Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2025, proposto da NI VI, TE VI, US VI, IA VI, UA VI, ER VI, US VI, GI VI, NO VI, DA VI, IE VI, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Giovine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento e/o la riforma
a della deliberazione commissariale n. 11 del 30.04.2025, conosciuta giusta trasmissione a mezzo pec del 06.05.2025, recante atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU 327/2001 dei beni in proprietà dei ricorrenti, adottato dal Commissario ad Acta nominato dal Provveditorato alle OO.PP. della Campania, Molise, Campania, Basilicata e Puglia, giusta subdelega prot. n. 10342 del 27.05.2024 in esecuzione della sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14.11.2016, n. 2472, 08.04.2024, n. 778 e successiva ordinanza di chiarimenti 27.11.2024, n. 2299, nella parte in cui, disponendo la restituzione e la reimmissione in possesso delle particelle del foglio 3: 636, 637, 638, 524 e 640, in quanto non più utili ai fini attuativi della pianificazione urbanistica e non utilizzate “e lasciate agricole”, non ha: 1) disposto e/o previsto il previo ripristino dello stato dei luoghi, neanche a mezzo risarcimento per equivalente; 2) liquidato il risarcimento del danno per occupazione illegittima ai sensi dell’art. 42 bis T.U. 327/2001, anche per violazione ed elusione della sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14.11.2016, n. 2472 (con conseguente nullità della determinazione commissariale reclamata);
e per la declaratoria
1.- della mancata esecuzione dell’incarico affidato al Commissario ad Acta, giusta sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14.11.2016, n. 2472, 08.04.2024, n. 778 e successiva ordinanza di chiarimenti 27.11.2024, n. 2299 e per la conseguente declaratoria di nullità ex art. 21 septies L. 241/90 per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza inter partes TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14.11.2016, n. 2472;
2.- del diritto dei ricorrenti all’esatta esecuzione ed ottemperanza delle sentenze Sez. I, 14.11.2016, n. 2472, 08.04.2024, n. 778 e successiva ordinanza di chiarimenti 27.11.2024, n. 2299 con riferimento al doveroso e necessario ripristino dello stato dei luoghi cristallizzato nel verbale di immissione in possesso del 04.01.1994 e successivi ed alla determinazione e liquidazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima, completamente pretermesse dall’Ausiliario del G.E.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Pugliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. EL SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che i ricorrenti insorgono avverso la delibera del Commissario ad acta n. 11 del 30 aprile 2025 nella parte in cui, disponendo la restituzione di una parte delle aree originariamente occupate, non ha disposto invece il preventivo di ripristino dello stato dei luoghi neppure a mezzo di risarcimento del danno né liquidato il risarcimento per l'occupazione illegittima, lamentando la violazione di precedenti pronunce nonché la mancata esecuzione dell'incarico affidato;
2. Considerato che:
- con l'invocata sentenza n. 2472 del 2016 di questo Tribunale è stata disposta l’acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 ovvero la restituzione dei beni originariamente oggetto di occupazione e, in ogni caso, la liquidazione del risarcimento conseguente all’occupazione illegittima dei medesimi beni, come ivi meglio specificato;
- cosa la successiva invocata sentenza n. 778 del 2024, accertata l'inerzia dell'Amministrazione, questo Tribunale ha ordinato al Comune di Montecorvino Pugliano di compiere le valutazioni e di assumere le determinazioni previste dalla precedente pronuncia;
- il Commissario ad acta nominato, con la determina n. 11 del 2025 ha disposto, in esecuzione delle predette pronunce, l'acquisizione di parte delle aree originariamente occupate nonché la restituzione di altra parte delle medesime aree, autorizzando la restituzione di queste e rinviando a successiva determinazione la liquidazione delle somme dovute (di cui sono tuttavia precisati i criteri di calcolo), in ragione della necessità di provvedere a ulteriori adempimenti istruttori connessi all'aggiornamento della valutazione delle aree, già compiuta dalla Agenzia delle Entrate nel 2015, ai fini della determinazione del valore venale dei beni, su cui calcolare risarcimenti e indennizzi;
- come risulta dall’ordinanza n. 1330 del 21 luglio 2025, assunta nel correlato giudizio R.G. n. 75 del 2024, prodotta dalla medesima ricorrente, il predetto Commissario ha chiesto l'autorizzazione alla nomina di un “dottore agronomo e forestale per la redazione di apposito studio relativamente alle opere di miglioramento fondiario, con relativa stima del ripristino, da eventualmente eseguire sui fondi restituiti, da scegliere tra i dipendenti di ruolo della Pubblica Amministrazione e il cui compenso sarà stabilito secondo i compensi previsti per spese di giustizia” nonché “ una proroga di 180 giorni per poter concludere l’esecuzione della sentenza, tale valutazione tiene conto, in via ottimistica, della collaborazione necessaria e non ostruzionistica da parte dell’Amministrazione”, posto che “si era in attesa di ricevere documentazione probante da parte degli eredi VI che attestassero la consistenza dei luoghi alla data dell’immissione in possesso. Il verbale richiamato del 01/04/1994, nulla dice sullo stato di consistenza dei beni oggetto di occupazione. Di conseguenza ci si è riservati di procedere con la redazione di apposito studio agronomico che desse certezza a quanto asserito sia da parte dell’Ente Comunale e sia da parte attorea”;
Ritenuto quindi che:
- risulta corretta l’articolazione delle attività poste in essere dal Commissario ad acta . Infatti, il citato Commissario ha innanzitutto adottato, in sostituzione dell’Amministrazione, la determinazione dell’11 aprile 2025 relativa all’acquisizione ovvero alla restituzione dei beni originariamente occupati, individuando le aree oggetto di acquisizione o di restituzione. Ciò ha fatto venir meno il vuoto amministrativo successivo alle pronunce del Tribunale, senza che l’adozione del citato atto, già possibile allo stato del procedimento, sia stata ritardata dall’impossibilità di provvedere contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi e alla determinazione dell’indennizzo;
- il ricorso risulta inammissibile nella parte in cui contesta la mancata determinazione degli indennizzi. Con il citato provvedimento, il Commissario ha correttamente disposto che la determinazione degli indennizzi sarebbe avvenuta con un successivo provvedimento, non potendo provvedere al calcolo nell’immediato e nell’ambito del medesimo atto, risultando necessari ulteriori adempimenti volti alla determinazione del valore venale dei beni illegittimamente occupati (quale base di calcolo degli indennizzi) e, in particolare, l’aggiornamento della stima già compiuta dall’Agenzia delle Entrate nel 2015;
- il ricorso risulta inammissibile anche nella parte in cui contesta il mancato ripristino dello stato dei luoghi. Il medesimo Commissario, con la determinazione dell’11 aprile 2025, ha disposto e autorizzato la restituzione di parte delle aree originariamente occupate, senza che ciò possa costituire indice di un diniego del ripristino dello stato dei luoghi (che infatti non è stato espressamente escluso). Il provvedimento ha semplicemente individuato le aree non oggetto di acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, ma non ha negato il ripristino dello stato dei luoghi prima della materiale restituzione, come si evince dalle iniziative successivamente assunte (considerato che il medesimo Commissario, con le istanze formulate, ha manifestato in maniera indiscutibile la necessità di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, chiedendo l’autorizzazione alla nomina di un “dottore agronomo e forestale per la redazione di apposito studio relativamente alle opere di miglioramento fondiario, con relativa stima del ripristino, da eventualmente eseguire sui fondi restituiti”). Inoltre, tale ripristino non era possibile all’atto dell’adozione del provvedimento per la necessità di ricostruire lo stato dei luoghi al momento dell'immissione nel possesso, sulla base degli atti allora redatti (risalenti al 1993-1995) e previa ricerca degli stessi, operazione lunga e complessa (atteso che gli stessi ricorrenti non hanno provveduto alla conservazione ed esibizione dei predetti atti) ma necessaria e preliminare, di cui i medesimi ricorrenti erano consapevoli già prima della proposizione del ricorso, come evidente dalla stessa richiesta del Commissario ad acta (“in merito al ripristino delle aree restituite come da apposita Deliberazione, si era in attesa di ricevere documentazione probante da parte degli eredi VI che attestassero la consistenza dei luoghi alla data dell’immissione in possesso. Il verbale richiamato del 01/04/1994, nulla dice sullo stato di consistenza dei beni oggetto di occupazione – cfr. nota del 19 giugno 2025), dalla pec dei ricorrenti del 30 aprile 2025, dal fatto che nell’ambito del ricorso gli stessi ricorrenti evidenziano la necessità di procedere al ripristino sulla base dei verbali risalenti al 1994 e allegate memorie, rilevando che “dette memorie ivi richiamate contenevano espressamente la descrizione dello stato dei luoghi delle particelle di cui al verbale di immissione in possesso, ma che, purtroppo, essendo trascorso molto tempo (più di trent’anni), i ricorrenti non ne conservano copia; in ogni caso sono agli atti dell’Amministrazione comunale e che il Commissario ad Acta avrebbe dovuto riceverle e valutarle al fine di verificare e disporre, previamente, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi”;
- il ricorso è quindi in parte infondato e in parte inammissibile, secondo l'eccezione formulata dall'Amministrazione costituitasi;
- le spese devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e quanto al resto lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ME, Presidente
NI Andolfi, Consigliere
EL SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SP | OR ME |
IL SEGRETARIO