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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
7060/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/6/2025 da 1) Parte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Corso Lodi 83 con l'Avv. Carolina BONZIO del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 24/01/1966 a Cuneo (CN) Cittadina: italiana Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carolina BONZIO del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Revello (CN) il 21/6/1997 (anno 1997 atto n. 15 reg. parte II serie A )
□ separati consensualmente con verbale in data 16/6/2016 omologato con decreto del 6/07/2016 pagina 1 di 3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/6/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Revello (CN) in data 21/6/1997 (atto n. 15, Parte II, serie A) trascritto altresì nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 394, P. II, S. B, anno 1997 e nei Registri dello stato civile del Comune di Cuneo al n. 57, P. II, S. B, anno 1997;
• ordinare al Comune di Revello, di Milano e di Cuneo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• le spese legali di assistenza prestata dall'Avv.to Carolina Bonzio saranno integralmente a carico del Sig. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Revello (CN) in data 21/6/1997 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, con particolare riferimento alle spese legali;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Revello (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano e di Cuneo dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/6/2025 da 1) Parte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Corso Lodi 83 con l'Avv. Carolina BONZIO del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 24/01/1966 a Cuneo (CN) Cittadina: italiana Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carolina BONZIO del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Revello (CN) il 21/6/1997 (anno 1997 atto n. 15 reg. parte II serie A )
□ separati consensualmente con verbale in data 16/6/2016 omologato con decreto del 6/07/2016 pagina 1 di 3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/6/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Revello (CN) in data 21/6/1997 (atto n. 15, Parte II, serie A) trascritto altresì nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 394, P. II, S. B, anno 1997 e nei Registri dello stato civile del Comune di Cuneo al n. 57, P. II, S. B, anno 1997;
• ordinare al Comune di Revello, di Milano e di Cuneo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• le spese legali di assistenza prestata dall'Avv.to Carolina Bonzio saranno integralmente a carico del Sig. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Revello (CN) in data 21/6/1997 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, con particolare riferimento alle spese legali;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Revello (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano e di Cuneo dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3