Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1292/2022 R.G., avente ad oggetto
“Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione ad ingiunzione
fiscale ex art. 2 R.D. n. 639/10”, decisa all'esito della trattazione scritta all'udienza collegiale di discussione del 4.12.2024, e vertente
TRA
successore universale ex lege Parte_1
56/14 dell' P.I. e c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del , rapp.ta e difesa dagli avvocati Maurizio Controparte_2
Massimo Marsico, c.f. e Daniela Mauriello, c.f. CodiceFiscale_1
PEC: CodiceFiscale_2
fax 0817946410, giusta Email_1
procura generale ad lites per notar di del 17.11.21 rep. n. Per_1 Pt_1
3026 racc. n. 2411, ed elezione di domicilio in alla P.zza Matteotti 1. Pt_1
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro - Controparte_3 P.IVA_2
tempore, dott.ssa rappresentata e difesa, giusta mandato in CP_4
calce ed in virtù di determina dirigenziale n. 526 del 9.9.2022, dall'avvocato
Gherardo Marone, c.f. , con il quale elettivamente CodiceFiscale_3
domicilia in alla Via Cesario Console, 3 con autorizzazione alle Pt_1
comunicazioni di cui all'art. 136 c.p.c. al numero di fax 0817640400 o all'indirizzo PEC: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del Parte_1
e legale rapp.te pro - tempore, come da note Controparte_2
depositate in data 19.11.2024 ai fini della trattazione scritta dell'udienza del
4.12.2024 e, quindi, chiedendo, in accoglimento dell'atto di appello ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9604/21, la conferma della legittimità e dell'efficacia dell'ingiunzione fiscale impugnata, ed il conseguente riconoscimento del diritto della di Parte_1
ingiungere al il pagamento dell'importo di € 1.185.955,75 Controparte_3
dovuto a titolo di copertura integrale del costo sostenuto dalla stessa per il ciclo di gestione dei rifiuti anni 2010- 2012. Con vittoria delle spese e competenze di lite.
Per l'appellato , in persona del legale rapp.te pro Controparte_3 3
- tempore come da note depositate in data 2.12.2024 ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 4.12.2024 e, quindi, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.9.2022, ribadendo l'assoluta infondatezza dell'appello proposto dalla . Parte_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con citazione del 25.3.2022, dalla in Parte_1
persona del e legale rapp.te pro - tempore, proponeva Controparte_2
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9604/2021 del
26.11.2021, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, avverso l'ingiunzione CP_3
di pagamento dalla prima emessa - ai sensi dell'art. 2 r.d. 14.4.1910 n. 639 -
in data 20.9.2017, per l'importo di € 1.185.955,75; ciò, a dire della
[...]
per l'insufficiente riversamento per gli anni 2010, Controparte_5
2011 e 2012 del rimborso dei costi del ciclo di competenza provinciale dello smaltimento dei rifiuti ex lege 26.2.2010 n. 26, tramite riscossione TARSU.
Avverso detta decisione, con la quale era stata dichiarata l'inefficacia della predetta ingiunzione, con condanna della Controparte_5
al pagamento delle spese e competenze di lite, come ivi liquidate, quest'ultima proponeva gravame, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello il
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, al fine di Controparte_3
veder confermata, in riforma dell'impugnata decisione, la legittimità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale notificata dalla in data Parte_1
27.9.17, riconoscendo il diritto della stessa di ingiungere al Controparte_3
il pagamento dell'importo di € 1.185.955,75 dovuto a titolo di copertura 4
integrale del costo sostenuto dalla stessa per il ciclo di gestione dei rifiuti anni
2010 - 2012. Con vittoria delle competenze e delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 13.9.2022 si costituiva il , in Controparte_3
persona del legale rapp.te pro – tempore, il quale, per le ragioni meglio indicate in comparsa, contestava il fondamento della proposta impugnazione e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della gravata decisione.
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024
- per la quale veniva disposta latrattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- la causa veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Il Tribunale ha innanzitutto precisato che, in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass.
8.3.2017 n. 5805, Cass. 21.6.2017 n. 15350), andava esaminata l'eccezione afferente l'illegittimità della ingiunzione, per non aver ente comunale incassato le somme iscritte a ruolo e oggetto di quest'ultima.
Tanto premesso, motivava la propria pronuncia di rigetto dell'originaria domanda proposta dalla che ha Parte_1
ingiunto al il pagamento della somma di € 1.185.955,75 Controparte_3
come di seguito indicato;
tale importo sarebbe pari alle differenze delle somme
Per calcolate come dovute sull'importo del ruolo e per l'anno 2010, 2011 Per_2 5
nonché del costo a titolo di conguaglio del riciclo provinciale di smaltimento rifiuti per l'anno 2012 e le somme già riversate dal CP_3
“Orbene, appare necessario riportare il testo normativo ed in
particolare l' art. 11 comma 5 ter, della L. 26/2010 che prevede che: ..i
soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono nei confronti
dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli
importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre
20 giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti
specificatamente dedicati, di cui uno intestato all'amministrazione comunale
e un altro a quella provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono
obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri
inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti di competenza”.
Dalla lettura della norma testé richiamata si evince dunque che,
secondo il dato testuale, il nel termine perentorio di 20 giorni CP_3
dall'incasso doveva trasferire gli importi sui conti dedicati, al fine di
fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza
comunale e provinciale.
Appare chiaro che la norma riguardi solo il trasferimento delle somme
incassate, la stessa non prevede un obbligo dei comuni di riversare alla
[...]
gli importi di sua pertinenza anche se eventualmente non Parte_1
riscossi.
Orbene, a fronte delle eccezioni sollevate dal di aver assolto CP_3
precisamente gli obblighi risultanti dalla legge e aver trasferito le somme
effettivamente riscosse, la Provincia nulla ha eccepito, sicché può ritenersi
pacifico che le somme effettivamente riscosse siano state trasferite (v. artt 115, 6
167 cpc relativamente al principio di non contestazione).
Pertanto, allo stato degli atti, il provvedimento ingiuntivo deve
ritenersi inefficace non avendo l'opposta offerto idonea prova, come era suo
onere, dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito ingiunto”.
Ciò posto, con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso la pronuncia relativa alla declaratoria dell'obbligo del di comunicare alla Provincia di Napoli i ruoli emessi CP_3
per l'anno 2012, e, prima ancora, in ordine alla declaratoria dell'obbligo del di dare prova di tale emissione. CP_3
In secondo luogo, la decisione del Tribunale era, a dire dell'appellante,
palesemente viziata da un'erronea lettura dell'ingiunzione impugnata, che aveva conseguentemente determinato una decisione illegittima, in quanto contrastante con la normativa di riferimento, la quale disponeva inderogabilmente che la copertura dei costi sostenuti per il ciclo di gestione dei rifiuti dovesse essere integrale.
Ed invero, sotto il primo profilo, secondo la Parte_1
il fatto che il nonostante i plurimi solleciti, in aperta
[...] CP_3
violazione del disposto dell'art. 11, comma 5bis, L. n. 26/2010, non avesse mai comunicato alla Provincia l'ammontare dei ruoli 2012, costituiva un pregiudizio al principio dell'integralità della copertura dei costi di cui agli art. 11, comma 3 ed 11, comma 5bis, della L. n. 26/2010, con conseguente responsabilità di cui al predetto art. 11 comma 5, che prevedeva la
“responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei
funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere
in violazione dei commi 3, 4, 5, 5 bis e 5 ter del presente articolo”; il giudice 7
di primo gravo aveva tuttavia omesso di pronunciarsi sul punto.
Sotto altro aspetto, secondo l'appellante, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'importo ingiunto, pari ad € 1.185.955,75,
corrispondesse alla differenza tra il dovuto ed il riversato, laddove quest'ultima era in realtà pari alla maggior somma di € 1.811.825,09; tuttavia essa appellante, per ragioni di leale collaborazione tra Enti, aveva ritenuto di ingiungere non già tutto quanto dovuto, ma la sola differenza tra quest'ultimo e gli importi iscritti a ruolo dal per gli anni 2010 e 2011. CP_3
Sulla base di tale erronea premessa, il primo giudice aveva affermato che l'opposta non aveva offerto idonea prova, come era suo onere, dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito ingiunto.
Sotto un ultimo aspetto, l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il non avrebbe potuto pretendere CP_3
di non riversare quanto non era riuscito, per i più svariati motivi, a riscuotere:
l'art. 11, comma 5, ter, invero, a dire della non Controparte_5
subordinerebbe affatto l'obbligo comunale del riversamento all'effettivo incasso, imponendo soltanto che quest'ultimo dovesse essere effettuato entro venti giorni dalla riscossione. Ancora una volta, quindi, il Tribunale si sarebbe limitato ad una interpretazione letterale e non sistematica, non tenendo conto del principio dell'integrale copertura dei costi.
In tale modo, si farebbero gravare sulla Provincia vicende quali sgravi,
annullamenti, etc. attinenti al mero rapporto interno tra il ed i propri CP_3
contribuenti, inficiando la prefata esigenza normativa della copertura integrale dei costi del servizio.
Tanto premesso, osserva la Corte che i primi due motivi di censura 8
appaiono del tutto inammissibili, come peraltro chiarito da parte appellata.
Ed invero, la questione relativa all'omessa pronuncia riguardante la violazione da parte dell'appellato dell'obbligo di comunicazione all'appellante dei ruoli emessi, tale anche da generare una eventuale responsabilità contabile dei funzionari comunali, appare del tutto al di fuori della ratio decidendi adottata dal primo giudice, e comunque assorbita dalla stessa.
Allo stesso modo, il fatto che il primo giudice abbia fatto riferimento,
a dire dell'appellante, alla differenza tra il dovuto ed il riversato, avendo invece essa appellante richiesto la sola differenza tra il dovuto e gli importi iscritti a ruolo dal per gli anni 2010 e 2011, appare ancora una volta CP_3
del tutto al di fuori del thema decidendum affrontato dal primo giudice,
rendendo inammissibile la relativa censura.
In realtà, l'unica questione che l'appellante ha proposto in maniera ammissibile a questa Corte è quella relativa alla corretta interpretazione dell'art. 11, comma 5ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009) - come risultante dal testo coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010,
n. 26, (nello stesso supplemento ordinario, a pag. 74), recante: “Disposizioni
urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella
regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio
della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile” - secondo il quale “…….i
soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti
dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli 9
importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre
venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti
conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione
comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale.
Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed
esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione
dei rifiuti di competenza”.
Ed invero, secondo l'appellante, il principio dell'integrale copertura dei costi sostenuti per il servizio di raccolta dei rifiuti, come previsto dalla citata normativa, comporterebbe che il non potrebbe pretendere di CP_3
non riversare quanto non riscosso per i più svariati motivi;
l'art. 11, comma
5ter, infatti, non subordinerebbe affatto l'obbligo comunale del riversamento all'effettivo incasso, imponendo soltanto l'esecuzione entro venti giorni dalla riscossione.
Orbene, non vi è dubbio che l'art. 11, comma 5ter sopra citato preveda alcune conseguenze ben precise rispetto ai comportamenti inadempienti dei
Comuni rispetto ai propri obblighi di riscossione (v. il comma 5 del predetto art. 11, secondo il quale “Ferma la responsabilità penale ed amministrativa
degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le
omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5 -bis e 5 -ter del
presente articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in
sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito
Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo
142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate
a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle 10
disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.iniziative”); ciò tuttavia non incide sulla circostanza che la disposizione in esame subordini chiaramente l'obbligo di versamento, e quindi l'esigibilità
del relativo credito, alla effettiva riscossione da parte del CP_3
In buona sostanza, se i comportamenti violativi delle disposizioni in esame possono certamente generare responsabilità amministrative ed anche penali - e ciò anche in relazione alla necessità di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio - ciò non toglie che, sul piano civilistico, come già
chiarito, l'obbligo del riversamento sia necessariamente legato all'avvenuta riscossione da parte dei soggetti obbligati.
Deve quindi concludersi che il percorso motivazionale del primo giudice possa ritenersi corretto, con conseguente infondatezza della proposta impugnazione e necessaria conferma, per l'effetto, della gravata decisione.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, e si liquidano di ufficio come da dispositivo che segue, in favore del in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro - tempore, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia
(da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendo la stessa stata svolta. 11
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con citazione del 25.3.2022, dalla Parte_1
in persona del e legale rapp.te pro -
[...] Controparte_2
tempore nei confronti del , in persona del legale rapp.te Controparte_3
pro - tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
9604/2021 del 26.11.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna la in persona del legale Parte_1
rapp.te pro – tempore,al pagamento in favore del , Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro - tempore, di spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
15.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale Parte_1
rapp.te pro – tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, all'udienza del 5.3.2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
12
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo