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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2142/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2142/2020 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede a Bologna, in via Stalingrado n. 45 (P. Iva: ), elettivamente domiciliata, ai fini del P.IVA_1
presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Antonino G. Distefano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato a Ragusa, in via Dante n. 103 presso lo studio dell'Avv. Veronica Di
Lorenzo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, unitamente all'Abg. Patrick
Raniolo
APPELLATO
E CONTRO
(Cod. Fisc. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024, le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto. pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato in data 3.7.2020, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 331/2019 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa in data 31.10.2019, depositata e resa pubblica in pari data, non notificata, resa a definizione del procedimento n. 685/2018 R.G., a mezzo della quale veniva accolta la domanda proposta da di risarcimento del danno Controparte_2
derivantegli dal sinistro occorso il 24.9.2017, verso le ore 19:00, condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'appello si fondava sui seguenti motivi:
1. Errata valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto il Giudice di Pace aveva accolto la domanda di parte attrice, ritenendola fondata sulla base del modello CAI, delle risultanze della C.T.U. e della dichiarazione testimoniale di , mentre – in tesi dell'appellante – nessuno Testimone_1
degli elementi raccolti nella fase istruttoria, tanto meno quelli richiamati dal Giudice, bastava a dimostrare i fatti di causa, superando le eccezioni formulate dalla difesa.
In particolare, quanto alla prova testimoniale, la Compagnia deduceva che il teste non era stato identificato in maniera sufficientemente idonea e che, ad ogni modo la sua testimonianza risultava inconducente e irrilevante, non avendo egli assistito al sinistro de quo.
In merito al modello C.A.I., deduceva che lo stesso non era stato sottoscritto dalla , proprietaria CP_3
del veicolo Peugeot 107 e litisconsorte necessaria, bensì dal solo , asserito conducente della Per_1
Peugeot e litisconsorte facoltativo. Quindi, richiamava giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della R.C.A., la dichiarazione confessoria contenuta nel C.I.D. è opponibile all'assicurazione se viene resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, perché in questo caso il litisconsorzio è necessario, mentre non può dirsi altrettanto se il conducente del veicolo non ne è il proprietario. In questo caso, infatti, il litisconsorzio è facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma è liberamente apprezzabile dal giudice, che, nel caso di specie – ritiene l'appellante – ha valutato erroneamente il quadro probatorio.
In merito alle conclusioni della C.T.U., invece, osservava l'appellante che queste risultavano del tutto svincolate da dati oggettivi e tecnici, limitandosi a “prendere per buone” le asserzioni del CP_2
recependole acriticamente, senza tenere conto delle osservazioni della difesa e senza esaminare in alcun modo il comportamento dello stesso nella determinazione dell'evento lesivo e del danno. CP_2
2. Sul quantum debeatur. In via subordinata, l'appellante contestava anche la quantificazione del danno operata in sentenza. In particolare, contestava il valore commerciale del veicolo di parte attrice stabilito in sentenza (e dal C.T.U.) in € 5.000,00, in quanto il C.T.U. non aveva potuto ispezionare il mezzo e, quindi, non ne aveva potuto constatare lo stato d'uso. Inoltre, il C.T.U. non precisava da quale pagina 2 di 10 fonte avesse tratto il relativo dato, che risultava, pertanto, anch'esso arbitrariamente stabilito. Inoltre, nessuna somma doveva essere riconosciuta a titolo di FRAM, liquidata, invece, dal Giudice in € 500,00 in assenza di alcun supporto probatorio.
Per i superiori motivi, chiedeva l'integrale rigetto della domanda promossa in Parte_1
primo grado da perché infondata e non provata per tutte le ragioni esposte;
in via Controparte_2 subordinata, accertare e dichiarare che l'incidente si è verificato per responsabilità concorsuale (in misura non inferiore al 70%) del;
sempre in via subordinata, rideterminare il valore CP_2 commerciale del veicolo Ford Tourneo del in € 3.200,00 ed in € 100,00 la somma Controparte_2
eventualmente dovuta a titolo di FRAM. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione del 9.11.2020, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_2 resisteva all'appello, deducendo quanto segue:
- Anzitutto, sosteneva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
- Sulla presunta errata valutazione delle risultanze istruttorie, deduceva che parte appellata aveva dato ampia prova della verificazione del sinistro, sia in ordine alle sue coordinate spazio-temporali, sia in ordine alla dinamica, sia circa la piena compatibilità tra i danni riportati dal veicolo attoreo e la dinamica del sinistro, sì come narrata nell'atto di citazione, ritenuta compatibile dal C.T.U. incaricato, mentre nessuna prova contraria era mai stata fornita dalla controparte.
- Sulla presunta inammissibilità del mezzo di prova, rilevava che il riferimento alla sola qualifica/funzione, posto che questa sia ciò cui è legata la qualità di testimone del soggetto, non pregiudica in alcun modo il diritto di difesa della controparte, dal momento che ciò che deve evitarsi è spiazzare l'aspettativa di controparte.
- Irrilevanza delle contestazioni sul modello C.A.I. In merito al modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, evidenziava l'appellato che esso, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum, valevole nei confronti dell'assicuratore e, come tale, superabile solo con prova contraria. Prova contraria non fornita dalla compagnia assicuratrice.
- In merito alle contestazioni sul quantum, infine, rilevava che anche queste risultavano slegate da qualsivoglia parametro certo e, pertanto, si rivelavano pretestuose e meritevoli di rigetto.
Per i superiori motivi, chiedeva il rigetto del gravame in quanto inammissibile, Controparte_2
nonché, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
benché ritualmente citata anche per questo grado di appello, restava contumace. Controparte_3
Precisate le conclusioni, all'udienza del 4.12.2024, sostituita da note scritte la causa veniva trattenuta pagina 3 di 10 per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Considerato in diritto.
L'appello va accolto in parte per le ragioni che si passa a esporre.
Preliminarmente, occorre chiarire che l'appello proposto è ammissibile, giacché l'art. 342 c.p.c. – per come chiarito da Sezioni Unite n. 36481/2022 – richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
E nel caso di specie, risultano chiaramente individuate e adeguatamente argomentate le doglianze dell'appellante rispetto alla sentenza di primo grado, sotto il profilo della valutazione delle risultanze istruttorie.
Nello specifico, parte appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto adeguatamente dimostrata la dinamica del sinistro e la sua riconducibilità alla responsabilità esclusiva del veicolo
Peugeot di proprietà di Controparte_3
Invero, l'accoglimento in primo grado della domanda attorea – a fronte della contestazione oltre che della dinamica del sinistro, dello stesso accadimento del fatto storico – appare fondato sulle risultanze del modulo di constatazione amichevole, sottoscritto da parte di entrambi i soggetti conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, corroborate dalle risultanze della prova testimoniale con l'autista del carro attrezzi, , dalle fotografie in atti e dalle emergenze della espletata C.T.U. Testimone_1
Tutti i suddetti elementi hanno determinato il convincimento del primo giudice in merito all'effettiva verificazione del sinistro, secondo le modalità descritte dall'attore.
Il primo giudice, in particolare, ha motivato sostenendo che l'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione, “prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario.
Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n.
pagina 4 di 10 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass.
6-3n. 3875 del 19/02/2014) (così Cass. civ., sez. III,
20.2.2018, n. 4010).
Senonché, va al riguardo richiamata recente pronuncia della Cassazione, la n. 15431 del 3.6.2024, la quale ha chiarito che l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 afferma che il modello C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (senza che, peraltro, ciò rappresenti una novità legislativa, dal momento che tale disposizione costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del D.L. 23 dicembre 1976, n.
857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39).
Spiega, poi, che tale presunzione, chiaramente finalizzata a un intento deflattivo del contenzioso, ha lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato.
Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo la prova contraria;
ma significa, appunto, che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, (in tal senso v. anche Cass. n. 29146/2017).
Chiarisce la Cassazione, in occasione della pronuncia della sentenza n. 15431/2024, che il principio di diritto risalente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 10311 del 5 maggio 2006, secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (il C.A.I. appunto), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti
è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi: in particolare, il fatto che, a quell'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata – in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello C.A.I. – a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore.
Ciò spiega la particolare attenzione mostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma
pagina 5 di 10 soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e
23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato".
L'affermazione sul valore confessorio del modulo C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare, ma con onere – per l'appunto – a suo carico (così Cass. 15431/2024).
La medesima pronuncia chiarisce poi che, comunque, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
A fronte di tutto quanto sopra, le risultanze probatorie (testimonianza del e C.T.U. sulla Tes_1
dianmica) – la cui valutazione effettuata dal primo giudice può essere condivisa – hanno confermato la piena compatibilità della dinamica e delle conseguenze del sinistro come accertate in giudizio con quanto descritto dall'attore nel modulo di constatazione amichevole.
Ed infatti, la testimonianza resa da , autista del carro attrezzi intervenuto sui Testimone_1
luoghi per il recupero della vettura del , escusso all'udienza del 7.2.2019 – la cui CP_2 testimonianza deve ritenersi ammissibile, giacché “L'indicazione dei testimoni può avvenire mediante individuazione indiretta di essi tramite la funzione espletata nell'ufficio o nell'ente di cui fanno parte, a condizione che questa consenta una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, onde consentire all'altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare i testi di cui l'istante intende avvalersi (così Cass. 9150/2003) e, nella specie, parte attrice ha indicato l'autista del soccorso stradale inviato dalla stessa e Controparte_4
ciò si ritiene sufficiente – conferma che, in effetti, un sinistro si è verificato proprio nei luoghi indicati dal danneggiato, così superando la contestazione relativa alla generica indicazione del punto esatto dell'incidente.
Riferisce, infatti, il teste che “l'autovettura si trovava ferma incidentata e non marciante sui luoghi come raffigurati nelle fotografie che vengono mostrate in visione” … “ricordo con esattezza che
l'autovettura era accostata di lato rispetto all'edificio che si vede sulle fotografie”.
pagina 6 di 10 Prosegue, poi, affermando che “nell'incrocio vi erano resti evidenti di un incidente, olio sul manto stradale, resti di plastiche vetri…”.
Inoltre, conferma la presenza sui luoghi del sinistro di un secondo veicolo, oltre a quello di proprietà dell'attore. Vero è che non ne ricorda i dettagli precisi, ma d'altra parte è anche vero che egli non intervenne sui luoghi per quel mezzo e, per di più, era buio (si trattava di una strana di campagna, peraltro, priva di illuminazione) per cui si ritiene che ciò non basti ad inficiare l'attendibilità e l'utilità del teste.
Ad ogni modo, le foto della Peugeot 107, versate in atti, dimostrano la presenza di segni di incidente, compatibili col sinistro occorso in data 24.9.2017, per come acclarato anche dal nominato consulente.
Né può bastare a superare la presunzione iuris tantum posta dal modulo C.A.I. a doppia firma, la circostanza che la compagnia appellante abbia prodotto la scheda di altro sinistro che, in data 6.3.2017, ha visto il coinvolgimento della Peugeot 107, dal momento che la scheda de qua non reca alcuna indicazione in merito a eventuali danni riportati dalla Peugeot stessa che, ove imputati a tale sinistro, escluderebbe che possano ricondursi a quello oggetto del presente giudizio e, comunque, il coinvolgimento in altro sinistro non basta a escluderne il coinvolgimento anche in quello oggetto del presente giudizio.
Di poi, le risultanze del C.A.I. sono ulteriormente corroborate dalla consulenza tecnica d'ufficio, nell'ambito della quale sono state esaminate, con dovizia di particolari, la dinamica del sinistro, le traiettorie dei veicoli, le tracce residuate, i possibili punti d'urto e le conseguenti condizioni dei mezzi, sia pure attraverso foto, dei veicoli coinvolti nel sinistro, per addivenire alla conclusione secondo cui “i danni riportati dal veicolo di parte attrice sia sulla fiancata dx sia sulla zona spigolare ant-sx, … risultano compatibili sia con la dinamica descritta nell'atto di citazione sia con le condizioni dei luoghi e della documentazione prodotta in atti”.
A fronte di tutto quanto sopra, deve rilevarsi che, invero, la compagnia si è limitata a svolgere contestazioni eccessivamente generiche, considerato anche che trattasi di soggetto professionale, munito di specifiche competenze tecniche nel settore. Contestazioni sicuramente non tali da scardinare la presunzione iuris tantum che assiste il modulo C.A.I. a doppia firma, superabile solo mediante la prova contraria, il cui onere grava appunto sulla compagnia (v. Cass. n. 15431/2024).
Diversamente, per come correttamente si duole l'odierna società appellante, nessuna disamina è stata CP_ fatta dal primo Giudice in ordine alla condotta tenuta nell'occasione dal conducente della
Tourneo, benchè circolante sulla strada con diritto di precedenza, a fronte della previsione di cui all'art. 2054 comma 2, c.c., disposizione che prevede che “ nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
pagina 7 di 10 dai singoli veicoli”.
Ne consegue che anche in caso di presenza di un segnale di STOP, il conducente con diritto di precedenza non è esonerato dalla responsabilità se non fornisce la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente,
l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (in termini Cass., Sez.III, 5.3.2000 n.5671; nello stesso senso numerose pronunce successive).
In particolare, “il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esonera dall'obbligo previsto dall'art. 102 cod. strada abrogato (ed, attualmente, dagli art. 140, 141, comma 3,
145, comma 1, del nuovo cod. strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza” (Cass., Sez. III, 27.6.2000 n.8744).
Segnatamente, nel caso di specie, fa difetto la prova che il conducente favorito all'approssimarsi all'incrocio con la strada comunale dalla quale proveniva la Peugeot 207, abbia tenuto una velocità rapportata e adeguata allo stato dei luoghi e di tempo, posto che, per come risulta dal CAI sottoscritto dai due conducenti, e dagli esiti della consulenza, la Ford Tourneo, venne attinta sulla parte spigolare anteriore destra dell'autovettura, di tal che il sopraggiungere della Peugeot 207 e la marcia tenuta dalla stessa nell'impegnare l'incrocio, nonostante l'obbligo di osservare la precedenza, avrebbe dovuto essere avvistabile per tempo dal , laddove non risulta in giudizio che abbia posto alcuna CP_2
manovra per evitare l'urto, ma anzi in esito allo stesso, egli perde il controllo del proprio veicolo, tanto da andare a cozzare contro il muro posto alla sua sinistra, riportando ingenti danni all'autovettura che è stata addirittura rottamata, a fronte dei lievi danni subiti invece dalla Peugeot, il che depone per una velocità non adeguata alle caratteristiche ed alle condizioni della strada.
Deve perciò affermarsi un concorso di responsabilità in capo al che conduceva la propria CP_2
autovettura che può determinarsi nella misura del 25%.
pagina 8 di 10 Passando al motivo di gravame relativo al quantum debeatur, deve osservarsi, in ordine al valore commerciale del veicolo, lo stesso non può essere accolto.
Ed invero, il C.T.U. illustra come e perché perviene a quella specifica valorizzazione del veicolo (€
5.000,00) – dopo aver spiegato che lo stesso non compare su “quattroruote” o “Eurotax” – mentre il
C.T.P. della compagnia assicuratrice, soggetto -si osservi- anch'esso dotato di specifiche competenze professionali in materia, si limita a una generica contestazione, senza fornire criteri caratterizzati da una maggiore certezza o soluzioni alternative che ritenga più valide, esponendone le ragioni.
Di contro, quanto alla contestazione della somma riconosciuta a titolo di FRAM (€ 500,00), si ritiene utile richiamare Cassazione n. 19958 del 19.7.2024.
In tale pronuncia, la Corte afferma che “In base all'art. 1908 c.c., alla cosa danneggiata non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro. Di conseguenza, nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, la compagnia assicuratrice legittimamente rimborsa solo quest'ultimo: si tratta del c.d. risarcimento per equivalente.
In caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato.
Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso.”.
Pertanto, atteso che il ha provato esclusivamente l'esborso di € 45,00 per la denuncia di CP_2
cessazione di circolazione del mezzo, dovrà essere riconosciuta solo tale somma, in luogo di quella di €
500,00 riconosciuta dal primo giudice.
Pertanto in parziale riforma della sentenza di primo grado, e la società Controparte_3 [...]
vanno condanni in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti da pagare Parte_1 CP_2
e la sentenza di primo grado andrà, limitatamente a questo punto, conseguentemente riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della parziale riforma della pronuncia di primo grado.
P.Q.M.
Il Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2142/2020 R.G., così statuisce: dichiara la contumacia di Controparte_3
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 331/2019 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 685/2018 R.G., pubblicata il pagina 9 di 10 31.10.2019, e per l'effetto dichiara sussistere un concorso di responsabilità concorrente nella produzione del sinistro de quo che determina nel 75% a carico del conducente della Peugeot 207 di proprietà di e del 25% a carico di Controparte_3 Controparte_2
condanna e in solido tra loro, al pagamento della somma Parte_1 Controparte_3
complessiva di € 3750,00, somma già decurtata in ragione del concorso di responsabilità, oltre agli interessi legali su tale somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat, dalla data del deposito della consulenza tecnica fino alla data della presente pronuncia e di poi solo gli interessi legali fino al soddisfo, in favore di , nonché al rimborso di euro 45,00 oltre agli interessi legali Controparte_2
dal dì dell'esborso al soddisfo;
condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese del Parte_1 Controparte_3
giudizio, nella misura del 75%, in favore di che quanto al primo grado si Controparte_2
liquidano in € 237,00 per spese vive ed € 1.205,00,per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore , dichiaratosi antistatario Controparte_6
e quanto al secondo grado di giudizio, in € 1.700,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pone le spese delle disposta ctu per il 25% a carico di e per il 75% a carico in Controparte_2
solido di e;
Parte_1 Controparte_3
Così deciso in Ragusa in data _5.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2142/2020 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede a Bologna, in via Stalingrado n. 45 (P. Iva: ), elettivamente domiciliata, ai fini del P.IVA_1
presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Antonino G. Distefano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato a Ragusa, in via Dante n. 103 presso lo studio dell'Avv. Veronica Di
Lorenzo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, unitamente all'Abg. Patrick
Raniolo
APPELLATO
E CONTRO
(Cod. Fisc. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024, le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto. pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato in data 3.7.2020, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 331/2019 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa in data 31.10.2019, depositata e resa pubblica in pari data, non notificata, resa a definizione del procedimento n. 685/2018 R.G., a mezzo della quale veniva accolta la domanda proposta da di risarcimento del danno Controparte_2
derivantegli dal sinistro occorso il 24.9.2017, verso le ore 19:00, condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'appello si fondava sui seguenti motivi:
1. Errata valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto il Giudice di Pace aveva accolto la domanda di parte attrice, ritenendola fondata sulla base del modello CAI, delle risultanze della C.T.U. e della dichiarazione testimoniale di , mentre – in tesi dell'appellante – nessuno Testimone_1
degli elementi raccolti nella fase istruttoria, tanto meno quelli richiamati dal Giudice, bastava a dimostrare i fatti di causa, superando le eccezioni formulate dalla difesa.
In particolare, quanto alla prova testimoniale, la Compagnia deduceva che il teste non era stato identificato in maniera sufficientemente idonea e che, ad ogni modo la sua testimonianza risultava inconducente e irrilevante, non avendo egli assistito al sinistro de quo.
In merito al modello C.A.I., deduceva che lo stesso non era stato sottoscritto dalla , proprietaria CP_3
del veicolo Peugeot 107 e litisconsorte necessaria, bensì dal solo , asserito conducente della Per_1
Peugeot e litisconsorte facoltativo. Quindi, richiamava giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della R.C.A., la dichiarazione confessoria contenuta nel C.I.D. è opponibile all'assicurazione se viene resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, perché in questo caso il litisconsorzio è necessario, mentre non può dirsi altrettanto se il conducente del veicolo non ne è il proprietario. In questo caso, infatti, il litisconsorzio è facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma è liberamente apprezzabile dal giudice, che, nel caso di specie – ritiene l'appellante – ha valutato erroneamente il quadro probatorio.
In merito alle conclusioni della C.T.U., invece, osservava l'appellante che queste risultavano del tutto svincolate da dati oggettivi e tecnici, limitandosi a “prendere per buone” le asserzioni del CP_2
recependole acriticamente, senza tenere conto delle osservazioni della difesa e senza esaminare in alcun modo il comportamento dello stesso nella determinazione dell'evento lesivo e del danno. CP_2
2. Sul quantum debeatur. In via subordinata, l'appellante contestava anche la quantificazione del danno operata in sentenza. In particolare, contestava il valore commerciale del veicolo di parte attrice stabilito in sentenza (e dal C.T.U.) in € 5.000,00, in quanto il C.T.U. non aveva potuto ispezionare il mezzo e, quindi, non ne aveva potuto constatare lo stato d'uso. Inoltre, il C.T.U. non precisava da quale pagina 2 di 10 fonte avesse tratto il relativo dato, che risultava, pertanto, anch'esso arbitrariamente stabilito. Inoltre, nessuna somma doveva essere riconosciuta a titolo di FRAM, liquidata, invece, dal Giudice in € 500,00 in assenza di alcun supporto probatorio.
Per i superiori motivi, chiedeva l'integrale rigetto della domanda promossa in Parte_1
primo grado da perché infondata e non provata per tutte le ragioni esposte;
in via Controparte_2 subordinata, accertare e dichiarare che l'incidente si è verificato per responsabilità concorsuale (in misura non inferiore al 70%) del;
sempre in via subordinata, rideterminare il valore CP_2 commerciale del veicolo Ford Tourneo del in € 3.200,00 ed in € 100,00 la somma Controparte_2
eventualmente dovuta a titolo di FRAM. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione del 9.11.2020, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_2 resisteva all'appello, deducendo quanto segue:
- Anzitutto, sosteneva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
- Sulla presunta errata valutazione delle risultanze istruttorie, deduceva che parte appellata aveva dato ampia prova della verificazione del sinistro, sia in ordine alle sue coordinate spazio-temporali, sia in ordine alla dinamica, sia circa la piena compatibilità tra i danni riportati dal veicolo attoreo e la dinamica del sinistro, sì come narrata nell'atto di citazione, ritenuta compatibile dal C.T.U. incaricato, mentre nessuna prova contraria era mai stata fornita dalla controparte.
- Sulla presunta inammissibilità del mezzo di prova, rilevava che il riferimento alla sola qualifica/funzione, posto che questa sia ciò cui è legata la qualità di testimone del soggetto, non pregiudica in alcun modo il diritto di difesa della controparte, dal momento che ciò che deve evitarsi è spiazzare l'aspettativa di controparte.
- Irrilevanza delle contestazioni sul modello C.A.I. In merito al modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, evidenziava l'appellato che esso, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum, valevole nei confronti dell'assicuratore e, come tale, superabile solo con prova contraria. Prova contraria non fornita dalla compagnia assicuratrice.
- In merito alle contestazioni sul quantum, infine, rilevava che anche queste risultavano slegate da qualsivoglia parametro certo e, pertanto, si rivelavano pretestuose e meritevoli di rigetto.
Per i superiori motivi, chiedeva il rigetto del gravame in quanto inammissibile, Controparte_2
nonché, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
benché ritualmente citata anche per questo grado di appello, restava contumace. Controparte_3
Precisate le conclusioni, all'udienza del 4.12.2024, sostituita da note scritte la causa veniva trattenuta pagina 3 di 10 per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Considerato in diritto.
L'appello va accolto in parte per le ragioni che si passa a esporre.
Preliminarmente, occorre chiarire che l'appello proposto è ammissibile, giacché l'art. 342 c.p.c. – per come chiarito da Sezioni Unite n. 36481/2022 – richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
E nel caso di specie, risultano chiaramente individuate e adeguatamente argomentate le doglianze dell'appellante rispetto alla sentenza di primo grado, sotto il profilo della valutazione delle risultanze istruttorie.
Nello specifico, parte appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto adeguatamente dimostrata la dinamica del sinistro e la sua riconducibilità alla responsabilità esclusiva del veicolo
Peugeot di proprietà di Controparte_3
Invero, l'accoglimento in primo grado della domanda attorea – a fronte della contestazione oltre che della dinamica del sinistro, dello stesso accadimento del fatto storico – appare fondato sulle risultanze del modulo di constatazione amichevole, sottoscritto da parte di entrambi i soggetti conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, corroborate dalle risultanze della prova testimoniale con l'autista del carro attrezzi, , dalle fotografie in atti e dalle emergenze della espletata C.T.U. Testimone_1
Tutti i suddetti elementi hanno determinato il convincimento del primo giudice in merito all'effettiva verificazione del sinistro, secondo le modalità descritte dall'attore.
Il primo giudice, in particolare, ha motivato sostenendo che l'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione, “prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario.
Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n.
pagina 4 di 10 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass.
6-3n. 3875 del 19/02/2014) (così Cass. civ., sez. III,
20.2.2018, n. 4010).
Senonché, va al riguardo richiamata recente pronuncia della Cassazione, la n. 15431 del 3.6.2024, la quale ha chiarito che l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 afferma che il modello C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (senza che, peraltro, ciò rappresenti una novità legislativa, dal momento che tale disposizione costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del D.L. 23 dicembre 1976, n.
857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39).
Spiega, poi, che tale presunzione, chiaramente finalizzata a un intento deflattivo del contenzioso, ha lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato.
Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo la prova contraria;
ma significa, appunto, che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, (in tal senso v. anche Cass. n. 29146/2017).
Chiarisce la Cassazione, in occasione della pronuncia della sentenza n. 15431/2024, che il principio di diritto risalente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 10311 del 5 maggio 2006, secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (il C.A.I. appunto), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti
è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi: in particolare, il fatto che, a quell'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata – in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello C.A.I. – a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore.
Ciò spiega la particolare attenzione mostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma
pagina 5 di 10 soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e
23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato".
L'affermazione sul valore confessorio del modulo C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare, ma con onere – per l'appunto – a suo carico (così Cass. 15431/2024).
La medesima pronuncia chiarisce poi che, comunque, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
A fronte di tutto quanto sopra, le risultanze probatorie (testimonianza del e C.T.U. sulla Tes_1
dianmica) – la cui valutazione effettuata dal primo giudice può essere condivisa – hanno confermato la piena compatibilità della dinamica e delle conseguenze del sinistro come accertate in giudizio con quanto descritto dall'attore nel modulo di constatazione amichevole.
Ed infatti, la testimonianza resa da , autista del carro attrezzi intervenuto sui Testimone_1
luoghi per il recupero della vettura del , escusso all'udienza del 7.2.2019 – la cui CP_2 testimonianza deve ritenersi ammissibile, giacché “L'indicazione dei testimoni può avvenire mediante individuazione indiretta di essi tramite la funzione espletata nell'ufficio o nell'ente di cui fanno parte, a condizione che questa consenta una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, onde consentire all'altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare i testi di cui l'istante intende avvalersi (così Cass. 9150/2003) e, nella specie, parte attrice ha indicato l'autista del soccorso stradale inviato dalla stessa e Controparte_4
ciò si ritiene sufficiente – conferma che, in effetti, un sinistro si è verificato proprio nei luoghi indicati dal danneggiato, così superando la contestazione relativa alla generica indicazione del punto esatto dell'incidente.
Riferisce, infatti, il teste che “l'autovettura si trovava ferma incidentata e non marciante sui luoghi come raffigurati nelle fotografie che vengono mostrate in visione” … “ricordo con esattezza che
l'autovettura era accostata di lato rispetto all'edificio che si vede sulle fotografie”.
pagina 6 di 10 Prosegue, poi, affermando che “nell'incrocio vi erano resti evidenti di un incidente, olio sul manto stradale, resti di plastiche vetri…”.
Inoltre, conferma la presenza sui luoghi del sinistro di un secondo veicolo, oltre a quello di proprietà dell'attore. Vero è che non ne ricorda i dettagli precisi, ma d'altra parte è anche vero che egli non intervenne sui luoghi per quel mezzo e, per di più, era buio (si trattava di una strana di campagna, peraltro, priva di illuminazione) per cui si ritiene che ciò non basti ad inficiare l'attendibilità e l'utilità del teste.
Ad ogni modo, le foto della Peugeot 107, versate in atti, dimostrano la presenza di segni di incidente, compatibili col sinistro occorso in data 24.9.2017, per come acclarato anche dal nominato consulente.
Né può bastare a superare la presunzione iuris tantum posta dal modulo C.A.I. a doppia firma, la circostanza che la compagnia appellante abbia prodotto la scheda di altro sinistro che, in data 6.3.2017, ha visto il coinvolgimento della Peugeot 107, dal momento che la scheda de qua non reca alcuna indicazione in merito a eventuali danni riportati dalla Peugeot stessa che, ove imputati a tale sinistro, escluderebbe che possano ricondursi a quello oggetto del presente giudizio e, comunque, il coinvolgimento in altro sinistro non basta a escluderne il coinvolgimento anche in quello oggetto del presente giudizio.
Di poi, le risultanze del C.A.I. sono ulteriormente corroborate dalla consulenza tecnica d'ufficio, nell'ambito della quale sono state esaminate, con dovizia di particolari, la dinamica del sinistro, le traiettorie dei veicoli, le tracce residuate, i possibili punti d'urto e le conseguenti condizioni dei mezzi, sia pure attraverso foto, dei veicoli coinvolti nel sinistro, per addivenire alla conclusione secondo cui “i danni riportati dal veicolo di parte attrice sia sulla fiancata dx sia sulla zona spigolare ant-sx, … risultano compatibili sia con la dinamica descritta nell'atto di citazione sia con le condizioni dei luoghi e della documentazione prodotta in atti”.
A fronte di tutto quanto sopra, deve rilevarsi che, invero, la compagnia si è limitata a svolgere contestazioni eccessivamente generiche, considerato anche che trattasi di soggetto professionale, munito di specifiche competenze tecniche nel settore. Contestazioni sicuramente non tali da scardinare la presunzione iuris tantum che assiste il modulo C.A.I. a doppia firma, superabile solo mediante la prova contraria, il cui onere grava appunto sulla compagnia (v. Cass. n. 15431/2024).
Diversamente, per come correttamente si duole l'odierna società appellante, nessuna disamina è stata CP_ fatta dal primo Giudice in ordine alla condotta tenuta nell'occasione dal conducente della
Tourneo, benchè circolante sulla strada con diritto di precedenza, a fronte della previsione di cui all'art. 2054 comma 2, c.c., disposizione che prevede che “ nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
pagina 7 di 10 dai singoli veicoli”.
Ne consegue che anche in caso di presenza di un segnale di STOP, il conducente con diritto di precedenza non è esonerato dalla responsabilità se non fornisce la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente,
l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (in termini Cass., Sez.III, 5.3.2000 n.5671; nello stesso senso numerose pronunce successive).
In particolare, “il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esonera dall'obbligo previsto dall'art. 102 cod. strada abrogato (ed, attualmente, dagli art. 140, 141, comma 3,
145, comma 1, del nuovo cod. strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza” (Cass., Sez. III, 27.6.2000 n.8744).
Segnatamente, nel caso di specie, fa difetto la prova che il conducente favorito all'approssimarsi all'incrocio con la strada comunale dalla quale proveniva la Peugeot 207, abbia tenuto una velocità rapportata e adeguata allo stato dei luoghi e di tempo, posto che, per come risulta dal CAI sottoscritto dai due conducenti, e dagli esiti della consulenza, la Ford Tourneo, venne attinta sulla parte spigolare anteriore destra dell'autovettura, di tal che il sopraggiungere della Peugeot 207 e la marcia tenuta dalla stessa nell'impegnare l'incrocio, nonostante l'obbligo di osservare la precedenza, avrebbe dovuto essere avvistabile per tempo dal , laddove non risulta in giudizio che abbia posto alcuna CP_2
manovra per evitare l'urto, ma anzi in esito allo stesso, egli perde il controllo del proprio veicolo, tanto da andare a cozzare contro il muro posto alla sua sinistra, riportando ingenti danni all'autovettura che è stata addirittura rottamata, a fronte dei lievi danni subiti invece dalla Peugeot, il che depone per una velocità non adeguata alle caratteristiche ed alle condizioni della strada.
Deve perciò affermarsi un concorso di responsabilità in capo al che conduceva la propria CP_2
autovettura che può determinarsi nella misura del 25%.
pagina 8 di 10 Passando al motivo di gravame relativo al quantum debeatur, deve osservarsi, in ordine al valore commerciale del veicolo, lo stesso non può essere accolto.
Ed invero, il C.T.U. illustra come e perché perviene a quella specifica valorizzazione del veicolo (€
5.000,00) – dopo aver spiegato che lo stesso non compare su “quattroruote” o “Eurotax” – mentre il
C.T.P. della compagnia assicuratrice, soggetto -si osservi- anch'esso dotato di specifiche competenze professionali in materia, si limita a una generica contestazione, senza fornire criteri caratterizzati da una maggiore certezza o soluzioni alternative che ritenga più valide, esponendone le ragioni.
Di contro, quanto alla contestazione della somma riconosciuta a titolo di FRAM (€ 500,00), si ritiene utile richiamare Cassazione n. 19958 del 19.7.2024.
In tale pronuncia, la Corte afferma che “In base all'art. 1908 c.c., alla cosa danneggiata non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro. Di conseguenza, nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, la compagnia assicuratrice legittimamente rimborsa solo quest'ultimo: si tratta del c.d. risarcimento per equivalente.
In caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato.
Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso.”.
Pertanto, atteso che il ha provato esclusivamente l'esborso di € 45,00 per la denuncia di CP_2
cessazione di circolazione del mezzo, dovrà essere riconosciuta solo tale somma, in luogo di quella di €
500,00 riconosciuta dal primo giudice.
Pertanto in parziale riforma della sentenza di primo grado, e la società Controparte_3 [...]
vanno condanni in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti da pagare Parte_1 CP_2
e la sentenza di primo grado andrà, limitatamente a questo punto, conseguentemente riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della parziale riforma della pronuncia di primo grado.
P.Q.M.
Il Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2142/2020 R.G., così statuisce: dichiara la contumacia di Controparte_3
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 331/2019 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 685/2018 R.G., pubblicata il pagina 9 di 10 31.10.2019, e per l'effetto dichiara sussistere un concorso di responsabilità concorrente nella produzione del sinistro de quo che determina nel 75% a carico del conducente della Peugeot 207 di proprietà di e del 25% a carico di Controparte_3 Controparte_2
condanna e in solido tra loro, al pagamento della somma Parte_1 Controparte_3
complessiva di € 3750,00, somma già decurtata in ragione del concorso di responsabilità, oltre agli interessi legali su tale somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat, dalla data del deposito della consulenza tecnica fino alla data della presente pronuncia e di poi solo gli interessi legali fino al soddisfo, in favore di , nonché al rimborso di euro 45,00 oltre agli interessi legali Controparte_2
dal dì dell'esborso al soddisfo;
condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese del Parte_1 Controparte_3
giudizio, nella misura del 75%, in favore di che quanto al primo grado si Controparte_2
liquidano in € 237,00 per spese vive ed € 1.205,00,per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore , dichiaratosi antistatario Controparte_6
e quanto al secondo grado di giudizio, in € 1.700,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pone le spese delle disposta ctu per il 25% a carico di e per il 75% a carico in Controparte_2
solido di e;
Parte_1 Controparte_3
Così deciso in Ragusa in data _5.05.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
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