1 CP_ giudice in punto di applicazione dell'art. 416 c.p.c. in ragione della tardiva costituzione dell' e della conseguente maturazione delle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c. e inammissibilità sia della richiesta di audizione di 38 testimoni che della produzione dei 132 documenti, tra cui le 42 dichiarazioni di asseritamente addetti all'appalto de quo ((docc. da 89 a 129). lamenta, al riguardo, che il primo giudice, pur avendo dato atto della tardiva Parte_1 costituzione dell , in luogo di considerarle inammissibili, ha dato rilievo significativo e CP_5 determinante alle produzioni documentali di parte opposta e, in particolare, alle dichiarazioni in esame, che, comunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non avevano rilievo determinante ai fini della decisione e del rigetto dell'opposizione, dal momento che:
• in nessun capo della parte motiva della pronunzia appellata si citava alcun passaggio di tali dichiarazioni;
•né, tantomeno, se ne riportava alcuno stralcio o estratto limitandosi la sentenza, apoditticamente e del tutto genericamente, a sostenere la pretesa “attendibilità” e l'asserito “significativo valore” delle stesse dichiarazioni.
• Secondo motivo di appello: per violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c. e 2700 c.c. (anche in relazione all'art. 113 c.p.c.). Nonché motivazione errata Con il secondo motivo di appello denuncia la violazione di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. anche in riferimento all'art. 2700 c.c. (e all'art. 113 c.p.c.), dal momento che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, seppur attore in senso formale, è sostanzialmente parte resistente, sicché la specifica e puntuale prova in merito al credito trasfuso nel decreto ingiuntivo dev'essere CP_ fornita dall'opposto (nel nostro caso l' in quanto attore sostanziale (in tale senso: Cass., 1° marzo 2024, n. 5490 e Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417). CP_ Nel caso di specie, lamenta parte appellante, l'
- avrebbe dovuto fornire precipua e completa dimostrazione del proprio asserito credito, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- e, prima ancora, avrebbe dovuto fornire piena dimostrazione delle argomentazioni e conclusioni trasfuse nel Verbale di accertamento e notificazione sub doc. 11, posto a fondamento delle proprie pretese e ciò sia sotto il profilo dell'an che del quantum delle richieste ivi svolte.
pagina 4 di 12 Dalla lettura degli atti di controparte emergeva, invece, la carenza di qualsivoglia idonea dimostrazione o di qualsiasi effettivo e valido elemento probatorio atto a fondare le contestazioni e CP_ richieste dell' e quindi atte a provare i seguenti presupposti:
1) l'assenza dei requisiti, richiesti dallo stesso art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 a conferma di un Pt_3 appalto (o meglio di un subappalto) genuino di opere o servizi;
2) la sussistenza di precisi accordi/rapporti sostanzianti un asserito “appalto illecito” tra l'appaltatrice Contr e le pretese subappaltatrici e;
_6 CP_3 CP_
3) l'adibizione, in via continuativa, di ciascuno dei 32 lavoratori indicati dall' specificamente all'appalto in esame, con le modalità ritenute illecite e per tutto il periodo oggetto di accertamento;
4) gli specifici criteri, presupposti, voci, indici di riferimento e raffronto, nonché calcoli ecc. in base ai quali sono state ritenute e quantificate le pretese violazioni contributive poi ascritte e azionate, in via solidale (peraltro in base a una non meglio giustificata quota dell'85% del totale) nei confronti della committente . Pt_1
Denuncia quindi l'errore in cui era incorsa la sentenza di prime cure ai sensi dell'art. 2697 c.c. in riferimento all'art. 2700 c.c. e all'art. 113 c.p.c.- laddove avrebbe infondatamente e acriticamente attribuito valore di “piena prova” alle –“immotivate e non dimostrate”- argomentazioni svolte da nel Verbale di accertamento e notificazione del 24 maggio 2021. CP_13
• Terzo motivo d'appello: violazione dell'art. 115 c.p.c. (anche in riferimento all'art 2697 c.c.) - omessa/insufficiente motivazione Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe - CP_ immotivatamente e acriticamente a suo avviso- ritenuto esatta la quantificazione di laddove aveva addebitato a l'85% delle violazioni contributive ascritte all'appaltatrice Parte_1 _6
Sul punto, ribatte parte appellante, il primo giudice si era basato unicamente su quanto dichiarato CP_ dall che non aveva però fornito alcuna prova in merito, essendosi limitato, nella propria memoria di costituzione, unicamente ad affermare, che “….gli Ispettori, riferendo il volume delle operazioni fatturate nei confronti di rispetto al volume complessivo di affari di Parte_1 _6 hanno parametrato all'85% l'evasione contributiva da addebitare alla committente…” senza indicare sulla base di quale calcolo era arrivato a stimare tale percentuale, dal momento che non risultava che l'ente avesse acquisito bilanci e fatturati della società obbligata principale necessari per _6 verificare se i servizi svolti per rappresentassero o meno l'85% del fatturato della Pt_1 _6
• Quarto motivo di appello: per violazione dell'art. 112 c.p.c. motivazione omessa e/o inesistente Con il quarto e ultimo motivo di appello impugna la sentenza di prime cure per omessa pronuncia in merito alla domanda dalla stessa svolta in via subordinata, in caso (come accaduto) di conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte appellante ricorda che nel proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo aveva svolto la seguente preliminare richiesta “autorizzare la chiamata in causa delle società MP1Srls….
[...]
intervengano in adempimento solidale Parte_4 in favore dell' opposto e quali obbligati in solido e in manleva della , con CP_5 Parte_1 conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 209/2021 Tribunale di Como Sezione Lavoro nei confronti della stessa ”. Parte_1
Tale richiesta era propedeutica e connessa alla seguente - precisa e articolata - domanda: “In via subordinata ed anche riconvenzionale trasversale e, in ogni caso, salvo gravame In caso di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, ove venga accertato (an e quantum) che l'importo di E. 274.271,23 si pagina 5 di 12 riferisce in tutto e/o in parte ai servizi effettivamente resi in favore della sola committente Parte_1 nell'ambito del subappalto con la e in ogni caso salvo gravame ACCERTARE e DICHIARARE _6 tenute in via principale e solidale al pagamento dell'importo ingiunto -o di quel diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio- le società
[...]
e con integrale manleva di dal Controparte_7 CP_8 CP_9 Parte_1 pagamento di qualsivoglia somma (maggiore o minore) che risulterà dovuta nei confronti dell CP_1
Ovvero ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di .di agire in via di regresso nei confronti di P_
, in via solidale _6 Controparte_7 CP_8 CP_9 tra loro- per il recupero e rimborso di tutte le somme che fosse tenuta a pagare all'esito Parte_1 del presente giudizio quale committente ex art. 29 Dlgs 276/2003”. In relazione a tali domande/conclusioni, il giudice di primo grado autorizzato “la chiamata in giudizio di e , che, poi CP_2 CP_9 Controparte_15 regolarmente citate, erano rimaste contumaci. La sentenza, tuttavia, pur avendo rigettato l'opposizione, non aveva in alcun modo aveva preso in esame e/o aveva valutato la suddetta conclusione subordinata dalla stessa svolta nei confronti di dette società. CP_ Con memoria depositata in data 24/9/2024 si è costituito in giudizio l insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure. Quanto al primo motivo di appello (tardiva costituzione), nel contestarne la fondatezza, l CP_5 sostiene che nessuna preclusione è configurabile a suo carico, nel caso di specie, poiché la prova della fondatezza della pretesa contributiva era stata già fornita con il verbale di accertamento;
ribadisce, infatti, che una serena ricostruzione della vicenda processuale, nonché degli accertamenti ispettivi, come trasfusi nel verbale di accertamento (prodotto proprio da parte opponente), consentivano già agevolmente di respingere, come infondate e pretestuose, tutte le avverse doglianze, a prescindere dalla produzione dei relativi allegati documentali. La documentazione prodotta con il ricorso monitorio, costituita dal verbale di accertamento e dai contratti di appalto stipulati da con la , infatti, giustificavano ampiamente tanto Pt_1 _6
l'emissione del decreto ingiuntivo, opposto infondatamente da controparte, quanto la pretesa CP_ contributiva dell' anzi, ancor più se si considera che l'attuale appellante, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, si era astenuta dal contestare specificamente i fatti come riportati nel ricorso monitorio e nel predetto verbale di accertamento. A quanto sopra aggiunge che le dichiarazioni raccolte in sede di indagine erano state riportate nelle loro parti essenziali già nel corpo del verbale e non erano state contestate, nella loro intrinseca veridicità, da controparte, né in sede di opposizione a decreto ingiuntivo né in appello. Contr Conclude, pertanto, ribadendo che i rapporti tra la e le società e Controparte_6 CP_3 configuravano la fattispecie di “appalto illecito” (con conseguente insorgenza di obblighi contributivi solidali a carico della committente per violazione dei requisiti previsti dall'art. 29 del Parte_1 Contr Dlgs. 276/2003, dato che le società e non avevano concretamente assunto la veste di CP_3 soggetto imprenditoriale - dal punto di vista tecnico, economico ed organizzativo – mancando, da parte loro, l'assunzione del rischio economico in ordine alla realizzazione del servizio dedotto in contratto, ma si erano limitate alla mera somministrazione di manodopera. CP_ Superflua era, inoltre, per l' l'avversa richiesta di chiamare in causa le società CP_2 CP_9
e Controparte_11
pagina 6 di 12 Tali società, infatti, per quanto riferito da tutti i lavoratori ascoltati dagli Ispettori, non avevano svolto alcuna attività di gestione del personale adibito dalla all'esecuzione dei servizi appalti, oltre _6 al fatto che, per quanto ultroneo, il subappalto non escludeva in alcun modo la responsabilità solidale del committente per le evasioni ed omissioni contributive, riscontrate nell'esecuzione dell'appalto. Quanto alla percentuale dell'85%, la stessa era stata così determinata dagli ispettori in via del tutto prudenziale, là dove dalle dichiarazioni dei lavoratori era emerso che gli stessi avevano prestato la loro attività lavorativa al 99% per l'esecuzione dei servizi commissionati da e non risultavano Pt_1 altri appalti o altre fatture rispetto a quelle emesse dalla nei confronti dell'appellante. _6 CP_ L' da ultimo, dichiara di opporsi alle richieste istruttorie dell'appellante in quanto palesemente irrilevanti. (nei cui confronti la notifica è stata rinnovata con PEC del 28.11.2024), e CP_2 Email_1 [...]
pur ritualmente convenute, sono rimaste Controparte_11 contumaci anche nel presente grado di giudizio. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti, all'udienza del 18.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte che, per le ragioni di seguito esposte, tutti i motivi d'appello siano infondati. Va, innanzi tutto, disattesa la censura, sollevata nel primo motivo d'appello, relativa all'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione dei 132 documenti e, tra questi, CP_ delle 42 dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, in quanto prodotti dall con memoria di costituzione tardiva, depositata oltre il termine di decadenza di cui all'art. 416, comma primo, c.p.c. Se è, infatti, pacifica la tardiva costituzione dell' opposto nel giudizio di primo grado, le CP_5 dichiarazioni e la documentazione raccolta ed acquisita nel corso dell'attività ispettiva -le cui risultanze sono state richiamate (per ciascun lavoratore interessato e per ogni conseguente rilievo in merito alla riscontrata illiceità della somministrazione di mera manodopera nell'ambito dell'appalto di servizi stipulato dalla con ) sia nel verbale unico di accertamento e notificazione, _6 Pt_1 notificato a quale obbligata in solido ex art. 29, comma 2, D. lgs.276/2003 sin dal Parte_1
24.5.2021, che nel ricorso per decreto ingiuntivo sullo stesso fondato- sono state, comunque, correttamente utilizzate e valorizzate dal primo giudice ai fini della decisione, essendo acquisibili anche d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Al riguardo valgono, invero, i seguenti principi, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
inoltre, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.” (vd. Cass. n. 33393/2019; cfr. anche da ultimo Cass. n. 22907/2024, che, proprio nell'ambito di una controversia previdenziale, ha ribadito che “Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività pagina 7 di 12 della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.”). Tali principi valgono, a maggior ragione, nell'ambito delle controversie relative alla contribuzione obbligatoria, in quanto aventi ad oggetto obbligazioni sottratte alla disponibilità della parti e, calati nella presente fattispecie processuale, convincono dell'infondatezza delle censure sollevate CP_ dall'opponente, in quanto, come già evidenziato, le risultanze dei documenti prodotti dall' con la propria, pur tardiva, memoria di costituzione in primo grado, erano già state trasfuse nel verbale unico di accertamento e notificazione posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (e prodotto anche da con il proprio ricorso in opposizione) e costituiscono, pertanto, una Parte_1 mera integrazione confermativa del quadro probatorio nello stesso richiamato e sintetizzato (con trascrizione di alcuni stralci delle dichiarazioni dei lavoratori tra quelli ritenuti più significativi). Ciò premesso, parimenti infondate sono le ulteriori censure sollevate dall'appellante nel primo motivo d'appello in ordine ai profili di erroneità e illogicità della motivazione della sentenza, come pure quelle mosse nel secondo e nel terzo motivo d'appello in ordine alla valutazione del materiale probatorio e all'adeguatezza della motivazione al riguardo contenuta nella sentenza di primo grado. Va, al riguardo, innanzi tutto richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, “I verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell' - i quali fanno fede fino a querela di falso CP_1 delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo.” (così Cass. n. 5820/1979, richiamata da Cass. n. 11934/2019 nella parte motiva;
in senso conforme si vedano Cass. n. 24416/2008, secondo cui “Le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione”, Cass. n. 4182/2021, nella quale è stato ulteriormente ribadito che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_16 presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova da sola sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio con il concorso di elementi esterni renda inutile il compimento di ulteriori mezzi istruttori.” e gli ulteriori recenti arresti Cass. n. 10427/2014 e 17774/2015 citata dal giudice di primo grado). La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi, là dove il Tribunale, a fronte della genericità delle difese e contestazioni di (genericità che tale è rimasta anche nel Parte_1 presente grado d'appello) e della mancata offerta da parte della stessa di prova contraria (neppure richiesta), ha ritenuto di fondare il proprio convincimento sulle dichiarazione rese dai lavoratori pagina 8 di 12 impiegati dall' nell'esecuzione dei servizi alla stessa appaltati da in quanto _6 Parte_1 attendibili, essendo tutte tra loro coerenti e concludenti, senza necessità di ulteriore conferma CP_ testimoniale in sede giudiziale, comunque offerta, seppur con costituzione tardiva, dall' Né vale ad inficiare la correttezza della decisione il fatto che dette dichiarazioni non siano state riportate nella sentenza, in quanto il primo giudice, con motivazione sintetica, ma, comunque, esaustiva, ha dato conto di ciò che dalle stesse è risultato in sintesi, ossia che -come riportato nel verbale di accertamento- la eseguiva i servizi alla stessa appaltati da (e Controparte_6 Parte_1 da altre società alla stessa riconducibili), servizi consistenti, previa ricezione da parte della committente degli ordini di consegna e gestione dei relativi appuntamenti telefonici, nel ritiro dei prodotti (elettrodomestici) presso i punti vendita, nel loro stoccaggio presso il suo magazzino di Pistoia, via Tommaseo, 74 e, quindi, nella loro consegna e installazione presso i clienti, con eventuale ritiro dell'usato, avvalendosi sia di personale assunto direttamente alle proprie dipendenze che di Contr personale formalmente assunto da e , ma -nei fatti- operante alle sue dipendenze (in CP_3 quanto dalla stessa organizzato e diretto, con esercizio in via esclusiva dei poteri datoriali), senza alcun apporto imprenditoriale da parte delle formali datrici di lavoro, le quali si erano limitate a corrispondere parte delle retribuzioni, in parte erogate, con pagamento diretto, dalla stessa _6
(dal marzo 2019 all'ottobre 2019 e, per quanto emerge dalla disamina delle dichiarazioni dei lavoratori, quale quella di cui al doc. 115, anche in precedenza) e, negli ultimi mesi, rimaste inadempiute. Se è poi vero che nel verbale di accertamento gli stralci delle dichiarazione riportati non sono stati accompagnati dall'indicazione del lavoratore dal quale provengono, tale omissione, evidentemente frutto di un accorgimento adottato a tutela dei dichiaranti stessi, risulta superata dalla produzione integrale delle relative verbalizzazioni, essendo indicate in ciascuna di esse le generalità degli informatori, con conseguente possibilità, a seguito di tali produzioni, di risalire all'identità dei soggetti che hanno reso le varie dichiarazioni, incluse quelle trascritte nel suddetto verbale (docc. da 89 a 129 CP_ fascicolo primo grado . Osserva la Corte che dalla complessiva disamina delle risultanze istruttorie raccolte in sede ispettiva è emersa prova univoca del carattere illecito e fittizio del fenomeno interpositorio, come pure delle mansioni svolte dai lavoratori indicati nel verbale ispettivo e della loro adibizione all'esecuzione dei servizi appaltati dalla alla , circostanza fondante la responsabilità solidale della Parte_1 _6 prima ex art. 29, comma 2, D. lgs. n. 276/2003 (sia per le obbligazioni contributive relative al Contr personale assunto dalla che per quelle relative al personale formalmente assunto dalla _6
e dalla ). CP_3 CP_ Infatti, come evidenziato dall nelle sue difese, tutto il personale è stato impiegato nell'esecuzione dei servizi appaltati dalla e, a prescindere dalla formale imputazione Parte_1 Contr del rapporto di lavoro alla , piuttosto che a e , ha reso la sua prestazione _6 CP_3 utilizzando beni strumentali e, per i trasporti, mezzi di proprietà o, comunque, nella disponibilità e forniti dalla , la quale ha sempre esercitato in via esclusiva i poteri datoriali di organizzazione, _6 direzione e controllo ex art. 2094 c.c. mediante direttive impartite vuoi direttamente dall'amministratore, riconosciuto dai lavoratori quale loro effettivo datore di lavoro, Parte_5 vuoi tramite il suo dipendente , il quale, dalla stessa assunto a far tempo dal 4.6.2018 (e Persona_1 Contr presso la stessa impiegato già dall'8.5.2018 seppur alle formali dipendenze della , come responsabile di magazzino coordinava il personale addetto alla sede di Pistoia, via Tommaseo, impartendo indifferentemente a tutti direttive operative ed organizzative. pagina 9 di 12 Ciò emerge, innanzi tutto, da quanto riferito dallo stesso agli ispettori nella dichiarazione Persona_1 integrativa del 22.10.2020, riportata per stralcio nel verbale unico di accertamento e notificazione (“Ero il responsabile della ditta presso la sede di PISTOIA via Tommaseo in dall'8.05.2018. _6
Gestivo io il reparto logistico, operai e mi interfacciavo con il datore di lavoro e la ditta _6
… Il 99% lavoravamo per e in ufficio avevamo quattro o cinque computer di proprietà Pt_1 Pt_1
a cui attraverso il portale QHD a disposizione di venivano in tempo reale caricati tutti _6 Pt_1 gli ordini. … Io mi occupavo di gestire tutti i lavoratori di Pistoia e affidavo loro i compiti. Per tutto il periodo in cui sono stato assente mi sono rapportato sempre con ho svolto le stesse mansioni, _6 con le stesse modalità e gli stessi compiti fino al 13.01.2020 … Noi come impiegati ci occupavamo della gestione di tutto il personale indipendentemente da chi ci aveva assunti … Il 99% del lavoro veniva da
, e NC (che fa parte del gruppo ) poi era circa 50 Pt_1 CP_17 Pt_1 CP_18 CP_ consegne al mese”: vd. doc. 104 fascicolo primo grado e trova conferma nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva dagli altri lavoratori (considerato il numero, si riportano qui di seguito a campione Contr quelle, sub doc. 90, di “Ho cominciato a lavorare per e quindi dal Testimone_3 _6
21.11.2018. Per il rapporto di lavoro ho parlato con , il responsabile di zona. So che era Persona_1 Contr il mio datore di lavoro perché era lui che organizzava il lavoro sia per che per . _6 CP_3
Effettuavamo consegne per , NC e Tekworld. Nel passaggio con la ditta Pt_1 CP_18
non è cambiato nulla. Ho continuato a lavorare nello stesso modo con gli stessi orari e nello CP_3 stesso luogo. Ho sempre ritenuto Amati il mio datore di lavoro.”, nonché quelle, sub doc. 91, di
[...] Contr
“Ho iniziato a lavorare presso il 8/05/2018 e il lavoro si è sempre svolto nei capannoni Per_2 di Per il lavoro da svolgere ho sempre fatto riferimento a che era il responsabile Pt_6 Persona_1 di sede e ho sempre considerato il mio datore di lavoro il Sig. che veniva ogni tanto in Parte_5 sede. … Preciso che per tutto il rapporto di lavoro dal 08/05/2018 fino al 13 gennaio 2020 … ho sempre lavorato con le stesse modalità … e quindi per l'intero periodo non è mai cambiato nulla le direttive le ho sempre avute da Le consegne che venivano effettuate in maggioranza erano per Parte_7
che era il cliente principale e in base alle consegne da effettuare per questi venivano aggiunte Pt_1 altre per ”) e quelle, di cui al doc. 115, di : “Ho sempre Controparte_19 Parte_8 Contr lavorato per tutto il periodo con In realtà le direttive, l'organizzazione del lavoro erano dettate a noi da e le riceveva da Il mio datore di lavoro è sempre stato … Ho fatto Per_1 Per_1 _6 _6 trasporti per tutta la Toscana per , NC e RO (ma per poco tempo)”). Pt_1
Ne risulta così inequivocabilmente dimostrata la non genuinità dei rapporti contrattuali di subappalto, per difetto dei requisiti di cui all'art. 1655 c.c. e 29, comma primo, D. Lgs. n. 276/2003, con conseguente corresponsabilità solidale della committente per le obbligazioni Parte_1 contributive accertate a carico dell'utilizzatrice ed effettiva datrice di lavoro, , come _6 rideterminate nel verbale di accertamento in applicazione dei minimali retributivi del CCNL trasporto merci Industria ex art. 1 l. 389/89, della retribuzione effettivamente erogata e/o denunciata nei modelli UNI-EMENS, ove superiore e tenuto conto dell'orario di lavoro e delle mansioni svolte dai singoli lavoratori. Va, inoltre, confermata la valutazione di congruità, nel quantum, delle obbligazioni contributive imputate in via solidale a in ragione dell'85% del totale, trattandosi di stima prudenzialmente Pt_1 ponderata alla luce di quanto riferito dai lavoratori e, in particolare, dal preposto , il Persona_1 quale, al riguardo, ha dichiarato che l'attività lavorativa era svolta per il 99% per e per società Pt_1 appartenenti al medesimo gruppo.
pagina 10 di 12 Peraltro si è limitata a contestare genericamente detta percentuale, sostenendo che l'ente Pt_1 non avrebbe documentato il rapporto esistente tra il fatturato complessivo della e quello _6 dalla stessa conseguito grazie ai servizi eseguiti in favore della stessa, senza offrire alcun elemento probatorio atto a dimostrare l'erroneità di tale percentuale (la cui congruità e ragionevolezza trova riscontro, come già osservato, nelle dichiarazioni dei lavoratori), non avendo né prodotto né richiesto l'esibizione dei dati di bilancio della e/o delle relative scritture contabili. _6
Ne segue che anche le censure mosse dall'appellante nel terzo motivo d'appello in ordine alla quantificazione della contribuzione alla stessa ascrivibile devono essere disattese, in quanto indimostrate e infondate. Superato anche il rilievo difensivo dell'appellante, secondo cui le obbligazioni contributive oggetto di causa potrebbero essere state nel frattempo già estinte dalle altre società, in quanto l'onere della prova del pagamento, gravante a suo carico ex art. 2697, comma 2, c.c., non è stato assolto e ribadito Con Contr anche in questa sede che l'estraneità formale di ai rapporti intercorsi tra , , Pt_1 _6 CP_2 e e la mancanza in capo alla stessa di scienza diretta delle vicende lavorative per cui è causa non rilevano, in quanto la responsabilità solidale gravante a suo carico ex art. 29, comma 2, D. lgs. n. 276/2003 prescinde dalla conoscenza che il committente abbia o meno delle obbligazioni, operando ex lege in virtù del mero dato oggettivo dell'esistenza delle obbligazioni contributive e della loro riferibilità ai servizi appaltati, la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato l'opposizione di al decreto ingiuntivo emesso a suo carico, va, pertanto, confermata. Parte_1
Non può, infine, essere accolto neppure l'ultimo motivo d'appello, relativo alle domande di manleva e di regresso svolte dalla in via subordinata, nei confronti delle terze chiamate. Infatti, Parte_1 se è pur vero che il primo giudice non si è espressamente pronunciato su tali domande, le stesse, in ogni caso, non sono accoglibili, in quanto, essendo stata accertata la non genuinità dei relativi rapporti contrattuali di sub-appalto e, con essa, la sussistenza di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera, non ha titolo di rivalersi nei confronti di dette Società, con le Parte_1 quali non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale e nei cui confronti non può esercitare il regresso di cui all'art. 29, comma 2, D. lgs. n. 276/2003, presupponendo lo stesso l'esistenza di legittimi validi rapporti contrattuali di appalto e/o di subappalto. In conclusione, l'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dell'appellante a CP_ rifondere all' le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza anche in questa sede di attività istruttoria. Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 45/2024 del Tribunale di Como;
CP_
- condanna l'appellante a rifondere all le spese di lite del grado, che liquida in € 7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- nulla per le spese quanto alle appellate contumaci;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagina 11 di 12 versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 18/2/2025 Il Presidente Maria Rosaria Cuomo
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