Sentenza 23 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/05/2019, n. 13981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13981 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2019 |
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6414-2017 proposto da: ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COURMAYEUR
79, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO MAZZULLO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI
4, presso lo studio dell'avvocato ALDO PINTO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè
contro
REGIONE VENETO, GENIO CIVILE DI BELLUNO, CONSORZIO BIM PIAVE BELLUNO, DIREZIONE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 287/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 05/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Consigliere UMBERTO BERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Gianfranco Mazzullo ed Aldo Pinto.
Fatti di causa
La società Dolomiti Derivazioni s.r.l. ha impugnato innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il decreto della Giunta Regionale del Veneto del 28.11.2014 n. 301 col quale tale ente, preso atto del parere n. 31 del 27.8.2014 della Commissione tecnica ed esclusi dalla concorrenza il sig. LO e la società Arvalfo Turbinenblau s.r.I., aveva ritenuto preferibile il progetto presentato dalla società Enel Produzione s.p.a. in solido col Consorzio Bim Piave Belluno per la concessione di derivazione dal torrente Cordevole nei comuni di Santo Stefano di Cadore e di San Pietro di Cadore. Ric. 2017 n. 06414 sez. SU - ud. 12-02-2019 fri7 -2- L'adito Tribunale Superiore ha accolto il ricorso dopo aver rilevato che l'impugnato provvedimento era basato su un falso presupposto ed era affetto da vizi di insufficienza della motivazione: invero, l'affermazione per la quale la scelta del progetto ritenuto preferibile (quello presentato dalla società Enel produzione s.p.a. in solido col Consorzio Bim Piave Belluno) sarebbe derivata dall'opportunità di riutilizzare gran parte delle opere a servizio della preesistente derivazione comunale non trovava riscontro nei fatti, non essendo stata riutilizzata nessuna delle opere esistenti. Conseguentemente il Tribunale Superiore delle Acque ha annullato gli impugnati provvedimenti (Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 301 del 28.11.2014; parere n. 31 del 27 agosto 2014 della Commissione Tecnica) condannando la Regione Veneto, la società Enel Produzione s.p.a. ed il Consorzio Bim Piave Belluno al pagamento in solido delle spese di giudizio. Per la cassazione della sentenza ricorre la società Enel Produzione s.p.a. con un solo motivo, illustrato da memoria, al cui accoglimento si oppone la società Dolomiti Derivazioni s.r.l. con controricorso. Rimangono, invece, intimati la Regione Veneto, il Genio Civile di Belluno, il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave e la Direzione della sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno. Ragioni della decisione 1. Con un solo motivo, dedotto per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 143 del T.U. 11 dicembre 1933 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si era, a suo dire, pronunciato su un atto endoprocedimentale, cioè il parere della Commissione tecnica regionale su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, non immediatamente lesivo, in quanto non costituente una statuizione terminativa del procedimento, avendo valore di mera constatazione Ric. 2017 n. 06414 sez. SU - ud. 12-02-2019 -3- (presa d'atto), mentre avrebbe dovuto essere considerata la mancanza di incidenza dell'atto impugnato, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso della Dolomiti Derivazioni s.r.l. per carenza d'interesse, rilevabile d'ufficio; comunque, secondo la ricorrente, il collegio giudicante si era sostituito con la propria valutazione all'organo tecnico consultivo, le cui scelte erano caratterizzate da un alto tasso di complessità tecnica, così violando il modo di esercizio della giurisdizione speciale.
2. In particolare la ricorrente contesta l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui non poteva ritenersi sufficientemente spiegata la ragione della scelta del progetto presentato dall'Enel in solido col Consorzio Bim - vale a dire la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione alle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo - assumendo, al contrario, che dalla lettura dell'Allegato 2 del parere della Commissione Tecnica n. 31/2014 emergeva che sussisteva realmente la situazione di conservazione di parte delle opere esistenti;
quindi, la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche era da censurare in quanto basata su un falso presupposto, cioè sulla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di riutilizzazione di un impianto già esistente, quando, al contrario, la maggiore produzione, considerata ai fini dell'aggiudicazione, derivava proprio dallo spostamento della presa dell'impianto ad una quota superiore. In definitiva, secondo la ricorrente, i due elementi del riutilizzo delle opere - anche se parziale - e la maggiore produzione risultavano di fatto correlati ai fini della valutazione del miglior utilizzo della risorsa idrica.
3. Il ricorso è infondato. Anzitutto, è infondata la tesi della supposta carenza di interesse della società Dolomiti Derivazioni s.r.I., carenza, questa, ricondotta dall'odierna ricorrente alla considerazione che era stato impugnato Ric. 2017 n. 06414 sez. SU - ud. 12-02-2019 ' ii‘/1? -4- semplicemente un atto endoprocedimentale, quale il parere della Commissione tecnica, che non costituiva un provvedimento terminativo del procedimento. Invero, contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso, oggetto dell'impugnativa, così come chiaramente evincibile dalla lettura della sentenza, erano sia il Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 301 del 28.11.2014 che il parere n. 31 del 27 agosto 2014 della Commissione Tecnica, tanto che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dopo aver accolto il ricorso della società Dolomiti Derivazioni s.r.I., ha annullato entrambi i provvedimenti impugnati, cioè sia quello conclusivo del procedimento che il parere precedente.
4. Né, tantomeno, l'impugnata sentenza merita le censure attraverso le quali si tenta di accreditare la tesi di una indebita sostituzione del collegio giudicante nelle valutazioni tecniche spettanti alla Commissione tecnica. Infatti, l'adito Tribunale Superiore ha puntualmente spiegato che la ritenuta ipotesi della riutilizzazione di gran parte delle opere a servizio della preesistente derivazione comunale, così come posta a base della scelta del progetto, non trovava riscontro nei fatti, non essendo in realtà riutilizzata nessuna delle opere esistenti, per cui il provvedimento impugnato poggiava su un falso presupposto. Inoltre, nell'impugnata sentenza si è spiegato anche che la tesi della Regione, secondo cui si conservava, modificandolo, il vecchio impianto senza incidere eccessivamente sul corso d'acqua, era smentita dai fatti, tenuto conto della sostanziale novità del progetto prescelto. Infine, la stessa tesi della riutilizzazione delle opere preesistenti, dedotta ma non riscontrata, non implicava necessariamente il miglior utilizzo della risorsa idrica.
5. E', altresì, infondato il rilievo dell'asserita sostituzione del collegio giudicante nelle valutazioni tecniche della competente Commissione, Ric. 2017 n. 06414 sez. SU - ud. 12-02-2019 y.77 -5- posto che il Consiglio di Stato (Cons. di Stato Sez. 6, sent. n. 1259 dell'1.3.2002), con condivisibile motivazione, ha avuto modo di statuire che « L'esercizio della discrezionalità tecnica deve essere adeguatamente motivato ed è suscettibile, quindi, di essere sindacato, in sede di legittimità, da parte del giudice amministrativo, sia per vizi logici, sia per errore di fatto sia per travisamento dei presupposti sia per difetto di istruttoria sia, infine, per cattiva applicazione delle regole tecniche». Orbene, nella fattispecie il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha correttamente esercitato i propri poteri di valutazione del provvedimento impugnato nel momento in cui ha accertato che lo stesso si reggeva su un falso presupposto, vale a dire la supposta e non riscontrata riutilizzazione di gran parte delle opere a servizio della preesistente derivazione comunale, con conseguente annullamento dello stesso atto.
6. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore della società Dolomiti Derivazioni s.r.I., mentre nulla va statuito nei confronti delle altre parti rimaste solo intimate. Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della società Dolomiti Derivazioni s.r.I delle spese nella misura di C 8000,00, di cui C 7800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato RIc. 2017 n. 06414 sez. SU - ud. 12-02-2019 A i, -6- l" i pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 12