Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1436 / 2023
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1436 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava, con il quale è elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti 108
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai dottori Demetrio Cassalia, Salvatore Nucera e
Salvatore Bombardiere, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri, Viale I
Maggio, presso l'IPSSA Dea Persefone resistente
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/04/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
-che è una docente di scuola secondaria di secondo grado, assunta a tempo indeterminato in data 1/09/2021, attualmente in servizio presso l' Parte_2
, dove ha ottenuto il trasferimento nell'anno scolastico 2022 – 2023;
[...]
-che risulta essere referente della madre, riconosciuta disabile in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 della legge 104/1992 che vive e risiede a
Cessaniti, le cui condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate;
-che l'amministrazione scolastica, nonostante la ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme inderogabili per partecipare alla procedura 3
di mobilità interprovinciale del personale docenti 2022-2023 ed avvalersi del diritto di precedenza, ha imposto alla ricorrente di restare presso l'istituzione scolastica di titolarità per un triennio, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 7 dell'ordinanza ministeriale n. 36 del 1.03.2023, attuativa del CCNL
2022/2025;
-che tale limite si pone in aperto contrasto sia con gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992, che con l'art. 601 d.lgs 297/1994 (T.U. della scuola);
-che la procedura deve ritenersi viziata ed illegittima, imponendo alla ricorrente un vincolo a rimanere presso l'istituzione scolastica per tre anni, in violazione degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992, nonché dell'art. 601 del
T.U. scuola;
-che, dall'illegittima applicazione della predetta ordinanza ministeriale, discende che i docenti soggetti al vincolo triennale possono fare domanda solo se beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13, alle condizioni ivi previste dal contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale ove si applica la precedenza, siano stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
-che l'art. 601 del T.U. sulla scuola non prevede limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, e, richiamando il combinato disposto di cui agli art 21 e 33 della legge 104/1992 , presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale riconoscendo al personale/ docente, che si trova nelle condizioni di cui all'art. 33 ed all'art. 21 L. 104/92, una precedenza assoluta in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima condizione, senza alcuna interferenza da parte di norme ministeriali o legislative con essa in contrasto e con i precetti costituzionali;
-che il diritto enunciato dalla citata norma è senza riserve;
4
-che la preclusione imposta dall'ordinanza ministeriale va disapplicata e la ricorrente ha diritto a partecipare alla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 33
L104/1992 e dell'art. 601 T.U. scuola;
-che l'ordinanza ministeriale e le disposizioni di legge ad essa collegate, nella parte in cui escludono la partecipazione per tre anni alla procedura di mobilità del personale docente, che ha ottenuto la titolarità su scuola a seguito di domanda volontaria, riconoscendola solo al momento dell'accertata disabilità ex art. 33 L. 104/1992 (in epoca antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso) e non anche in applicazione (nella sua interezza) dell'art. 33 appare discriminante e lesiva di norme imperative;
-che la legge n. 104/1992 non può essere derogata da un'ordinanza ministeriale racchiudendo disposizioni, quali gli artt. 21 e 33, di rango ministeriale;
-che appare giustificata la censura di disparità di trattamento operata dalla citata ordinanza ministeriale, nella parte in cui garantisce la precedenza per assistenza al disabile soltanto in favore del docente del figlio del coniuge e non anche de parenti o affini fino al terzo grado, ai sensi della legge n. 104/1992;
-che il richiamato CCNL, nella parte in cui esclude il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali, limitandosi soltanto ad alcuni gradi di parentela, contrasta con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale nazionale costituzionale europea e internazionale;
-che, dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che la situazione sta creando alla ricorrente e al genitore che si vedrebbe privato dell'assistenza quotidiana di cui ha sempre goduto e alla quale ha diritto;
-che la mancata partecipazione alla procedura di mobilità comporterebbe la permanenza presso una istituzione scolastica distante dal luogo ove risiede e vive il disabile, con evidente preclusione del diritto a partecipare alla procedura 5
di mobilità, stante in vincolo triennale con evidenti disagi per lo status di disabile;
-che, dalla documentazione in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che la situazione sta creando alla ricorrente, che vive e risiede a Cessaniti, che è molto distante da;
Pt_2
-che la condizione della madre della ricorrente necessita di assistenza continua ed immediata per cui la mancata partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità cagionerebbe gravi disagi alla salute della madre e alla vita familiare, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare, insuscettibili di risarcimento per equivalente.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1)
Preliminarmente emettere decreto inaudita altera parte, ordinando alle amministrazioni resistenti di consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2023/2024 e seguenti finalizzata ad ottenere il trasferimento scuola secondaria di secondo grado, previa disapplicazione dell'art. 2 c. 2 della ordinanza ministeriale n. 36 del 21.3.2023
e degli atti connessi e consequenziali nella parte in cui si prescrive
l'imposizione del vincolo di permanenza per 3 anni presso la sede di titolarità ottenuta nell'a.s. 022/023; 2) Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente al fine di consentire alla stessa la partecipazione alle procedure di mobilità 2023/024 e seguenti per il trasferimento su scuola secondaria di secondo grado;
3) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui infra, previa disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 2 della ordinanza ministeriale n. 36 del
1.03.2023 e dei provvedimenti connessi e consequenziali lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, l'illegittimità dell'art. 2 c.2 della ordinanza ministeriale 36 del 2023 nella parte in cui prescrive l'adozione del 6
vincolo triennale nei conferenti della ricorrente a rimanere presso l'istituzione scolastica nella quale ha ottenuto il trasferimento a seguito di domanda di mobilità volontaria nell'a.s. 2022/23, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, poiché in violazione con gli artt. 33, 21 della legge 104 del 1992 e dell'art. 601 del T.U. scuola e delle superiori direttive della comunità europea;
4) Conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui infra,
l'illegittimità del vincolo triennale e consentire alla ricorrente di poter partecipare alle operazioni di mobilità 2023/2024 e seguenti del personale docente per il trasferimento su scuola secondaria di secondo grado;
5)
Accertare e dichiarare, previa disapplicazione, ai sensi degli artt. 1339, 1418,
1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01, dell'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2023 poiché in contrasto con l'art 601 TU scuola, con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, con il principio di discriminazione diretta ed indiretta di cui alla direttiva CE 78/00 conformemente a quanto statuito dalla c.d. sentenza Coleman nonché ai principi sovranazionali e costituzionali, il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione della stessa presso le sedi di ViboValentia e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda e distretti secondo l'ordine indicato anche in sovrannumero e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che le consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lei madre e ciò con effetto immediato;
6)
Condannare le amministrazioni resistenti ad emanare tutti i provvedimenti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alle operazioni di mobilità interprovinciale 2023/2024 personale docente per il trasferimento interprovinciale anche in sovrannumero su scuola secondaria di secondo grado presso le sedi di ViboValentia e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda;
7) Condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, 7
competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Radicatasi la lite al solo fine di discutere l'istanza cautelare e costituitosi il , la domanda cautelare è stata rigettata, per difetto di Controparte_1
periculum in mora, con provevdimento del 23/06/2023.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, esponendo: Controparte_1
-che la precedenza contrattuale di cui all'art. 33, commi 5 e 7, legge n.
104/1992, finalizzata ad assistere il genitore disabile non opera nella III FASE della mobilità, relativa ai trasferimenti interprovinciali;
- che la ricorrente ha ottenuto il trasferimento dalla provincia di Lucca a quella di Reggio Calabria all'esito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, per cui è soggetta al vincolo triennale legislativamente previsto al fine di dare stabilità di sede agli insegnanti e di garantire agli studenti la continuità didattica;
-che il vincolo triennale incontra delle deroghe per i docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal contratto integrativo sulla mobilità;
-che, nella specie, la precedenza contrattuale rivendicata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/1992, consistente nell'assistenza al genitore disabile, non è applicabile ai trasferimenti interprovinciali, ma soltanto alla mobilità provinciale (II fase dei trasferimenti) e all'assegnazione provvisoria interprovinciale;
-che la precedenza di cui all'art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 non rappresenta un diritto soggettivo assoluto, in virtù dell'inciso “ove possibile”, che presuppone un bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti;
-che l'esclusione della ricorrente vale soltanto per la mobilità interprovinciale “ordinaria”, non anche per quella annuale all'esito della quale la 8
docente potrà far valere la precedenza e conseguire la propria assegnazione provvisoria, annuale, nella provincia di assistenza del proprio familiare;
-che il vincolo triennale è previsto da una norma di legge (articolo 58, comma 2, numero 6, lettera f, secondo periodo, del decreto-legge n. 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) mentre l'ordinanza ministeriale dispone esercitando un potere di discrezionalità amministrativa attribuito alla PA dalla legge, non ponendosi in contrasto con le disposizioni primarie.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, con provvedimento del 4/10/2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale n. 36 del 1/03/2022, nella parte in cui impone al docente che abbia ottenuto il trasferimento in seguito a domanda volontaria il vincolo di rimanere per tre anni presso l'istituzione scolastica prescelta anche a docenti, quali l'odierna ricorrente, titolari di precedenze in virtù della necessità di assistere un genitore disabile, con conseguente violazione degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dell'art. 601 del T.U. scuola.
In particolare, l'OM contestata prevede, all'art. 1 comma 7, delle deroghe consentendo ai docenti (come la ricorrente) soggetti al vincolo triennale di presentare domanda soltanto alle seguenti condizioni: “Tale vincolo triennale 9
non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti
d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”.
Pertanto, tra i soggetti beneficiari della deroga al vincolo triennale, che possono presentare domanda di mobilità interprovinciale anche prima della scadenza del vincolo, non rientrano coloro che assistono un genitore in condizione di disabilità.
Secondo la ricostruzione della parte ricorrente, tale previsione si porrebbe in contrasto con gli articoli 21 e 33 della legge n. 104 del 1992, nonché con l'art. 601 del T.U. scuola
In particolare, l'art. 21 della legge n. 104/1992 stabilisce che: “
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.
L'art. 33 della medesima legge stabilisce, per quel che qui rileva, che: “2.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 10
3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma
20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo
1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto
è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per
l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i
65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 11
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”.
Infine, l'art. 601 del T.U. scuola stabilisce che: “1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.”
Orbene, dal combinato disposto delle menzionate norme, si evince che il docente che assista un parente in condizione di disabilità ha un diritto alla scelta prioritaria della sede di lavoro più vicina all'assistito non solo in caso di prima assegnazione, ma anche in ipotesi di trasferimento, “ove possibile”, dal momento che l'art. 601 del D.lgs. n. 297 del 1994, nel richiamare l'art. 33 12
comma 5 della legge n. 104 del 1992, che riconosce il diritto di precedenza “ove possibile”, non attribuisce al docente che assiste persona con handicap in situazione di gravità un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito (Sez. L - , Sentenza n. 35105 del
29/11/2022).
L'art. 1 comma 7 dell'ordinanza ministeriale n. 36 del 1.03.2023 stabilisce che: “Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 2, comma 3, del
CCNI del 18 maggio 2022, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico
2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta”.
L'ordinanza ministeriale accorda una priorità incondizionata in fase di trasferimento, in grado di superare il vincolo triennale imposto ai fini della tutela della continuità didattica, soltanto ai beneficiari delle precedenze di cui all'art 13 del CCNL di settore dell'8 aprile 2016, che riconosce il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, accordando la priorità in maniera incondizionata - nonostante il vincolo triennale - soltanto al 13
docente disabile o al docente che assiste il figlio disabile, non già al docente che assiste un genitore disabile, come l'odierna ricorrente.
Il resistente sostiene che il diritto del docente che assiste un CP_1
genitore disabile sia adeguatamente tutelato dall'istituto dell'assegnazione provvisoria, che non incorre nel vincolo triennale, a differenza della mobilità interprovinciale.
Certamente l'inciso “ove possibile” contenuto nell'art. 33 della legge n.
104 del 1992 rende la tutela accordata in sede di scelta della sede al lavoratore che assiste il genitore disabile un diritto non assoluto e incondizionato, imponendo un vaglio in termini di bilanciamento dei valori che la l. n. 104 del
1992 privilegia (Sez. L - , Sentenza n. 35105 del 29/11/2022).
Tuttavia, tale vaglio va operato non solo tenendo conto del bilanciamento tra i valori contrapposti (nella specie la tutela del genitore disabile assistito dal figlio lavoratore e la tutela del diritto alla continuità didattica) ma anche conformemente ai principi dettati dalla direttiva CE 78/00, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Nella specie, la ratio del vincolo triennale si annida nella necessità di garantire la continuità didattica e, secondo la ricostruzione operata dal
, tale ratio giustificherebbe la difformità di trattamento tra i docenti CP_1
portatori di handicap o che assistono figli affetti da disabilità e i docenti che assistono i genitori.
Tuttavia, ritiene il giudicante che la ratio del vincolo triennale non giustifichi siffatta differenziazione, in quanto è vero che la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare più volte che appare ragionevole una tutela del disabile differenziata in base ad una graduazione del legame di parentela tra il lavoratore e l'assistito, ma è anche vero che una differenziazione deve essere razionale anche con riferimento al bene contrapposto che si intende tutelare. 14
Nella specie, il bene che si intende tutelare attraverso l'imposizione del vincolo triennale quale elemento ostativo al trasferimento interprovinciale del docente, ossia la continuità didattica, potrebbe essere parimenti leso in caso di assegnazione provvisoria del docente che assiste il genitore affetto da disabilità, atteso che tale vincolo non sussiste in ipotesi di assegnazione provvisoria del lavoratore che assiste il genitore disabile, ma solo in caso di mobilità interprovinciale.
Pertanto, non appare ragionevole, in nome della tutela del bene della continuità didattica, parimenti leso in ipotesi di assegnazione provvisoria del docente sottoposto a vincolo di triennalità presso una scuola vicina al luogo di residenza del genitore assistito, operare una differenziazione a seconda del vincolo che lega il docente e il parente da assistere esclusivamente in ipotesi id mobilità interprovinciale.
Conseguentemente, consentire la partecipazione ad una procedura di mobilità soltanto ad alcune categorie di docenti che assistono parenti affetti da disabilità e non ad altre non può trovare la sua ratio nella tutela della continuità didattica, bene che viene parimenti leso in caso di assegnazione provvisoria del docente che non possa conseguire, a causa del vincolo triennale, il trasferimento sicché la norma contrattuale, nell'escludere dal vincolo triennale ai fini della mobilità interprovinciale soltanto i docenti disabili o che assistano figli disabili e non i docenti che assistano genitori disabili, consentendo, però, nel contempo a questi ultimi di conseguire l'assegnazione provvisoria presso una sede vicina alla residenza del genitore assistito, dà luogo ad una disparità di trattamento, che non si giustifica alla luce del bene continuità didattica.
Alla luce di quanto argomentato, la ricorrente, previa disapplicazione della ordinanza ministeriale e del vincolo triennale imposto dal CCNI, ha il diritto di partecipare alla procedura di mobilità, in virtù e con il diritto di precedenza vantato. 15
Infatti, la ricorrente ha allegato, mediante la produzione di un certificato di stato di famiglia e della documentazione relativa il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n.
104/1992 della madre, peraltro con lei convivente, di essere referente della madre e di prestare assistenza alla stessa, integrando i presupposti di cui agli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992, che consentono, anche in sede di trasferimento, di occupare la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza del parente assistito, “ove possibile”.
La domanda va, dunque, accolta, ordinando al resistente di CP_1
consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità con il diritto di precedenza vantato.
Le spese di lite, come complessivamente liquidate in dispositivo, tenendo conto del rigetto della domanda cautelare in punto di periculum e dell'accoglimento nel merito, restano compensate per la fase cautelare e poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per la fase del merito. Controparte_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG.1436/2023 , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità 2023/2024 con il diritto di precedenza vantato;
- Condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida 16
complessivamente in € 4629,00, oltre accessori, come per legge da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 08/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci