Articolo 1 della Legge 28 giugno 1991, n. 215
Articolo 2
Versione
23 luglio 1991
Art. 1. 1. All' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988, n. 172 , sono soppresse le parole "a partire dal 1969".
2. All' articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172 , e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" d) le attivita' connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilita' riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute".
3. E' prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172 , gia' prorogato dall' articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 172/1988 reca: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi".
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 172/1988 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. E' istituita, a norma dell' art. 82 della Costituzione , una commissione d'inchiesta per accertare:
a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;
b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia;
c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597 ;
d) le attivita' connesse a fatti si strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilita' riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute.".
- Il testo dell' art. 2, comma 3, della legge n. 172/1988 e' il seguente:
"Art. 2. - (Omissis).
3. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.
(Omissis)".
N.B. - Il termine e' stato prorogato al 28 luglio 1991 dall' art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12 , e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 dalla presente legge.
Entrata in vigore il 23 luglio 1991