Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 4787/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Marrazzo Giuseppe Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del l. rapp.te pt rapp.to e difeso come in Controparte_1
atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2024 parte ricorrente in epigrafe presentava ricorso in opposizione avverso le risultanze della perizia espletata nella fase atp e chiedeva accogliersi le conclusioni con riconoscimento, previo accertamento del suo stato patologico, della pensione di invalidità o, in subordine, dell'assegno di invalidità a far data dalla domanda amministrativa o da data successiva. Deduceva al riguardo di aver presentato in data 11/11/2022 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile alla Commissione territorialmente competente, ma che non veniva in seguito sottoposta a visita dalla commissione medica dell' , di aver quindi depositato CP_1
, a seguito della visita espletata, la riteneva invalida con riduzione permanente della Persona_1
capacità lavorativa in misura del 65%. Per tali motivi, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione delle prestazioni richieste.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
Veniva disposto il rinnovo della perizia, alla luce delle censure della parte, e, nominato all'uopo nuovo C.T.U. la dott.ssa , la causa è decisa con la presente sentenza all'esito Persona_2 dell'udienza trattata con modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti e la perizia della CTU.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 15.04.24, a seguito di atto di dissenso depositato in data 27.03.2024, nel rispetto dei termini di 30 giorni assegnati dal Giudice con decreto comunicato in data
27/02/2024.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
La ctu nominata nella presente fase, dott.ssa , ha affermato che la ricorrente, di anni 56 al Per_2
momento della visita, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da:
"IRC AL V STADIO IN TRATTAMENTO CON EMODIALISI PERITONEALE,
AMILOIDOSI CON CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA, UMORE DEPRESSO,
VERSAMENTO PERICARDICO,
ANEMIA MULTIFATTORIALE,
IPERTENSIONE ARTERIOSA,
PREGRESSA TVP ARTO INFERIORE SX.
PREGRESSA SEPSI DA COLECISTITE.”
Secondo la dott.ssa , il quadro clinico della ricorrente risulta modificato rispetto al periodo in Per_2
cui si è sottoposta a valutazione medico legale da parte del CTU della fase atp,. Dott. , e ciò per Per_1
la sopraggiunta diagnosi della patologia cardiaca, risalente al maggio 2024, periodo in cui si è avuta la diagnosi istologica di amiloidosi AL IgG-kappa (relazione specialistica del 24.09.24).
Dalla ricostruzione anamnestica, la ctu dott.ssa evidenza che alla ricorrente nel 2022 sono Per_2
stati riscontrate alterazioni degli indici di funzionalità renale e che iniziava iter clinico-strumentale da cui si evidenziava una malattia cistica renale autosomica dominate con positività alla mutazione del gene PKHD1. A seguire si evidenziava una alterazione della filtrazione glomerulare da verosimile nefrite interstiziale: nel novembre 2023 causa peggioramento repentino della funzionalità renale viene sottoposta a trattamento emodialitico con diagnosi conclusiva di IRC V stadio (relazione di dimissione ospedaliera del 13.12.23).
La dott.ssa ha ritenuto che per la patologia renale si può riconoscere, in applicazione della Per_2 tabella di cui al D.M. 05.02.92, per analogia, una percentuale invalidante dell'85% (cod. 6481) dalla domanda amministrativa fino al 01.11.23 e il 100% da novembre 2023 ad oggi.
Continua la ctu osservando che “Per quanto concerne la patologia cardiovascolare, nel 2024, alla ricorrente è stata posta diagnosi di amiloidosi AL IgG-kappa: trattasi di un disturbo da ripiegamento anomalo delle molecole proteiche nel quale determinate proteine malripiegate si depositano i vari organo sotto forma di fibrille responsabili di una cardiomiopatia infiltrativa diffusa. Nel caso della ricorrente, si tratta di una amiloidosi da catene leggere delle immunoglobuline. Si manifesta con insufficienza cardiaca con scompenso bi-ventricolare con predominanza del destro, edema periferico
e talora ascite. Il trattamento è basato su l'assunzione di chemioterapici. Confrontando quanto scritto con la documentazione in atti si evidenza che la ricorrente, nell'aprile 2024, si è sottoposta a cateterismo cardiaco da cui si è evidenziato una ipertensione polmonare pre-capillare con ridotta gittata cardiaca. Durante tale ricovero si è sottoposta ad esame ecocardiografico che conclude con una ipertrofia concentrica del ventricolo di sinistra di grado severo con normale funzione sistolica globale, disfunzione diastolica di III grado e veramente pericardico di grado moderato. Mentre, nella ultima valutazione effettuata presso l'ambulatorio dell' datato 24.09.24, si descrive un Parte_2
soggetto con azione cardiaca ritmica, toni parafonici, lievi edemi declivi con un quadro conclusivo valutabile in una II-III classe NYHA. All'anamnesi, la ricorrente riferisce astenia, mentre non fa riferimento ad angor e/o cardiopalmo. É da premettere che l'esame obiettivo è stato effettuato con soggetto allettato: non si rilevano segni di cianosi, edemi declivi. La paziente presenta dispnea per piccoli sforzi. All'auscultazione MV ridotto alle basi. Presenza di soffio sistolico 3/6 L, con toni puri
e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate farmacologicamente. Pertanto, per la forma in cui è affetta la ricorrente, ascrivibile ad una III classe
NYHA, si può riconoscere una percentuale invalidante del 71% (cod. 6443, D.M. 05.02.92)”.
Oltre alle patologie descritte, la ricorrente presenta altresì, secondo quanto riferito dalla ctu, una deflessione del tono dell'umore, trattandosi di soggetto allettato e con grave inappetenza: tale condizione clinica quantunque non documentata da certificazioni in atti è stata personalmente constatata durante la valutazione medico-legale dal C.T.U., ed ha quindi attribuito a tale stato una percentuale di invalidità pari al 25% (cod. 2205 DM 5.2.92). Alla luce di tali evidenze, la dott.ssa ha quindi concluso nel senso che la ricorrente, sulla base Per_2 della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, è affetta da:
"IRC AL V STADIO IN TRATTAMENTO CON EMODIALISI PERITONEALE, AMILOIDOSI CON
CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA, UMORE DEPRESSO, VERSAMENTO PERICARDICO,
ANEMIA MULTIFATTORIALE, IPERTENSIONE ARTERIOSA, PREGRESSA TVP ARTO
INFERIORE SX, PREGRESSA SEPSI DA COLECISTITE".
Pertanto, in applicazione del calcolo riduzionistico di Balthazard, secondo la ctu può riconoscersi in capo alla parte una invalidità pari all'85% con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 11.11.2022 al 01.11.2023, mentre, si può riconoscere uno stato invalidante pari al 100% con decorrenza a far data dal 01.11.2023 ossia dalla data in cui la paziente ha iniziato il trattamento emodialitico peritoneale.
Le argomentazioni della Consulente sopra riportate sono ad avviso di questo giudice chiare, analitiche ed esaustive, anche in relazione alla valutazione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio e, pertanto, sono qui integralmente condivise e fatte proprie.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Si ricorda il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di ctu come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento iscritto al n.RG 4236/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente è invalida all'85% dalla domanda amministrativa al 01.11.2023 e che è invalida al 100% a far data dal
01.11.2023;
condanna l' al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi liquidate nella CP_1
complessiva somma di euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 18.04.2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo