Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
28.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 1133/2023 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti quali eredi di (C.F.
[...] C.F._4 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Valvo C.F._5
RICORRENTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._6
Vincenzo Iozzia e Pina Di Rosa del Foro di Ragusa
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti quali eredi di , convenivano in giudizio , quale
[...] Persona_1 Controparte_1 titolare della Falegnameria “Schizzi D'Arte”, esponendo: - che , senza regolare Persona_1
contratto, aveva lavorato alle dipendenze di titolare della Falegnameria Controparte_1
“Schizzi D'Arte”, dal 2001 sino al decesso avvenuto il 4.9.20216, come operaio addetto alla falegnameria, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 per cinque giorni alla settimana (con pausa di un'ora per il pranzo), svolgendo anche lavoro straordinario mai riconosciuto e retribuito, atteso che il
, sistematicamente due giorni alla settimana, lavorava fino alle 20.00 e talvolta più tardi;
- Per_1 che il aveva ricevuto, per l'attività lavorativa svolta, un compenso pari ad Euro 250,00 Per_1
alla settimana, per un totale di Euro 1.000,00 mensili, senza mai ricevere quanto spettantegli in virtù del CCNL applicabile, né 13° e 14° mensilità, TFR, ferie non godute, importi a titolo di lavoro straordinario;
- che il rapporto di lavoro veniva regolarizzato dall'01.06.2001 al 18.2.2004
e dall'01.12.2011 al 30.4.2012; - che, avendo percepito Euro 1.000,00 al mese, gli spettava una
1
Tutto ciò premesso, i ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra il defunto sig. e la Persona_1 Controparte_2 durato continuativamente e senza interruzioni dal marzo 2001 al giorno
[...]
del decesso del sig. ; - conseguentemente, condannare al pagamento, Per_1 Controparte_1
quali differenze retributive per il reale lavoro svolto da , della somma Persona_1
complessiva di Euro 55.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saldo, nonché alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa presso i competenti enti previdenziali ed assicurativi”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale resisteva al Controparte_1
ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, deducendo in particolare l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, la prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 c.c., il mancato svolgimento del lavoro straordinario, la nullità della domanda per genericità del ricorso.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione… >>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
2 Ciò posto, va dichiarata la nullità del ricorso per omessa determinazione dei fatti costitutivi a sostegno delle pretese azionate.
E' noto, invero, che nel processo del lavoro, caratterizzato dall'immediatezza, dalla concentrazione degli atti processuali nonché dall'accentuata ufficialità del processo, l'atto introduttivo del giudizio deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda,
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la medesima si fonda.
L'eventuale lacunosità dell'atto introduttivo, in quanto circostanza rilevabile d'ufficio, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione del convenuto né da un'eventuale rinuncia all'eccezione da parte di quest'ultimo (cfr. Cass. 3510/91): la disciplina della fase introduttiva del giudizio, infatti, risponde ad esigenze di ordine pubblico, attinenti al funzionamento stesso del processo (cfr. Cass. SS.UU. n. 7708/93), con conseguente irrilevanza di un'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.
Né, d'altronde, la sanatoria dell'atto può aversi in base all'esercizio da parte del Giudice dell'attività prevista dal primo comma dell'art. 421 c.p.c., riferita alle sole ipotesi di semplici
“irregolarità” degli atti (cfr. Cass. 3510/91).
In particolare, nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Pertanto, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. Né tale vizio può ritenersi sanato dalla costituzione del convenuto che eccepisca anche l'infondatezza del ricorso nel merito, con la conseguenza che il giudice deve pronunciare l'inammissibilità della domanda e non rigettarla nel merito (v. Cass. n. 13066/97).
Un orientamento della giurisprudenza di legittimità (intervenuto dopo la pronuncia della
Suprema Corte a Sez. Unite n. 11353/2004, che ha ritenuto sanabile l'atto introduttivo nullo alla stregua dell'art. 164 5°comma c.p.c.) – condiviso dal Giudicante – ha affermato che la mancata indicazione nel ricorso introduttivo del giudizio degli elementi di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c. è causa di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, sulla base della disciplina generale contenuta negli artt. 156 c.p.c. e segg., e specificamente dalla disposizione dell'art. 156
c.p.c., secondo comma, a norma del quale la nullità può essere pronunciata, anche senza esplicita comminatoria di legge, quando l'atto manca dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo, non potendo operare in tal caso l'analogia con l'atto introduttivo del giudizio ordinario
(art. 164 c.p.c.), in ragione del fatto che il ricorso così radicalmente viziato impedisce
3 l'assolvimento dei gravi oneri imposti al convenuto in relazione al contenuto della domanda, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
Ed, infatti, se il convenuto deve proporre le eccezioni di rito e di merito nella comparsa costitutiva e prendere precisa posizione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda e se il giudice, per gravi motivi, può in seguito autorizzare soltanto la modificazione delle domande già formulate, ex art. 420 c.p.c., primo comma, non è evidentemente consentita – nell'ambito di un processo rapido e concentrato come quello del lavoro – l'integrazione successiva della domanda che risulti carente nel titolo, cioè nel suo elemento caratterizzante, con la conseguente inapplicabilità di una sanatoria derivante dalla costituzione del convenuto che eccepisca l'infondatezza del ricorso nel merito, ovvero dall'esercizio di poteri officiosi intesi alla regolarizzazione dell'atto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., dovendo il giudice, pertanto, dichiarare subito la nullità del ricorso con sentenza, terminativa del processo, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., quarto comma, senza possibilità di scendere all'esame del merito (v. Cass. 20 maggio 2008, n.
12746).
Con questa decisione la Cassazione ha chiaramente preso le distanze dall'orientamento prevalente, nel senso che ha escluso ogni possibilità di sanatoria del ricorso affetto dalla richiamata nullità che, pertanto, dovrebbe essere subito dichiarata dal giudice (Cass. 31 maggio
2006 n. 13005, che sembra far applicazione solo dell'art. 156 c.p.c., senza menzionare l'art. 164
c.p.c.).
Anche un orientamento della giurisprudenza di merito – condiviso dal Giudicante – ha ritenuto l'assoluta inconciliabilità tra l'art. 164 c.p.c. ed il rito del lavoro, che, essendo improntato ad un criterio di celerità e concentrazione, verrebbe ad essere completamente snaturato dall'applicazione di quella norma;
in pratica, secondo tale orientamento giurisprudenziale (cfr.
Tribunale Napoli 20 aprile 2006 e 12 marzo 2009; Trib. Genova 3 luglio 2009), il meccanismo previsto dall'art. 164 c.p.c. presuppone una struttura di processo articolato in più udienze e tale da prevedere una successiva integrazione degli atti iniziali, situazione del tutto incompatibile con il rito del lavoro, tendenzialmente destinato ad esaurirsi in un'unica udienza di discussione;
peraltro, mentre nel processo civile è prevista la possibilità di allegare fatti nuovi nel corso delle prime udienze, nel rito del lavoro la preclusione scatta con il primo scritto difensivo, sia per l'attore che per il convenuto, ameno che non ricorrano gravi motivi, normalmente non rinvenibili nell'ipotesi di nullità del ricorso.
Ciò posto, nel caso in esame, il ricorso introduttivo, volto ad ottenere il pagamento di differenze retributive, risulta corredato dalla mera indicazione del quantum complessivamente preteso, ma non anche degli specifici titoli e dei criteri necessari per la determinazione dello stesso;
in
4 particolare, parte ricorrente si è limitata a chiedere la somma complessiva di Euro 55.000,00 a titolo di differenze retributive per i sedici anni di lavoro prestato da alle Persona_1
dipendenze di , senza tuttavia fornire – a fronte di tale rilevante e cospicua Controparte_1
pretesa economica in relazione ad un rapporto di lavoro asseritamente durato addirittura ben sedici anni – nel ricorso alcuna idonea specificazione circa i titoli delle singole omissioni retributive ed il preciso periodo temporale in cui non sarebbero state corrisposte, non essendo dato comprendere se le rivendicate differenze retributive spetterebbero in relazione alle mansioni svolte ovvero per orario di lavoro svolto in più rispetto a quello retribuito ovvero per altra ragione, né il ricorso medesimo contiene alcuna idonea indicazione circa l'individuazione dei criteri di calcolo utilizzati, né del CCNL applicabile alla vicenda in esame ed utilizzato per la quantificazione della pretesa, con la conseguenza che i ricorrenti non hanno adeguatamente fornito contezza di come siano pervenuti alla determinazione delle spettanze economiche rivendicate.
Ed invero, poiché nel procedimento afferente la corresponsione di spettanze retributive occorre indicare con precisione e puntualità, oltre che le mansioni svolte, l'orario di lavoro e la qualifica ricevuta, anche gli specifici titoli in base ai quali vengono richieste le pretese differenze retributive e i relativi importi, la mancanza di allegazione sui punti in esame, compromettendo la possibilità per il giudice di valutare compiutamente la pretesa e per la controparte di esercitare in modo pieno il diritto di difesa, dà luogo a declaratoria di nullità della domanda.
Né può colmare le lacune della domanda la richiesta di ammissione della prova testimoniale, costituendo la deduzione di mezzi istruttori (nella specie prova testimoniale) un onere della parte istante ai fini dell'accoglimento della domanda e, dunque, ai fini di una pronunzia di merito, valutabile solo successivamente alla verifica della ammissibilità del ricorso, né la richiesta di
CTU contabile, in quanto meramente esplorativa e, come tale, inammissibile.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, va dichiarata la nullità del ricorso.
L'impostazione che precede rende ultroneo ogni approfondimento e valutazione sulle altre questioni prospettate.
La natura della pronuncia e la qualità delle parti costituiscono eccezionali motivi per la compensazione delle spese processuali tra le parti al 50%; per il restante 50%, le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
5 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del ricorso;
2) dichiara compensate al 50% tra le parti le spese processuali;
per il restante 50% condanna e , tutti quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, alla refusione delle spese processuali sostenute da , che liquida in Per_1 Controparte_1
complessivi Euro 2.000,00 per compensi professionali (somma già ridotta del 50%), oltre accessori di legge.
Siracusa, 29.5.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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