Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 605/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa v.g. n. 605/2025 promossa congiuntamente da:
, (CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Calzolari ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maria-Letizia Aminti e dall'avv. Cristina Meoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
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Pubblico Ministero: «Visto» del 8.05.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.05.2025, i coniugi e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a
Cantagallo, il 6.08.2023 con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione e che all'esito sia omologato anche l'accordo relativo allo scioglimento del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza i sensi dell'art. 127-ter c.p.c. le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Premesso che non sono nati figli, non vi sono ostacoli all'omologa dell'accordo delle condizioni della separazione, pur rilevando che, per la stessa ragione, è superfluo il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.
Poiché le parti hanno proposto in cumulo anche la domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile decorsi sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c, ai sensi dell'art. 3, comma
1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 473- bis.49, comma 1, c.p.c.), con separata ordinanza dev'essere disposta la sospensione del processo, con contestuale rimessione degli atti al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
sposati a Cantagallo, il 6.08.2023 con rito civile con atto trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3 parte 1 Anno 2023;
B. omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi, che hanno sistemazioni abitative autonome e distinte, continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) Le parti, che sono economicamente autosufficienti e godono di autonome fonti reddituali, non avanzano richiesta di mantenimento;
Pag. 2 di 3 3) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
C. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cantagallo di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
D. provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa al giudice relatore e alla sospensione del processo sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 11.06.2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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