Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4351 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
23.01.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Ageo Piscopo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato come Controparte_1 C.F._2 in atti presso lo studio dell'avv. Miki Luca Prisco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
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CONCLUSIONI
Con note del 22.1.2025, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 13.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Arzano (NA) il 22.09.2001
e che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 23.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con provvedimento del 13.2.2025 riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
2
In ordine al mantenimento dei figli maggiorenni, rileva il collegio come trattandosi di legittimazione concorrente del figlio e del genitore, la rinuncia operata dal padre convivente non esclude il diritto iure proprio del figlio (cfr. in merito alla qualificazione della legittimazione come concorrente ex plurimis cass. n.
2019/32529).
Il genitore convivente con il figlio ed il figlio sono, infatti, titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (cfr. in tal senso Cass. n. 25300/2013).
In ragione di ciò, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 ai sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
3 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano (NA) (atto n.120, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26.32025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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