CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei
Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 413/24 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1149/24, resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 1.03.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Gioia Parte_1
Appellante
E
(sent. n.34/2020 del Tribunale di Controparte_1
Salerno), in pesona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv.
AN AG,
Conclusioni: conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte e ribadite nelle comparse conclusionali e di replica, depositate ai sensi dell'art. 352 co. 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1149/2024, pubblicata in data 1.03.2014, il Tribunale di Salerno, nel giudizio iscritto al n. 3825/2024, promosso dal
(d'ora in poi, per brevità, ), in Controparte_1 CP_1 persona del curatore, nei confronti di ai sensi degli Parte_1 art. 66 l.f. e 2901 c.c., ha così statuito:
1 “(1). accoglie la domanda di parte attrice;
(2). Per l'effetto, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.
2901 c.c., e art.66 L.F. dichiara l'inefficacia nei confronti del
Fallimento della C.I.T.E. n.34/2020 il CP_2 Parte_2 contratto di cessione dei crediti del 15/05/2018, registrato il
21/05/2018 sottoscritto dalla e l'avv. CP_2 Parte_2 CP_1
; Parte_1
(3). Per l'effetto dichiara inefficaci i pagamenti ricevuti dall'Avv.
, come in atti generalizzata, con mandato di Parte_1 pagamento n°682 del 23/08/2018 di Euro 86.867,69;
(4). Per l'effetto condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 86.867,69;
(5). Condanna parte convenuta a rimborsare al Fallimento della
le spese vive, per Parte_3 contributo unificato, marche da bollo e spese di notifica;
(6). Condanna parte convenuta a rimborsare al Parte_4
le spese del giudizio che liquida, alla luce dei CP_2 Parte_2 conteggi di cui in motivazione, in 10.860,00 per onorari oltre il 15% degli onorari di spese generali, contr. cassa prev. avv. ed Iva come per legge”
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i Parte_5 motivi di cui si dirà nel proseguo, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza appellata, respingere integralmente la domanda proposta in primo grado dalla Fallimentare. CP_3
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese
e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito il chiedendo il totale rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
2 Il Consigliere istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello denuncia la Parte_1
violazione e falsa applicazione degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c.
Deduce l'erroneità e l'antigiuridicità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto “anomala” la cessione in quanto compiuta compiuta in funzione “solutoria".
A dire dell'appellante la cessione del credito in controversia non è anomala perché: 1) non ha natura solutoria, ma ha rappresentato un semplice pagamento in acconto, relativo ad un maggior credito;
2) a fronte della continuità dei rapporti, ha costituito una ordinaria modalità di pagamento ovvero di estinzione delle obbligazioni in quanto, nel settore in cui operava la società fallita, quello degli appalti pubblici, vige una disciplina specifica dettata dall'art.
9 - comma 3 bis del D.L. n. 185 del 29.11.2008, che consente ai creditori delle pubbliche amministrazioni di cedere i propri crediti per l'estinzione posizioni debitorie insorte per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
Deduce l'appellante l'inconferenza del richiamo compiuto al giudice di primo grado, che non ha dato riscontro alle predette argomentazioni difensive qui ribadite, alla giurisprudenza (Cass. n. 17509/2020) sulla natura anomala della cessione del credito, proprio perché la cessione impugnata non ha avuto natura solutoria, ma ha costituito un semplice pagamento in acconto del maggior credito da lui vantato.
Il motivo è infondato.
Il in primo grado ha agito in giudizio nei confronti dell'avv. CP_1
per ottenere la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. e della Parte_1 legge fallimentare, art. 66, dell'atto di cessione di un credito posto in essere dalla in data anteriore alla dichiarazione di Controparte_1
3 fallimento;
detta cessione, come si evince dal tenore dell'atto, era finalizzata all'estinzione delle obbligazioni sorte in capo alla società nei confronti dell'avv. per l'opera professionale da questi Parte_1 svolta in suo favore.
Non può negarsi, dunque, che la cessione del credito in controversia abbia avuto una funzione solutoria dell'obbligazione di pagamento, in ragione della sua destinazione all'estinzione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva;
l'argomentazione spesa dall'appellante è, pertanto, del tutto priva di pregio atteso che anche il pagamento di un acconto ha funzione solutoria.
La Suprema Corte, in diverse pronunce, ha ribadito che:
- la cessione di crediti costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promovibile dal curatore L.f., ex art. 66;
- la sottrazione all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissato dall'art. 2901 c.c., comma 3, trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come la cessione, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto;
- l'irrevocabilità dell'atto di disposizione può conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall'art. 2901 c.c., ma non nell'ambito dell'azione revocatoria di cui alla l.f., art. 66, posto a tutela della par condicio creditorum;
- là dove l'azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi della l.f., art. 66, in relazione a modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, non solo non opera l'esenzione di cui all'art. 2901
c.p.c., comma 3, ma neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento
4 effettuato con mezzo anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta;
in tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore (Cass. n. 24454/2020).
Alla luce di tali principi la tesi dell'appellante, secondo cui la cessione del credito costituisce una modalità consentita dalla normativa richiamata, non consente di escluderne l'“anormalità”, trattandosi comunque di un atto discrezionale non dovuto.
Il motivo va pertanto rigettato.
Con il secondo motivo l'avv. denuncia la violazione e la falsa Parte_1 applicazione dell'art. 66 l.f. e 2901 c.c. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dell'azione (eventus damni).
Assume che la sentenza appellata è erronea ed antigiuridica nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio dei creditori, dando rilievo esclusivamente alla situazione debitoria della società desunta dai bilanci degli anni 2016-2017 e
2018 e dall'esistenza di protesti a suo carico all'epoca della cessione impugnata.
Evidenzia che il curatore ha erroneamente allegato che l'eventus damni doveva ritenersi in re ipsa, senza provare quale incidenza avesse avuto l'atto impugnato sul patrimonio della società in termini di alterazione qualitativa e quantitativa dello stesso, valutazione peraltro del tutto omessa dal Tribunale.
Il motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento dell'ulteriore doglianza con la quale si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo della domanda.
5 Osserva questa Corte che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla sussistenza del requisito dell'eventus damni in totale difetto di allegazione, ma anche di prova, di detto presupposto.
Ed invero, il Curatore, nell'atto introduttivo del giudizio, richiamando un principio giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sent.n.7028/2006 ) secondo cui «l' “eventus damni” è
"in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione“, ha allegato che l'atto impugnato aveva comportato una lesione della par condicio creditorum in quanto le somme incassate dall'Avv.
erano state “sottratte all'attivo fallimentare e Parte_1 quindi somme destinabili a tutti i creditori secondo il loro grado di ammissione” (v. pag. 4 dell'atto di citazione).
Tale impostazione difensiva è del tutto errata perché concernente la configurabilità dell'elemento oggettivo nell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 l.f., comma 2.
Come chiarito proprio dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza richiamata dall'attore in primo grado “il fondamentale elemento di discrimine tra la revocatoria ordinaria (che anche il curatore è legittimato ad esperire ex art. 66 L.f.) e quella fallimentare, sotto il profilo del danno, è rappresentato dalla circostanza che la seconda si riferisce, per definizione, ad atti posti in essere quando il debitore si trova in una situazione di insolvenza già inveratasi;
mentre, agli effetti della revocatoria ordinaria, l'atto di disposizione viene in rilievo in correlazione ad una insolvenza solo potenziale, per cui appunto si richiede la dimostrazione di un pregiudizio alle ragioni del creditore, costituito dalla insufficienza dei beni residui, ad offrire la garanzia patrimoniale prevista dall'art. 2740 c.c. (e non da una semplice diminuzione della stessa: cfr. n. 16915/03)”.
Risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità insegna che il curatore del fallimento che esperisce l'azione revocatoria ordinaria
6 non può limitarsi a far genericamente valere le ragioni creditorie del fallimento asserendo che l'atto è lesivo;
è, invece, tenuto ad allegare che al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte e che i relativi crediti sono stati ammessi al passivo (Cass. 15257/04; Cass. n. 9092/98).
In altri termini non è sufficiente che il curatore agisca facendo genericamente valere le ragioni creditorie del fallimento.
Tanto comporta, sotto il profilo probatorio, che il curatore per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze, costituite da: - la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
- la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
- il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (v., tra le tante, Cass.
n. n.11296/2025; Cass. n. n.27986/2024; Cass. n. 515/2021). Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. n. 26331/2008).
Il più gravoso onere di allegazione e prova a carico del curatore trova fondamento nelle ragioni esposte nella sentenza che segue: "In tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a
7 conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa"
(così Cass. n. 8931/2013).
Orbene, nel caso in esame, di tale complessiva deduzione non vi è traccia nella ricostruzione dell'attore in primo grado che invece ha allegato che l'eventus damni fosse nella specie “in re ipsa” e consisterebbe “nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione”.
Nell'erroneo convincimento che il pregiudizio derivante dall'atto impugnato si configurasse in questi termini, poi, il curatore neanche ha prodotto documentazione idonea (ad es. stato passivo, domande di ammissione allo stato passivo, relazioni del curatore) onde consentire la valutazione sul ricorrere dell'elemento oggettivo dell'azione alla specifica situazione venutasi a determinare, a seguito del perfezionamento dell'atto di cessione del credito in favore dell'appellante, rispetto alle ragioni creditorie più tardivamente ammesse al passivo e già esistenti in quel frangente.
Esiste agli atti solo un piccolo prospetto di stato passivo che, tuttavia, stante le rilevate carenze assertive in merito ai fatti costitutivi della proposta domanda nonché di allegazioni in ordine alla sua efficacia probatoria, non può essere utilmente apprezzato ai fini che qui interessano;
in ogni caso da detto prospetto si ricava l'avvenuta ammissione di alcuni crediti del complessivo ammontare di poco più di euro 300.000,00, ma non vi è alcuna indicazione sulla data della loro insorgenza, mancante anche nell'elencazione dei debiti contenuta nella sentenza di fallimento prodotta.
La decisione del Tribunale che, in punto di valutazione del requisito oggettivo, ha dato rilievo esclusivamente alla situazione debitoria
(risultante dai bilanci prodotti e dai protesti) esistente in capo alla società all'atto del compimento della cessione del Parte_6 credito, in definitiva, non può essere condivisa perché in contrasto con i suddetti principi.
8 Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo di appello, assorbente ogni altra questione, la domanda revocatoria proposta dal in Controparte_1 persona del curatore, va rigettata perché infondata.
La riforma della gravata sentenza comporta la caducazione anche del capo relativo alle spese del primo grado e la necessità di una nuova regolamentazione per entrambi i gradi sulla base dell'esito della lite.
Ora, avuto riguardo all'integrale soccombenza del , CP_1 quest'ultimo va condannato al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi.
[...]
Esse vanno liquidate come da dispositivo sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda revocatoria proposta ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c. dal nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in euro 1.138,00 per rimborsi ed euro 12.156,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) condanna il al pagamento delle spese come sopra CP_1 liquidate in favore di . Parte_1
Salerno, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei
Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 413/24 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1149/24, resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 1.03.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Gioia Parte_1
Appellante
E
(sent. n.34/2020 del Tribunale di Controparte_1
Salerno), in pesona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv.
AN AG,
Conclusioni: conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte e ribadite nelle comparse conclusionali e di replica, depositate ai sensi dell'art. 352 co. 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1149/2024, pubblicata in data 1.03.2014, il Tribunale di Salerno, nel giudizio iscritto al n. 3825/2024, promosso dal
(d'ora in poi, per brevità, ), in Controparte_1 CP_1 persona del curatore, nei confronti di ai sensi degli Parte_1 art. 66 l.f. e 2901 c.c., ha così statuito:
1 “(1). accoglie la domanda di parte attrice;
(2). Per l'effetto, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.
2901 c.c., e art.66 L.F. dichiara l'inefficacia nei confronti del
Fallimento della C.I.T.E. n.34/2020 il CP_2 Parte_2 contratto di cessione dei crediti del 15/05/2018, registrato il
21/05/2018 sottoscritto dalla e l'avv. CP_2 Parte_2 CP_1
; Parte_1
(3). Per l'effetto dichiara inefficaci i pagamenti ricevuti dall'Avv.
, come in atti generalizzata, con mandato di Parte_1 pagamento n°682 del 23/08/2018 di Euro 86.867,69;
(4). Per l'effetto condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 86.867,69;
(5). Condanna parte convenuta a rimborsare al Fallimento della
le spese vive, per Parte_3 contributo unificato, marche da bollo e spese di notifica;
(6). Condanna parte convenuta a rimborsare al Parte_4
le spese del giudizio che liquida, alla luce dei CP_2 Parte_2 conteggi di cui in motivazione, in 10.860,00 per onorari oltre il 15% degli onorari di spese generali, contr. cassa prev. avv. ed Iva come per legge”
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i Parte_5 motivi di cui si dirà nel proseguo, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza appellata, respingere integralmente la domanda proposta in primo grado dalla Fallimentare. CP_3
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese
e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito il chiedendo il totale rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
2 Il Consigliere istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello denuncia la Parte_1
violazione e falsa applicazione degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c.
Deduce l'erroneità e l'antigiuridicità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto “anomala” la cessione in quanto compiuta compiuta in funzione “solutoria".
A dire dell'appellante la cessione del credito in controversia non è anomala perché: 1) non ha natura solutoria, ma ha rappresentato un semplice pagamento in acconto, relativo ad un maggior credito;
2) a fronte della continuità dei rapporti, ha costituito una ordinaria modalità di pagamento ovvero di estinzione delle obbligazioni in quanto, nel settore in cui operava la società fallita, quello degli appalti pubblici, vige una disciplina specifica dettata dall'art.
9 - comma 3 bis del D.L. n. 185 del 29.11.2008, che consente ai creditori delle pubbliche amministrazioni di cedere i propri crediti per l'estinzione posizioni debitorie insorte per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
Deduce l'appellante l'inconferenza del richiamo compiuto al giudice di primo grado, che non ha dato riscontro alle predette argomentazioni difensive qui ribadite, alla giurisprudenza (Cass. n. 17509/2020) sulla natura anomala della cessione del credito, proprio perché la cessione impugnata non ha avuto natura solutoria, ma ha costituito un semplice pagamento in acconto del maggior credito da lui vantato.
Il motivo è infondato.
Il in primo grado ha agito in giudizio nei confronti dell'avv. CP_1
per ottenere la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. e della Parte_1 legge fallimentare, art. 66, dell'atto di cessione di un credito posto in essere dalla in data anteriore alla dichiarazione di Controparte_1
3 fallimento;
detta cessione, come si evince dal tenore dell'atto, era finalizzata all'estinzione delle obbligazioni sorte in capo alla società nei confronti dell'avv. per l'opera professionale da questi Parte_1 svolta in suo favore.
Non può negarsi, dunque, che la cessione del credito in controversia abbia avuto una funzione solutoria dell'obbligazione di pagamento, in ragione della sua destinazione all'estinzione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva;
l'argomentazione spesa dall'appellante è, pertanto, del tutto priva di pregio atteso che anche il pagamento di un acconto ha funzione solutoria.
La Suprema Corte, in diverse pronunce, ha ribadito che:
- la cessione di crediti costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promovibile dal curatore L.f., ex art. 66;
- la sottrazione all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissato dall'art. 2901 c.c., comma 3, trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come la cessione, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto;
- l'irrevocabilità dell'atto di disposizione può conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall'art. 2901 c.c., ma non nell'ambito dell'azione revocatoria di cui alla l.f., art. 66, posto a tutela della par condicio creditorum;
- là dove l'azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi della l.f., art. 66, in relazione a modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, non solo non opera l'esenzione di cui all'art. 2901
c.p.c., comma 3, ma neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento
4 effettuato con mezzo anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta;
in tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore (Cass. n. 24454/2020).
Alla luce di tali principi la tesi dell'appellante, secondo cui la cessione del credito costituisce una modalità consentita dalla normativa richiamata, non consente di escluderne l'“anormalità”, trattandosi comunque di un atto discrezionale non dovuto.
Il motivo va pertanto rigettato.
Con il secondo motivo l'avv. denuncia la violazione e la falsa Parte_1 applicazione dell'art. 66 l.f. e 2901 c.c. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dell'azione (eventus damni).
Assume che la sentenza appellata è erronea ed antigiuridica nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio dei creditori, dando rilievo esclusivamente alla situazione debitoria della società desunta dai bilanci degli anni 2016-2017 e
2018 e dall'esistenza di protesti a suo carico all'epoca della cessione impugnata.
Evidenzia che il curatore ha erroneamente allegato che l'eventus damni doveva ritenersi in re ipsa, senza provare quale incidenza avesse avuto l'atto impugnato sul patrimonio della società in termini di alterazione qualitativa e quantitativa dello stesso, valutazione peraltro del tutto omessa dal Tribunale.
Il motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento dell'ulteriore doglianza con la quale si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo della domanda.
5 Osserva questa Corte che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla sussistenza del requisito dell'eventus damni in totale difetto di allegazione, ma anche di prova, di detto presupposto.
Ed invero, il Curatore, nell'atto introduttivo del giudizio, richiamando un principio giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sent.n.7028/2006 ) secondo cui «l' “eventus damni” è
"in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione“, ha allegato che l'atto impugnato aveva comportato una lesione della par condicio creditorum in quanto le somme incassate dall'Avv.
erano state “sottratte all'attivo fallimentare e Parte_1 quindi somme destinabili a tutti i creditori secondo il loro grado di ammissione” (v. pag. 4 dell'atto di citazione).
Tale impostazione difensiva è del tutto errata perché concernente la configurabilità dell'elemento oggettivo nell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 l.f., comma 2.
Come chiarito proprio dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza richiamata dall'attore in primo grado “il fondamentale elemento di discrimine tra la revocatoria ordinaria (che anche il curatore è legittimato ad esperire ex art. 66 L.f.) e quella fallimentare, sotto il profilo del danno, è rappresentato dalla circostanza che la seconda si riferisce, per definizione, ad atti posti in essere quando il debitore si trova in una situazione di insolvenza già inveratasi;
mentre, agli effetti della revocatoria ordinaria, l'atto di disposizione viene in rilievo in correlazione ad una insolvenza solo potenziale, per cui appunto si richiede la dimostrazione di un pregiudizio alle ragioni del creditore, costituito dalla insufficienza dei beni residui, ad offrire la garanzia patrimoniale prevista dall'art. 2740 c.c. (e non da una semplice diminuzione della stessa: cfr. n. 16915/03)”.
Risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità insegna che il curatore del fallimento che esperisce l'azione revocatoria ordinaria
6 non può limitarsi a far genericamente valere le ragioni creditorie del fallimento asserendo che l'atto è lesivo;
è, invece, tenuto ad allegare che al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte e che i relativi crediti sono stati ammessi al passivo (Cass. 15257/04; Cass. n. 9092/98).
In altri termini non è sufficiente che il curatore agisca facendo genericamente valere le ragioni creditorie del fallimento.
Tanto comporta, sotto il profilo probatorio, che il curatore per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze, costituite da: - la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
- la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
- il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (v., tra le tante, Cass.
n. n.11296/2025; Cass. n. n.27986/2024; Cass. n. 515/2021). Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. n. 26331/2008).
Il più gravoso onere di allegazione e prova a carico del curatore trova fondamento nelle ragioni esposte nella sentenza che segue: "In tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a
7 conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa"
(così Cass. n. 8931/2013).
Orbene, nel caso in esame, di tale complessiva deduzione non vi è traccia nella ricostruzione dell'attore in primo grado che invece ha allegato che l'eventus damni fosse nella specie “in re ipsa” e consisterebbe “nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione”.
Nell'erroneo convincimento che il pregiudizio derivante dall'atto impugnato si configurasse in questi termini, poi, il curatore neanche ha prodotto documentazione idonea (ad es. stato passivo, domande di ammissione allo stato passivo, relazioni del curatore) onde consentire la valutazione sul ricorrere dell'elemento oggettivo dell'azione alla specifica situazione venutasi a determinare, a seguito del perfezionamento dell'atto di cessione del credito in favore dell'appellante, rispetto alle ragioni creditorie più tardivamente ammesse al passivo e già esistenti in quel frangente.
Esiste agli atti solo un piccolo prospetto di stato passivo che, tuttavia, stante le rilevate carenze assertive in merito ai fatti costitutivi della proposta domanda nonché di allegazioni in ordine alla sua efficacia probatoria, non può essere utilmente apprezzato ai fini che qui interessano;
in ogni caso da detto prospetto si ricava l'avvenuta ammissione di alcuni crediti del complessivo ammontare di poco più di euro 300.000,00, ma non vi è alcuna indicazione sulla data della loro insorgenza, mancante anche nell'elencazione dei debiti contenuta nella sentenza di fallimento prodotta.
La decisione del Tribunale che, in punto di valutazione del requisito oggettivo, ha dato rilievo esclusivamente alla situazione debitoria
(risultante dai bilanci prodotti e dai protesti) esistente in capo alla società all'atto del compimento della cessione del Parte_6 credito, in definitiva, non può essere condivisa perché in contrasto con i suddetti principi.
8 Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo di appello, assorbente ogni altra questione, la domanda revocatoria proposta dal in Controparte_1 persona del curatore, va rigettata perché infondata.
La riforma della gravata sentenza comporta la caducazione anche del capo relativo alle spese del primo grado e la necessità di una nuova regolamentazione per entrambi i gradi sulla base dell'esito della lite.
Ora, avuto riguardo all'integrale soccombenza del , CP_1 quest'ultimo va condannato al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi.
[...]
Esse vanno liquidate come da dispositivo sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda revocatoria proposta ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c. dal nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in euro 1.138,00 per rimborsi ed euro 12.156,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) condanna il al pagamento delle spese come sopra CP_1 liquidate in favore di . Parte_1
Salerno, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
9