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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 519 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIANLUCA BELLA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Bitti in Via San Tommaso n. 68, e , nata a [...] il Parte_2
07.11.1959, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARGHERITA BARAGLIU, C.F._2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Nuoro in
Via Mannu n. 42;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nel ricorso congiunto depositato il
30.05.2024 e confermate all'udienza del 6.05.2025:
«
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bitti (NU) il 20 dicembre
1986, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bitti (NU) atto n. 106, P. 1, S.
A., dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Bitti, dando disposizione all'Ufficiale del competente
Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, e disponendo che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. , verserà a un mantenimento mensile di € 700,00, ciò sino alla sua Parte_1 Parte_2
indipendenza economica e sempre che non derivi da sua negligenza ovvero con proporzionale riduzione dell'importo, finanche la cessazione, ove la stessa dovesse maturare e/o essere destinataria
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di diritti a percepire redditi/pubblici emolumenti e/o altro beneficio/trattamento pensionistico che dovesse modificare il proprio reddito, previa valutazione nanti le sedi giudiziarie competenti.
3. Le condizioni includenti il trasferimento immobiliare sono state già regolate in sede di separazione
e all'uopo si deposita copia della nota di trascrizione n. registro generale 3445, presentazione del
02.04.2025 (all. 1).
4. conferma la rinuncia già sottoscritta in ricorso a qualsiasi pretesa in ordine alla Parte_2 percentuale dell'indennità di fine rapporto del prevista ai sensi dell'art 12, bis della Parte_1
L.898/1970 e ss. modifiche.
5. Le spese del presente giudizio sono compensate interamente tra le parti».
Conclusioni del PM:
«Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e al contestuale scioglimento del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 20.05.2024».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.05.2024, e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Bitti il 20.12.1986; che dall'unione non sono nati figli;
che il Tribunale di
Nuoro con sentenza del 26.09.2024 ha omologato la separazione dei coniugi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 6.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
***
2. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, nonché ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con le norme imperative o di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice delegato e dalla conseguente sentenza di omologa della separazione è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Si segnala che le parti, nelle proprie conclusioni congiunte, hanno indicato in maniera erronea i dati relativi all'atto di matrimonio che, tuttavia, è stato prodotto in copia in allegato al ricorso.
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3. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le spese di lite, stante l'accordo intervenuto, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bitti il 20.12.1986, tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
07.11.1959, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Bitti, atto n. 25, parte II, serie A
– anno 1986, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio riporte in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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