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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 11801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11801 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa LA Giardina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11878/2024 promossa da:
C.F. e P. IVA n. in Parte_1 P.IVA_1 persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Tagliapietra e con lo stesso domiciliata in San Donà di Piave
(VE), corso Silvio Trentin n. 41;
RICORRENTE
contro
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Balboni e con la stessa domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini n.24;
RESISTENTE E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
FATTO E PROCESSO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c.
[...] remettendo: 1) di aver stipulato con , Parte_1 CP_1 in data 01/12/2006 un contratto per la fornitura di energia elettrica relativa al pod n. IT0011E0451514 sito nel camping di sua proprietà in Cavallino Treporti
(VE); 2) che, contravvenendo all'impegno contrattualizzato di non modificare le condizioni tecnico economiche di ingresso, aveva applicato, CP_1
Contro per l'anno 2023, una tariffa per costo unitario a peggiorativa rispetto all'anno precedente;
3) nello specifico che il costo unitario per kwh dell'energia elettrica fornita era passato da euro 0,1084 a euro 0,3128 per la fascia di picco (c.d. “peak”) e da euro 0,0884 a euro 0,2628 per la fascia fuori picco (c.d. “off- peak”) e che tale aumento del prezzo unitario dell'energia erogata, non le era stato mai comunicato;
4) che tramite un proprio operatore, aveva CP_1 riferito di aver comunicato con lettera, in data 20.10.2022, il cambio tariffario valevole dal 01.02.2023 e per i successivi dodici mesi ma che tale lettera non era mai pervenuta al suo indirizzo;
5) che inutilmente aveva promosso reclamo avverso detto cambio tariffario non comunicato, insistendo per la CP_1 correttezza del proprio operato e della modifica contrattuale applicata e comunicata;
6) che in data 30.10.2023 aveva pagato a la minor CP_1 somma di euro 25.664,32 e promosso il procedimento di Conciliazione ARERA, conclusosi con verbale negativo per mancato accordo delle parti in data 18.12.
2023; 7) che nel gennaio 2024, infruttuosi tutti i tentativi fatti per ottenere il ricalcolo delle bollette a far data dal 01.02.2023 con applicazione delle tariffe relative all'annualità precedente, era migrata presso altro gestore incardinando il presente giudizio per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “…accertato il minor importo dovuto in relazione ai consumi conteggiati nelle fatture di nn. 4314280158, 4324063834, 4332869892,4341512255, Controparte_1
4354515271, 4363757609, 4372632254, 4380696454, 4387828121,
4397694614 e 5000341733 e considerati gli importi già conferiti a titolo di acconto dalla ricorrente, dichiarare che null'altro è dovuto alla convenuta in relazione alla fornitura di cui è causa;
in via subordinata, in caso di contestazione della correttezza del conteggio allegato, dichiararsi dovuta la diversa somma che risulti dal ricalcolo dell'importo da effettuarsi anche a mezzo Consulenza Tecnica d'Ufficio”
Si costituiva la resistente e premettendo che nei contratti di CP_1 somministrazione di energia solo le condizioni generali di fornitura hanno efficacia a tempo indeterminato, mentre le Condizioni Economiche, proprio perché soggette all'andamento del mercato, restano ferme di annualità in annualità, nello specifico dell'aggiornamento delle tariffe in esame, pacificamente avvenuto: 1) insisteva sulla legittimità di detta modifica per averla, nei tempi e modi di legge, regolarmente comunicata con lettera ordinaria del 20.10.2023 all'indirizzo fornito dalla ricorrente in contratto e riprodotto nelle bollette emesse negli anni e regolarmente pagate anche in data successiva alla comunicazione di rinnovo delle tariffe in vigore fino all'anno
2 2022, 2) chiedeva, in via riconvenzionale , di vedere accertato il proprio diritto al pagamento del corrispettivo rimasto insoluto e dovuto in ragione della somministrazione pacificamente effettuata alle nuove condizioni di costo comunicate con posta massiva del 20. 10.2022 per l'anno 2023.
Dando atto del parziale pagamento effettuato dalla ricorrente, in data
30.10.2023, di euro 25.664,32, quantificava il proprio saldo a credito, per il mancato pagamento, anch'esso pacifico, delle fatture emesse nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2023, in euro 59.074,67.
All'esito delle note scritte in sostituzione di udienza e delle note in conclusionale redatte da ambo le difese, la causa veniva assegnata a sentenza.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda formulata dalla ricorrente, volta ad acclarare l'inadempimento e la responsabilità di nella gestione del rapporto di fornitura CP_1 elettrica, al fine di vedere annullate le bollette emesse dopo la modifica alle condizioni tecnico economiche di ingresso apportata con la comunicazione del
20.10.2022, mai giunta, nella prospettazione della ricorrente, a conoscenza della stessa, deve essere rigettata, perché smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente.
Pacifico il rapporto di somministrazione di energia elettrica, cessato per migrazione verso altro gestore nel gennaio 2024, regolato dal contratto siglato nel 2006, in atti (cfr. contratto in doc 2 fascicolo ), va osservato CP_1 che l'art.
6.4 delle Condizioni Generali di Fornitura sottoscritte dalla ricorrente prevede che: ““ Decorsi 10 mesi dall'inizio di ciascun periodo annuale di fornitura, il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, eventualmente anche con nota nella fattura relativa al nono mese di fornitura i prezzi dell'energia elettrica stabiliti nell'anno successivo di fornitura ed i corrispettivi per i servizi di cui all'art. 4 nonché l'aggiornamento di eventuali particolari condizioni economiche previste nell'Allegato Condizioni Tecnico
Economiche.
Il prezzo di vendita a mc ha, quindi, una validità temporale di 12 mesi, potendo sempre, dopo la scadenza di tale termine, il fornitore di energia variare i prezzi
3 di vendita già applicati, i corrispettivi per i servizi e le condizioni tecnico economiche dell'offerta contrattuale.
Dalle condizioni generali di contratto deriva, allora, la facoltà del gestore di modificare, di anno in anno, il prezzo dell'energia già applicato e il dovere comunicarlo per iscritto in qualunque forma, senza che rilevi il mezzo di cui il fornitore intende avvalersi per comunicare le eventuali modifiche contrattuali ed economiche unilateralmente apportate.
Ciò vale, del resto, anche per le bollette, le quali vengono, ugualmente, inviate per posta ordinaria o via mail e non certo con raccomandata a/r.
Sul punto la resistente ha prodotto copia della lettera datata 20.10.2022 con la quale comunicava alla ricorrente: “… le condizioni economiche della tua offerta
NN RO P. A., che assumerà il nome commerciale di NN RO, che saranno applicate a partire dal 01/02/2023 per un periodo di 12 mesi… fisse
e bloccate per il periodo sopra indicato…. l'indicazione della stima di spesa annua… calcolate tenendo conto delle nuove condizioni economiche comunicate in questa lettera e delle restanti componenti di spesa, sopra richiamate, come definite e pubblicate da ARERA per il quarto trimestre
2022…”. (cfr. lettera in doc 3 fascicolo ) CP_1
Ha provato che detta missiva è stata recapitata alla società ricorrente (cfr. tracking poste in doc 5 fascicolo ), indicando il numero di CP_1 spedizione 01979, Id. Postalizzazione n. 2833534, la presa in carico da parte del
Vettore in data 24/10/22 alle ore 17.00e l'avvenuto recapito all'indirizzo di fornitura in data 27/10/22 alle ore 12.56.18.
Ha prodotto in giudizio copia della missiva inoltrata al legale della ricorrente a seguito del reclamo ricevuto, nella quale si legge: “… le comunichiamo innanzitutto che, da verifiche eseguite, la nostra comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche, è stata correttamente inviata dalla scrivente società, in data 20 ottobre 2022, tramite posta, al seguente indirizzo presente nei nostri sistemi informatici: - via Fausta 318 Cavallino. Precisiamo che, secondo l'articolo 3.2 delle Condizioni Generali di Fornitura del contratto sottoscritto, il venditore deve inviare la comunicazione di modifica delle condizioni economiche alla scadenza di quelle precedenti in forma scritta. Tale comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa,
4 fatta salva prova contraria. Risultano pertanto pienamente assolti gli obblighi normativi che impongono al venditore di inviare la comunicazione in qualsiasi forma scritta e non necessariamente via pec/raccomandata. Quanto ai contenuti della comunicazione inviata in data 20 ottobre 2022, che alleghiamo alla presente, le confermiamo che la stessa non ha modificato unilateralmente le condizioni generali del contratto sottoscritto, né variato le condizioni economiche accettate prima della loro scadenza. Con la nostra lettera, abbiamo comunicato alla sua assistita le condizioni economiche che sono state applicate alla sua offerta "NN RO", successivamente alla scadenza di quelle vigenti e, dunque, con decorrenza dal 1° febbraio 2023. Le confermiamo pertanto la correttezza delle fatture emesse sulla base delle nuove condizioni economiche aventi decorrenza dal 1° febbraio 2023… “.
Ha per tale via assolto al proprio onere probatorio, non risultando, dai documenti contrattuali in atti, alcun obbligo per il resistente fornitore, eccetto l'uso della forma scritta, in merito alla modalità di trasmissione della comunicazione in esame.
Ha anche provato l'inoltro della comunicazione di rinnovo del prezzo e la ricezione della stessa, come attestato da . CP_3
Non è revocabile in dubbio che il documento di tracciamento (cd. tracking) di
, in cui viene attestata la spedizione e la consegna di una missiva CP_4 spedita con posta ordinaria, documentato dalla resistente, costituisca in sé prova atta a dimostrare l'invio della comunicazione e l'avvenuta consegna al domicilio dichiarato dalla ricorrente per le comunicazioni inerenti al contratto e idonea, ai sensi dell'art. 1335 c.c., a smentire l'assunto della controparte di non averne avuto conoscenza, rendendo, per tale via, pacifico il rinnovo delle
Condizioni tecnico economiche in contestazione.
Sul punto la Suprema Corte, con la sentenza n. 9427 del 2023, ha stabilito che in presenza di un principio di prova relativo alla spedizione di una comunicazione operi, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza della comunicazione medesima, dovendosi considerare, di norma, andata a buon fine la spedizione in questione in ragione dell'ordinaria regolarità del servizio postale, salvo prova contraria in capo al soggetto, in questo caso la ricorrente società, che intende avvantaggiarsi dalla mancata ricezione di un atto,
5 eccependo il suo mancato ricevimento (ex pluribus Cass. 12 ottobre 2017, n.
24015)
Prova che il processo non ha fornito.
Né la stessa poteva fornirsi dando ingresso alla prova testimoniale articolata dalla ricorrente, avendo provato per tabulas di avere assolto al CP_1 proprio obbligo di comunicazione delle nuove condizioni di consumi in modo conforme al disposto contrattuale.
La produzione documentale versata da ambo le difese in atti non ha reso necessario neppure l'espletamento della richiesta CTU, inammissibile e di nessun ausilio a fini del decidere, risultando i consumi pacificamente erogati e fatturati in ragione delle già menzionate Condizioni Tecniche e d Economiche comunicate per iscritto.
La ricorrente ha, poi, regolarmente pagato altre fatture emesse nel 2023, ovvero dopo la modifica comunicata con la lettera del 20.10.2022, ingenerando nel fornitore l'affidamento dell'avvenuta accettazione da parte del Cliente degli aumenti contrattuali comunicati.
La modifica contrattuale operata da è, pertanto, valida e vincola, CP_1 per il periodo oggetto delle fatture rimaste impagate, la ricorrente al pagamento della somma portate dalle stesse.
In conclusione, nessun inadempimento contrattuale imputabile a parte resistente è emerso nel processo, con conseguente rigetto della domanda promossa da e accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale spiegata da per ottenere le somme portate dalle CP_1 fatture rimaste impagate e rivendicate in applicazione delle nuove tariffe in vigore dal 1° febbraio 2023.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo con riguardo allo scaglione di riferimento in ordine al valore della causa, la produzione documentale della resistente avendo sconfessato anche l'assunto di parte ricorrente circa il disinteresse o la mancanza di collaborazione nella fase stragiudiziale intrapresa con il reclamo o nella fase di mediazione ARERA, peraltro condizione di procedibilità della domanda promossa.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sulla domanda promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
letto l'art. 281 terdecies c.p.c.
rigetta il ricorso promosso da Parte_1
accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e, per Controparte_1
l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro Parte_1
59.074,67 in favore della prima;
condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore di , che liquida in complessivi euro 2.500,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, degli esborsi per il contributo unificato, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 12 agosto 2025
Il GOT
LA Giardina
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa LA Giardina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11878/2024 promossa da:
C.F. e P. IVA n. in Parte_1 P.IVA_1 persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Tagliapietra e con lo stesso domiciliata in San Donà di Piave
(VE), corso Silvio Trentin n. 41;
RICORRENTE
contro
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Balboni e con la stessa domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini n.24;
RESISTENTE E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
FATTO E PROCESSO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c.
[...] remettendo: 1) di aver stipulato con , Parte_1 CP_1 in data 01/12/2006 un contratto per la fornitura di energia elettrica relativa al pod n. IT0011E0451514 sito nel camping di sua proprietà in Cavallino Treporti
(VE); 2) che, contravvenendo all'impegno contrattualizzato di non modificare le condizioni tecnico economiche di ingresso, aveva applicato, CP_1
Contro per l'anno 2023, una tariffa per costo unitario a peggiorativa rispetto all'anno precedente;
3) nello specifico che il costo unitario per kwh dell'energia elettrica fornita era passato da euro 0,1084 a euro 0,3128 per la fascia di picco (c.d. “peak”) e da euro 0,0884 a euro 0,2628 per la fascia fuori picco (c.d. “off- peak”) e che tale aumento del prezzo unitario dell'energia erogata, non le era stato mai comunicato;
4) che tramite un proprio operatore, aveva CP_1 riferito di aver comunicato con lettera, in data 20.10.2022, il cambio tariffario valevole dal 01.02.2023 e per i successivi dodici mesi ma che tale lettera non era mai pervenuta al suo indirizzo;
5) che inutilmente aveva promosso reclamo avverso detto cambio tariffario non comunicato, insistendo per la CP_1 correttezza del proprio operato e della modifica contrattuale applicata e comunicata;
6) che in data 30.10.2023 aveva pagato a la minor CP_1 somma di euro 25.664,32 e promosso il procedimento di Conciliazione ARERA, conclusosi con verbale negativo per mancato accordo delle parti in data 18.12.
2023; 7) che nel gennaio 2024, infruttuosi tutti i tentativi fatti per ottenere il ricalcolo delle bollette a far data dal 01.02.2023 con applicazione delle tariffe relative all'annualità precedente, era migrata presso altro gestore incardinando il presente giudizio per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “…accertato il minor importo dovuto in relazione ai consumi conteggiati nelle fatture di nn. 4314280158, 4324063834, 4332869892,4341512255, Controparte_1
4354515271, 4363757609, 4372632254, 4380696454, 4387828121,
4397694614 e 5000341733 e considerati gli importi già conferiti a titolo di acconto dalla ricorrente, dichiarare che null'altro è dovuto alla convenuta in relazione alla fornitura di cui è causa;
in via subordinata, in caso di contestazione della correttezza del conteggio allegato, dichiararsi dovuta la diversa somma che risulti dal ricalcolo dell'importo da effettuarsi anche a mezzo Consulenza Tecnica d'Ufficio”
Si costituiva la resistente e premettendo che nei contratti di CP_1 somministrazione di energia solo le condizioni generali di fornitura hanno efficacia a tempo indeterminato, mentre le Condizioni Economiche, proprio perché soggette all'andamento del mercato, restano ferme di annualità in annualità, nello specifico dell'aggiornamento delle tariffe in esame, pacificamente avvenuto: 1) insisteva sulla legittimità di detta modifica per averla, nei tempi e modi di legge, regolarmente comunicata con lettera ordinaria del 20.10.2023 all'indirizzo fornito dalla ricorrente in contratto e riprodotto nelle bollette emesse negli anni e regolarmente pagate anche in data successiva alla comunicazione di rinnovo delle tariffe in vigore fino all'anno
2 2022, 2) chiedeva, in via riconvenzionale , di vedere accertato il proprio diritto al pagamento del corrispettivo rimasto insoluto e dovuto in ragione della somministrazione pacificamente effettuata alle nuove condizioni di costo comunicate con posta massiva del 20. 10.2022 per l'anno 2023.
Dando atto del parziale pagamento effettuato dalla ricorrente, in data
30.10.2023, di euro 25.664,32, quantificava il proprio saldo a credito, per il mancato pagamento, anch'esso pacifico, delle fatture emesse nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2023, in euro 59.074,67.
All'esito delle note scritte in sostituzione di udienza e delle note in conclusionale redatte da ambo le difese, la causa veniva assegnata a sentenza.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda formulata dalla ricorrente, volta ad acclarare l'inadempimento e la responsabilità di nella gestione del rapporto di fornitura CP_1 elettrica, al fine di vedere annullate le bollette emesse dopo la modifica alle condizioni tecnico economiche di ingresso apportata con la comunicazione del
20.10.2022, mai giunta, nella prospettazione della ricorrente, a conoscenza della stessa, deve essere rigettata, perché smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente.
Pacifico il rapporto di somministrazione di energia elettrica, cessato per migrazione verso altro gestore nel gennaio 2024, regolato dal contratto siglato nel 2006, in atti (cfr. contratto in doc 2 fascicolo ), va osservato CP_1 che l'art.
6.4 delle Condizioni Generali di Fornitura sottoscritte dalla ricorrente prevede che: ““ Decorsi 10 mesi dall'inizio di ciascun periodo annuale di fornitura, il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, eventualmente anche con nota nella fattura relativa al nono mese di fornitura i prezzi dell'energia elettrica stabiliti nell'anno successivo di fornitura ed i corrispettivi per i servizi di cui all'art. 4 nonché l'aggiornamento di eventuali particolari condizioni economiche previste nell'Allegato Condizioni Tecnico
Economiche.
Il prezzo di vendita a mc ha, quindi, una validità temporale di 12 mesi, potendo sempre, dopo la scadenza di tale termine, il fornitore di energia variare i prezzi
3 di vendita già applicati, i corrispettivi per i servizi e le condizioni tecnico economiche dell'offerta contrattuale.
Dalle condizioni generali di contratto deriva, allora, la facoltà del gestore di modificare, di anno in anno, il prezzo dell'energia già applicato e il dovere comunicarlo per iscritto in qualunque forma, senza che rilevi il mezzo di cui il fornitore intende avvalersi per comunicare le eventuali modifiche contrattuali ed economiche unilateralmente apportate.
Ciò vale, del resto, anche per le bollette, le quali vengono, ugualmente, inviate per posta ordinaria o via mail e non certo con raccomandata a/r.
Sul punto la resistente ha prodotto copia della lettera datata 20.10.2022 con la quale comunicava alla ricorrente: “… le condizioni economiche della tua offerta
NN RO P. A., che assumerà il nome commerciale di NN RO, che saranno applicate a partire dal 01/02/2023 per un periodo di 12 mesi… fisse
e bloccate per il periodo sopra indicato…. l'indicazione della stima di spesa annua… calcolate tenendo conto delle nuove condizioni economiche comunicate in questa lettera e delle restanti componenti di spesa, sopra richiamate, come definite e pubblicate da ARERA per il quarto trimestre
2022…”. (cfr. lettera in doc 3 fascicolo ) CP_1
Ha provato che detta missiva è stata recapitata alla società ricorrente (cfr. tracking poste in doc 5 fascicolo ), indicando il numero di CP_1 spedizione 01979, Id. Postalizzazione n. 2833534, la presa in carico da parte del
Vettore in data 24/10/22 alle ore 17.00e l'avvenuto recapito all'indirizzo di fornitura in data 27/10/22 alle ore 12.56.18.
Ha prodotto in giudizio copia della missiva inoltrata al legale della ricorrente a seguito del reclamo ricevuto, nella quale si legge: “… le comunichiamo innanzitutto che, da verifiche eseguite, la nostra comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche, è stata correttamente inviata dalla scrivente società, in data 20 ottobre 2022, tramite posta, al seguente indirizzo presente nei nostri sistemi informatici: - via Fausta 318 Cavallino. Precisiamo che, secondo l'articolo 3.2 delle Condizioni Generali di Fornitura del contratto sottoscritto, il venditore deve inviare la comunicazione di modifica delle condizioni economiche alla scadenza di quelle precedenti in forma scritta. Tale comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa,
4 fatta salva prova contraria. Risultano pertanto pienamente assolti gli obblighi normativi che impongono al venditore di inviare la comunicazione in qualsiasi forma scritta e non necessariamente via pec/raccomandata. Quanto ai contenuti della comunicazione inviata in data 20 ottobre 2022, che alleghiamo alla presente, le confermiamo che la stessa non ha modificato unilateralmente le condizioni generali del contratto sottoscritto, né variato le condizioni economiche accettate prima della loro scadenza. Con la nostra lettera, abbiamo comunicato alla sua assistita le condizioni economiche che sono state applicate alla sua offerta "NN RO", successivamente alla scadenza di quelle vigenti e, dunque, con decorrenza dal 1° febbraio 2023. Le confermiamo pertanto la correttezza delle fatture emesse sulla base delle nuove condizioni economiche aventi decorrenza dal 1° febbraio 2023… “.
Ha per tale via assolto al proprio onere probatorio, non risultando, dai documenti contrattuali in atti, alcun obbligo per il resistente fornitore, eccetto l'uso della forma scritta, in merito alla modalità di trasmissione della comunicazione in esame.
Ha anche provato l'inoltro della comunicazione di rinnovo del prezzo e la ricezione della stessa, come attestato da . CP_3
Non è revocabile in dubbio che il documento di tracciamento (cd. tracking) di
, in cui viene attestata la spedizione e la consegna di una missiva CP_4 spedita con posta ordinaria, documentato dalla resistente, costituisca in sé prova atta a dimostrare l'invio della comunicazione e l'avvenuta consegna al domicilio dichiarato dalla ricorrente per le comunicazioni inerenti al contratto e idonea, ai sensi dell'art. 1335 c.c., a smentire l'assunto della controparte di non averne avuto conoscenza, rendendo, per tale via, pacifico il rinnovo delle
Condizioni tecnico economiche in contestazione.
Sul punto la Suprema Corte, con la sentenza n. 9427 del 2023, ha stabilito che in presenza di un principio di prova relativo alla spedizione di una comunicazione operi, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza della comunicazione medesima, dovendosi considerare, di norma, andata a buon fine la spedizione in questione in ragione dell'ordinaria regolarità del servizio postale, salvo prova contraria in capo al soggetto, in questo caso la ricorrente società, che intende avvantaggiarsi dalla mancata ricezione di un atto,
5 eccependo il suo mancato ricevimento (ex pluribus Cass. 12 ottobre 2017, n.
24015)
Prova che il processo non ha fornito.
Né la stessa poteva fornirsi dando ingresso alla prova testimoniale articolata dalla ricorrente, avendo provato per tabulas di avere assolto al CP_1 proprio obbligo di comunicazione delle nuove condizioni di consumi in modo conforme al disposto contrattuale.
La produzione documentale versata da ambo le difese in atti non ha reso necessario neppure l'espletamento della richiesta CTU, inammissibile e di nessun ausilio a fini del decidere, risultando i consumi pacificamente erogati e fatturati in ragione delle già menzionate Condizioni Tecniche e d Economiche comunicate per iscritto.
La ricorrente ha, poi, regolarmente pagato altre fatture emesse nel 2023, ovvero dopo la modifica comunicata con la lettera del 20.10.2022, ingenerando nel fornitore l'affidamento dell'avvenuta accettazione da parte del Cliente degli aumenti contrattuali comunicati.
La modifica contrattuale operata da è, pertanto, valida e vincola, CP_1 per il periodo oggetto delle fatture rimaste impagate, la ricorrente al pagamento della somma portate dalle stesse.
In conclusione, nessun inadempimento contrattuale imputabile a parte resistente è emerso nel processo, con conseguente rigetto della domanda promossa da e accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale spiegata da per ottenere le somme portate dalle CP_1 fatture rimaste impagate e rivendicate in applicazione delle nuove tariffe in vigore dal 1° febbraio 2023.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo con riguardo allo scaglione di riferimento in ordine al valore della causa, la produzione documentale della resistente avendo sconfessato anche l'assunto di parte ricorrente circa il disinteresse o la mancanza di collaborazione nella fase stragiudiziale intrapresa con il reclamo o nella fase di mediazione ARERA, peraltro condizione di procedibilità della domanda promossa.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sulla domanda promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
letto l'art. 281 terdecies c.p.c.
rigetta il ricorso promosso da Parte_1
accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e, per Controparte_1
l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro Parte_1
59.074,67 in favore della prima;
condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore di , che liquida in complessivi euro 2.500,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, degli esborsi per il contributo unificato, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 12 agosto 2025
Il GOT
LA Giardina
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