Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 263/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MARUCCIO SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MARUCCIO SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PM INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Il figlio minore LÒ sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza dello stesso presso il padre e con iscrizione nello stato di famiglia paterno.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità, sulle quali ciascuno deciderà autonomamente nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
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3. I genitori, fatti salvi diversi accordi che tengano conto dell'interesse superiore del figlio e delle esigenze di lavoro di entrambi i genitori - i quali potranno concordare orari e giorni differenti secondo le sopraggiunte necessità mediante avviso/accordo a mezzo mail, sms o whatsapp - hanno concordato le modalità di frequentazione del figlio minore LÒ a settimane alterne da lunedì a lunedì (il genitore il lunedì preleverà LÒ al termine della scuola e lo terrà con sé per tutta la settimana, sino al lunedì successivo).
4. I genitori, nelle rispettive settimane di loro spettanza, provvederanno ad accompagnare e ad andare a prendere il figlio sia a scuola che alle varie attività extrascolastiche e a coprire i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore nella settimana quali vitto, abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione e medicinali da banco.
5. Il figlio minore LÒ trascorrerà con la madre il giorno di Natale del corrente anno e con il padre il successivo giorno di Santo Stefano, il Capodanno 2025 con il papà.
6. Il figlio minore LÒ trascorrerà altresì il giorno di Pasqua 2025 con il padre e il Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre e così, alternativamente, di anno in anno. Per quanto riguarda tutte le altre festività, il minore trascorrerà le stesse, alternativamente di anno in anno, con ciascuno dei genitori.
7. Con riguardo alle vacanze scolastiche estive LÒ trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le ferie da lavoro dei genitori. Detto periodo verrà consensualmente determinato dai genitori, tenuto conto delle singole esigenze di lavoro, entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore, previo congruo avviso da dare all'altro genitore, potrà trascorrere con il figlio una terza settimana. Il restante periodo verrà gestito da entrambi i genitori secondo il regime normale di frequentazione con possibilità, previ accordi, di iscrivere LÒ a campus integrativi e ricreativi, ovvero di far trascorrere dei periodi di villeggiatura con i nonni sia materni che paterni.
8. I genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese relative alla mensa scolastica, alle spese di cancellaria scolastica ricorrenti nell'anno e a quelle extra relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale (ndr. Milano/Verbania) e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a
Pag. 2 gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
9. I genitori, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio - rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio del figlio minore, con impegno a comunicarsi reciprocamente in anticipo gli espatri del figlio.
10. Viene assunto dai genitori l'impegno di non trascorrere il tempo con LÒ in presenza degli eventuali rispettivi compagni, almeno fino al raggiungimento da parte di LÒ dell'età di 10 anni ed avendo poi cura di procedere con un graduale inserimento dei nuovi eventuali compagni, nella vita del minore e di far comprendere a LÒ che le eventuali nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
11. I genitori dichiarano che, qualora dovessero ricorrere i presupposti per l'erogazione dell'Assegno Unico per le figlio, lo stesso verrà percepito dagli stessi al 50%.”
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice Relatore all'udienza già fissata per il 30.04.2025 e, contestualmente,
- di avere depositato unitamente al ricorso congiunto la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 c.3 c.p.c.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di LÒ nato il [...]. Parte_1 CP_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19.03.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
Pag. 3 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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