CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 628/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3553/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s. Sp.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1711/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi: - INGIUNZ. PAGAM. n. 20240488300000332 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7911/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L'appellato si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20240488300000332 del
10/05/2024 notificata in data 24.6.2024, con cui veniva richiesto il pagamento dell'importo di €.414,58
(comprensivo di spese di notifica e spese esecutive) per il preteso mancato pagamento della Tasi anno 2014 di cui all'atto presupposto avviso di accertamento n.1667/2014, notificato in data 09/01/2020. Deduceva la omessa notifica degli atti presupposti, decadenza e prescrizione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio, la SO.GE.S Spa. deducendo la regolare notifica degli atti prodromici in data 9.1.2020.
Concludeva per il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo documentata la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento in data 9.1.2020, la cui mancata impugnativa ha determinato la definitività della pretesa tributaria e la preclusione all'esame dei motivi di motivi che andavano proposti avverso l'impugnativa dell'avviso di accertamento, e ritenendo non decorso alcun termine prescrizionale.
Presenta appella la contribuente che eccepisce l'error in iudicando del primo giudice, in quanto non essendo stato l'avviso di accertamento prodromico all'Ingiunzione notificato nelle mani della destinataria, era necessario l'invio della raccomandata informativa (cd. CAN). Eccepisce ad ogni modo la tardività della notifica per essere avvenuta in data 09.01.2020, a fronte del termine del 31.12.2019.
Si costituisce SOGES spa che contesta le avverse deduzioni, chiedeno confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano agli atti memorie illustrative della contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Dall'esame degli atti di causa emerge infatti che la modalità di notificazione adottata per la notificazione del prodromico avviso di accertamento non prevede l'invio della raccomandata informativa ove il plico non sia consegnato nelle mani del destinatario: difatti, come si evince dalla relata agli atti, l'avviso è stato regolarmente notificato dal Comune a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890/1982 (cd.
“notifica diretta”), modalità alla quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, in quanto
“nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010)" (Cass. Ord. n. 6585/2025), per cui nal caso di specie non è previsto l'invio della raccomandata informativa (Cfr: Cass. Ord. n. 27388/2025) "sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione”. La circostanza per la quale la persona che ha ricevuto l'atto non sia un familiare stretto, non comporta qundi alcun profilo di illegittimità, avendo il vettore postale rinvenuti tale soggetto all'indirizzo di destinazione, dovendo quindi presumersi che la contribuente abbia avuto conoscenza della notificazione ai sensi dell'art. 1335 c.c.. D'altro canto, se la contribuente avesse voluto privare di validità l'attestazione dell'operatore postale, avrebbe dovuto promuovere querela di falso in sede civilstica, che non risulta agli atti.
L'affidamento, provato in atti, al vettore postale dell'avviso di accertamento n. 1667/2014 in data 18.12.2019, prima della scadenza del termine decadenziale del 31.12.2019, a fronte della notifica in data 09/01/2020, determina l'applicazione del principio di diritto per il quale “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973
n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (Cass. SS.UU. Sent. n. 40543/2021).
Dunque, controparte non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza all'atto presupposto, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V, 24.8.2007 n. 18019). La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Infine, come accertato dal primo giudice, tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e la data di notificazione dell'intimazione impugnata, la prescrizione non risulta maturata. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3553/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s. Sp.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1711/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi: - INGIUNZ. PAGAM. n. 20240488300000332 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7911/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L'appellato si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20240488300000332 del
10/05/2024 notificata in data 24.6.2024, con cui veniva richiesto il pagamento dell'importo di €.414,58
(comprensivo di spese di notifica e spese esecutive) per il preteso mancato pagamento della Tasi anno 2014 di cui all'atto presupposto avviso di accertamento n.1667/2014, notificato in data 09/01/2020. Deduceva la omessa notifica degli atti presupposti, decadenza e prescrizione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio, la SO.GE.S Spa. deducendo la regolare notifica degli atti prodromici in data 9.1.2020.
Concludeva per il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.
Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo documentata la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento in data 9.1.2020, la cui mancata impugnativa ha determinato la definitività della pretesa tributaria e la preclusione all'esame dei motivi di motivi che andavano proposti avverso l'impugnativa dell'avviso di accertamento, e ritenendo non decorso alcun termine prescrizionale.
Presenta appella la contribuente che eccepisce l'error in iudicando del primo giudice, in quanto non essendo stato l'avviso di accertamento prodromico all'Ingiunzione notificato nelle mani della destinataria, era necessario l'invio della raccomandata informativa (cd. CAN). Eccepisce ad ogni modo la tardività della notifica per essere avvenuta in data 09.01.2020, a fronte del termine del 31.12.2019.
Si costituisce SOGES spa che contesta le avverse deduzioni, chiedeno confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano agli atti memorie illustrative della contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Dall'esame degli atti di causa emerge infatti che la modalità di notificazione adottata per la notificazione del prodromico avviso di accertamento non prevede l'invio della raccomandata informativa ove il plico non sia consegnato nelle mani del destinatario: difatti, come si evince dalla relata agli atti, l'avviso è stato regolarmente notificato dal Comune a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890/1982 (cd.
“notifica diretta”), modalità alla quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, in quanto
“nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010)" (Cass. Ord. n. 6585/2025), per cui nal caso di specie non è previsto l'invio della raccomandata informativa (Cfr: Cass. Ord. n. 27388/2025) "sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione”. La circostanza per la quale la persona che ha ricevuto l'atto non sia un familiare stretto, non comporta qundi alcun profilo di illegittimità, avendo il vettore postale rinvenuti tale soggetto all'indirizzo di destinazione, dovendo quindi presumersi che la contribuente abbia avuto conoscenza della notificazione ai sensi dell'art. 1335 c.c.. D'altro canto, se la contribuente avesse voluto privare di validità l'attestazione dell'operatore postale, avrebbe dovuto promuovere querela di falso in sede civilstica, che non risulta agli atti.
L'affidamento, provato in atti, al vettore postale dell'avviso di accertamento n. 1667/2014 in data 18.12.2019, prima della scadenza del termine decadenziale del 31.12.2019, a fronte della notifica in data 09/01/2020, determina l'applicazione del principio di diritto per il quale “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973
n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (Cass. SS.UU. Sent. n. 40543/2021).
Dunque, controparte non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza all'atto presupposto, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V, 24.8.2007 n. 18019). La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).
Infine, come accertato dal primo giudice, tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e la data di notificazione dell'intimazione impugnata, la prescrizione non risulta maturata. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
-rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 oltre accessori se dovuti per legge.