Art. 2.
Il concorso, di cui all'articolo precedente, e' aperto per le industrie che seguono:
1° Impianti per trasmissione a distanze di energie col mezzo di correnti elettriche, ed industrie elettriche in generale;
2° Industrie metallurgiche, meccaniche ed affini;
3° Industrie della filatura, tessitura, tintura e stampatura del cotone;
4° industrie ceramiche;
5° Industrie della carta e delle arti grafiche;
6° Invenzioni e provvedimenti aventi per fine di tutelare l'incolumita' degli operai nelle fabbriche, e di migliorarne le condizioni morali e materiali.
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 19 dicembre 1895, n. DCCXLII (742), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alle industrie contemplate dall' art. 2 del regio decreto 4 agosto 1895, n. 183 (parte supplementare), che apri' il concorso a premi al merito industriale e' aggiunta l'industria della tessitura della seta, per la quale sono istituiti i seguenti premi:
Al merito industriale
Una grande medaglia d'oro con diploma;
Due medaglie d'oro di 1ª classe con diploma;
Quattro medaglie d'oro di 2ª classe con diploma;
Otto medaglie d'argento con diploma;
Alla cooperazione industriale
Una medaglia d'oro, con diploma di cooperazione industriale;
Una medaglia d'argento con il premio di L. 150;
Due medaglie di bronzo con il premio di L. 100 ciascuna".
Il concorso, di cui all'articolo precedente, e' aperto per le industrie che seguono:
1° Impianti per trasmissione a distanze di energie col mezzo di correnti elettriche, ed industrie elettriche in generale;
2° Industrie metallurgiche, meccaniche ed affini;
3° Industrie della filatura, tessitura, tintura e stampatura del cotone;
4° industrie ceramiche;
5° Industrie della carta e delle arti grafiche;
6° Invenzioni e provvedimenti aventi per fine di tutelare l'incolumita' degli operai nelle fabbriche, e di migliorarne le condizioni morali e materiali.
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 19 dicembre 1895, n. DCCXLII (742), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alle industrie contemplate dall' art. 2 del regio decreto 4 agosto 1895, n. 183 (parte supplementare), che apri' il concorso a premi al merito industriale e' aggiunta l'industria della tessitura della seta, per la quale sono istituiti i seguenti premi:
Al merito industriale
Una grande medaglia d'oro con diploma;
Due medaglie d'oro di 1ª classe con diploma;
Quattro medaglie d'oro di 2ª classe con diploma;
Otto medaglie d'argento con diploma;
Alla cooperazione industriale
Una medaglia d'oro, con diploma di cooperazione industriale;
Una medaglia d'argento con il premio di L. 150;
Due medaglie di bronzo con il premio di L. 100 ciascuna".