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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12217 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg12441 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12441 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
DI
Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOSÈ
AL presso cui elettivamente domicilia in Casamicciola
Terme alla via Castiglione, 33
RICORRENTE
E
rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NONNO
LE IA presso cui elettivamente domicilia in Forio (NA) alla via Casa Patalano n. 5,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 09.06.2025 Controparte_1
premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente in Forio;
che dal matrimonio erano nate due figlie: il 17.4.1995 e Per_1
il 09.09.1998 entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa n.5664/2011 del 05.05.2011; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso delle figlie, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del sig. l'obbligo di pagamento di un assegno di CP_1
mantenimento delle figlie di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 300,00; che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la revoca dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti e l'esclusione di qualsiasi assegno in favore della moglie non ricorrendone i presupposti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva confermare l'assegnazione della ex casa coniugale alla stessa e il rigetto delle altre domande;
infine, in via riconvenzionale chiedeva un assegno di divorzile pari ad €.500,00.
2 All'udienza del 20.11.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano rinvio per depositare telematicamente l'accordo sottoscritto.
All'udienza cartolare dell'11.12.2025 le parti con note di trattazione scritta allegavano l'accordo e chiedevano di rimettere la causa in decisione senza termini;
pertanto, il GI rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 27.04.2011,
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “10) I sig.ri e dichiarano Controparte_1 Controparte_2
concordemente di volere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• 11) I sig.ri e dichiarano di avere Controparte_1 Controparte_2
già definito ogni altra pendenza economica e patrimoniale derivante e
3 connessa al rapporto matrimoniale e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
• 12) la casa coniugale a suo tempo assegnata in sede di separazione personale viene revocata e al contempo il sig. concede in Controparte_1
comodato d'uso gratuito, per la durata di anni 40 (quaranta) l'immobile sito in Forio (NA) alla via Vico II Pera — piano I, identificato al
N.C.E.U. foglio 17, part.lla 244, Zona 1, Cat. A/4, C1. 1, Rc.
178,18, 3 vani.
• 13) Le parti in relazione al comodato di cui al punto che precede convengono che il rapporto di comodato inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto ed il rapporto di comodato sarà disciplinato dagli artt.
1803 e ss c.c..
• 14) La sig.ra si impegna, allo stesso tempo, a non Controparte_2
intraprendere alcuna convivenza con altre persone nella abitazione, oggetto di comodato, qualora ciò si verificasse cesserà immediatamente il comodato disposto da esso sig. nei confronti dell'ex coniuge, la Controparte_1
quale dovrà nel termine massimo di giorni 15 (quindici) rilasciare
l'immobile, previa asportazione dei propri effetti personali.
• 15) Il sottoscritto si impegna e si obbliga a versare in Controparte_1
favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma Controparte_2
di euro trecento (300.00 €) da corrispondersi mensilmente entro e non oltre il giorno 10 (dieci) a mezzo bonifico sul conto corrente con IBAN già conosciuto dal signor La predetta somma verrà Controparte_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT senza bisogno di specifica richiesta.
• 16) In ordine al mantenimento statuito in sede di separazione in favore delle figlie ormai maggiorenni, il sig. nulla verserà alle stesse atteso CP_1
la ormai consolidata autosufficienza economica;
4 • 17) I sottoscritti e in via Controparte_1 Controparte_2
transattiva, rinunciano ad ogni altra domanda come proposta nel giudizio sopra indicato e qui transatto;
• 18) In ordine alle spese legali, i costituiti tutti convengono, che le stesse sono interamente compensate tra le parti e sottoscrivono all'uopo i rispettivi procuratori per rinuncia alla solidarietà professionale;
• 19) I costituiti dichiarano di essere soddisfatti della intesa raggiunta e di non avere più nulla pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia titolo o causale, fermo il perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto di transazione, rinunciando alle rispettive domande, principale e riconvenzionale, ed accettando reciprocamente le avverse rinunce.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Forio il 15/03/1992
(atto n. 16, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1992) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
5 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Forio per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12441 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
DI
Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOSÈ
AL presso cui elettivamente domicilia in Casamicciola
Terme alla via Castiglione, 33
RICORRENTE
E
rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NONNO
LE IA presso cui elettivamente domicilia in Forio (NA) alla via Casa Patalano n. 5,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 09.06.2025 Controparte_1
premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente in Forio;
che dal matrimonio erano nate due figlie: il 17.4.1995 e Per_1
il 09.09.1998 entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa n.5664/2011 del 05.05.2011; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso delle figlie, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del sig. l'obbligo di pagamento di un assegno di CP_1
mantenimento delle figlie di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 300,00; che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la revoca dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti e l'esclusione di qualsiasi assegno in favore della moglie non ricorrendone i presupposti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva confermare l'assegnazione della ex casa coniugale alla stessa e il rigetto delle altre domande;
infine, in via riconvenzionale chiedeva un assegno di divorzile pari ad €.500,00.
2 All'udienza del 20.11.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano rinvio per depositare telematicamente l'accordo sottoscritto.
All'udienza cartolare dell'11.12.2025 le parti con note di trattazione scritta allegavano l'accordo e chiedevano di rimettere la causa in decisione senza termini;
pertanto, il GI rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 27.04.2011,
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “10) I sig.ri e dichiarano Controparte_1 Controparte_2
concordemente di volere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• 11) I sig.ri e dichiarano di avere Controparte_1 Controparte_2
già definito ogni altra pendenza economica e patrimoniale derivante e
3 connessa al rapporto matrimoniale e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
• 12) la casa coniugale a suo tempo assegnata in sede di separazione personale viene revocata e al contempo il sig. concede in Controparte_1
comodato d'uso gratuito, per la durata di anni 40 (quaranta) l'immobile sito in Forio (NA) alla via Vico II Pera — piano I, identificato al
N.C.E.U. foglio 17, part.lla 244, Zona 1, Cat. A/4, C1. 1, Rc.
178,18, 3 vani.
• 13) Le parti in relazione al comodato di cui al punto che precede convengono che il rapporto di comodato inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto ed il rapporto di comodato sarà disciplinato dagli artt.
1803 e ss c.c..
• 14) La sig.ra si impegna, allo stesso tempo, a non Controparte_2
intraprendere alcuna convivenza con altre persone nella abitazione, oggetto di comodato, qualora ciò si verificasse cesserà immediatamente il comodato disposto da esso sig. nei confronti dell'ex coniuge, la Controparte_1
quale dovrà nel termine massimo di giorni 15 (quindici) rilasciare
l'immobile, previa asportazione dei propri effetti personali.
• 15) Il sottoscritto si impegna e si obbliga a versare in Controparte_1
favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma Controparte_2
di euro trecento (300.00 €) da corrispondersi mensilmente entro e non oltre il giorno 10 (dieci) a mezzo bonifico sul conto corrente con IBAN già conosciuto dal signor La predetta somma verrà Controparte_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT senza bisogno di specifica richiesta.
• 16) In ordine al mantenimento statuito in sede di separazione in favore delle figlie ormai maggiorenni, il sig. nulla verserà alle stesse atteso CP_1
la ormai consolidata autosufficienza economica;
4 • 17) I sottoscritti e in via Controparte_1 Controparte_2
transattiva, rinunciano ad ogni altra domanda come proposta nel giudizio sopra indicato e qui transatto;
• 18) In ordine alle spese legali, i costituiti tutti convengono, che le stesse sono interamente compensate tra le parti e sottoscrivono all'uopo i rispettivi procuratori per rinuncia alla solidarietà professionale;
• 19) I costituiti dichiarano di essere soddisfatti della intesa raggiunta e di non avere più nulla pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia titolo o causale, fermo il perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto di transazione, rinunciando alle rispettive domande, principale e riconvenzionale, ed accettando reciprocamente le avverse rinunce.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Forio il 15/03/1992
(atto n. 16, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1992) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
5 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Forio per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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