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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/05/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1727/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALLI MASSIMILIANO che la rappresenta e difende come da procura RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via Porta Lodi Controparte_1 C.F._2
20900 MONZA presso lo studio dell'avv. BONGIOVANNI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende come da procura RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale di Monza adito adito, contrariis reiectis, così provvedere: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 seguenti
CONDIZIONI
1. Confermare la sentenza parziale n. 1515/2023 pubblicata il 04.07.2023 di scioglimento del matrimonio contratto da e in data 24.5.1999 in MEDA (trascritto Parte_1 Controparte_1 al nr. 14 parte I del registro atti di matrimonio di quel Comune);
pagina 1 di 14 2. Ordinare che la sentenza definitiva, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MEDA per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
3. Confermare l'affido del figlio minore in via esclusiva alla madre con collocazione presso la Per_1 residenza della stessa fatto salvo il monitoraggio dei Servizi Sociali così come indicato nelle conclusioni di cui alla relazione del 11.12.2024 in merito ai rapporti del minore con il padre;
4. attribuire a carico del resistente un contributo al mantenimento per i figli e Controparte_1 ER
in favore della madre affidataria nella misura di € 400,00 mensili complessivi (€ 200,00 a Per_1 figlio), oltre rivalutazione annuale istat ed oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche sportive ed educative come da Protocollo Tribunale di Monza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si insiste per la condanna alle spese di giudizio in considerazione anche dell'ultima relazione dei servizi sociali agli atti in punto proprio all'affido esclusivo ed alla situazione del minore . Per_1
per Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le causali di cui in narrativa,
-. Rigettare la richiesta avversa di affidamento esclusivo dei figli in favore della sig.ra , in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto;
-. Ridurre l'assegno di mantenimento a suo tempo disposto in favore dei tre figli, escludendo dal diritto la figlia maggiore, , in quanto decaduta dal beneficio per essere entrata stabilmente nel Persona_3 mondo del lavoro e comunque aver intrapreso attività lavorativa regolare.
In via istruttoria: si chiede sin da ora che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ordinare l'esibizione dell'estratto contributivo e dichiarazioni dei redditi di , inerenti i 3 (tre) anni precedenti l'introduzione del corrente Persona_3 giudizio. Con riserva di integrare le istanze istruttorie e/o le argomentazioni e deduzioni formulate sopra, in ragione delle eventuali difese avverse.
Con vittoria di spese e compensi del corrente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa perviene in decisione sulle condizioni del divorzio, essendo stata già emessa sentenza sullo status.
I. PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI All'esito dell'udienza presidenziale venivano assunti i seguenti provvedimenti:
Il Presidente Rilevato che la ricorrente chiede l'affido esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé, oltre ad un contributo di euro 600,00 mensili per i figli nata in [...]_3
29/12/2001, a AN (CO), maggiorenne, con un primo impiego ma non ancora economicamente autosufficiente, nata in data [...] e nato in [...]_1
14.06.2014, tutti studenti economicamente non autosufficienti. Sono seguiti dai servizi sociali di Meda. Il padre vede in spazio neutro. Per_1
Deve essere acquisita la relazione dei servizi sociali del Comune di Meda al fine di un'eventuale modifica dell'affidamento. Allo stato, va confermato l'affido all'ente, con pagina 2 di 14 collocamento presso la madre e la prosecuzione degli incontri in spazio neutro tra Per_1
e il padre. La casa coniugale è andata all'asta, per cui la ricorrente si è dovuta trasferire con i figli in un immobile condotto in locazione ad un canone di euro 800 mensili. La ricorrente, che è titolare di un'impresa di pulizie, ha dichiarato nel 2020 un reddito netto mensile di euro 4.429.
Nel 2020 il marito è fallito anche in proprio, non ha mai versato il contributo al mantenimento dei figli ma da gennaio 2022, dopo l'apertura del procedimento penale, sta versando euro 1.000 mensili, forse per rientrare dal debito accumulato in questi anni a titolo di contributo al mantenimento dei figli.Il contributo a suo carico viene stabilito come da domanda,
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970: 1) Conferma l'affido del figlio minore ai servizi sociali territorialmente competenti Per_1 in relazione alla residenza del minore, attualmente Meda, con prosecuzione degli incarichi già conferiti all'Ente di:
-continuare gli incontri tra il padre e il minore con le modalità più idonee e con Per_1 potere di sospendere tali incontri ove pregiudizievoli per il minore;
-assicurare la prosecuzione degli interventi specialistici in corso per il minore;
-assicurare il costante monitoraggio della situazione del minore e del nucleo familiare, attraverso i colloqui con i componenti del nucleo e il confronto con la Scuola, gli Enti pubblici e privati, gli Operatori, i Servizi e i diversi soggetti coinvolti;
- disporre gli opportuni interventi in favore del nucleo familiare;
2) dispone che l'ente affidatario trasmetta a questo ufficio ( entro il 31.12.2022 una relazione Email_1 aggiornata nella quale dovrà essere indicato ogni elemento utile ai fini dell'affidamento e delle facoltà di visita del padre, l'esito degli interventi in favore del nucleo familiare ed eventuali ulteriori interventi;
3) pone a carico del padre l'importo di euro 600, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2023 e con riferimento al mese di ottobre 2022. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
4) Fissa per la comparizione dei legali delle parti l'udienza del 2.3.2023 ore 10.20 avanti a sé quale G.I.;
5) Fissa termine perentorio a parte ricorrente per la notifica della presente ordinanza a parte resistente con l'osservanza dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c. ridotti alla metà;
pagina 3 di 14 6) Assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma nr. 2),3),4),5) e 6); 7) Assegna termine a parte resistente sino a 10 giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 I e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai servizi sociali del . CP_2
Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
II. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE nato in Per_1 data 14.06.2014 Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
In sede di separazione, pronunciata con sentenza Tribunale di Monza nr. 763/2021, è stato disposto l'affido dei figli minori all'ente. All'epoca il faceva uso di stupefacenti dal CP_1
2013/2014, la separazione è stata a lui addebitata. In un raptus di follia aveva distrutto l'abitazione con una spranga ed era uscito nudo in strada. Nella relazione dei servizi sociali del di Meda in data 19.12.2022 si legge: CP_2
pagina 4 di 14 pagina 5 di 14 La prima relazione dello spazio neutro, del marzo 2023, rilevava il buon andamento degli incontri tra il padre e : Per_1
pagina 6 di 14 Con provvedimento in data 24.2.2023 il Tribunale per i Minorenni di Milano, previa conferma dell'affido all'ente e degli incarichi già conferiti, dichiarava non luogo a provvedere per la pendenza del presente giudizio.
Nella relazione del 26.2.2024 i servizi sociali del Comune di Meda evidenziavano che il figlio era contento di incontrare il padre, che però aveva disertato alcuni incontri in Per_1 spazio neutro e chiedevano di poter regolamentare le visite padre-figlio, previa revoca dell'affido all'ente, disponendo l'affido esclusivo alla madre.
Con ordinanza 8.3.2024 il G.I. così provvedeva:
Letta la relazione dei servizi sociali del Comune di Meda in data 26.2.2024, che chiedono la revoca dell'affido all'ente, disporsi l'affido esclusivo in favore della madre dei figli minori (14.6.2014) e (25.6.2006), anche per le questioni di maggior Per_1 ER interesse, compresa la facoltà di richiedere il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio dei minori, demandando all'ente la regolamentazione dei rapporti padre-figli con possibilità di ampliamento o sospensione qualora ritenuti pregiudizievoli per i figli. Dalla relazione si evince che il figlio , che frequenta il IV anno della scuola Per_1 primaria, manifesta forte volontà di incontrare il padre anche in spazio neutro e reagisce
pagina 7 di 14 negativamente in caso di sua assenza. Il padre ha disertato alcuni incontri in spazio neutro, ha chiesto un appuntamento al per la ripresa del monitoraggio, non presentandosi poi Pt_2 all'incontro fissato, si è recato una sola volta al CPS per il monitoraggio, tutti percorsi che sono rilevanti per poter ipotizzare una progressiva liberalizzazione dei rapporti con il figlio. L'atteggiamento del padre, che diserta gli incontri in spazio neutro con , Per_1 disattendendo le sue aspettative, denotano una scarsa considerazione delle legittime pretese del figlio minore, di cui non comprende le esigenze. La mancata adesione ai percorsi al
e al CPS non consente di verificare le sue attuali condizioni psico-fisiche. Tali Pt_2 elementi inducono a disporre l'affido esclusivo dei figli minori in favore della madre. Al fine di evitare che il comportamento del padre sopra descritto possa pregiudicare il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori e di richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio dei figli, nonché di provvedere alle incombenze amministrative relative ai minori. I servizi sociali competenti potranno regolamentare le visite padre-figlio con possibilità di liberalizzazione in caso di andamento favorevole e di partecipazione costante e collaborante da parte del padre o sospensione nel caso in cui possano comportare pregiudizio per il minore.
La figlia diverrà maggiorenne a giugno 2024, per cui può concordare sin d'ora ER direttamente con il padre le modalità di visita. Dovrà proseguire il monitoraggio da parte dell'ente. E' necessario che prosegua i percorsi presso il e il CPS al fine di verificare le CP_1 Pt_2 sue condizioni psico-fisiche, presupposto necessario per un'eventuale liberalizzazione degli incontri con . Per_1
Rilevato che il resistente chiede la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento della figlia , maggiorenne, in quanto lavora. Per_3 Pt_ All'udienza del 7.3.2024 la ha dichiarato che sta lavorando part-time da oltre Per_3 un anno presso Cinelandia in forza di contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di euro 700/730 mensili ed è socia accomandante della società che ha aperto la madre, che si occupa di attività di pulizie.
Ritenuto, pertanto, che il contributo a carico del padre per il mantenimento di Per_3 debba essere revocato, in quanto sta lavorando stabilmente da oltre un anno e, se incrementasse le ore lavorative, potrebbe avere piena autosufficienza economica;
ritenuta la causa matura per la decisione, previo aggiornamento della situazione reddituale delle parti
P.Q.M.
Così provvede, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale: 1) Revoca l'affido all'ente e dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre con facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori e di richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio dei figli, nonché di provvedere alle incombenze amministrative relative ai minori.
2) Dispone che i servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza dei minori (attualmente Meda) regolamentino le visite padre-figlio con possibilità di pagina 8 di 14 liberalizzazione in caso di andamento favorevole e di partecipazione costante e collaborante da parte del padre o sospensione nel caso in cui possano comportare pregiudizio per il minore.
3) Dispone che la figlia , che diverrà maggiorenne a giugno 2024, possa ER concordare sin d'ora direttamente con il padre le modalità di visita;
4) Dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei servizi sociali territorialmente competenti;
5) invita a proseguire i percorsi presso il e il CPS al fine di verificare le sue CP_1 Pt_2 condizioni psico-fisiche, presupposto necessario per un'eventuale liberalizzazione degli incontri con il figlio;
Per_1
6) dispone che i servizi sociali trasmettano a questo ufficio
( entro il 10.12.2024, ovvero Email_1 immediatamente in caso di pregiudizio per i minori, una relazione aggiornata evidenziando ogni elemento utile ai fini dell'affidamento e delle facoltà di visita del padre, dell'andamento degli incontri tra padre e figlio e dei percorsi di al e al CPS, ai CP_1 Pt_2 quali potranno richiedere un aggiornamento, indicando eventuali interventi in favore dei minori e del nucleo familiare;
7) Revoca il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia con Per_3 decorrenza dalla data della domanda (marzo 2024);
8) Ordina ad entrambe le parti l'esibizione in giudizio entro il 20.12.2024 del PF 2022- 2023 e 2024; solo laddove non venisse presentato il PF, dovranno essere prodotte le CU
2022-2023 e 2024, in ogni caso le buste paga 2024;
9) Assegna termine sino al 17.1.2025 per la trasmissione del foglio di precisazione delle conclusioni;
10) Concede i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
11) Rimette la causa al Collegio per la decisione alla scadenza dei termini.
Si comunichi anche ai servizi sociali del di Meda. CP_2
Monza, 8 marzo 2024
Il Giudice dott. Carmen Arcellaschi
Nella relazione conclusiva dei servizi sociali di Meda in data 11.12.2024, di seguito trascritta, si legge:
pagina 9 di 14 pagina 10 di 14 Pertanto, in considerazione della scarsa collaborazione del padre, che ha disertato anche gli incontri in spazio neutro da marzo a giugno 2024 e non era neppure rintracciabile, con del figlio minore , salvo poi apprendere dal suo legale che, ai primi di CP_3 Per_1 giugno, era stato incarcerato per fatti pregressi, va confermato l'affido esclusivo alla madre e il collocamento presso di lei del figlio minore ( è divenuta maggiorenne a Per_1 ER giugno 2023).
Al fine di evitare che il disinteresse del padre possa pregiudicare il concreto esercizio della potestà genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute, educazione, istruzione e residenza e di richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio nonché di provvedere alle incombenze amministrative relative al minore.
Qualora il padre lo richieda, potrà vedere il figlio in spazio neutro, se sarà Per_1 Per_1 disponibile e se le condizioni psico-fisiche del padre lo consentiranno. A tal fine i servizi potranno acquisizione una relazione aggiornata dal Serd e dal CPS che attesti la sua situazione psico-fisica e se persista la dipendenza da stupefacenti.
Devono proseguire il percorso psicologico in favore di e il sostegno alla Per_1 genitorialità, se il padre sarà disponibile in tal senso.
pagina 11 di 14 III. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Il Tribunale Fallimentare di Como ha pronunciato con sentenza 39/2020 il
[...]
di cui il era amministratore e socio accomandatario, con Parte_3 CP_1 fallimento in proprio del e la casa coniugale di Via Zara è andata all'asta. CP_1 Nonostante avesse ottenuto l'assegnazione della casa coniugale, non ha più Parte_1 potuto abitarci e, dal 2019, ha dovuto sottoscrivere contratto di locazione – abitando sempre a Meda – per consentire ai propri figli di avere un idoneo ed adeguato contesto abitativo di crescita.
Ha aperto una propria impresa individuale di pulizie.
La figlia maggiore, , risulta impiegata con contratto part – time presso la Persona_3
CINELANDIA Spa, avente sede in AN (CO), via Caduti di Nassirya n. 5 e sembrerebbe rivestire la qualifica di socio accomandante nell' Impresa di Pulizie LL RA di RA
LL & C. Sas (cfr. Doc. 1).
In sede di separazione è stato previsto un contributo di euro 250 per ogni figlio, ridotti ad euro 200 per figlio nel presente giudizio,di cui la ricorrente chiede la conferma per e ER
, precisando che il resistente non ha mai versato nulla. Per_1 ha documentalmente provato di aver percepito euro 2.520,66 nel 2024 fino a CP_1 gennaio 2025, è stato ristretto in carcere per un certo periodo.
Il contributo a carico del padre pere il mantenimento dei figli , maggiorenne ma ER economicamente non autosufficiente e , minorenne e studente, viene previsto come Per_1 da dispositivo.
Il contributo a carico del padre in favore della figlia maggiorenne che lavora, è già Per_3 stato revocato da marzo 2024 e il provvedimento va confermato. IV. L'assegno unico familiare spetta alla madre in quanto affidataria in via esclusiva. V. Le spese del presente giudizio devono essere compensate per la natura necessaria e la necessità di istruirlo, in quanto il figlio minore voleva riprendere i rapporti con il padre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei, Per_1 con facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute, educazione, istruzione e residenza, di richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio nonché di provvedere alle incombenze amministrative relative al minore. Qualora il padre lo richieda, potrà vedere in spazio neutro se sarà disponibile e se le Per_1 Per_1 condizioni psico-fisiche del padre lo consentiranno. A tal fine i servizi potranno acquisizione una relazione aggiornata dal e dal CPS che attesti la sua situazione psico- Pt_2 fisica e se persista la dipendenza da stupefacenti.;
pagina 12 di 14 II. Dispone la prosecuzione del percorso psicologico in favore del figlio minore;
Per_1
III. Dispone la prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità se il si renderà CP_1 disponibile;
IV. Pone a carico del padre l'importo di euro 300 per e , da versarsi con Per_1 ER decorrenza dal mese di aprile 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025.
V. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli e , da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per ER Per_1 le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero pagina 13 di 14 successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero da Parte_1
VII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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