TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/05/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 27/05/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.594/2014R.g.
Tra
n.27/01/1952 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Sorace Domenico
RICORRENTE
E
– già Controparte_1 Controparte_2
)
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dal dott. Vito Primerano
RESISTENTE
OGGETTO: categoria e qualifica
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 16/04/2014 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Si chi ede che
l'on.le Tribunale di Vibo Valentia, contrariis reiectis,, voglia accogliere
l'odierno ricorso e , per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente, ai fini economici e giuridici, al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente locale d'originaria appartenenza, dalla data di assunzione
(02.01.1990) fino al 31.12.99, con conseguent e condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dall'1.1.2000 delle differenze stipendi ali, dovut e al mancato riconoscimento di detta anzianità, t ra l o stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all'anzianità stabilite dal
CCNL 26.05.99 del compar to scuola e successi ve modifi che e i l mi nor e
1 importo corr isposto a seguito del t rasf erimento die ruoli del personale ATA dell a scuol a. Tal e somma dovrà essere maggi orat a, con interessi l egal i e rivalutazione monetaria. Inoltre, sia condannata l'amministrazione resistente al pagamento dell e differenz e cont ributive i n mi sura da riequili brare il quadro pr evidenz iale e conformarl o ai nuovi trasferimenti spett anti.
Condanna a spes e e compet enz e di gi udizio .”
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 15.04.2015 al 26.02.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 01.12.2020, 12.01.2022, 15.06.2022, 08.11.2023,
06.03.2024, 23.10.2024 e al l'udi enza del 14.05.2025, fratt anto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cart olare, il Giudicante, pres o at to dell a ritual e comunicazione all e parti del decret o res o ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, rit enut a l a controversia decidibil e allo st ato degli atti ha adot tato la sent enza con cont est ual e moti vazione, di cui di spone la comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
In vi a preli minare deve procedersi all'i ndividuazione del le fonti dell a regol a di giudizio, i niziando dal dis posto del comma 1 dell'art. 8 del la l egge 3 maggio 1999, n. 124: Il personale ATA degli i stitut i e scuol e st at ali di ogni ordi ne e grado è a cari co del lo St ato. Sono abrogat e l e disposizioni che prevedono la fornitura di tal e personal e da part e dei comuni e dell e province.
Si è, dunque, in pres enza di fatti speci e di t rasferim ento di attivit à, dall a com pet enza degli enti local i a quell a dello Stato, cui si coll ega il trasferim ento dei rapport i di l avoro.
Il rili evo cons ent e di ri condurre l a detta fatti speci e alla di sciplina general e, in t em a di pass aggi di pers onale, contenut a nell 'art., 34 del d.l gs n. 29 del
1993, com e sost ituit o dall'art. 19 del d.l gs n. 80 del 1998 (ora art . 31 d.lgs .
2 165/2001): fatt e s al ve l e di sposizioni speci ali, nel caso di trasferim ent o o conferimento di atti vità, svolt e da pubbl iche amminist razioni , enti pubbli ci o loro aziende o st rutt ure, ad alt ri soggetti , pubbli ci o privati, al personal e che passa all e dipendenze di t ali soggetti si applicano l'art icolo 2112 del codice civil e e si oss ervano l e procedure di inform azione e di consultazione di cui all'arti colo 47, comm i da 1 a 4, dell a l egge 29 dicembre 1990, n. 428.
Ciò consente, da una part e, di ri tenere che, per escludere l a continuit à giuridi ca ad ogni effetto del rapporto di l avoro del personale che t ransit a all e dipendenze di un di verso s oggett o, con l a conservazione di tutti i di ritti (che rappresent a il nucl eo ess enzi ale dell'art. 2112 c.c., l e cui regol e sono st ate così rese applicabili a fattispeci e di verse dal " trasferim ento di azi enda"), è indispensabil e che operino "di sposizi oni speci ali " (nat uralment e di rango prim ario, considerat a l a natura del la fonte da derogare); dall'alt ra, che l a contratt azione col let tiva, cert am ent e non è abilit at a ad i ncidere sulla garanzi a apprest at a dall 'art. 31 d.l gs. 165/2001, come su t utt e l e norme inderogabili contenut e i n questo corpus normativo (art. 2, comma 2, dello st esso decret o).
L'indagine va ora incent rata sull a norm ati va speci fi ca regol ante il trasferim ento del personale ATA dagli enti locali allo Stato.
Il comm a 2 dell'art. 8 l. 124/1999, dispone i l t rasferim ent o del personal e degli enti locali nei ruol i del personal e ATA st at al e, con inquadram ento nell e qualifi che funzional i e nei profili professionali corri spondenti (in m ancanza di corri spondenza, è previst a l a possibil ità di opt are per il mant eni mento in servi zio press o l 'ente locale), e sancisce t est ualment e: al detto personal e vengono ri conos ciut i ai fini gi uridici ed economici l 'anzi anità maturata presso l 'ent e l ocal e di proveni enza nonché il mant eni mento della sede in fas e di prima appli cazi one i n pr es enza della relati va di sponibilit à del posto.
Il comm a 3 dello st ess o arti col o si occupa specifi cam ent e del personal e di ruol o che ri vest e il profil o professional e di insegnant e t ecni co -pratico o di assi stent e di cattedra appartenent e al VI livello nell'ordinament o degli ent i locali, in s ervizi o nelle i stituzi oni scolast iche stat ali , il qual e è analogam ente trasferito al le dipendenze dello Stat o ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti t ecnico -prati ci.
Il comma 4 st abilis ce che il trasferiment o del personal e di cui ai com mi 2 e 3
3 avviene gradualment e, s econdo t empi e modalit à da st abil ire con decreto del
Minist ro della pubblica i struzione, emanato di concerto con i Minist ri dell 'int erno, del t es oro, del bi lanci o e della programm azione economica e per la funzi one pubbli ca, sentit e l 'Associ azione nazi onal e com uni itali ani (ANC I),
l'Uni one nazional e comuni , comunit à ed enti mont ani (UNC EM) e l'Unione dell e provi nce d'It al ia (UP I), t enendo conto dell e eventuali disponi bilit à di personal e st at al e cons eguenti all a razi onalizzazione dell a ret e scol asti ca, nonché dell a revi si one del le t abell e organiche del m edesi mo personal e da effettuare ai sensi dell'art. 31, comma 1, let tera c), del decreto l egisl ativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive m odi ficazioni;
i n rel azione al gradual e trasferim ento nei ruoli st at ali s ono st abili ti, ove non gi à previ sti, i crit eri per la det erminazione degli organi ci dell e cat egori e del personal e trasferito.
Il comm a 5, infine, dispone che, a decorrere dall 'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai comm i 2, 3 e 4, si procede alla progressiva ri duzione dei trasferim enti st atali a favore degli enti locali i n misura pari all e spes e com unque sost enut e dagli st ess i enti nell'anno finanzi ari o precedent e a quel lo dell 'effet tivo tras feri ment o del personal e.
L'operata ri cogni zi one dimost ra l'assenza di "di sposi zioni special i", derogat ori e dell'art . 31 d.lgs . 165/ 2001.
In parti colare, il precetto s econdo i l quale al personal e in questione è riconosciut a ai fi ni giuridi ci ed econom i ci l'anzi anit à m aturata presso l ' Ente local e di provenienza, risult a, per un verso, chiaram ent e conferm ati vo dell a regol a general e di cui all'art. 31 d.lgs. 165/2001; per l'alt ro, l a sua com piut ezza es cl ude che si a st at a demandat a a fonti secondarie il compit o di precisarl o ed int egrarlo. Ed i nfatti , appare inequivocabil e il t enore del comm a
4, secondo il qual e il pass aggio del personal e avviene "gradualm ent e", secondo t empi e modalit à da st abilire con decreto mi nist eri al e, decreto che, dunque, è st ato abili tat o a det erm inare l a concret a operativit à dei trasferim enti , non cert o a interveni re in relazi one all a disci plina del riconoscimento dell'anzi anit à.
Il trasferimento del personale scolastico Ata dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 l. n.
124 del 1999 - fermo restando il potere attribuito dalla legge all'amministrazione in ordine alla determinazione dei tempi e delle altre modalità del passaggio nei ruoli statali - comporta
4 l'adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art. 2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, che implicano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella già posseduta con l'anzianità maturata;
pertanto, al dipendente Ata trasferito allo Stato vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, considerandolo come appartenente a tale comparto sin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale, e ciò a prescindere dal risultato retributivo finale (sfavorevole o vantaggioso).
Il passaggio effettuato in base al criterio del cd. "maturato economico", infatti, tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell'inquadramento nei ruoli statali, prescindendo dall'anzianità effettiva.
Pertanto, fermo restando il potere attribuito all'amministrazione dalla legge in ordine alla determinazione dei tempi ed altre modalità del trasferimento di personale, il trasferimento medesimo, una volta divenuto operativo, comporta l'adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art. 2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, principi che implicano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella posseduta con
l'anzianità già maturata (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2005). In altri termini, al dipendente A.T.A. già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l. del comparto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale, e ciò a prescindere dal risultato retributivo finale (favorevole o svantaggioso).
Ciò premesso, devesi prendere atto delle seguenti novità interpretative desumibili dai recenti interventi a livello eurounitario.
Con la sentenza del giugno 2011 la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affrontato la questione -per vero quella più delicata nella gestione dei rapporti giuridico/interpretativi fra singoli Stati membri ed Organismi sovranazionali- della compatibilità della Legge n.266/05, art. 1 218° comma, con l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione in tema diritto ad un processo equo.
La Corte Europea, in buona sostanza, nega la ricorrenza delle pur legittime, in astratto,
“ragioni imperative di interesse generale” scrutinando in particolare una -sola- delle situazioni analizzate e portate in emersione dalla Corte Costituzionale nell'intervento del 2009: la necessità di porre rimedio al difetto tecnico della Legge n.124/99.
Con sentenza in data 06.09.2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) scrutinava, infatti, l'impianto normativo ed ermeneutico, desumibile dagli interventi del
5 Giudice delle Leggi, in disamina in riferimento alla direttiva 77/187, in materia di trasferimenti di imprese, essenzialmente attuata in Italia con il disposto di cui all'art. 2112c.c. sul presupposto della riconducibilità della vicenda del trasferimento del personale
A.T.A. nei ruoli dello Stato alla perimetrazione normativa richiamata, la Corte di Giustizia ha fissato i seguenti punti: - l'applicabilità della direttiva 77/187 non lede il potere degli Stati membri di razionalizzare le rispettive pubbliche amministrazioni in quanto ha come unico effetto "quello di impedire che determinati lavoratori trasferiti siano collocati, in conseguenza del mero fatto del trasferimento, in una posizione" globalmente "meno favorevole di quella che essi occupavano prima del trasferimento"; - consegue che la direttiva in argomento "non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa"; - la stessa non osta a che sussistano e permangano "talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all'atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario"; - la direttiva de qua deve essere globalmente interpretata nel senso che "il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione"; - sarebbe contrario allo scopo della direttiva "non tener conto" dell'anzianità di servizio effettivamente maturata dal dipendente "nei limiti necessari all'approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto … presso il cedente." Di qui la conclusione cui giunge la Corte Europea a tenore della quale "l'art. 3 della direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo".
La Corte Regolatrice con una delle prime pronunzie successive alla sentenza della Corte di
Giustizia ha così “letto” i principi ivi contenuti.
"Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo sostanziale".
Il che si traduce nella seguente operazione ermeneutica.
"Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento" del dipendente.
"Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento
6 erano già in servizio presso il cessionario". “Quanto alle modalità, si deve trattare di
“peggioramento retributivo sostanziale” … e il confronto tra le condizioni deve essere globale … quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonché eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale”.
"Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all'atto del trasferimento". (così, in termini, parte motiva di Cass. sez. Lav. 17.10.2011, n.21441; nella medesima direttrice ermeneutica, si cfr., inoltre: Cass. Sez. Lav. N.27697/2011.)
La controversia, dunque, concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (AT.) della scuola trasferito dagli enti locali al CP_1
in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.
Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001 recepì l'accordo stipulato tra l'AR. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000 in ordine ai criteri applicativi della citata L. n. 124 del 1999, art. 8, e il legislatore con la L. n. 266 del
2005, art. 1, comma 218, ha elevato a rango di legge la previsione dell'autonomia collettiva;
10. l'incostituzionalità della disposizione innanzi richiamata (cui è stata riconosciuta efficacia retroattiva - Cass. S.U. n. 17076/2011 e Corte Costituzionale n. 234/2007) è stata esclusa dalla Corte Costituzionale (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del
2009).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011
(procedimento C- 108/10, Sc.), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, ha ritenuto che: la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,
77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro;
quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate
7 segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo; è compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.
In motivazione la Corte di giustizia ha rilevato che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli AT. si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame) ed ha ritenuto che il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza).
La Corte di Giustizia ha precisato anche che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può "essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa...questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all'atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario.....detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").
La Corte di Giustizia ha evidenziato che nella definizione delle singole controversie, il giudice nazionale deve osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (cfr. nn. 75, 77, 82 e 83) e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo
8 sostanziale" (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere "globale" (n.
76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto;
c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento" (nn.82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").
La Corte di Giustizia, inoltre, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c'è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate"; sulla base delle considerazioni che precedono si deve escludere la fondatezza dei primi quattro e del sesto motivo di ricorso perché la domanda proposta dagli attuali ricorrenti può trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla Corte di Giustizia, ossia garantendo ai lavoratori coinvolti nel trasferimento la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto mentre è da escludere che gli stessi, facendo leva sull'anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal
CCNL del comparto di destinazione, possano pretendere un aumento della retribuzione
(Tribunale Torre Annunziata sez. lav., 16/06/2022, n.896).
È dunque in questo contesto ermeneutico che deve calarsi la vicenda al vaglio del Tribunale.
La prospettazione attorea non indica in alcun modo l'ubi consistam del trattamento retributivo deteriore e nemmeno prende in considerazione gli effetti che in concreto ha avuto il riconoscimento dell'apposito assegno ad personam ideato proprio per sopperire all'eventuale dislivello retributivo, come dedotto dall'Amministrazione resistente.
Nel caso di specie, infatti, risulta per tabulas che alla parte ricorrente sia stato attribuito un assegno ad personam temporizzato, tale da garantire il mantenimento del medesimo complessivo trattamento retributivo goduto in costanza di rapporto con l'Ente locale, di guisa che nessun peggioramento delle sue condizioni, a mente della disciplina eurounitaria e nazionale sopra richiamate, è configurabile.
Anzi, a ben vedere, l'assetto originario della domanda muove da un automatismo - riconoscimento per l'intero dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale - trattamento retributivo in linea con un inquadramento categoriale astrattamente coerente con quello pregresso- ormai non più sostenibile.
Ciò che deve essere verificato, in concreto, è l'eventuale protrazione di un dislivello
9 retributivo anche a seguito dell'assegno ad personam riconosciuto dall'Amministrazione scolastica.
Una tale verifica va operata, peraltro, sul trattamento retributivo globale e non può essere circoscritta ad un singolo istituto o alle sole voci legate all'anzianità di servizio. Tuttavia, la parte ricorrente nulla allega a sostegno di un vulnus che, in realtà, sembra discendere da quell'equazione vietata di cui si è appena detto;
il “peggioramento”, nel caso di specie, è solo ipotizzato all'esito, peraltro, di un assetto argomentativo che non può essere condiviso e che rimane privo di qualsivoglia dato concreto idoneo ad una comparazione effettiva.
Il ricorso va, dunque, rigettato. La progressione degli interventi legislativi e giurisprudenziali, caratterizzanti un articolato iter interpretativo, rende sussistenti i gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite del giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 27 maggio 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
10