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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 11002 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA G. B. MORGAGNI N. 8 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MAZZOLI PIERPAOLO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in verbale di udienza in data 06/11/2025; il P.M è intervenuto
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 26/08/2023 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare oltre che la separazione personale dal coniuge CP_1
, anche lo scioglimento del matrimonio, unione dalla quale non nascevano
[...] figli.
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace.
Con sentenza n. 2810/2024 del 23/10/2024 e pubblicata il 31/10/2024, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi.
Con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 06/11/2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso.
La Giudice delegata ha confermato le condizioni di separazione e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo, in assenza di questioni accessorie.
Il P.M. è intervenuto.
*****
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente.
pagina 2 di 3 Nulla sulle domande accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non avendo parte ricorrente formulato domande circa le questioni economiche.
Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della resistente alla domanda del ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09/05/2013 in Touiref-
Tunisia, tra nata a [...], il [...] e Parte_1 nato a [...], il [...], matrimonio CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA, atto n. 208
Parte 2, Serie C/01 anno 2013;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di
BOLOGNA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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