CA
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1853/2022 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Giovanna Sanfratello ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMELLI GIOVANNA
contro
( con l'avv. AR P.IVA_1
PASETTO LEONARDO
oggetto: assicurazione contro i danni;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante in riforma della sentenza del tribunale di Padova
n. 1430/2022 pubblicata il 21/07/2022, resa nel procedimento R.G.
3380/2020 in rito: dichiararsi inammissibili le nuove produzioni, argomentazioni e domande svolte da in sede di AR
udienza di precisazione delle conclusioni del procedimento di primo grado. Nel merito: respingersi la domanda di accertamento negativo originariamente promossa dalla ed accertarsi che AR
il sinistro è coperto da polizza.
In via istruttoria: disporsi CTU volta all'accertamento del valore dell'immobile, che, previo accesso ai pubblici uffici, acquisiti atti e documenti relativi all'immobile de quo, sia effettuata su base documentale essendo stato lo stesso completamente distrutto.
Rigettarsi tutte le ulteriori istanze istruttorie di controparte per i motivi già dedotti nella 3^ memoria ex art.183 cpc. Ammettersi la produzione del doc.12 come da istanza di cui alle note di udienza del 23/02/2022.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge, di primo e secondo grado con distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc delle spese e competenze professionali che il sottoscritto procuratore ha anticipato e non riscosso;
per la parte appellata rigettata ogni avversa domanda e istanza anche istruttoria, in via principale: dichiarare l'appello infondato e confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso: con il favore delle spese compreso rimborso forfetario 15% e accessori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1430/2022 il tribunale di Padova ha così deciso:
«accerta che la polizza assicurativa n. 520.058.0000901612 non è operativa per il sinistro rappresentato dall'incendio del 19.2.2019 che ha colpito l'immobile assicurato sito in via Rienza di proprietà di
condanna a corrispondere a Parte_1 Parte_1 [...]
le spese di lite del presente procedimento, che si AR
pag. 2/5 liquidano in € 558,25 per esborsi ed € 6.394,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario 15%».
2. Il tribunale è stato adìto in accertamento negativo da
[...]
e ne ha accolto la domanda, negando il risarcimento CP_1
preteso dal proprietario dell'immobile incendiato, , causa Parte_1
l'inoperatività della polizza.
3. in primo grado ha dedotto che nel rapporto Parte_1
d'intervento dei Vigili del Fuoco n. 673/1 del 20.2.2019 a firma di
, Capo della Squadra dei Vigili del Fuoco che per prima Testimone_1
è intervenuta sul luogo del sinistro, «…si accertava che il contatore del gas di rete che avrebbe dovuto essere chiuso a detta del proprietario, risultava aperto con sigillo di chiusura rotto inoltre vi era una fuoriuscita di gas previa visione dei numeri che stavano girando dal contatore, quindi lo si chiudeva...».
4. Secondo il la rottura dei sigilli del contatore e l'apertura dei Pt_1
rubinetti del gas, che ne ha determinato la fuoriuscita e poi l'esplosione costituiscono un atto di sabotaggio, come tale compreso in polizza.
5. Il tribunale ha opinato diversamente, nel senso che la natura dolosa dell'evento può ritenersi accertata sulla base della CTU, e così pure il fatto che si sia trattato di un «danno diretto da esplosione»; peraltro, il “sabotaggio” dapprima è stato indicato in via generica nelle esclusioni di polizza, e poi è stato incluso nelle deroghe alle esclusioni come ipotesi di “sabotaggio organizzato”, del quale non sarebbero emersi gli elementi costitutivi.
6. L'immobile controverso era situato in una via chiusa, isolato, di proprietà di un privato (il appunto). Dalla stessa relazione dei Pt_1
vigili del fuoco (doc. 9 attoreo), non è emersa alcun collegamento con pag. 3/5 potenziali azioni di sabotaggio organizzato, né la riconducibilità a una matrice economica, sociale o politica del fatto.
7. Con atto di citazione del 6.10.2022 ha proposto Parte_1
appello deducendo i seguenti motivi: 1) errata applicazione dell'art.
1363 cc;
2) errata applicazione degli artt. 1370 cc, 35 cod. cons. 3) contraddittorietà della motivazione.
8. La parte appellata si è costituita con AR
comparsa del 10.1.2023, resistendo al gravame.
9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10. Secondo l'interpretazione della Corte, sussiste un caso di sabotaggio organizzato, per tale dovendosi intendere un atto deliberato posto in essere allo scopo di agevolare l'innesco dell'incendio.
11. Nello specifico, sono dimostrati tutti gli elementi richiamati dall'appellante, ovvero: l'autore (chiunque esso sia), ha definito l'obiettivo del danneggiamento dell'immobile; ha verificato che era fattibile provocando l'esplosione, ha pianificato la fuoriuscita di gas che avrebbe saturato l'immobile e che sarebbe stata innescata da una fiamma lasciata libera al piano superiore;
si è quindi munito degli attrezzi per rompere i sigilli del gas, per provocarne la fuoriuscita e del cannello per l'innesco, ha programmato i tempi dell'azione e l'ha portata a termine.
12. A fronte di questo quadro fattuale, è evidente l'ambiguità della polizza che prima esclude e poi include la fattispecie concreta limitandosi ad aggiungere l'aggettivo “organizzato” che nel contesto contrattuale non è in alcun modo meglio comprensibile: di conseguenza, si applica il principio della interpretatio contra stipulatorem.
pag. 4/5 13. Poiché manca una domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo, non è ammissibile la CTU chiesta dal per Pt_1
accertare il valore dell'immobile, fra l'altro da effettuarsi su base documentale, essendo stato lo stesso completamente distrutto.
14. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da è Parte_1
accolto. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, rigetta la domanda di accertamento negativo proposta da contro AR
, e dichiara che il sinistro controverso è coperto dalla Parte_1
polizza;
2. condanna a rifondere le spese liquidate per AR
il primo grado in € 3.809,00, e per l'appello in € 3.473,00 (scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 20.12.2023.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1853/2022 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Giovanna Sanfratello ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMELLI GIOVANNA
contro
( con l'avv. AR P.IVA_1
PASETTO LEONARDO
oggetto: assicurazione contro i danni;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante in riforma della sentenza del tribunale di Padova
n. 1430/2022 pubblicata il 21/07/2022, resa nel procedimento R.G.
3380/2020 in rito: dichiararsi inammissibili le nuove produzioni, argomentazioni e domande svolte da in sede di AR
udienza di precisazione delle conclusioni del procedimento di primo grado. Nel merito: respingersi la domanda di accertamento negativo originariamente promossa dalla ed accertarsi che AR
il sinistro è coperto da polizza.
In via istruttoria: disporsi CTU volta all'accertamento del valore dell'immobile, che, previo accesso ai pubblici uffici, acquisiti atti e documenti relativi all'immobile de quo, sia effettuata su base documentale essendo stato lo stesso completamente distrutto.
Rigettarsi tutte le ulteriori istanze istruttorie di controparte per i motivi già dedotti nella 3^ memoria ex art.183 cpc. Ammettersi la produzione del doc.12 come da istanza di cui alle note di udienza del 23/02/2022.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge, di primo e secondo grado con distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc delle spese e competenze professionali che il sottoscritto procuratore ha anticipato e non riscosso;
per la parte appellata rigettata ogni avversa domanda e istanza anche istruttoria, in via principale: dichiarare l'appello infondato e confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso: con il favore delle spese compreso rimborso forfetario 15% e accessori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1430/2022 il tribunale di Padova ha così deciso:
«accerta che la polizza assicurativa n. 520.058.0000901612 non è operativa per il sinistro rappresentato dall'incendio del 19.2.2019 che ha colpito l'immobile assicurato sito in via Rienza di proprietà di
condanna a corrispondere a Parte_1 Parte_1 [...]
le spese di lite del presente procedimento, che si AR
pag. 2/5 liquidano in € 558,25 per esborsi ed € 6.394,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario 15%».
2. Il tribunale è stato adìto in accertamento negativo da
[...]
e ne ha accolto la domanda, negando il risarcimento CP_1
preteso dal proprietario dell'immobile incendiato, , causa Parte_1
l'inoperatività della polizza.
3. in primo grado ha dedotto che nel rapporto Parte_1
d'intervento dei Vigili del Fuoco n. 673/1 del 20.2.2019 a firma di
, Capo della Squadra dei Vigili del Fuoco che per prima Testimone_1
è intervenuta sul luogo del sinistro, «…si accertava che il contatore del gas di rete che avrebbe dovuto essere chiuso a detta del proprietario, risultava aperto con sigillo di chiusura rotto inoltre vi era una fuoriuscita di gas previa visione dei numeri che stavano girando dal contatore, quindi lo si chiudeva...».
4. Secondo il la rottura dei sigilli del contatore e l'apertura dei Pt_1
rubinetti del gas, che ne ha determinato la fuoriuscita e poi l'esplosione costituiscono un atto di sabotaggio, come tale compreso in polizza.
5. Il tribunale ha opinato diversamente, nel senso che la natura dolosa dell'evento può ritenersi accertata sulla base della CTU, e così pure il fatto che si sia trattato di un «danno diretto da esplosione»; peraltro, il “sabotaggio” dapprima è stato indicato in via generica nelle esclusioni di polizza, e poi è stato incluso nelle deroghe alle esclusioni come ipotesi di “sabotaggio organizzato”, del quale non sarebbero emersi gli elementi costitutivi.
6. L'immobile controverso era situato in una via chiusa, isolato, di proprietà di un privato (il appunto). Dalla stessa relazione dei Pt_1
vigili del fuoco (doc. 9 attoreo), non è emersa alcun collegamento con pag. 3/5 potenziali azioni di sabotaggio organizzato, né la riconducibilità a una matrice economica, sociale o politica del fatto.
7. Con atto di citazione del 6.10.2022 ha proposto Parte_1
appello deducendo i seguenti motivi: 1) errata applicazione dell'art.
1363 cc;
2) errata applicazione degli artt. 1370 cc, 35 cod. cons. 3) contraddittorietà della motivazione.
8. La parte appellata si è costituita con AR
comparsa del 10.1.2023, resistendo al gravame.
9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10. Secondo l'interpretazione della Corte, sussiste un caso di sabotaggio organizzato, per tale dovendosi intendere un atto deliberato posto in essere allo scopo di agevolare l'innesco dell'incendio.
11. Nello specifico, sono dimostrati tutti gli elementi richiamati dall'appellante, ovvero: l'autore (chiunque esso sia), ha definito l'obiettivo del danneggiamento dell'immobile; ha verificato che era fattibile provocando l'esplosione, ha pianificato la fuoriuscita di gas che avrebbe saturato l'immobile e che sarebbe stata innescata da una fiamma lasciata libera al piano superiore;
si è quindi munito degli attrezzi per rompere i sigilli del gas, per provocarne la fuoriuscita e del cannello per l'innesco, ha programmato i tempi dell'azione e l'ha portata a termine.
12. A fronte di questo quadro fattuale, è evidente l'ambiguità della polizza che prima esclude e poi include la fattispecie concreta limitandosi ad aggiungere l'aggettivo “organizzato” che nel contesto contrattuale non è in alcun modo meglio comprensibile: di conseguenza, si applica il principio della interpretatio contra stipulatorem.
pag. 4/5 13. Poiché manca una domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo, non è ammissibile la CTU chiesta dal per Pt_1
accertare il valore dell'immobile, fra l'altro da effettuarsi su base documentale, essendo stato lo stesso completamente distrutto.
14. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da è Parte_1
accolto. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, rigetta la domanda di accertamento negativo proposta da contro AR
, e dichiara che il sinistro controverso è coperto dalla Parte_1
polizza;
2. condanna a rifondere le spese liquidate per AR
il primo grado in € 3.809,00, e per l'appello in € 3.473,00 (scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 20.12.2023.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 5/5