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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 2024 /7409
Oggi 23/05/2025, innanzi al Giudice Dora Alessia Limongelli, nessuno è comparso.
Il Giudice, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art 348 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, all'udienza del 23/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente numero R.G. 7409/2024 , vertente:
TRA
on sede in Roma al viale Cesare Pavese n. 385, elett.te Parte_1 dom.ta in S. Maria Capua Vetere al C.so A. Moro n. 110, nello studio dell'avv. Daniele Crisci, C.F.
p.i. , dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura speciale alle liti C.F._1 P.IVA_1 conferita dal procuratore speciale Dott. in atti;
Parte_2
Appellante
E
, c.f.: ) elettivamente domiciliato in Cancello Arnone (CE) CP_1 C.F._2
alla via Santa Maria a Cubito n.28
Appellato contumace
(c.f.: ) domiciliato in San Cipriano D'Aversa alla Controparte_2 C.F._3 via Edison n. 8
Appellato contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n°7298/2024 emessa in data 17.05.2022, pubblicata in data 09.07.2024 - con la quale il Giudice di
Pace di Napoli Nord aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposto da CP_1
[...]
Nessuno degli appellati si è costituito.
Alla prima udienza del 25/2/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta nonostante la rituale comunicazione da parte della cancelleria del decreto di svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c..
Il Tribunale pertanto ha rinviato al 23/5/2025, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Neppure a tale udienza l'appellante è comparso. L'appellante congiuntamente al procuratore di ha CP_1 comunicato con istanza fuori udienza del 7.5.2025 che le parti non sarebbero comparse all'udienza del 23.5.2025 chiedendo ulteriore rinvio avendo interesse all'estinzione del giudizio ai sensi dell'art
309 c.p.c.
L'istanza non può essere accolta non potendo essere disposto ulteriore rinvio a seguito della mancata comparizione dell'appellante all'udienza odierna, la quale è stata fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza del 25.2.2025, sicché deve ritenersi che vada dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Il Tribunale non ignora l'esistenza di un orientamento di legittimità che sostiene l'applicazione dell'art. 181 c.p.c., in luogo dell'art. 348 c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti fin dalla prima udienza;
tuttavia tale orientamento non appare condivisibile per le seguenti ragioni: -
l'art. 348 comma 2° c.p.c. riguarda tutti i casi in cui l'appellante non compaia alla prima udienza e non solo quelli in cui alla mancata comparizione dell'appellante si accompagni la comparizione dell'appellato, come si evince dalla formulazione della norma che fa riferimento al comportamento del solo appellante;
- ciò appare ancor più evidente ove si raffronti l'art. 348 c.p.c. con l'art. 181
c.p.c., che espressamente distingue l'ipotesi della mancata comparizione di entrambe le parti (comma
1°), da quella di mancata comparizione del solo attore (comma 2°); - l'art. 359 c.p.c. dispone che le norme dettate per il procedimento di primo grado si applicano anche al giudizio di appello, se non sono incompatibili con quelle contenute nel capo II del titolo III del libro II;
la disciplina dell'art. 348
c.p.c., per quanto appena esposto, appare completa, così che, neppure in base all'art. 359 c.p.c., potrebbe giustificarsi l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.; - irrilevante è poi l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2016 che, nel rigettare la questione di legittimità dell'art. 13 comma
1 quater d.P.R. 115/2002 (che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità dell'appello e non anche in caso di estinzione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. del giudizio di secondo grado, determinando in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento), ha richiamato l'orientamento di legittimità che qui non si condivide, dal momento che la Consulta si è limitata a prendere atto dell'esistenza di tale orientamento, senza tuttavia esprimere alcuna valutazione in ordine alla condivisibilità dello stesso;
- neppure potrebbe sostenersi che, applicando l'art. 348 c.p.c. in ogni caso di mancata comparizione dell'appellante alle prime due udienze, si determinerebbe la disparità di trattamento prospettata nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia appena richiamata, dal momento che l'appellante ha sempre la possibilità di evitare il raddoppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater. d.P.R. 115/2002, comparendo solo alla prima udienza e dando luogo, in tal modo, all'applicazione, alle udienze successive, dell'art. 309 c.p.c. Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Non occorre alcuna statuizione sulle spese, in considerazione della mancata costituzione degli appellati.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile in grado di appello come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 23/05/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
Così deciso in Aversa, 23/05/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
II SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 2024 /7409
Oggi 23/05/2025, innanzi al Giudice Dora Alessia Limongelli, nessuno è comparso.
Il Giudice, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art 348 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, all'udienza del 23/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente numero R.G. 7409/2024 , vertente:
TRA
on sede in Roma al viale Cesare Pavese n. 385, elett.te Parte_1 dom.ta in S. Maria Capua Vetere al C.so A. Moro n. 110, nello studio dell'avv. Daniele Crisci, C.F.
p.i. , dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura speciale alle liti C.F._1 P.IVA_1 conferita dal procuratore speciale Dott. in atti;
Parte_2
Appellante
E
, c.f.: ) elettivamente domiciliato in Cancello Arnone (CE) CP_1 C.F._2
alla via Santa Maria a Cubito n.28
Appellato contumace
(c.f.: ) domiciliato in San Cipriano D'Aversa alla Controparte_2 C.F._3 via Edison n. 8
Appellato contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n°7298/2024 emessa in data 17.05.2022, pubblicata in data 09.07.2024 - con la quale il Giudice di
Pace di Napoli Nord aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposto da CP_1
[...]
Nessuno degli appellati si è costituito.
Alla prima udienza del 25/2/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta nonostante la rituale comunicazione da parte della cancelleria del decreto di svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c..
Il Tribunale pertanto ha rinviato al 23/5/2025, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Neppure a tale udienza l'appellante è comparso. L'appellante congiuntamente al procuratore di ha CP_1 comunicato con istanza fuori udienza del 7.5.2025 che le parti non sarebbero comparse all'udienza del 23.5.2025 chiedendo ulteriore rinvio avendo interesse all'estinzione del giudizio ai sensi dell'art
309 c.p.c.
L'istanza non può essere accolta non potendo essere disposto ulteriore rinvio a seguito della mancata comparizione dell'appellante all'udienza odierna, la quale è stata fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza del 25.2.2025, sicché deve ritenersi che vada dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Il Tribunale non ignora l'esistenza di un orientamento di legittimità che sostiene l'applicazione dell'art. 181 c.p.c., in luogo dell'art. 348 c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti fin dalla prima udienza;
tuttavia tale orientamento non appare condivisibile per le seguenti ragioni: -
l'art. 348 comma 2° c.p.c. riguarda tutti i casi in cui l'appellante non compaia alla prima udienza e non solo quelli in cui alla mancata comparizione dell'appellante si accompagni la comparizione dell'appellato, come si evince dalla formulazione della norma che fa riferimento al comportamento del solo appellante;
- ciò appare ancor più evidente ove si raffronti l'art. 348 c.p.c. con l'art. 181
c.p.c., che espressamente distingue l'ipotesi della mancata comparizione di entrambe le parti (comma
1°), da quella di mancata comparizione del solo attore (comma 2°); - l'art. 359 c.p.c. dispone che le norme dettate per il procedimento di primo grado si applicano anche al giudizio di appello, se non sono incompatibili con quelle contenute nel capo II del titolo III del libro II;
la disciplina dell'art. 348
c.p.c., per quanto appena esposto, appare completa, così che, neppure in base all'art. 359 c.p.c., potrebbe giustificarsi l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.; - irrilevante è poi l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2016 che, nel rigettare la questione di legittimità dell'art. 13 comma
1 quater d.P.R. 115/2002 (che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità dell'appello e non anche in caso di estinzione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. del giudizio di secondo grado, determinando in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento), ha richiamato l'orientamento di legittimità che qui non si condivide, dal momento che la Consulta si è limitata a prendere atto dell'esistenza di tale orientamento, senza tuttavia esprimere alcuna valutazione in ordine alla condivisibilità dello stesso;
- neppure potrebbe sostenersi che, applicando l'art. 348 c.p.c. in ogni caso di mancata comparizione dell'appellante alle prime due udienze, si determinerebbe la disparità di trattamento prospettata nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia appena richiamata, dal momento che l'appellante ha sempre la possibilità di evitare il raddoppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater. d.P.R. 115/2002, comparendo solo alla prima udienza e dando luogo, in tal modo, all'applicazione, alle udienze successive, dell'art. 309 c.p.c. Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Non occorre alcuna statuizione sulle spese, in considerazione della mancata costituzione degli appellati.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile in grado di appello come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 23/05/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
Così deciso in Aversa, 23/05/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli