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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/07/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1315/2021 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 luglio 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. NOVELLI DAVIDE, oggi sostituito dall'avv. Chiara Priami Parte_1 Per l'avv. NOVELLI DAVIDE, oggi sostituito dall'avv. Chiara Parte_2 Priami
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA,
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
l Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. NOVELLI DAVIDE che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
(C.F. ), con l'avv. NOVELLI DAVIDE che lo/a Parte_2 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la sig.ra in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante e liquidatore della società adiva l'intestato Tribunale Parte_3 chiedendo di dichiarare illegittima e conseguentemente nulla e/o revocare/disapplicare l'ordinanza ingiunzione n. 89/2021 del 7/05/2021 con cui l aveva Controparte_1 CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 12.048,00 in relazione all'irregolare occupazione dei lavoratori dall'01/04/2017 al 25/05/2017 e dal 28/10/2017 al Persona_1 Parte_4
30/10/2017, per n. 47 giornate complessive. Chiedeva, in subordine, la riduzione al minimo delle sanzioni con compensazione delle spese.
A sostegno delle pretese azionate, la ricorrente la ricorrente negava che i lavoratori Per_1 [...]
e avessero prestato attività lavorativa prima della formale assunzione, Persona_1 Parte_4 pagina 2 di 7 avvenuta rispettivamente il 26/05/2017 e il 31/10/2017; sosteneva che durante il rapporto di lavoro il sig. sarebbe stato destinatario di richiami verbali per comportamento poco corretto nei confronti Per_1 suoi e dei colleghi, che il giorno 28/11/2017 avrebbe abbandonato il posto di lavoro dopo una colluttazione con il sig. suo coniuge, a seguito della quale era stata inviata formale Controparte_2 lettera di licenziamento e che successivamente, su richiesta del lavoratore, la lite era stata definita bonariamente mediante scrittura privata del 30/11/2017 nella quale il sig. dichiarava Per_1 espressamente di aver lavorato presso la pizzeria dal 26/05/2017.
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva respingere il Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 3.07.2025 per la discussione previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata in data 24/02/2018 nei confronti della ditta esercente attività di pizzeria con insegna “LA Parte_3
VERACE”, a seguito di richiesta di intervento presentata all'Ufficio in data 31/10/2017 dal sig. Per_1 con la quale il lavoratore aveva richiamato quanto già denunciato con Verbale di ricezione querela del
30/10/2017 nei confronti di per il reato di lesioni personali previsto dall'art. 582 c.p. Controparte_2 alla Guardia di Finanza, a cui aveva riferito di avere iniziato a lavorare presso la pizzeria in data
8/03/2017 a seguito di contatto telefonico del sig. marito della responsabile Controparte_2
di avere lavorato tutti i giorni dalle 17,00 alle 23,30 con un giorno di riposo settimanale Parte_1 ma di avere firmato il contratto di lavoro solo in data 26/05/2017 “dopo 2 mesi e insistenti richieste di chiarimenti”, e di non avere ricevuto quanto a lui spettante a titolo di retribuzione per i mesi di settembre e ottobre 2017.
A questo punto si ritiene opportuno analizzare preliminarmente gli esiti degli accertamenti e delle dichiarazioni acquisite nonché le testimonianze rese da alcuni lavoratori escussi in corso di causa.
Il teste comune durante gli accertamenti aveva riferito agli ispettori di lavorare alle Parte_4 dipendenze della ditta “dalla fine dell'estate, non ricordo di preciso il mese” e che “faceva lo Per_1 stesso orario mio e degli altri dipendenti, per le stesse giornate settimanali”, tuttavia, poiché l'ultimo giorno di lavoro di risultava essere stato il sabato 28/10/2017 e che il 29/10/2017 vi fu la Per_1
pagina 3 di 7 colluttazione con , il su specifica richiesta, precisava di aver “conosciuto il pizzaiolo CP_2 Pt_4 solo il giorno prima che andasse via perché il giorno in cui ha discusso col titolare io non ero presente.
Quindi ho fatto qualche giorno di prova (solo il sabato) e il lunedì o martedì sono stato regolarizzato”.
Escusso in corso di causa aveva confermato il contenuto e la sottoscrizione della dichiarazione, precisando più volte, tuttavia di aver iniziato a lavorare il 30 ottobre 2017.
In ordine alle discussioni tra il sig. e ha riferito di essere stato presente alcune volte CP_2 CP_3 altre volte i fatti gli sono stati riferiti dal fratello.
Con Stante le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, la aveva contestato per il lavoratore l'irregolare occupazione, a decorrere dal 28.10.2017, prima della formale assunzione avvenuta il
31/10/2017.
Una particolare attenzione va posta nei confronti del teste il quale ha confermato il contenuto Per_1 della denuncia-querela presentata alla Guardia di Finanza e della richiesta di intervento presentata all' ; ha confermato di essere noto ai colleghi come “Mimmo” e ha riferito di Controparte_1 avere prestato lavoro come cuoco presso il ristorante pizzeria sin dal mese di Parte_2 marzo 2017 ma di essere stato assunto solo il successivo 26/05/2017; ha riferito di avere un contenzioso pendente per un rapporto di lavoro successivo e distinto da quello di cui è causa, e relativo al periodo 2021.
Il teste in sede di accertamenti, il 24.02.2018, aveva riferito di lavorare presso la pizzeria Tes_1 dal 1.04.2017 e di avere di avere “conosciuto il cittadino egiziano di nome così lo Per_2 chiamavamo, faceva il pizzaiolo e ha lavorato nel periodo in cui ho iniziato a lavorare io, era il mese di aprile 2017”. All'udienza del 18 luglio 2023 il oltre a confermare la dichiarazione rilasciata agli Tes_1 ispettori ha tuttavia precisato di aver conosciuto dopo un paio di mesi dall'inizio della sua Per_2 attività lavorativa ovvero un paio di mesi dopo rispetto al 1° aprile, pur non ricordandosi la data precisa. Ha riferito infine che “nel mese di aprile faceva il pizzaiolo , marito della Controparte_2 sig.ra ”. Pt_1
Va detto in proposito che essendo il sig. stato assunto formalmente il 26.05.2017, nelle Per_1 dichiarazioni rilasciate all'Ispettore il non indicata una data precisa in cui avrebbe Tes_1 Per_1 iniziato a lavorare, il riferisce solamente che lo stesso aveva lavorato nel suo stesso periodo, per Tes_1 poi essere invece più chiaro in sede di escussione quando ha precisa di aver conosciuto un paio Per_2 di mesi dopo il 1° aprile, avvalorando la data di assunzione avvenuta il 26.05.2017 e non come erroneamente sostenuto da parte resistente ovvero nel luglio 2017 precisando altresì che nel mese di pagina 4 di 7 aprile faceva il pizzaiolo , marito della sig.ra . Controparte_2 Pt_1
Il teste comune che aveva dichiarato agli ispettori di avere lavorato fino al mese di Testimone_2 marzo 2017 presso un ristorante di Follonica e nella pizzeria La Verace da aprile/maggio 2017 ha confermato il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori;
sentito come teste ha tuttavia parzialmente ritrattato le precedenti dichiarazioni e ha affermato di avere iniziato a lavorare a fine maggio e che il Sig. iniziò qualche giorno dopo di lui. È risultato formalmente Persona_1 assunto solo in data 22/05/2017.
Il teste che non era stato sentito all'epoca della verifica dagli ispettori in quanto non era Tes_3 più occupato all'epoca degli accertamenti, escusso all'udienza del 28.04.2023, ha riferito di ricordare che iniziò a lavorare a fine maggio ma di non ricordare il giorno preciso. Persona_1
Ebbene, in merito all'istruttoria va detto che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno Controparte_1 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
Laddove comunque possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in pagina 5 di 7 giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021).
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Facendo applicazione di questi principi, sulla scorta dell'istruttoria espletata e dei principi sopra richiamati, attesa la conferma da parte dei lavoratori escussi delle dichiarazioni rese agli ispettori e considerato che a distanza di circa 5/6 anni alcune di queste sono state parzialmente ritrattate e/o modificate, proprio con riferimento alla decorrenza della data di assunzione di (si veda la Per_1 testimonianza di e ) e considerato che ha invece confermato di aver Tes_1 Tes_2 Pt_4 Per_1 iniziato a lavorare come cuoco presso il ristorante pizzeria sin dal mese di Parte_2 marzo 2017 ma di essere stato assunto solo il successivo 26/05/2017, nessun dubbio può nascere in merito alla responsabilità della sig.ra la quale, come correttamente rilevato dai resistenti, Parte_1 per prassi prima di procedere alla formale assunzione dei lavori, faceva effettuare un periodo di
“prova” al nero ai lavoratori che poi avrebbe assunto.
Una considerazione è opportuno effettuare anche in merito alla scrittura privata sottoscritta in data
30.11.2017 tra il lavoratore e la società nella quale il Parte_3 Parte_1 sig. aveva accettato la somma di € 1.700,00 “a saldo e stralcio e transazione di ogni e qualsiasi Per_1 eventuale pretesa” dichiarando di avere iniziato a lavorare il 26 maggio 2017 ed impegnandosi a rimettere la querela presentata alla Guardia di Finanza.
Ebbene, trattandosi appunto di un accordo transattivo volto ad una composizione dei rispettivi interessi e non di un giudizio destinato all'accertamento della verità dei fatti, non si ritiene rilevante ai fini della decisione ed opponibile all' . CP_1
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, e ritenuta la fondatezza degli accertamenti, non vi è dubbio che la ricorrente sia responsabile degli illeciti denunciati e ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta. pagina 6 di 7 Infine, per quanto riguarda la misura delle sanzioni questo giudice ritiene di dover confermare gli importi di cui alle sanzioni. Nelle ordinanze di ingiunzione sono indicati i riferimenti normativi applicati per la determinazione delle sanzioni e le circostanze concrete che sono state prese in considerazione a tale fine.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015, ai minimi tariffari stante la non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.032,00 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1315/2021 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 luglio 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. NOVELLI DAVIDE, oggi sostituito dall'avv. Chiara Priami Parte_1 Per l'avv. NOVELLI DAVIDE, oggi sostituito dall'avv. Chiara Parte_2 Priami
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA,
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
l Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. NOVELLI DAVIDE che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
(C.F. ), con l'avv. NOVELLI DAVIDE che lo/a Parte_2 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la sig.ra in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante e liquidatore della società adiva l'intestato Tribunale Parte_3 chiedendo di dichiarare illegittima e conseguentemente nulla e/o revocare/disapplicare l'ordinanza ingiunzione n. 89/2021 del 7/05/2021 con cui l aveva Controparte_1 CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 12.048,00 in relazione all'irregolare occupazione dei lavoratori dall'01/04/2017 al 25/05/2017 e dal 28/10/2017 al Persona_1 Parte_4
30/10/2017, per n. 47 giornate complessive. Chiedeva, in subordine, la riduzione al minimo delle sanzioni con compensazione delle spese.
A sostegno delle pretese azionate, la ricorrente la ricorrente negava che i lavoratori Per_1 [...]
e avessero prestato attività lavorativa prima della formale assunzione, Persona_1 Parte_4 pagina 2 di 7 avvenuta rispettivamente il 26/05/2017 e il 31/10/2017; sosteneva che durante il rapporto di lavoro il sig. sarebbe stato destinatario di richiami verbali per comportamento poco corretto nei confronti Per_1 suoi e dei colleghi, che il giorno 28/11/2017 avrebbe abbandonato il posto di lavoro dopo una colluttazione con il sig. suo coniuge, a seguito della quale era stata inviata formale Controparte_2 lettera di licenziamento e che successivamente, su richiesta del lavoratore, la lite era stata definita bonariamente mediante scrittura privata del 30/11/2017 nella quale il sig. dichiarava Per_1 espressamente di aver lavorato presso la pizzeria dal 26/05/2017.
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva respingere il Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 3.07.2025 per la discussione previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata in data 24/02/2018 nei confronti della ditta esercente attività di pizzeria con insegna “LA Parte_3
VERACE”, a seguito di richiesta di intervento presentata all'Ufficio in data 31/10/2017 dal sig. Per_1 con la quale il lavoratore aveva richiamato quanto già denunciato con Verbale di ricezione querela del
30/10/2017 nei confronti di per il reato di lesioni personali previsto dall'art. 582 c.p. Controparte_2 alla Guardia di Finanza, a cui aveva riferito di avere iniziato a lavorare presso la pizzeria in data
8/03/2017 a seguito di contatto telefonico del sig. marito della responsabile Controparte_2
di avere lavorato tutti i giorni dalle 17,00 alle 23,30 con un giorno di riposo settimanale Parte_1 ma di avere firmato il contratto di lavoro solo in data 26/05/2017 “dopo 2 mesi e insistenti richieste di chiarimenti”, e di non avere ricevuto quanto a lui spettante a titolo di retribuzione per i mesi di settembre e ottobre 2017.
A questo punto si ritiene opportuno analizzare preliminarmente gli esiti degli accertamenti e delle dichiarazioni acquisite nonché le testimonianze rese da alcuni lavoratori escussi in corso di causa.
Il teste comune durante gli accertamenti aveva riferito agli ispettori di lavorare alle Parte_4 dipendenze della ditta “dalla fine dell'estate, non ricordo di preciso il mese” e che “faceva lo Per_1 stesso orario mio e degli altri dipendenti, per le stesse giornate settimanali”, tuttavia, poiché l'ultimo giorno di lavoro di risultava essere stato il sabato 28/10/2017 e che il 29/10/2017 vi fu la Per_1
pagina 3 di 7 colluttazione con , il su specifica richiesta, precisava di aver “conosciuto il pizzaiolo CP_2 Pt_4 solo il giorno prima che andasse via perché il giorno in cui ha discusso col titolare io non ero presente.
Quindi ho fatto qualche giorno di prova (solo il sabato) e il lunedì o martedì sono stato regolarizzato”.
Escusso in corso di causa aveva confermato il contenuto e la sottoscrizione della dichiarazione, precisando più volte, tuttavia di aver iniziato a lavorare il 30 ottobre 2017.
In ordine alle discussioni tra il sig. e ha riferito di essere stato presente alcune volte CP_2 CP_3 altre volte i fatti gli sono stati riferiti dal fratello.
Con Stante le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, la aveva contestato per il lavoratore l'irregolare occupazione, a decorrere dal 28.10.2017, prima della formale assunzione avvenuta il
31/10/2017.
Una particolare attenzione va posta nei confronti del teste il quale ha confermato il contenuto Per_1 della denuncia-querela presentata alla Guardia di Finanza e della richiesta di intervento presentata all' ; ha confermato di essere noto ai colleghi come “Mimmo” e ha riferito di Controparte_1 avere prestato lavoro come cuoco presso il ristorante pizzeria sin dal mese di Parte_2 marzo 2017 ma di essere stato assunto solo il successivo 26/05/2017; ha riferito di avere un contenzioso pendente per un rapporto di lavoro successivo e distinto da quello di cui è causa, e relativo al periodo 2021.
Il teste in sede di accertamenti, il 24.02.2018, aveva riferito di lavorare presso la pizzeria Tes_1 dal 1.04.2017 e di avere di avere “conosciuto il cittadino egiziano di nome così lo Per_2 chiamavamo, faceva il pizzaiolo e ha lavorato nel periodo in cui ho iniziato a lavorare io, era il mese di aprile 2017”. All'udienza del 18 luglio 2023 il oltre a confermare la dichiarazione rilasciata agli Tes_1 ispettori ha tuttavia precisato di aver conosciuto dopo un paio di mesi dall'inizio della sua Per_2 attività lavorativa ovvero un paio di mesi dopo rispetto al 1° aprile, pur non ricordandosi la data precisa. Ha riferito infine che “nel mese di aprile faceva il pizzaiolo , marito della Controparte_2 sig.ra ”. Pt_1
Va detto in proposito che essendo il sig. stato assunto formalmente il 26.05.2017, nelle Per_1 dichiarazioni rilasciate all'Ispettore il non indicata una data precisa in cui avrebbe Tes_1 Per_1 iniziato a lavorare, il riferisce solamente che lo stesso aveva lavorato nel suo stesso periodo, per Tes_1 poi essere invece più chiaro in sede di escussione quando ha precisa di aver conosciuto un paio Per_2 di mesi dopo il 1° aprile, avvalorando la data di assunzione avvenuta il 26.05.2017 e non come erroneamente sostenuto da parte resistente ovvero nel luglio 2017 precisando altresì che nel mese di pagina 4 di 7 aprile faceva il pizzaiolo , marito della sig.ra . Controparte_2 Pt_1
Il teste comune che aveva dichiarato agli ispettori di avere lavorato fino al mese di Testimone_2 marzo 2017 presso un ristorante di Follonica e nella pizzeria La Verace da aprile/maggio 2017 ha confermato il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori;
sentito come teste ha tuttavia parzialmente ritrattato le precedenti dichiarazioni e ha affermato di avere iniziato a lavorare a fine maggio e che il Sig. iniziò qualche giorno dopo di lui. È risultato formalmente Persona_1 assunto solo in data 22/05/2017.
Il teste che non era stato sentito all'epoca della verifica dagli ispettori in quanto non era Tes_3 più occupato all'epoca degli accertamenti, escusso all'udienza del 28.04.2023, ha riferito di ricordare che iniziò a lavorare a fine maggio ma di non ricordare il giorno preciso. Persona_1
Ebbene, in merito all'istruttoria va detto che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno Controparte_1 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
Laddove comunque possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in pagina 5 di 7 giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021).
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Facendo applicazione di questi principi, sulla scorta dell'istruttoria espletata e dei principi sopra richiamati, attesa la conferma da parte dei lavoratori escussi delle dichiarazioni rese agli ispettori e considerato che a distanza di circa 5/6 anni alcune di queste sono state parzialmente ritrattate e/o modificate, proprio con riferimento alla decorrenza della data di assunzione di (si veda la Per_1 testimonianza di e ) e considerato che ha invece confermato di aver Tes_1 Tes_2 Pt_4 Per_1 iniziato a lavorare come cuoco presso il ristorante pizzeria sin dal mese di Parte_2 marzo 2017 ma di essere stato assunto solo il successivo 26/05/2017, nessun dubbio può nascere in merito alla responsabilità della sig.ra la quale, come correttamente rilevato dai resistenti, Parte_1 per prassi prima di procedere alla formale assunzione dei lavori, faceva effettuare un periodo di
“prova” al nero ai lavoratori che poi avrebbe assunto.
Una considerazione è opportuno effettuare anche in merito alla scrittura privata sottoscritta in data
30.11.2017 tra il lavoratore e la società nella quale il Parte_3 Parte_1 sig. aveva accettato la somma di € 1.700,00 “a saldo e stralcio e transazione di ogni e qualsiasi Per_1 eventuale pretesa” dichiarando di avere iniziato a lavorare il 26 maggio 2017 ed impegnandosi a rimettere la querela presentata alla Guardia di Finanza.
Ebbene, trattandosi appunto di un accordo transattivo volto ad una composizione dei rispettivi interessi e non di un giudizio destinato all'accertamento della verità dei fatti, non si ritiene rilevante ai fini della decisione ed opponibile all' . CP_1
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, e ritenuta la fondatezza degli accertamenti, non vi è dubbio che la ricorrente sia responsabile degli illeciti denunciati e ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta. pagina 6 di 7 Infine, per quanto riguarda la misura delle sanzioni questo giudice ritiene di dover confermare gli importi di cui alle sanzioni. Nelle ordinanze di ingiunzione sono indicati i riferimenti normativi applicati per la determinazione delle sanzioni e le circostanze concrete che sono state prese in considerazione a tale fine.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015, ai minimi tariffari stante la non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.032,00 oltre rimborso forfettario.
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Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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