Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00318/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2025, proposto da
ES D’SS, rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Vittorio Veneto n. 11;
contro
Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del 17 marzo 2025 con cui il Comune dell’Aquila ha rigettato l’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 30 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con istanza pervenuta al Comune dell’Aquila in data 29 gennaio 2025, il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio di copia della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della rotaia della tramvia collocata in via Ugo Piccinini nonché dei relativi capitolati tecnici e provvedimenti di omologazione, al fine di agire in giudizio, nei confronti del medesimo Comune, per il risarcimento del danno patito a seguito di un incidente verificatosi in quel tratto di strada.
Con nota del 17 marzo 2025 il Comune dell’Aquila ha comunicato al ricorrente l’impossibilità di reperire la documentazione richiesta, siccome collocata all’interno di un edificio divenuto inagibile a causa del sisma del 6 aprile 2009, e ha, pertanto, differito l’esame dell’istanza di accesso al momento in cui il locale che custodisce i documenti “si renderà agibile”.
Con ricorso notificato il 16 aprile 2025 e depositato il 18 aprile 2025, il ricorrente ha agito per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato disposto il differimento sine die dell’accesso, per violazione degli articoli 24, comma 4, e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 9, comma 3, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, nonché per difetto di motivazione in relazione all’impossibilità di accedere alla documentazione richiesta.
Ha resistito al ricorso il Comune dell’Aquila, deducendo la natura esplorativa dell’istanza di accesso del ricorrente e la carenza del nesso di strumentalità necessaria tra la conoscenza della documentazione richiesta e la tutela dei propri interessi.
Alla camera di consiglio del 25 giugno 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
Il differimento dell’accesso documentale al momento in cui l’edificio nel quale sono custoditi i documenti richiesti avrà riacquistato la piena agibilità contravviene all’obbligo dell’amministrazione di individuare un termine certo per la definizione del procedimento, previsto, in via generale, dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e, nella specifica materia dell’accesso documentale, dall’articolo 9, comma 3, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, il quale prevede che “L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.”
Il termine finale individuato dal Comune dell’Aquila per l’evasione dell’istanza di accesso documentale proposta dal ricorrente è incerto e indefinito, sicché il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto soprassessorio dell’obbligo di concludere il procedimento entro un termine definito, ancorché adattabile alle peculiari esigenze organizzative dell’amministrazione.
Nondimeno, il provvedimento impugnato non può essere qualificato come silenzio diniego ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, dal momento che il mancato esame dell’istanza di accesso è giustificato dall’impossibilità temporanea di reperire i documenti richiesti, la quale non è, di per se stessa, sufficiente ad escludere la possibilità di esercizio dell’accesso documentale (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II, 8 ottobre 2024, n. 17308).
Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato e, per l’effetto, il Collegio deve ordinare al Comune dell’Aquila di esaminare l’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente e di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, in uno dei modi indicati dall’articolo 25, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 184 del 2006.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:
- annulla la nota del Comune dell’Aquila del 17 marzo 2025;
- ordina al Comune dell’Aquila di esaminare l’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 29 gennaio 2025 e di concludere il procedimento, nei modi di legge, entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO