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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5907 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Antonio CARTA (c.f. C.F._1
), con studi in Piazza Repubblica n. 10 – 09129 – Cagliari;
C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore parte attrice contro
(c.f. ), col patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. dell'avv. Stefania SANNA (c.f. ), con studio in Via Einaudi C.F._2
n. 11 – 09127 – Cagliari;
elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte convenuta
e nei confronti di
(C.F. ), con sede legale in Cagliari, via Tuveri, 102; in CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ); Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Loretta SECHI (c.f. , con studio in Via C.F._4
Baylle n. 73 – 09124 – Cagliari;
elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte chiamata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23/9/2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale l' , Controparte_1 per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel cadere a terra sul pavimento dell'PE
Oncologico BU di Cagliari, reso scivoloso dalla presenza di acqua, fatto avvenuto il
21/10/2016.
1.1 Nell'atto di citazione la ha esposto e sostenuto quanto segue. Pt_1
1.1.1 Il 21/10/2016, alle ore 09,00 circa, in compagnia di sua SO, Parte_3
si recò all'PE Oncologico BU, sito in Cagliari, via Jenner n.
[...]
1, per eseguire medicazioni e controlli programmati in seguito ad un intervento di mastectomia destra.
1.1.2 Terminati i controlli, alle ore 10:30 circa, la camminava all'interno Pt_1 dell'ospedale quando, in prossimità dell'ingresso del locale bar sito al piano terra dell'edificio, a causa del pavimento bagnato, scivolò e cadde malamente a terra.
1.1.3 Venne subito soccorsa dalle persone presenti, tra cui alcuni sanitari, i quali, vista la gravità del caso, chiesero l'intervento del 118.
1.1.4 Trasportata al pronto soccorso del vicino PE San Michele, venne sottoposta ad accertamenti strumentali e visite specialistiche, con diagnosi di frattura pluriframmentaria metaepifisaria dell'omero destro e traumi alla spalla e al petto, come documentato dal certificato di pronto soccorso rilasciato lo stesso giorno (doc. 1 atto di citazione).
1.1.5 Nei mesi successivi all'infortunio, per la gravità delle lesioni riportate, la Pt_1 dovette sottoporsi a diversi cicli di cure e terapie riabilitative (doc. 2 atto di citazione).
1.1.6 A causa del trauma, sviluppò un disturbo del sonno e conseguente ansia e alterazione dello stato dell'umore, per i quali dovette assumere una terapia farmacologica.
1.1.7 Con raccomandata inviata il 29/10/2016, la denunciò il sinistro Pt_1 all' , con sede a Cagliari, Piazzale A. Ricchi Controparte_1
n. 1 codice fiscale e P. IVA (PEC , P.IVA_1 Email_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 ente di cui faceva parte l'PE BU (doc. 3 atto di citazione).
1.1.8 Non avendo ricevuto risposta, la si rivolse all'avv. Antonio CARTA, il Pt_1 quale, con e-mail PEC del 10/01/2017, inviò all denuncia di sinistro e CP_3 richiesta di risarcimento (doc. 4 atto di citazione).
1.1.9 Lo stesso giorno l' , a mezzo PEC, rispose comunicando Controparte_1 di aver inviato alla propria compagnia di assicurazioni la richiesta di indennizzo presentata dalla (doc. 5 atto di citazione). Pt_1
1.1.10 Con lettera datata 09/01/2017, ma ricevuta diversi giorni dopo, Controparte_4
, impresa assicuratrice della responsabilità civile dell'
[...] [...]
, comunicò alla danneggiata l'apertura della pratica di Controparte_1 sinistro (documenti 6, 7 atto di citazione).
1.1.11 A guarigione avvenuta, con e-mail del 29/05/2017, il legale della chiese Pt_1 all'impresa assicuratrice la convocazione per la visita medica della danneggiata (all. 8 atto di citazione).
1.1.12 Su richiesta della società, la inviò, con e-mail del 12/06/2017 e Pt_1
26/06/2017 il mandato professionale ricevuto e la documentazione inerente il sinistro
(documenti 9 e 10 atto di citazione).
1.1.13 Solo dopo un sollecito e una diffida (documenti 11 e 12 atto di citazione), in data
12/12/2017, quando erano trascorsi sette mesi dalla prima richiesta, l'attrice venne convocata per la visita medica dal consulente della compagnia, dott.
[...]
. Per_1
1.1.14 Dopo ulteriori solleciti di definizione della pratica (documenti 13 e 14 atto di citazione), in data 07/09/2018, quando erano ormai trascorsi ben nove mesi dalla prima visita medica e due anni dal sinistro, l'assicuratrice comunicò di avere richiesto un secondo parere medico legale ad un altro perito, il dott. (doc. 15 atto di Per_2 citazione).
1.1.15 Con e-mail del 19/12/2018, la liquidatrice della compagnia chiese un contatto telefonico “per condividere gli esiti della consulenza medico legale” (doc. 16 atto di citazione).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 1.1.16 Seguirono diverse comunicazioni per e-mail e per telefono da parte del legale della al fine di definire in via transattiva la pratica a oltre due anni dalla data Pt_1 di accadimento del sinistro (doc. 17 e 18 atto di citazione).
1.1.17 Tuttavia, ogni tentativo di accordo conciliativo risultò inutile.
1.1.18 Con e-mail del 27/08/2019, trascorsi ormai tre anni dal sinistro, la società CP_4 scrisse che: “In qualità di Compagnia di Assicurazioni dell'AO , abbiamo CP_1
l'obbligo di comunicarLe che al termine dell'istruttoria promossa non sono emersi profili di responsabilità a carico dell'Ente nostro assicurato per i fatti occorsi relativamente al sinistro in oggetto. Alla luce di ciò si comunica che non si potrà dare seguito alla richiesta di risarcimento formulata poiché l'evento si è verificato per cause non imputabili al nostro Assicurato.” (doc. 19 atto di citazione).
1.1.19 Dopo un'istruttoria durata tre anni per inefficienza e noncuranza della società di assicurazioni dell'ente convenuto, ogni ipotesi di trattativa e risarcimento era stata quindi rifiutata sulla base di motivi pretestuosi e inconsistenti.
1.1.20 Per quanto riguarda l'entità dei danni, secondo le valutazioni del consulente medico legale dott. (doc. 20 atto di citazione), cui si era rivolta, la Persona_3
a causa del sinistro essa aveva riportato: Pt_1
- postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 18% del totale;
- invalidità temporanea totale di 40 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e invalidità temporanea parziale al 25%, di 80 giorni.
1.1.21 Le lesioni subite avevano provocato all'attrice anche sofferenze fisiche ed emotive da cui era derivata una vera e propria malattia psichica.
1.1.22 L'attrice aveva infine sostenuto spese per visite e consulenze mediche, per complessivi
1.076,00 euro (doc. 21 atto di citazione). CP_
1.1.23 L' convenuto doveva rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., non essendo il sinistro riconducibile a caso fortuito, inteso come evento imprevedibile e inevitabile.
1.1.24 In via subordinata, la responsabilità dell' convenuta doveva Controparte_1 essere riconosciuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del divieto di neminem
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 laedere, conseguente all'inosservanza delle regole tecniche o dei comuni canoni di prudenza e diligenza, consistita nel non avere organizzato un adeguato servizio di pulizia e di controllo e non avere predisposto le misure idonee ad avvertire dell'esistenza del pericolo.
1.2 Nell'atto di citazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
«Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertati i fatti di cui in premessa, - dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art.
2043 c.c. dell' per i danni subiti dalla signora Controparte_1 [...]
in conseguenza del fatto descritto in narrativa;
Parte_1
- per l'effetto, condannare l' al risarcimento integrale di Controparte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dalla data dell'evento dannoso sino al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge.».
1.3 Con l'atto di citazione, ha, infine, prodotto documenti e Pt_1 Parte_1 indicato mezzi di prova orale.
2. Con decreto del 23/11/2020, il giudice ha disposto che la prima udienza venisse sostituita dal deposto di note e l'ha differita
3. L' , cl patrocinio dell'avv. Andrea CASU, si è Controparte_1 costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata al 02/12/2020, con la quale:
3.1 ha eccepito il “difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva”, sostenendo che l' non fosse “il soggetto tenuto a subire la pronuncia Controparte_1 giurisdizionale (difetto di legittimazione passiva), o, in ogni caso, non può [poteva] identificarsi nel soggetto tenuto alla prestazione richiesta da controparte (difetto di titolarità passiva del rapporto), posto che, per l'appunto, l'asserito evento si è [era] verificato all'interno dello spazio adibito a bar, integralmente gestito e controllato dalla ditta concessionaria in virtù di contratto di contratto di appalto decorrente dal CP_2 lontano 1993 (doc. 7 capitolato di appalto e documentazione di gara)”, in proposito esponendo e sostenendo quanto segue:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 3.1.1 con la richiesta di risarcimento danni del 26/10/2016 (doc. 2 comparsa), l'attrice, aveva esposto di essere scivolata “nel locale adibito a Bar al piano terra del BU”;
3.1.2 detta circostanza era stata confermata da diversi testimoni, tra i quali i dipendenti Tes_ ( e due banconieri e una cassiera) della concessionaria Tes_1 Tes_3 CP_2 del servizio bar all'epoca dei fatti (documenti 3 e 4 comparsa), da , Testimone_4 operatore dell'ambulanza intervenuta sul posto (doc. 5 comparsa) e dalla dott.ssa
, medico rianimatore intervenuto in soccorso della Persona_4 Pt_1
(doc. 6 comparsa);
3.1.3 ai sensi dell'articolo 8 del capitolato d'oneri allegato al contratto stipulato dall' e da incombeva sul Controparte_6 CP_2 concessionario l'onere di curare la pulizia del locale e delle zone adiacenti;
3.1.4 pertanto, la committente non poteva esercitare alcuna Controparte_1 materiale ingerenza sugli spazi dati in concessione e non poteva essere ritenuta responsabile di ciò che accadeva al loro interno;
3.1.5 la “sin dall'inizio della vertenza” avrebbe dovuto rivolgere le proprie Pt_1 doglianze nei confronti della CP_2
3.1.6 a nulla rilevava che la fase stragiudiziale della vertenza fosse stata gestita da
“(che all'epoca manlevava l' ) posto che, come da CP_4 Parte_4 polizza (doc. 8-9-10), l'Azienda ospedaliera, ricevuta una richiesta di danno, aveva (e ha) l'obbligo di denunciare tempestivamente il sinistro ai fini dell'operatività della polizza, e di avviare un'indagine interna ai fini di consentire alla compagnia la corretta gestione della vertenza.” e che era “questo l'ordinario e costante iter procedurale che segue a una richiesta di danni, a prescindere da qualunque preventiva valutazione sulla fondatezza della pretesa avversaria.”;
3.1.7 l'unica unica custode del bene in cui era avvenuto l'incidente era la CP_2 concessionaria del servizio Bar, in quanto un'attività di controllo da parte dell' sarebbe stata “oggettivamente Controparte_1 impossibile” […] “posto che lo spazio interno del bar era un'area inequivocabilmente esclusa da qualsiasi possibilità, diritto e/o obbligo di controllo da parte dell' CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 ospedaliera” e che “l'obbligo di custodia dell'Ente Pubblico non puo' comportare
l'obbligo giuridico di eliminare qualsiasi irregolarità”;
3.2 ha contestato che la caduta fosse stata causata dal pavimento bagnato, osservando in proposito:
«E' eclatante, al riguardo, come l'attrice manchi di riportare qualsivoglia descrizione sull'effettiva condizione del pavimento, limitandosi a riferire sinteticamente e genericamente di essere scivolata a causa del pavimento bagnato.
Non viene precisato se sul pavimento vi fosse abbondante presenza d'acqua o altri liquidi
o, invece, solo umidità (ad esempio successiva al lavaggio), né viene allegata alcuna immagine fotografica che attesti lo stato dei luoghi al momento dell'accaduto.
Trattasi, come è evidente, di una descrizione dei fatti talmente generica ed evasiva, non supportata da alcun elemento probatorio, da non poter dimostrare, nemmeno in virtù di mere presunzioni, il nesso causale e, men che meno, la responsabilità aziendale.
In assenza di un benché minimo tentativo di descrivere lo stato dei luoghi e di qualunque allegazione utile a comprendere la dinamica dei fatti, appare totalmente indimostrato e indimostrabile che la sig.ra sia scivolata a causa delle condizioni del Pt_1 pavimento, e non invece per altri motivi estranei al controllo del custode (non ultimo la condotta della danneggiata).
Ed invero non solo la paziente potrebbe essere caduta accidentalmente o per distrazione, ma non è dato sapere se la stessa si sia sempre attenuta scrupolosamente alle istruzioni impartite dai sanitari che la ebbero in cura.
Peraltro, e senza inversione dell'onere probatorio, dalle dichiarazioni scritte, oggi allegate, dei dipendenti del bar, testimoni dell'accaduto, non vi è alcuna conferma del fatto che il pavimento fosse bagnato.
L'onere probatorio, incombente sull'attore relativo al nesso eziologico risulta dunque totalmente disatteso.»
3.3 ha sostenuto che – quand'anche fosse stato provato che il sinistro si era verificato “in un'area di pertinenza del ” e fosse stato anche riconosciuto il nesso causale tra CP_1 pavimento bagnato e caduta della CP_7 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 – non avrebbe comunque dovuto rispondere dei danni, “posto che l'asserito CP_1 fattore di pericolo (ossia le condizioni del pavimento) avrebbe comunque esplicato la sua potenzialità offensiva inaspettatamente avendo la convenuta assolto diligentemente agli obblighi manutentivi sulla stessa gravanti, in guisa tale da configurare un tipico esempio di caso fortuito interruttivo della causalità”; ed infatti:
3.3.1 l' aveva affidato il servizio di pulizie ad una “ditta Controparte_1 esterna (all'epoca la ditta Evolve – doc. 11)” così adempiendo “al suo dovere di regolare sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibile, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione;
3.3.2 “la presenza di liquidi (o umidità) nel pavimento non” poteva “certo considerarsi fattore di rischio conoscibile ed evitabile a priori dal custode utilizzando l'ordinaria diligenza”;
3.3.3 era questo «il principio sancito dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità del custode va individuata “non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso
l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. (Cass.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 Civ. sentenza n. 15042 del 2008).»;
3.3.4 in base a questa Giurisprudenza, «dinanzi all'ipotesi di un fattore di rischio quale il pavimento umido (la perdita d'olio o la presenza di acqua sono fattori identici nel provocare lo scivolamento di una persona)» doveva ritenersi «esclusa e superata la responsabilità presunta del custode, posto che la situazione che» aveva provocato il danno si era determinata «non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza, ma in maniera improvvisa»;
3.3.5 era pertanto «pienamente integrata la scriminante del caso fortuito», idonea a escludere «qualunque responsabilità extracontrattuale dell'azienda», perché nel caso in esame «il fattore di pericolo» aveva «esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, posto che in tal caso non sarebbe in grado di esercitare il governo e il potere sulla cosa, la responsabilità è esclusa»; in proposito ha citato Cass. civ. sez. III 15.3.2019 n. 7361;
3.4 ha ancora una volta contestato la sussistenza del nesso di causa «sia tra condotta ed evento che tra condotta e danno», da valutarsi «secondo la regola della preponderanza dell'evidenza ovvero del più probabile che non», perché, a suo dire, non era «possibile escludere la presenza di altri fattori concomitanti o assorbenti, non ultime le eventuali condotte del danneggiato», considerato che, «data l'età, la paziente potrebbe essere caduta accidentalmente o per distrazione» e che comunque non era «dato sapere se la stessa si» fosse «sempre attenuta scrupolosamente alle istruzioni impartite dai sanitari che la ebbero in cura», con la conseguenza «che anche laddove all'esito del presente giudizio dovesse essere accertato quanto allegato dall'avversa difesa, alcun risarcimento del danno potrà essere riconosciuto a parte attrice alla luce del contegno dalla medesima tenuto, ex art. 1227 c.c.»;
3.5 ha contestato anche «entità e congruità dei danni lamentati, di qualsiasi natura e specie»,
e più specificamente la «richiesta risarcitoria di danno non patrimoniale», in quanto
«ultronea a qualsiasi baremes in uso, in assenza, peraltro, di qualunque prova o mera allegazione documentale afferente all'entità del danno biologico e ai giorni di inabilità, atteso che non può certo considerarsi rilevante la consulenza di parte non assunta in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 contraddittorio, di provenienza unilaterale e frutto dunque di una rappresentazione giuridica e fattuale evidentemente orientata nell'interesse della ricorrente»;
3.6 ha sostenuto che «alcune delle patologie poste alla base della avversa quantificazione del danno non patrimoniale, non» fossero «certamente riconducibili alla caduta» ed in particolare «l'asserita attuale condizione psico patologica della sig.ra Pt_1 evidentemente non ricollegabile, come vorrebbe capziosamente far credere controparte, ad un infortunio occorso ben quattro anni prima della consulenza di parte» e la
«condizione cronica di ansia e depressione» che non poteva derivare da un infortunio alla spalla, quanto piuttosto da «altri elementi collegati al generale quadro clinico dell'attrice»;
3.7 ha osservato che non era «dato sapere, inoltre, quale condotta» avesse «tenuto l'attrice nell'ampio lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la consulenza medica di parte, e se Contr dunque essa» avesse «aggravato la propria condizione», e che l' non doveva rispondere dei danni che la ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
3.8 ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− In pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva della convenuta Azienda ospedaliera;
− Nel merito e in via principale: nella denegata ipotesi in cui il difetto di legittimazione
o titolarità passiva non si ritenesse accertato, mandare assolta l' Controparte_1
, da ogni avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto, stante l'assenza
[...] di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa per le ragioni di cui alla superiore parte espositiva
− Sempre nel merito e in via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi in cui Contr dovesse essere accertata la responsabilità della escludere il diritto al risarcimento del danno ex art. 1227 ultimo comma c.c. in forza delle considerazioni di cui alla superiore parte espositiva ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurlo ex art.
1227, 1 comma c.c. limitando comunque il risarcimento all'incidenza che la condotta della stessa ha avuto nella causazione del danno
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 − Con vittoria di spese e di compensi professionali e rimborso forfettario.»
3.9 ha, infine, prodotto documenti e indicato mezzi di prova orale.
4. Con note depositate il 04/12/2020, la convenuta ha insistito nelle difese svolte in comparsa.
5. Con comparsa depositata lo stesso 04/01/2021, per l' convenuta Controparte_6 si è costituita in giudizio l'avv. Federica PILLAI, in sostituzione del precedente difensore, la quale si è riportata alla difesa e conclusioni già svolte da quest'ultimo.
6. Con note depositate il 15/01/2021, l'attrice:
6.1 ha contestato la fondatezza dell'eccezione di "difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva”;
6.2 ha negato che la caduta si fosse verificata all'interno del locale adibito a bar;
6.3 ha contestato la veridicità, il valore e l'efficacia probatoria delle dichiarazioni scritte prodotte dalla convenuta;
6.4 ha sostenuto che la questione relativa all'individuazione del soggetto responsabile fosse superata “dalla circostanza che anche il locale adibito a bar appartiene alla convenuta”
6.5 ha contestato che l'azienda ospedaliera si fosse “spogliata degli obblighi di custodia e vigilanza connessi alla titolarità dell'immobile”, sostenendo che dalla documentazione contrattuale prodotta dalla stessa (doc. 7 comparsa di costituzione e risposta) – di cui ha rilevato la non intelligibilità per le evidenti cancellature del testo e per la incompletezza degli allegati – non risultava affatto che l' avesse trasferito Controparte_1 alla la custodia e la vigilanza dei locali, perché, a suo dire, «la norma CP_2 contrattuale richiamata dalla convenuta (art. 8 capitolato all. 7 comparsa di costituzione) che prevede[va] l'onere in capo al gestore di provvedere alla pulizia dei locali e degli spazi adiacenti, non comporta[va] infatti che l'azienda si sia [fosse] liberata degli obblighi di vigilanza e controllo sui beni di cui è proprietaria e sul corretto adempimento delle prestazioni», quanto piuttosto «esattamente il contrario»;
6.6 ha sostenuto che, «per una questione di vicinanza della prova, la danneggiata non poteva essere a conoscenza dei rapporti contrattuali esistenti tra l' e i terzi» Controparte_1
e che, con comportamento di dubbia correttezza, la convenuta, non avesse comunicato
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 l'esistenza del rapporto contrattuale con la , né al momento della CP_2 ricezione della denuncia di sinistro e neanche nel corso dei tre anni di istruttoria stragiudiziale della pratica, fino alla costituzione in giudizio;
6.7 ha contestato che la custodia del locale adibito a bar e delle aree adiacenti fosse stata affidata in via esclusiva alla;
CP_2
6.8 ha ribadito di essere caduta malamente a terra esclusivamente a causa del pavimento bagnato antistante l'ingresso del bar;
6.9 ha contestato che l'affidamento del servizio di pulizia ad una impresa esterna esonerasse l' dall'obbligo di controllo e vigilanza sull'immobile di cui era Controparte_1 proprietaria e sul corretto espletamento del servizio;
6.10 ha invitato la convenuta a produrre in giudizio le relazioni medico legali redatte dai propri consulenti di parte, dott. e dott. , che in sede stragiudiziale Per_1 Per_2 avevano visitato la Pt_1
6.11 ha precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, la relazione medico legale del dott. consulente di parte attrice, era datata 28/05/2017 e, Per_3 pertanto, era successiva di sette mesi all'evento, non di quattro anni, come sosteneva la convenuta in comparsa;
6.12 ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società , con CP_2 sede legale a Cagliari in via Tuveri n. 102, indicata dall' Controparte_1
quale legittimata passiva, ed il differimento della prima udienza, ai sensi
[...] dell'art. 269 comma 3 c.p.c., dichiarando di voler proporre nei suoi confronti domanda di accertamento di responsabilità concorrente o esclusiva e di condanna al risarcimento del danno;
6.13 in subordine, ha chiesto l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183 comma 6
c.p.c.
7. Con provvedimento reso all'esito di udienza cartolare in data 28/01/2021, il giudice – ritenuto che dalle difese della convenuta fosse emersa la necessità di consentire alla parte attrice di chiamare la società che gestiva il bar dell'OSPEDALE G. BROTZU DI
CAGLIARI – l'ha autorizzata a chiamare in causa nel termine di legge e CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 ha differito la prima udienza al 06/10/2021.
8. Con l'atto di citazione notificato il 03/03/2021, l'attrice ha chiamato in causa CP_2
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
«Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
In via principale
- dichiarare la responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. dell' e di per i danni subiti dalla Controparte_1 Controparte_2 signora in conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione Parte_1 trascritto in premessa;
- per l'effetto, condannare l' e Controparte_1 in solido tra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dalla data dell'evento dannoso sino al saldo effettivo;
In via subordinata
- dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. dell' per i danni subiti dalla signora Controparte_1 Parte_1 in conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione trascritto in premessa;
-
[...] per l'effetto, condannare l' al risarcimento integrale di Controparte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dalla data dell'evento dannoso sino al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata
- dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. di per i danni subiti dalla signora in Controparte_2 Parte_1 conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione trascritto in premessa;
- per l'effetto, condannare al risarcimento integrale di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dalla data dell'evento dannoso sino al saldo effettivo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge. In via istruttoria si indicano i mezzi istruttori già articolati nell'atto di citazione trascritto in premessa.
Con salvezza di ogni altro diritto.»
9. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata il 09/06/2021, CP_2 con la quale:
9.1 ha rilevato le seguenti contraddizioni tra quanto esposto dall'attrice nell'atto di citazione, quanto emergeva dai documenti da essa prodotti, e quanto avevano dichiarato i testimoni indicati dalla convenuta:
− nell'atto di citazione aveva esposto di essere scivolata a causa del pavimento bagnato
“in prossimità del locale bar”;
− nella lettera di denuncia di sinistro del 26/10/2016 (doc. 3 atto di citazione) aveva invece esposto che il sinistro si era verificato “nel locale bar” e che si trattava di
“giornata piovosa”;
− nel verbale di accettazione del Pronto Soccorso presso l'PE San Michele in data
21/10/2016, ad ore 11:44 (doc. 1 atto di citazione), il medico accettante aveva attestato che l'attrice aveva dichiarato di essere caduta accidentalmente nel pavimento bagnato dell'PE Oncologico e che la medesima lamentava intensa sintomatologia dolorosa all'arto superiore destro;
− , SO dell'attrice, nella dichiarazione resa il 31/01/2017 Parte_3
(doc. 10, pag. 20 atto di citazione), aveva dichiarato che il sinistro si era verificato nell'PE Oncologico, “in prossimità del locale bar, a causa del pavimento bagnato”;
− nella relazione redatta (doc. 20 atto di citazione) in data 24/05/2017, dopo sette mesi dal sinistro, il dott. veva attestato che: “… Mentre passeggiava negli ambienti Per_3 interni del Presidio ospedaliero poneva il piede sul pavimento bagnato e non segnalato, subendo un'immediata perdita di equilibrio… (pag. 1 della perizia). …. La
Perizianda veniva proiettata al suolo e, in seguito all'impatto diretto con la vettura e al successivo urto contro il suolo o altro ostacolo resistente, riportava un tipico
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 quadro clinico da politrauma con lesioni cutanee da strisciamento (escoriazioni ed abrasioni) e contusioni multiple su dorso e arti. Immediatamente manifestava agitazione psicosi-motoria, algia sulle sedi di trauma ed era impossibilitata a ripristinare la stazione eretta”; (pag. 4 allegato 20,) l'attrice “…. Da allora manifesta ansia psico somatica, ipotimia, facile irritabilità, astenia, condotte di evitamento per le seguenti circostanze: andare in auto, attraversare la strada, usare mezzi pubblici, recarsi in strutture ospedaliere”;
− i dipendenti della (documenti. 3 e 4 comparsa - CP_2 CP_1
) avevano dichiarato che l'attrice si era accasciata difronte al banco del bar;
[...]
9.2 ha sostenuto che non vi fosse alcuna prova che la persona che era si è accasciata all'interno del Bar fosse la sig.ra posto che: Pt_1
9.2.1 i dipendenti della non l'avevano identificata, che le dichiarazioni CP_2 erano state rese a distanza di tempo dal sinistro e che avevano riferito di una persona che si era accasciata a terra e non a una persona che scivolata a causa del pavimento bagnato;
9.2.2 era notorio che nell'OSPEDALE BUSINCO venivano trattate patologie tumorali e che non era infrequente che i pazienti, soprattutto dopo terapie chemioterapiche, avessero mancamenti in ambienti non deputati a tali cure;
9.2.3 era probabile che l'attrice fosse caduta per ragioni diverse da quelle da essa sostenute, visto che all'epoca del sinistro era sottoposta a chemioterapia, circostanza provata dai seguenti documenti:
a) doc. 10, pag. 12, prodotto con l'atto di citazione, consistente in certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – Policlinico Monserrato
– in data 12.1.2017, in cui il attestava che l'attrice era stata sottoposta a CP_9 chemioterapia terminata il 07/09/2016 e a intervento chirurgico del 05/10/2016;
b) doc. 10, pag. 7, prodotto con l'atto di citazione, consistente in certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – Policlinico Monserrato
– in data 09/11/2016, in cui il sanitario attestava che l'attrice era stata sottoposta a trattamento farmacologico con Trastuzimab e anastrozolo, farmaci chemioterapici;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15 9.3 ha contestato l'attendibilità della dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa Persona_4
, medico presso l'OSPEDALE BUSINCO, in quanto era stata rilasciata il
[...]
20/03/2019, a distanza di circa tre anni dal sinistro e perché, in calce ad essa, era stata riportata l'e-mail inviatale dall'avv. Andrea CASU alla dott.ssa , in cui: Per_4
- si faceva riferimento ad accordi presi per le vie brevi e si precisava che pareva la responsabilità dell' sarebbe stata riconosciuta qualora fosse stato CP_1 accertato che la paziente era scivolata sul pavimento bagnato;
- si precisava che in allegato era trasmessa sia la richiesta di danni dell'avvocato della paziente, sia le relazioni testimoniali dell'epoca;
9.4 ha contestato le conseguenze dannose sostenute dall'attrice, osservando:
9.4.1 che nella certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso dell'PE San Michele in data 21/10/2016 la diagnosi di dimissione era di “frattura pluriframmentaria metafisaria omero dx.”, senza riferimento all'agitazione psicosi-motoria, all'algia sulle sedi di trauma, all'impossibilità a ripristinare la stazione eretta e alla cefalea, menzionate nella relazione peritale del dott. Per_3
9.4.2 che non erano compatibili con la diagnosi formulata dal Pronto Soccorso del San
Michele i postumi del sinistro precisati dal dott. e precisamente: “…. Da Per_3 allora manifesta ansia psico somatica, ipotimia, facile irritabilità, astenia, condotte di evitamento per le seguenti circostanze: andare in auto, attraversare la strada, usare mezzi pubblici, recarsi in strutture ospedaliere”;
9.4.3 che i postumi asseriti dal dott. non erano riportati in altra documentazione Per_3 medica e neanche asseriti nell'atto di citazione;
9.4.4 che non erano state prodotte le ricevute delle spese mediche, oltre quella rilasciata dal dott. er la sua perizia;
Per_3
9.4.5 che non era stata prodotta la certificazione medica attestante la circostanza che la si fosse sottoposta a cure mediche per gli asseriti postumi di natura Pt_1 psicologica;
9.5 ha eccepito la genericità della domanda dell'attrice, la quale chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento integrale dei danni patiti e patiendi nella misura da accertarsi in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 16 corso di causa, «senza precisare alcun criterio per la determinazione della misura del danno anche ai fini di valutare la competenza per valore del Giudice Adito»;
9.6 ha formulato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettata ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione:
1) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese ed onorari e danni ex art. 96 c.p.c. per aver l'attrice agito in giudizio con colpa grave.»
9.7 ha, infine, prodotto documenti e indicato mezzi di prova orale.
10. Comparsa depositata il 29/09/2021, quale difensore dell'azienda sanitaria convenuta, si è costituita in giudizio l'avv. Stefania SANNA, facendo proprio tutte le domande, eccezioni, istanze e difese svolte dai precedenti difensori
11. Nell'udienza del 06/10/2021 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dell'articolo
183 comma 6 cpc.
12. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 04/11/2021
l' : Controparte_6
12.1 ha precisato che i lavoratori dipendenti della società concessionaria del servizio bar, signori (banconiere), (banconiere) e (cassiera), i quali avevano Tes_1 Tes_2 Tes_3 assistito al sinistro mentre erano in servizio, avevano confermato la si era Pt_1 verificato all'interno del bar (doc. 3 e 4), circostanza poi confermata da Tes_4
, operatore dell'ambulanza intervenuta sul posto (doc. 5) e dalla dott.ssa
[...] [...]
, medico rianimatore intervenuto in soccorso della (doc. 6); Persona_4 Pt_1
12.2 a sostegno della tesi secondo cui il fatto che il locale bar fosse stato dato in concessione a una società terza esonerava l' dalla responsabilità Controparte_6 per custodia prevista dall'articolo 2051 del codice civile, ha addotto precedenti giurisprudenziali secondo cui “la norma dettata dall'art. 2051 c.c. e' fondata sul dovere di custodia che incombe al soggetto che – a qualsiasi titolo - abbia un oggettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in modo da impedire che la stessa arrechi danni;
la responsabilita' relativa si fonda sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 17 nonche' sull'esistenza di un potere fisico del soggetto sulla cosa” (Cassazione, Ordinanza
14/05/2013, n. 11517) secondo cui “occorre verificare nel concreto se l'attività' di controllo era oggettivamente possibile. Ora, se l'attività' di controllo e' oggettivamente impossibile, manca la custodia quale elemento costitutivo dell'art. 2051 c.c. (…) occorre precisare che l'obbligo di custodia dell'Ente Pubblico non puo' comportare l'obbligo giuridico di eliminare qualsiasi irregolarità' (...)" (Tribunale di Torino 10/11/2020, n.
3906);
12.3 ha contestato che il pavimento fosse bagnato e pericoloso;
12.4 ha ribadito le contestazioni già svolte in comparsa con riguardo ai danni lamentati dall'attrice;
12.5 ha trascritto le conclusioni le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
13. Le altre parti non hanno depositato la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
14. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 02/12/2025, ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice e di Controparte_2 prova per testi sui fatti oggetto di causa.
15. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 03/12/2021,
l'attrice ha chiesto:
- l'ammissione di prova per testi sui fatti oggetto di causa;
- che il giudice ordinasse all' , ai sensi dell'art. Controparte_1
210 c.p.c, di esibire in giudizio le relazioni medico-legali delle visite mediche effettuate nella fase stragiudiziale sulla persona dell'attrice dal dott. Persona_1
e dal dott. su delega della convenuta. Persona_5
16. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 06/12/2021,
l' ha insistito per l'ammissione della prova Controparte_1 testimoniale richiesta nella comparsa di costituzione e risposta, che ha integrato, formulando un nuovo capitolo.
17. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 07/12/2021, ha eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale chiesta CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 18 dall' , in quanto suggestiva, e di quella chiesta Controparte_1 dalla attrice, in quanto generica, e per il caso di ammissione ha chiesto l'ammissione di
“prova contraria indicando i medesimi testi”.
18. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21/12/2021,
l' ha eccepito l'inammissibilità dalla prova per Controparte_1 testi chiesta da “in quanto generica, formulata in negativo e in contrasto CP_2 con le risultanze documentali” e, in subordine, l'ammissione di prova per testi contraria (, sugli stessi capitoli), indicando i testi già elencati nei precedenti scritti difensivi.
19. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 23/12/2021,
l'attrice:
- ha eccepito l'inammissibilità della prova per testi chiesta da nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta (in quanto oggetto di prova documentale con riguardo al capitolo 1, formulata in modo negativo quanto ai capitoli 2, 4 e 5, avente ad oggetto fatti non contestati con riguardo al capitolo 3) e nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (in quanto oggetto di prova documentale con riguardo al capitolo 2a; in quanto formulata in forma negativa con riguardo ai capitoli 2b, 4a e 4e; in quanto vertente su fatti non contestati sul capitolo 2c; in quanto formulata in modo generico sui capitoli 4c e 4d; in quanto generico e formulato in modo negativo, sul capitolo 4e);
- ha eccepito l'inammissibilità della prova orale chiesta dall'
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta e nella Controparte_1 seconda memoria ex art. 183/6 cpc “in quanto tutti indicati con gli stessi numeri 1) e
2) e pertanto non adeguatamente distinti e perciò idonei a determinare confusione” ed in subordine ha chiesto l'ammissione di prova per testi su nuovi capitoli;
- ha insistito per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nell'atto di citazione.
20. Nell'udienza del 21/09/2022 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze istruttorie ed il giudice si è riservato di decidere.
21. il Giudice ha provveduto sulle istanze istruttorie dalle parti, con ordinanza depositata il
26/09/2022 e integrata il 03/10/2022, ammettendo parzialmente i mezzi di prova orale da
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 19 esse richiesti e respingendo l'istanza, formulata nella seconda memoria prevista dall'art. 183/6 cpc, con cui l'attrice chiedeva che venisse ordinato all Controparte_1 convenuta “di esibire in giudizio le relazioni medico-legali delle visite mediche effettuate nella fase stragiudiziale sulla persona dell'attrice dal dott. e dal dott. Persona_1
su delega della convenuta”, così argomentando: Persona_5
«Rigetta l'istanza, formulata nella seconda memoria prevista dall'art. 183/6 cpc, con cui l'attrice chiede che venga ordinato all' convenuta “di esibire in Controparte_1 giudizio le relazioni medico-legali delle visite mediche effettuate nella fase stragiudiziale sulla persona dell'attrice dal dott. e dal dott. su delega della Persona_1 Persona_5 convenuta”, per le ragioni che seguono: a. il Consiglio di Stato ha elaborato i seguenti principi con riguardo all'accesso agli atti del tipo di quelli in esame: i. l'accesso è consentito quando il parere ha una specifica funzione endoprocedimentale, risultando correlato a un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento a esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale a esso (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2018, n. 6444); ii. l'accesso non è invece consentito quando la consulenza viene effettuata dopo l'avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, o anche meramente amministrativo) oppure dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose, se il parere reso dal professionista individuato dall'amministrazione non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all'ente pubblico tutti gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi. b. le relazioni peritali di cui l'attrice chiede l'esibizione rientrano nella seconda categoria, come si evince da quanto esposto dall'attrice medesima nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, essendo quelle redatte dai medici legali incaricati dalla compagnia assicuratrice dell'
[...]
nell'ambito della gestione del sinistro aperto in Controparte_10 seguito alla richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attrice; c. il TAR Lombardia, nella sentenza n. 2396 del 12/11/2019, ha ritenuto che, alla luce dell'articolo 4 della legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) [a mente del quale “le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche private sono soggette all'obbligo di trasparenza avere una nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali virgola di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (comma 1) e “la direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto virgola in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente” (comma 2)], in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 20 assenza di specifiche previsioni che impongono il segreto, non possa essere negato l'accesso alle perizie mediche e ai verbali dei comitati valutazione sinistri istituiti all'interno delle strutture ospedaliere;
d. tale assunto è certamente condivisibile con riguardo ai verbali dei comitati valutazioni sinistri istituiti all'interno delle strutture sanitarie ed anche alle perizie da questi ultimi acquisite per pervenire alle loro determinazioni, perché è coerente con i principi sopra richiamati elaborati dal Consiglio di Stato, trattandosi di atti endoprocedimentali destinati a sfociare in una decisione finale qual è l'espressione del parere da parte del Comitato;
e. si tratta di una fattispecie affatto diversa rispetto a quella in esame, in cui si chiede l'esibizione delle perizie redatte dai medici incaricati dalla compagnia assicuratrice della responsabilità civile della struttura sanitaria, che inequivocabilmente ricadano nell'ambito delle attività riservate di cui alla seconda categoria elaborata per Consiglio di Stato, in quanto funzionali esclusivamente all'esercizio del diritto di difesa.»
22. Nell'interrogatorio formale espletato nell'udienza del 02/02/2023, l'attrice Parte_1 ha risposto negativamente alle domande oggetto della capitolazione e ha
[...] aggiunto: “mi trovavo all'interno dell'ospedale BU di Cagliari;
stavo per entrare nel bar quando, per l'acqua che c'era nel pavimento dell'ospedale, sono scivolata e lo scivolamento mi ha proiettata all'interno del bar;
quando sono scivolata mi trovavo ancora all'interno dell'ospedale”.
23. Nella stessa udienza sono stati sentiti alcuni testimoni.
23.2 , SO dell'attrice, indicata dall'attrice, non interessata Parte_3 all'esito della causa, ha così risposto:
«Capo 1): il giorno 21 ottobre 2016 verso le ore 09.00 mi trovavo insieme a mia SO,
, presso l'PE BU, a Cagliari, in attesa che mi SO Parte_1 venisse medicata a seguito di una mastectomia al seno;
dopo la medicazione, verso le
10.00-10.30, io e mia SO ci siamo dirette verso il bar che si trovava Parte_1 all'interno dell'PE BU;
mentre ci accingevamo ad entrare nel bar, ho visto che il pavimento dell'ospedale, proprio vicino all'ingresso del bar, era bagnato e subito, in un attimo, ho visto mia SO scivolare ed andare a finire dentro il bar distesa per terra;
A.D.R.: la parte del pavimento dell'PE in cui si trovava l'acqua era attaccato alla soglia del bar;
che si trattasse del pavimento dell'ospedale, non del bar si vedeva
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 21 chiaramente, perché il pavimento non era un tutt'uno ed era separato, ai lati, dalle porte di ingresso del bar;
ADR: non ho potuto vedere se anche il pavimento del bar fosse bagnato, perché con lo scivolamento il pavimento del bar era coperto dal corpo di mia SO;
Capo 2): ho già risposto al capo che precede;
Capo 3): ho già risposto al capo che precede;
Capo 4): subito si sono precipitate a soccorrere mia SO due donne in Parte_1 camice, penso due medici, le quali hanno tentato di sollevarla ma io le ho bloccate, per via delle ferite dovute all'intervento chirurgico di cui ho parlato sopra;
dopo sono arrivati altri sanitari che l'hanno sistemata su di una barella a terra;
Capo 5): in seguito alla caduta, mia SO si lamentava per i dolori;
Parte_1 dopo, i sanitari, l'hanno spostata da un'altra parte e poi hanno chiamato un'ambulanza per portarla in un altro ospedale;
Capo 8): non ho notato se ci fossero delle segnaletiche ad indicare o delimitare il pavimento bagnato;
»;
23.3 testimone comune delle parti, assistente sanitaria presso Testimone_5
L'OSPEDALE BUSINCO IN CAGLIARI, non legata da rapporti di parentela o affinità o affiliazione con alcuna delle parti del giudizio e non interessata all'esito della causa, sui capitoli ammessi della seconda memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. datata 03/12/2021 di parte attrice, ha risposto:
«Capo 6): non ricordo la circostanza di cui al capo;
non conosco la signora
[...]
io personalmente non ricordo di aver mai soccorso nessuno;
Parte_1 solitamente, quando capitano tali situazioni, in osservanza alle procedure del presidio ospedaliero, chiamo il personale preposto a tali interventi;
sia nel 2016 che attualmente mi occupo della gestione dei rifiuti, igiene ospedaliera e radioprotezione dei dipendenti radioesposti;
Capo 7): non ricordo la circostanza di cui al capo;
Capo 8): non ricordo la circostanza di cui al capo;» sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta della convenuta CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 22 , ha così risposto: Controparte_1
«Capo 1): non ricordo la circostanza di cui al capo;
Capo 2): non ricordo la circostanza di cui al capo;
»
23.4 indicata dalla convenuta, non legata Testimone_6 Controparte_6 da rapporti di parentela o affinità o affiliazione con alcuna delle parti del giudizio e priva di interesse all'esito della causa, lavoratrice dipendente di , con CP_2 mansioni di banconiera, presso il bar all'interno dell'ospedale Oncologico BU, sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta dell' Controparte_1
, ha così risposto
[...]
“Capo 1): nell'ottobre del 2016 prestavo servizio al bar delle presidio Parte_5
, credo che anche il giorno 21 ottobre 2016, anche se non ne sono certa perché è
[...] passato del tempo;
Capo 2): non ricordo signora;
non ricordo la circostanza di cui Parte_1 al capo;
”;
23.5 , indicato dalla convenuta, non legato da Tes_7 Controparte_1 rapporti di parentela o affinità o affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti del giudizio e privo di interesse all'esito della causa, banconiere presso il bar dell'PE
Oncologico BU, sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta dell' , ha risposto: Controparte_1
“Capo 1): ricordo che la mattina del 21 ottobre 2016 mi trovavo in servizio presso il bar all'interno dell'PE BU;
all'epoca ero dipendente della CP_2
Capo 2): anche se non ricordo il giorno preciso, ricordo che, come sempre, c'era parecchia gente e ad un certo punto ho sentito tra le voci delle persone presenti che una qualcuno si era sentito male o che fosse caduto;
non mi sono accorto direttamente della persona di cui trattasi, poiché si trovava lontano dal bancone in cui lavoravo;
non ricordo nient'altro delle circostanza in questione né il nome della predetta persona;
mi pare di non aver mai conosciuto tale signora;
”; Parte_1 sui capitoli ammessi della seconda memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. dell'
[...]
, ha risposto: Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 23 Capo 1): (esibiti al teste i documenti di cui al capo) “Posso solo dichiarare che ad oggi non ricordo di aver visto la signora di cui trattasi cadere;
dalla mia postazione lavorativa potevo vedere, di spalle, persone in fila alla cassa, che, all'epoca dei fatti, si trovava vicino all'ingresso del bar;
ma non ricordo di aver visto la signora in questione;
posso dichiarare di non aver scritto io le dichiarazioni di cui al documento che mi viene esibito e su cui ho apposto la mia sottoscrizione”; sui capitoli ammessi della seconda memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. datata
02/12/2021 della Terza chiamata , ha risposto: CP_2
«Capo 4c): non ricordo se quel giorno il pavimento del bar all'interno dell'PE
BU fosse asciutto o bagnato;
Capo 4e): ho già risposto ai capi che precedono;
»;
, indicato dalla convenuta e della chiamata, non legato da rapporti di CP_11 parentela o affinità o affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti del giudizio e non interessato all'esito della causa, banconiere presso il bar dell'PE BU, sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta dell'
[...]
, ha risposto: Controparte_1
«Capo 1): la mattina del 21 ottobre 2016 mi trovavo al servizio presso il bar all'interno dell'PE BU di Cagliari;
all'epoca ero dipendente della;
CP_2
Capo 2): ricordo di non avere visto la signora cadere, poiché in quel frangente ero di spalle impegnato a fare i caffè, ma ricordo di averla vista già per terra all'ingresso del bar;
mi pare poco fuori dell'ingresso stesso, ma non ricordo bene perché sono passati sette anni;
non conosco il nome della signora in questione;
ricordo dell'episodio in questione, anche se capita spesso di persone che cadano perché svengono in seguito dei prelievi;
»; sui capitoli ammessi della seconda memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. datata
02/12/2021 di , ha risposto: CP_2
«Capo 4c): ricordo che quel giorno pioveva;
con le persone che entravano con
l'ombrello sia, un po' d'acqua c'era;
Capo 4e): ho già risposto ai capi che precedono;
».
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 24 24. Nell'udienza del 30/03/2023, stati sentiti alcuni testimoni.
24.1 , indicata dall'attrice, non legata da rapporti di parentela o affinità o CP_12 affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti del giudizio e non interessata all'esito della causa, pensionata, sui capitoli ammessi della memoria 183 cpc n. 2 di parte attrice, ha risposto:
«Capo 6): nel periodo indicato nel capo ero dipendente, con mansioni di coordinatrice del settore ambulanze, dell'PE BU;
non ricordo l'episodio di cui al capo;
preciso che nel 2018, durante lo svolgimento della mia attività lavorativa ho avuto un mancamento e sono stata ricoverata alla neuro dove mi è stato diagnosticato un TIA;
Capo 7): non sono in grado di rispondere, non ricordo le circostanze di cui al capo;
Capo 8): non sono in grado di rispondere, non ricordo le circostanze di cui al capo;
»;
24.2 , indicata dall'attrice, non legata da rapporti di parentela o Persona_4 affinità o affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti del giudizio e non interessata all'esito della causa, pensionata, sui capitoli ammessi della memoria 183 cpc n. 2 di parte attrice, ha risposto:
«Capo 6): nel periodo di cui al capo lavoravo in qualità di medico anestesista rianimatore presso l'PE oncologico BU;
anche se non ricordo il giorno specifico, ricordo di aver ricevuto una telefonata, mentre ero in servizio nel mio reparto di rianimazione, in cui mi veniva comunicato, non ricordo da chi, che c'era un'urgenza al bar presente al piano terra dell'PE BU;
mi sono quindi diretta insieme ad un'infermiera, di cui non ricordo il nome, presso il bar in questione ed ivi abbiamo trovato una donna riversa per terra, in posizione supina, all'interno del bar stesso tra
l'ingresso ed il bancone, ad un metro circa dall'ingresso; abbiamo quindi preso tutti i parametri e valutato lo stato di coscienza;
la paziente era sveglia e lucida e lamentava forti dolori agli arti;
a questo punto, abbiamo fatto portare la barella a cucchiaio, abbiamo tirato su la signora e l'abbiamo messa sulla barella normale;
dopo di ché abbiamo chiamato il 118 per far arrivare un'ambulanza per il trasferimento della paziente al pronto soccorso del;
durante il tempo in cui aspettavamo l'ambulanza, CP_1 ho avuto modo di parlare con la paziente e di apprendere che proveniva dalla mia zona,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 25 cioè questo mi ha permesso di ricordare l'episodio di cui trattasi, anche se CP_13 episodi di tal genere capitavano all'ordine del giorno, nel senso che venivamo chiamati anche per episodi occorsi fuori dagli ambulatori, ad esempio nei corridoi, nelle scale, ossia in tutte quelle parti dell'ospedale che non erano di pertinenza di specifici reparti o corsie;
ricordo che la paziente aveva dichiarato di essere scivolata perché il pavimento era bagnato;
io, però, non ricordo di avere costatato la presenza di acqua;
ricordo che la paziente mi aveva chiesto di dichiarare la presenza di acqua sul pavimento;
io però le ho risposto che non avrei potuto fare tale dichiarazione;
”
Capo 7): ho già riposto;
Capo 8): ho già risposto;
non ricordo se fossero presenti segnali di avvertimento di pericolo;
»; sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, ha risposto:
«Capo 1): ricordo che quando abbiamo ricevuto la telefonata di cui ho riferito ai precedenti capi, e a cui non ho risposto io direttamente, mi è stato detto che avrei dovuto prestare soccorso ad una paziente al bar;
nient'altro.
Capo 2): ho già risposto;
».
25. Nell'udienza del 04/05/2023 è stato sentito il testimone , indicato Testimone_4 dall' , non legato da rapporti di parentela o Controparte_1 affinità o affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti del giudizio e di non interessato all'esito della causa, pensionato, sui capitoli ammessi della seconda memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. di parte attrice, ha risposto:
«Capo 6): all'epoca dei fatti io lavoravo presso l'ospedale Oncologico “BU”, come addetto al servizio ambulanza;
quel giorno e a quell'ora mi trovavo all'interno del bar ubicato al piano terra dell'ospedale di cui trattasi;
mi trovavo al bancone del bar e stavo per fare colazione quando, alla mia sinistra, ho sentito un rumore come di qualcosa che cadeva per terra;
quando mi sono voltato ho visto una signora sdraiata per terra in posizione prona di fronte alla vetrina delle paste, a circa due-tre metri dall'ingresso del bar;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 26 subito dopo l'ingresso del bar, sulla sinistra, si trovava la cassa, mentre la Pt_6 vetrina delle paste si trovava a circa due metri dalla cassa stessa;
ricordo che il pavimento vicino alla signora, sul lato sinistro del bar, a partire dall'ingresso, era bagnato;
la parte centrale del pavimento del bar era asciutta;
ricordo anche che il pavimento all'esterno del bar era asciutto;
attorno alla signora c'erano diverse persone e sono intervenuto anche io per prestarle soccorso;
le ho misurato i parametri, che erano fuori dalla norma;
la signora si lamentava per i dolori ed era agitata;
non mi ha detto come fosse caduta;
ho quindi chiamato la unità operativa della rianimazione, e dopo circa quattro minuti sono arrivati sul posto gli infermieri e i medici, i quali hanno mandato via le persone presenti e hanno preso in consegna la signora in questione;
prima di andarmene via ho lasciato i miei dati a delle persone presenti sul luogo del sinistro, persone che però non conoscevo;
Capo 7): ho già risposto al capo che precede;
Capo 8): sì, è vero, il pavimento bagnato era privo di delimitazioni o segnali di avvertimento del pericolo.». sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta CP_1
, ha risposto:
[...]
«Capo 1): ho già risposto ai capi precedenti;
ero già presente sul luogo del sinistro;
Capo 2): ho già risposto ai capi che precedono;
non conosco il nome della signora di cui trattasi.»
26. Nell'udienza del 15/06/2023 Il giudice ha svolto tra le parti il tentativo di conciliazione e l'esito del quale si è riservato.
27. Sciogliendo la riserva, con ordinanza del 15/06/2023, il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
«a. le parti concordano nel riconoscere che il sinistro è ascrivibile alla responsabilità solidale della convenuta e della chiamata in causa;
b. il danno subito dall'attrice viene liquidato in 30.000 euro;
c. ciascuna delle parti responsabili del danno paga alla convenuta 15.000 euro e rinuncia al regresso nei confronti dell'altra;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 27 d. ciascuna delle parti rimborsa all'attrice la metà delle spese processuali liquidate applicando gli importi tabellari previsti dal DM n. 5/2014 in base allo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro, oltre spese vive di contributo unificato ed iscrizione della causa a ruolo.»
28. Nell'udienza del 30/11/2023:
- l'attrice ha aderito alla proposta conciliativa del giudice;
- l' Controparte_14
- il giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per accertare quali lesioni avesse riportato l'attrice nel sinistro oggetto di causa e quali esiti temporanei e permanenti avessero provocato.
29. L'incarico peritale è stato conferito nell'udienza del 03/04/2024.
30. Il 25/01/2025 il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la sua relazione peritale, nella quale ha così concluso:
«In riferimento ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice è possibile in sintesi così rispondere:
1) l'attrice nel sinistro oggetto di causa riportò la frattura pluriframmentaria metaepifisaria prossimale dell'omero destro;
2) è stimabile complessivamente un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al
75% di giorni 40 (quaranta), di I.T.P. al 50% di giorni 40 (quaranta) e di I.T.P. al 25% di giorni 60 (sessanta);
3) complessivamente il quadro invalidante a carico dell'arto superiore destro, precedentemente descritto, comporta una riduzione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 12% (dodici per cento), di cui si può ipotizzare che orientativamente il 2-
3% (due - tre per cento) sia da attribuirsi ai postumi dei trattamenti oncologici effettuati prima e dopo il trauma del 21/10/2016.».
In risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, i quali avevano obiettato che al quadro invalidante dell'attrice aveva concorso anche la patologia oncologica di cui era affetta, ha scritto quanto segue:
«Il caso in esame è caratterizzato da una indubbia complessità perché, come è stato già
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 28 detto dallo scrivente ed evidenziato anche dai CTP, l'attuale quadro menomativo presente
a carico dell'arto superiore destro è il risultato degli esiti sia dell'evento traumatico per cui è causa che dei trattamenti oncologici praticati dall'attrice.
La valutazione complessiva del danno biologico relativo all'arto superiore destro risulta abbastanza agevole;
considerata la percentuale del 9% per “escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di 1/3 (elevazione possibile per 110°, abduzione per 90° e rotazioni per due terzi)” prevista dalle “Linee guida per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico” della , tra le più utilizzate Pt_7 tabelle di riferimento, e tenuto conto della maggiore limitazione di circa 10° tra elevazione e abduzione (rispettivamente circa 90° e 100°), degli allegati algici alla mobilizzazione ed il lieve edema diffuso dell'arto rilevati nel caso in trattazione, appare appropriata la valutazione del 12% indicata dallo scrivente CTU e sicuramente riduttiva quella del 8% proposta dai CT di parte convenuta.
Non è però altrettanto semplice, stante l'assenza di riferimenti obiettivi certi, discriminare quanto di questa percentuale sia da attribuire agli esiti traumatici e quanto
a quelli oncopatologici, con particolare riferimento al linfedema.
L'incidenza del linfedema secondario dell'arto superiore dopo mastectomia o quadrantectomia con linfoadenectomia ascellare è pari a 20-25%, sino al 35-40% quando in associazione alla radioterapia. La principale forma di prevenzione di questa complicazione è rappresentata da una precoce ed intensa mobilizzazione post-operatoria che nel caso in trattazione fu impossibile effettuare perché a seguito della frattura omerale, sopravvenuta dopo solo 2 settimane, l'arto fu tenuto immobilizzato alla Desault per un periodo verosimilmente di circa 5 settimane, come di solito previsto in tali casi, con un inevitabile prolungamento dei tempi necessari per il complessivo recupero funzionale.
Considerato che
la già citata tabella SIMLA attribuisce una valutazione fino al 5% per le flebolinfopatie in stadio I, si è stimato che orientativamente una percentuale di circa 2-3% possa essere considerata relata ai postumi dei trattamenti oncologici praticati.
Scorporata la suddetta percentuale di danno biologico da quella complessiva inizialmente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 29 indicata si ritiene siano equamente apprezzati, per quanto in modo approssimativo, gli esiti menomativi della frattura omerale, ricomprendendo in questa valutazione anche le relative possibili implicazioni di carattere psicologico che per i motivi già riferiti non sembrano potersi ricondurre ad un quadro psicopatologico in provato rapporto causale con l'evento traumatico.»
31. Nell'udienza del 30/01/2025 i difensori delle parti hanno dichiarato che ciascuna di esse aveva pagato la sua quota di un terzo del fondo spese per la CTU di 600 euro che il giudice aveva assegnato il consulente tecnico d'ufficio ed hanno chiesto un rinvio per esaminare la relazione peritale.
32. Nell'udienza del 26/06/2025, i difensori delle parti si sono riportati alle osservazioni dei rispettivi consulenti tecnici di fiducia ed il giudice ha fissato l'udienza del 27/11/2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc, assegnando nel contempo il termine di 30 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali iscritti.
33. Con decreto del 22/07/2025, Il giudice ha liquidato in 600 euro oltre accessori di legge i compensi del consulente tecnico d'ufficio.
34. ho depositato la sua memoria il 28/10/2025, nella quale ha confermato CP_1 le precedenti conclusioni.
35. Anche l'attrice ha depositato il 28/10/2025 la sua memoria conclusiva, nella quale ha così riformulato le precedenti conclusioni:
«Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
In via principale
- dichiarare la responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. dell' e di per i danni subiti dalla Controparte_1 Controparte_2 signora in conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione Parte_1 trascritto in premessa;
- per l'effetto, condannare l' e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura accertata in corso di causa;
In via subordinata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 30 - dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. dell' per i danni subiti dalla signora Controparte_1 Parte_1 in conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione trascritto in premessa;
[...]
- per l'effetto, condannare l' al risarcimento integrale di Controparte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura accertata in corso di causa;
In via ulteriormente subordinata
- dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. di per i danni subiti dalla signora in Controparte_2 Parte_1 conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione trascritto in premessa;
- per l'effetto, condannare al risarcimento integrale di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
In ogni caso, con rivalutazione e interessi al tasso ordinario legale dal momento del sinistro sino alla data di notifica della citazione e da questa data sino al saldo effettivo al tasso previsto per il ritardo nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c., e con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge.»
36. Nell'udienza del 27/11/2025, fissata per gli incombenti previsti dall'articolo 281-sexies cpc:
- l'attrice e l hanno confermato le rispettive Controparte_1 conclusioni e si sono riportate le difese svolte nelle note conclusive;
- ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigetto delle domande CP_2 avverse con vittoria di spese e onorari”;
- il giudice ha tenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare sentenza entro 30 giorni.
****
37. Ricostruzione dell'incidente.
37.1 L'unica persona che ha assistito alla caduta dell'attrice è sua SO Parte_3
che nell'occasione l'accompagnava, la quale ha dichiarato:
[...]
− di avere “visto che il pavimento dell'ospedale, proprio vicino all'ingresso del bar, era
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 31 bagnato e subito, in un attimo” di avere visto la “SO scivolare ed andare a finire dentro il bar distesa per terra”;
− che la parte del “pavimento dell'PE in cui si trovava l'acqua era attaccato alla soglia del bar;
”;
− che si trattasse del pavimento dell'ospedale, non del bar si vedeva chiaramente, perché il pavimento non era un tutt'uno ed era separato, ai lati, dalle porte di ingresso del bar”;
− di non avere “potuto vedere se anche il pavimento del bar fosse bagnato, perché con lo scivolamento il pavimento del bar era coperto dal corpo di mia SO”;
− - che “subito si sono precipitate a soccorrere mia SO due donne in Parte_1 camice, penso due medici, le quali hanno tentato di sollevarla ma io le ho bloccate, per via delle ferite dovute all'intervento chirurgico di cui ho parlato sopra;
dopo sono arrivati altri sanitari che l'hanno sistemata su di una barella a terra”.
37.2 Con riguardo al punto in cui avvenne la caduta, la testimonianza di Parte_3 non collima con quella della dottoressa – medico
[...] Persona_4 intervenuto per soccorrerla circa 4 minuti dopo l'incidente (come riferito dal teste
) – la quale ha dichiarato di aver trovato l'attrice “in posizione supina, Tes_4 all'interno del bar stesso tra l'ingresso ed il bancone, ad un metro circa dall'ingresso”, e neppure con quella di – addetto al servizio ambulanza presso Testimone_4
l'ospedale BUSINCO, che in occasione dell'incidente si trovava la bancone del bar, di spalle rispetto all'ingresso – il quale ha dichiarato di avere udito un tonfo provenire dalla sua sinistra e che, voltatosi, vide “una signora sdraiata per terra in posizione prona di fronte alla vetrina delle paste, a circa due-tre metri dall'ingresso del bar”.
37.3 Con riguardo al fatto che il pavimento nel punto in cui cadde Parte_1 fosse bagnato, le testimonianze della della e del
[...] Pt_1 Per_4
sono invece più coerenti, considerato: Tes_4
− che la (SO) e il hanno detto che il pavimento era Pt_1 Tes_4
all'ingresso del bar;
Pt_8
− che il ha aggiunto che la zona bagnata si estendeva fino al punto in cui Tes_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 32 l'attrice si trovava riversa a terra;
− che il fatto che la abbia dichiarato che l'attrice diceva “di essere scivolata Per_4 perché il pavimento era bagnato” ma di non avere (essa testimone) costatato la presenza dell'acqua, non è incompatibile con quanto con quanto dichiarato dagli altri testimoni, perché la dottoressa intervenne circa 4 minuti dopo la caduta (teste Per_4
), tempo sufficiente a far asciugare il sottile strato d'acqua presente sul Tes_4 pavimento.
37.4 Detto quadro probatorio consente di ritenere sufficientemente provato:
- che in seguito alla caduta, si trovò riversa a terra all'interno Parte_1 del bar, a una distanza compresa tra un metro (teste ) e due o tre metri (teste Per_4
) dalla porta d'ingresso; Tes_4
- che il pavimento era bagnato a causa della presenza d'acqua in un tratto compreso tra la porta d'ingresso del bar (testi e ) ed il punto in cui la Pt_1 Tes_4 si trovò riversa a terra dopo la caduta (teste ); Pt_1 Tes_4
- che la caduta fu provocata proprio dal pavimento bagnato;
- che non vi erano cartelli che segnalassero che il pavimento era bagnato (testi
, ); Pt_1 Per_4 Tes_4
37.5 Sulla base di questi elementi si può agevolmente concludere che la Parte_1
cadde all'interno del bar e non all'esterno ed appena davanti alla porta
[...]
d'accesso, come dichiarato da , la quale nel tentativo rendere Parte_3 compatibile la tesi secondo cui l'acqua si trovava già all'esterno del bar col fatto oggettivo che l'attrice si trovò riversa a terra non meno di un metro più avanti rispetto alla porta d'ingresso e, quindi, pienamente all'interno del bar, ha affermato di avere visto sua SO
“scivolare ed andare a finire dentro il bar distesa per terra”, cosa non verosimile, considerato che una tale dinamica avrebbe presupposto un incedere a piedi molto rapido con velocità sostenuta, incompatibile con le condizioni di salute nelle quali si trovava l'attrice, reduce da medicazioni e controlli programmati in seguito ad un intervento di mastectomia.
38. Responsabilità.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 33 38.1 Dei danni che l'attrice ha subito in conseguenza della caduta, in primo luogo, deve rispondere l , ai sensi dell'articolo 2051 del codice Controparte_6 civile, quale proprietaria e quindi custode dell'immobile all'interno del quale il sinistro si
è verificato, a causa di una situazione insidiosa e non segnalata, costituita dalla presenza d'acqua nel pavimento che lo ha rese scivoloso.
38.2 Non rileva se la presenza dell'acqua fosse dovuta al fatto che quel giorno pioveva e che gli avventori dell'ospedale e del bar la portavano dentro i locali con le scarpe o con gli ombrelli, oppure se fosse dovuta al fatto che erano state da poco eseguite le pulizie, perché quello che conta è unicamente la situazione di insidia che la presenza dell'acqua non segnalata generava per gli utenti dell'ospedale e del relativo bar.
D'altra parte, era onere della convenuta provare la causa della presenza dell'acqua sul pavimento e l'imprevedibilità della stessa, onere che non è stato affatto assolto, visto che l' di è difesa negandola radicalmente. Controparte_15
38.3 Non vi sono elementi per ritenere che sussista il concorso causale colposo della danneggiata nella determinazione del sinistro e quindi del danno, ai sensi dell'articolo
1227 del codice civile, considerato che le non ottimali condizioni psicofisiche nelle quali si trovava la sono quelle in cui normalmente si trovano le persone che Pt_1 frequentano gli ospedali, e che proprio per questo debbono essere luoghi massimamente sicuri e privi di condizioni di rischio o insidia.
38.4 L' convenuta sostiene che, quand'anche fossero provati Controparte_6
l'insidia e i relativi danni, di questi ultimi debba rispondere soltanto la , CP_2 alla quale aveva affidato in appalto il servizio bar, perché «ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato capitolato, incombeva sul concessionario (e così non potrebbe non essere)
l'onere di curare la pulizia del locale e delle zone adiacenti. Pertanto, la committente
Azienda non poteva esercitare alcuna materiale ingerenza su spazi rilasciati CP_1 in concessione e non può essere ritenuta responsabile di ciò che accadeva al loro interno.» (pag. 8 comparsa).
L'assunto è infondato perché dalle incomplete, disordinate e irrituali (in quanto contenute in un unico file informatico, genericamente denominato “
7 - documenti appalto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 34 concorso”, compaiono diversi documenti) produzioni documentali dell'
[...]
– di cui l'attrice si era giustamente lamentata con la memoria menzionata al CP_6 punto 6.5 della presente sentenza – non risulta che la convenuta abbia trasferito alla l'esclusiva disponibilità del locale bar e che comunque possa essere CP_2 esonerata dalla sua responsabilità quale proprietaria e custode. Ed infatti:
38.4.A il documento numero 7, prodotto con la comparsa di costituzione e risposta, contiene:
- una copia parziale (i soli articoli da 1 a 10) e difficilmente leggibile (si tratta di scansioni di fotocopie maldestramente eseguite) di un documento intitolato
“CAPITOLATO SPECIALE per gara d'appalto [seguono parole illeggibili]
”; Pt_9
- alcune pagine del capitolato generale, peraltro in disordine (pagine 9, 10, 11, 3, 4 e 5);
- due offerte e due dichiarazioni di tale (pagg. 6, 7, 8 e 12) che non si sa Persona_6 chi sia né quale rapporto abbia con ). CP_2
38.4.B dall'art. 1 del CAPITOLATO SPECIALE, si ricava che oggetto dell'appalto era il concorso per “l'allestimento (attrezzature e arredi) e l'affidamento della gestione del bar ristoro".
38.4.C la convenuta non ha prodotto né il bando di gara, né il verbale e la delibera di aggiudicazione e neppure il contratto sottoscritto dalla azienda ospedaliera e dal gestore del bar;
38.4.D nessun elemento a favore della dismissione da parte dell' del Controparte_6 potere/dovere di custodia e controllo del locale bar è contenuto nelle pagine prodotte del capitolato generale, da cui si evince unicamente che aveva oggetto la fornitura di beni e servizi da aggiudicare mediante appalto-concorso e che contengono parte (la produzione è incompleta) la disciplina della procedura di gara;
38.4.E l'articolo 8 del “CAPITOLATO SPECIALE”, invocato dalla convenuta, prevede che
“restano a carico di questa amministrazione le spese relative ai consumi di acqua dell'energia elettrica, di riscaldamento;
saranno a carico di gestore l'onere delle pulizie dei locali del bar e delle zone adiacenti”, e non contiene alcun esonero di responsabilità dell' con riguardo a fatti dannosi che si Controparte_6
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 35 verifichino nel locale adibito a bar;
38.4.F elementi di segno contrario rispetto alla tesi della convenuta si rinvengono nella polizza assicurativa prodotta come documento 8 con la comparsa di costituzione e risposta, stipulata dall e per il periodo dal Controparte_6 CP_16
01.07.2015 al 26.08.2017, a copertura dei rischi connessi allo svolgimento di tutti i sevizi e attività e dell'AZIENDA, comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate, nessuna esclusa, effettuate anche avvalendosi di terzi, persone fisiche o giuridiche (art. 15 pag. 10), con espressa estensione ai seguenti rischi:
"R.C. derivante dalla proprietà e dalla conduzione ... di fabbricati e relative dipendenze e pertinenze (nessuna esclusa ...) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti" (art. 20.6 delle condizioni generali di contratto);
"Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese
o persone lavori, servizi o prestazioni in genere, si conviene che l'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'assicurato per danni materiali e corporali causati a terzi nella sua veste di committente e/o direttore dei lavori per operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione e affidati ad altre ditte, enti o persone in genere" (art. 20.7 delle condizioni generali di contratto);
"R.C. derivante all'assicurato da: ... - gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente/assicurato, compreso il rischio degli elementi smerciati, anche se affidate a terzi" (art. 20.30 delle condizioni generali di contratto);
è infatti evidente che siffatta estensione della garanzia assicurativa (art. 20) rispetto alla copertura di base (art. 15) presupponesse la consapevolezza dell'
[...]
di essere responsabile in relazione a ogni Controparte_17 fatto dannoso correlato all'utilizzo dei suoi locali e per ogni attività quantunque esercitata per il tramite di terzi.
38.5 La responsabilità solidale di insieme all' CP_2 [...]
, per i danni oggetto di causa deriva proprio dall'articolo 8 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 36 del capitolato speciale d'appalto, col quale si era obbligata a curare la pulizia del locale e delle zone adiacenti, attività nel cui ambito deve ritenersi compresa quella di asciugare l'acqua presente nel pavimento del locale bar, restando irrilevante il fatto (Accertato nella presente causa) che dipendesse dalle pulizie o da altre ragioni.
38.6
Considerato che
non aveva assunto la qualità di custode, risponde a CP_2 titolo di responsabilità extra contrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, per avere omesso di curare la pulizia e quindi l'asciugatura del pavimento cui era tenuta quale gestrice del servizio Bar e dei servizi accessori, in base al citato articolo 8 del capitolato d'appalto.
39. Danno biologico temporaneo e permanente.
39.1 Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che in conseguenza della caduta, l'attrice riportò la frattura pluriframmentaria metaepifisaria prossimale dell'omero destro, cui seguì un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 40 giorni, al 50% di 40 giorni e al 25% di 60 giorni, conclusione su cui i consulenti tecnici di parte non hanno mosso obiezioni.
39.2 Il consulente d'ufficio ha poi accertato che il quadro invalidante a carico dell'arto superiore destro che ne è derivato consiste nella riduzione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 12%, di cui orientativamente il 2-3% da attribuirsi ai postumi dei trattamenti oncologici effettuati prima e dopo il trauma del 21/10/2016.
Si tratta di conclusioni che il giudice ritiene di condividere, in quanto congruenti e ben argomentate e capaci di superare efficacemente le obiezioni mosse dai consulenti tecnici di parte, perché tengono conto in modo adeguato:
- “della maggiore limitazione di circa 10° tra elevazione e abduzione (rispettivamente circa 90° e 100°)” e “degli effetti algici alla mobilizzazione ed il lieve edema diffuso dell'arto” rispetto alla situazione contemplata dalla linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della , che è quella Pt_7 standard della “escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di
1/3 (elevazione possibile per 110°, abduzione per 90° e rotazioni per due terzi)” e che in assenza delle specificità del caso in esame avrebbe condotto alla valutazione del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 37 9%;
- dell'incidenza del linfedema secondario dell'arto superiore dopo mastectomia o quadrantectomia con linfoadenectomia ascellare, in relazione alla quale ha spiegato come la principale forma di prevenzione di questa complicazione sia rappresentata da una precoce ed intensa mobilizzazione post-operatoria, che nel caso in trattazione non fu possibile effettuare in conseguenza del sinistro oggetto di causa, perché, in seguito alla frattura omerale, sopravvenuta dopo solo 2 settimane, l'arto fu tenuto immobilizzato alla Desault per un periodo di circa 5 settimane, come previsto in tali casi, con l'inevitabile prolungamento dei tempi necessari per il complessivo recupero funzionale.
39.3 In merito ai problemi di natura psicopatologica riferiti dall'attrice e alla relativa diagnosi posta dal CTP dott. di “disturbo dell'adattamento con ansia e umore Per_3 depresso”, il CTU ha condivisibilmente chiarito:
- che di norma i sintomi del disturbo dell'adattamento si manifestano entro tre mesi dall'evento stressante;
- che agli atti non risulta nessun documento che dimostri la presenza, in questo periodo di tempo, di sintomi di carattere psico-patologico, i quali vengono riferiti per prima volta solo il 24/05/2017, in occasione della visita psichiatrica del dott. Per_3 avvenuta sette mesi dopo il sinistro;
- che detti sintomi in genere si esauriscono dopo 6 mesi, ma in presenza di un fattore stressante duraturo possono persistere più a lungo o diventare cronici;
- che, nello stesso periodo in cui ha riportato la frattura prossimale dell'omero Dx, la ha sperimentato degli altri sicuri e importanti fattori di stress, Pt_1 rappresentati dalla diagnosi di neoplasia mammaria e dai conseguenti trattamenti chirurgici, chemioterapici e radioterapici;
- che è difficile discriminare cosa, tra esiti ormai stabilizzati della frattura omerale e i patimenti derivanti dalla patologia oncologica in trattamento, possa aver effettivamente determinato una eventuale cronicizzazione del disturbo dell'adattamento;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 38 - che la terapia psico-farmacologica che la paziente ha riferito di praticare è alquanto blanda;
39.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice ritiene:
- che non vi sia prova che il disturbo dell'umore sia stato interamente causato dall'evento dannoso oggetto di causa e non piuttosto dal concorso dalla patologia oncologica di cui l'attrice era già affetta;
- che sia tuttavia più probabile che non che in una paziente già duramente provata dalle conseguenze della neoplasia mammaria l'incidente oggetto di causa abbia ulteriormente aggravato il suo stato psichico misura che, può essere equitativamente determinata nel 2%;
− che pertanto possa ritenersi sufficientemente provato che la riduzione complessiva dell'integrità psicofisica subita dall'attrice in conseguenza del sinistro sia dell'12% così ottenuta;
danno attuale da frattura omero 12% −
quota danno imputabile a causale oncologica 2% + quota danno da disturbo post traumatico imputabile a conseguenze frattura 2% = totale 12%
40. Liquidazione del danno.
40.1 Per liquidare il danno ai valori attuali il giudice ritiene di ricorrere al criterio tabellare elaborato dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano, comunemente utilizzato dal Tribunale di Cagliari nella materia oggetto di causa, tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni percentuale di invalidità permanente 12% punto danno biologico € 2.851,87 incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52 punto danno non patrimoniale € 3.650,39 punto base i.t.t. € 115,00
giorni di invalidità temporanea totale 0
giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 danno biologico risarcibile € 23.100,00 danno non patrimoniale risarcibile € 29.568,00
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 39 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00 invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00 invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 totale danno biologico temporaneo € 7.475,00 spese mediche € 1.076,00 totale generale: € 38.119,00
40.2 Danno da ritardo.
L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso.
Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 e 2056 cod. civ. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. sez. 3, sentenza n. 6951 del 23/03/2010, successivamente sempre confermate).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, un aumentato, in misura costante nel tempo del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Poiché il risarcimento di € 38.119,00 euro è liquidato ad oggi 09/12/2025, l'importo va prima devalutato alla data del sinistro (21/10/2016) e poi incrementato della rivalutazione monetaria degli interessi secondo il criterio indicato dalla S.C.
40.2.1 Devalutazione importo da devalutare: € 38.119,00
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 40 dal mese di: ottobre 2025 (ultimo indice disponibile) al mese di: ottobre 2016
indice ISTAT utilizzato: FOI generale indice ottobre 2025: 121,4
indice ottobre 2016: 100 raccordo indici: 1
indice di devalutazione: 0,824 totale devalutazione: € 6.719,49 importo devalutato: € 31.399,51
40.2.2 Rivalutazione e interessi
capitale iniziale: € 31.399,51 data iniziale: 21/10/2016 data finale: 31/10/2025 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg) decorrenza rivalutazione: ottobre 2016 scadenza rivalutazione: ottobre 2025 indice ISTAT utilizzato: FOI generale Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato: 21/10/2016 31/12/2016 € 31.682,11 0,20% 71 € 12,33 01/01/2017 21/10/2017 € 31.682,11 0,10% 294 € 25,52 21/10/2017 31/12/2017 € 32.153,10 0,10% 71 € 6,25 01/01/2018 21/10/2018 € 32.153,10 0,30% 294 € 77,70 21/10/2018 31/12/2018 € 32.153,10 0,30% 71 € 18,76 01/01/2019 21/10/2019 € 32.153,10 0,80% 294 € 207,19 21/10/2019 31/12/2019 € 32.027,50 0,80% 71 € 49,84 01/01/2020 21/10/2020 € 32.027,50 0,05% 295 € 12,94 21/10/2020 31/12/2020 € 33.000,89 0,05% 71 € 3,21 01/01/2021 21/10/2021 € 33.000,89 0,01% 294 € 2,66 21/10/2021 31/12/2021 € 36.800,23 0,01% 71 € 0,72 01/01/2022 21/10/2022 € 36.800,23 1,25% 294 € 370,52 21/10/2022 31/12/2022 € 37.428,22 1,25% 71 € 91,01 01/01/2023 21/10/2023 € 37.428,22 5,00% 294 € 1.507,38 21/10/2023 31/12/2023 € 37.710,81 5,00% 71 € 366,78 01/01/2024 21/10/2024 € 37.710,81 2,50% 295 € 761,96 21/10/2024 31/12/2024 € 38.119,01 2,50% 71 € 185,37 01/01/2025 31/10/2025 € 38.119,01 2,00% 304 € 634,97
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 41 indice alla decorrenza: 100 indice alla scadenza: 121,4 raccordo indici: 1 coefficiente di rivalutazione: 1,214 totale rivalutazione: € 6.719,50 capitale rivalutato: € 38.119,01 totale colonna giorni: 3297 totale interessi: € 4.335,11 rivalutazione + interessi: € 11.054,61 capitale rivalutato + interessi: € 42.454,12
41. Poiché l'obbligazione di valore con la liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazioni di valuta, sull'importo di 42.454,12 euro competono all'attrice gli interessi legali dalla decisione al saldo.
42. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, con la conseguenza che la convenuta e la chiamata in causa debbono essere condannate, in solido tra loro al rimborsarli all'attrice.
43. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte attrice, contenuta nel dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi previsti dal Decreto
Ministeriale numero 55 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni:
- con l'aumento 25% dei compensi per ogni singola fase processuale, in regione del pregio dell'attività difensiva che incorpora anche una copiosa attività svolta prima dell'inizio della causa;
- con l'aumento del 20% dei compensi complessivamente liquidati, per essersi la parte attrice è dovuta difendere nei confronti di due parti, ai sensi dell'articolo quattro del
Decreto Ministeriale citato.
44. Sempre in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di CTU – liquidate con decreto del 22/07/2025 in 600 euro, oltre accessori di legge, e poste a carico delle parti in solido nel rapporto tra debitori solidali (le parti lo sono verso il consulente) – vanno ripartite tra la convenuta e la chiamata in causa, che debbono essere condannate a rimborsare all'attrice la quota da essa pagata.
PER QUESTI MOTIVI
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 42 45. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna l e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, a pagare all'attrice, quale risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'importo di 42.454,12 euro, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo.
b. condanna l e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, a rimborsare all'attrice le spese processuali così liquidate
€ 2.126,25 (1.701,00 + 25%) per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.505,00 (1.204,00 + 25%) per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.257,50 (1.806,00 + 25%) per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.631,25 (2.905,00 + 25%) per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 9.520,00 per compensi di avvocato 4 fasi;
€ 11.900,00 per compensi di avvocato con l'aumento del 20% ex art. 4 DM 55/2014;
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 12.445,00 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge;
46. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio – liquidate con decreto del 22/07/2025 in
600.00 euro oltre accessori di legge e poste a carico delle parti in solido nel rapporto tra debitori solidali – nel rapporto tra debitori solidali, a carico delle dell'
[...]
e di , per quote eguali;
Controparte_1 CP_2
47. condanna l e , in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, a rimborsare all'attrice l'importo di 200,00 euro oltre accessori, che essa ha già pagato anticipato consulente tecnico d'ufficio.
Cagliari, 09.12.2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5907 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Antonio CARTA (c.f. C.F._1
), con studi in Piazza Repubblica n. 10 – 09129 – Cagliari;
C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore parte attrice contro
(c.f. ), col patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. dell'avv. Stefania SANNA (c.f. ), con studio in Via Einaudi C.F._2
n. 11 – 09127 – Cagliari;
elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte convenuta
e nei confronti di
(C.F. ), con sede legale in Cagliari, via Tuveri, 102; in CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ); Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Loretta SECHI (c.f. , con studio in Via C.F._4
Baylle n. 73 – 09124 – Cagliari;
elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte chiamata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23/9/2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale l' , Controparte_1 per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel cadere a terra sul pavimento dell'PE
Oncologico BU di Cagliari, reso scivoloso dalla presenza di acqua, fatto avvenuto il
21/10/2016.
1.1 Nell'atto di citazione la ha esposto e sostenuto quanto segue. Pt_1
1.1.1 Il 21/10/2016, alle ore 09,00 circa, in compagnia di sua SO, Parte_3
si recò all'PE Oncologico BU, sito in Cagliari, via Jenner n.
[...]
1, per eseguire medicazioni e controlli programmati in seguito ad un intervento di mastectomia destra.
1.1.2 Terminati i controlli, alle ore 10:30 circa, la camminava all'interno Pt_1 dell'ospedale quando, in prossimità dell'ingresso del locale bar sito al piano terra dell'edificio, a causa del pavimento bagnato, scivolò e cadde malamente a terra.
1.1.3 Venne subito soccorsa dalle persone presenti, tra cui alcuni sanitari, i quali, vista la gravità del caso, chiesero l'intervento del 118.
1.1.4 Trasportata al pronto soccorso del vicino PE San Michele, venne sottoposta ad accertamenti strumentali e visite specialistiche, con diagnosi di frattura pluriframmentaria metaepifisaria dell'omero destro e traumi alla spalla e al petto, come documentato dal certificato di pronto soccorso rilasciato lo stesso giorno (doc. 1 atto di citazione).
1.1.5 Nei mesi successivi all'infortunio, per la gravità delle lesioni riportate, la Pt_1 dovette sottoporsi a diversi cicli di cure e terapie riabilitative (doc. 2 atto di citazione).
1.1.6 A causa del trauma, sviluppò un disturbo del sonno e conseguente ansia e alterazione dello stato dell'umore, per i quali dovette assumere una terapia farmacologica.
1.1.7 Con raccomandata inviata il 29/10/2016, la denunciò il sinistro Pt_1 all' , con sede a Cagliari, Piazzale A. Ricchi Controparte_1
n. 1 codice fiscale e P. IVA (PEC , P.IVA_1 Email_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 ente di cui faceva parte l'PE BU (doc. 3 atto di citazione).
1.1.8 Non avendo ricevuto risposta, la si rivolse all'avv. Antonio CARTA, il Pt_1 quale, con e-mail PEC del 10/01/2017, inviò all denuncia di sinistro e CP_3 richiesta di risarcimento (doc. 4 atto di citazione).
1.1.9 Lo stesso giorno l' , a mezzo PEC, rispose comunicando Controparte_1 di aver inviato alla propria compagnia di assicurazioni la richiesta di indennizzo presentata dalla (doc. 5 atto di citazione). Pt_1
1.1.10 Con lettera datata 09/01/2017, ma ricevuta diversi giorni dopo, Controparte_4
, impresa assicuratrice della responsabilità civile dell'
[...] [...]
, comunicò alla danneggiata l'apertura della pratica di Controparte_1 sinistro (documenti 6, 7 atto di citazione).
1.1.11 A guarigione avvenuta, con e-mail del 29/05/2017, il legale della chiese Pt_1 all'impresa assicuratrice la convocazione per la visita medica della danneggiata (all. 8 atto di citazione).
1.1.12 Su richiesta della società, la inviò, con e-mail del 12/06/2017 e Pt_1
26/06/2017 il mandato professionale ricevuto e la documentazione inerente il sinistro
(documenti 9 e 10 atto di citazione).
1.1.13 Solo dopo un sollecito e una diffida (documenti 11 e 12 atto di citazione), in data
12/12/2017, quando erano trascorsi sette mesi dalla prima richiesta, l'attrice venne convocata per la visita medica dal consulente della compagnia, dott.
[...]
. Per_1
1.1.14 Dopo ulteriori solleciti di definizione della pratica (documenti 13 e 14 atto di citazione), in data 07/09/2018, quando erano ormai trascorsi ben nove mesi dalla prima visita medica e due anni dal sinistro, l'assicuratrice comunicò di avere richiesto un secondo parere medico legale ad un altro perito, il dott. (doc. 15 atto di Per_2 citazione).
1.1.15 Con e-mail del 19/12/2018, la liquidatrice della compagnia chiese un contatto telefonico “per condividere gli esiti della consulenza medico legale” (doc. 16 atto di citazione).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 1.1.16 Seguirono diverse comunicazioni per e-mail e per telefono da parte del legale della al fine di definire in via transattiva la pratica a oltre due anni dalla data Pt_1 di accadimento del sinistro (doc. 17 e 18 atto di citazione).
1.1.17 Tuttavia, ogni tentativo di accordo conciliativo risultò inutile.
1.1.18 Con e-mail del 27/08/2019, trascorsi ormai tre anni dal sinistro, la società CP_4 scrisse che: “In qualità di Compagnia di Assicurazioni dell'AO , abbiamo CP_1
l'obbligo di comunicarLe che al termine dell'istruttoria promossa non sono emersi profili di responsabilità a carico dell'Ente nostro assicurato per i fatti occorsi relativamente al sinistro in oggetto. Alla luce di ciò si comunica che non si potrà dare seguito alla richiesta di risarcimento formulata poiché l'evento si è verificato per cause non imputabili al nostro Assicurato.” (doc. 19 atto di citazione).
1.1.19 Dopo un'istruttoria durata tre anni per inefficienza e noncuranza della società di assicurazioni dell'ente convenuto, ogni ipotesi di trattativa e risarcimento era stata quindi rifiutata sulla base di motivi pretestuosi e inconsistenti.
1.1.20 Per quanto riguarda l'entità dei danni, secondo le valutazioni del consulente medico legale dott. (doc. 20 atto di citazione), cui si era rivolta, la Persona_3
a causa del sinistro essa aveva riportato: Pt_1
- postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 18% del totale;
- invalidità temporanea totale di 40 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e invalidità temporanea parziale al 25%, di 80 giorni.
1.1.21 Le lesioni subite avevano provocato all'attrice anche sofferenze fisiche ed emotive da cui era derivata una vera e propria malattia psichica.
1.1.22 L'attrice aveva infine sostenuto spese per visite e consulenze mediche, per complessivi
1.076,00 euro (doc. 21 atto di citazione). CP_
1.1.23 L' convenuto doveva rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., non essendo il sinistro riconducibile a caso fortuito, inteso come evento imprevedibile e inevitabile.
1.1.24 In via subordinata, la responsabilità dell' convenuta doveva Controparte_1 essere riconosciuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del divieto di neminem
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 laedere, conseguente all'inosservanza delle regole tecniche o dei comuni canoni di prudenza e diligenza, consistita nel non avere organizzato un adeguato servizio di pulizia e di controllo e non avere predisposto le misure idonee ad avvertire dell'esistenza del pericolo.
1.2 Nell'atto di citazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
«Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertati i fatti di cui in premessa, - dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art.
2043 c.c. dell' per i danni subiti dalla signora Controparte_1 [...]
in conseguenza del fatto descritto in narrativa;
Parte_1
- per l'effetto, condannare l' al risarcimento integrale di Controparte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dalla data dell'evento dannoso sino al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge.».
1.3 Con l'atto di citazione, ha, infine, prodotto documenti e Pt_1 Parte_1 indicato mezzi di prova orale.
2. Con decreto del 23/11/2020, il giudice ha disposto che la prima udienza venisse sostituita dal deposto di note e l'ha differita
3. L' , cl patrocinio dell'avv. Andrea CASU, si è Controparte_1 costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata al 02/12/2020, con la quale:
3.1 ha eccepito il “difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva”, sostenendo che l' non fosse “il soggetto tenuto a subire la pronuncia Controparte_1 giurisdizionale (difetto di legittimazione passiva), o, in ogni caso, non può [poteva] identificarsi nel soggetto tenuto alla prestazione richiesta da controparte (difetto di titolarità passiva del rapporto), posto che, per l'appunto, l'asserito evento si è [era] verificato all'interno dello spazio adibito a bar, integralmente gestito e controllato dalla ditta concessionaria in virtù di contratto di contratto di appalto decorrente dal CP_2 lontano 1993 (doc. 7 capitolato di appalto e documentazione di gara)”, in proposito esponendo e sostenendo quanto segue:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 3.1.1 con la richiesta di risarcimento danni del 26/10/2016 (doc. 2 comparsa), l'attrice, aveva esposto di essere scivolata “nel locale adibito a Bar al piano terra del BU”;
3.1.2 detta circostanza era stata confermata da diversi testimoni, tra i quali i dipendenti Tes_ ( e due banconieri e una cassiera) della concessionaria Tes_1 Tes_3 CP_2 del servizio bar all'epoca dei fatti (documenti 3 e 4 comparsa), da , Testimone_4 operatore dell'ambulanza intervenuta sul posto (doc. 5 comparsa) e dalla dott.ssa
, medico rianimatore intervenuto in soccorso della Persona_4 Pt_1
(doc. 6 comparsa);
3.1.3 ai sensi dell'articolo 8 del capitolato d'oneri allegato al contratto stipulato dall' e da incombeva sul Controparte_6 CP_2 concessionario l'onere di curare la pulizia del locale e delle zone adiacenti;
3.1.4 pertanto, la committente non poteva esercitare alcuna Controparte_1 materiale ingerenza sugli spazi dati in concessione e non poteva essere ritenuta responsabile di ciò che accadeva al loro interno;
3.1.5 la “sin dall'inizio della vertenza” avrebbe dovuto rivolgere le proprie Pt_1 doglianze nei confronti della CP_2
3.1.6 a nulla rilevava che la fase stragiudiziale della vertenza fosse stata gestita da
“(che all'epoca manlevava l' ) posto che, come da CP_4 Parte_4 polizza (doc. 8-9-10), l'Azienda ospedaliera, ricevuta una richiesta di danno, aveva (e ha) l'obbligo di denunciare tempestivamente il sinistro ai fini dell'operatività della polizza, e di avviare un'indagine interna ai fini di consentire alla compagnia la corretta gestione della vertenza.” e che era “questo l'ordinario e costante iter procedurale che segue a una richiesta di danni, a prescindere da qualunque preventiva valutazione sulla fondatezza della pretesa avversaria.”;
3.1.7 l'unica unica custode del bene in cui era avvenuto l'incidente era la CP_2 concessionaria del servizio Bar, in quanto un'attività di controllo da parte dell' sarebbe stata “oggettivamente Controparte_1 impossibile” […] “posto che lo spazio interno del bar era un'area inequivocabilmente esclusa da qualsiasi possibilità, diritto e/o obbligo di controllo da parte dell' CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 ospedaliera” e che “l'obbligo di custodia dell'Ente Pubblico non puo' comportare
l'obbligo giuridico di eliminare qualsiasi irregolarità”;
3.2 ha contestato che la caduta fosse stata causata dal pavimento bagnato, osservando in proposito:
«E' eclatante, al riguardo, come l'attrice manchi di riportare qualsivoglia descrizione sull'effettiva condizione del pavimento, limitandosi a riferire sinteticamente e genericamente di essere scivolata a causa del pavimento bagnato.
Non viene precisato se sul pavimento vi fosse abbondante presenza d'acqua o altri liquidi
o, invece, solo umidità (ad esempio successiva al lavaggio), né viene allegata alcuna immagine fotografica che attesti lo stato dei luoghi al momento dell'accaduto.
Trattasi, come è evidente, di una descrizione dei fatti talmente generica ed evasiva, non supportata da alcun elemento probatorio, da non poter dimostrare, nemmeno in virtù di mere presunzioni, il nesso causale e, men che meno, la responsabilità aziendale.
In assenza di un benché minimo tentativo di descrivere lo stato dei luoghi e di qualunque allegazione utile a comprendere la dinamica dei fatti, appare totalmente indimostrato e indimostrabile che la sig.ra sia scivolata a causa delle condizioni del Pt_1 pavimento, e non invece per altri motivi estranei al controllo del custode (non ultimo la condotta della danneggiata).
Ed invero non solo la paziente potrebbe essere caduta accidentalmente o per distrazione, ma non è dato sapere se la stessa si sia sempre attenuta scrupolosamente alle istruzioni impartite dai sanitari che la ebbero in cura.
Peraltro, e senza inversione dell'onere probatorio, dalle dichiarazioni scritte, oggi allegate, dei dipendenti del bar, testimoni dell'accaduto, non vi è alcuna conferma del fatto che il pavimento fosse bagnato.
L'onere probatorio, incombente sull'attore relativo al nesso eziologico risulta dunque totalmente disatteso.»
3.3 ha sostenuto che – quand'anche fosse stato provato che il sinistro si era verificato “in un'area di pertinenza del ” e fosse stato anche riconosciuto il nesso causale tra CP_1 pavimento bagnato e caduta della CP_7 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 – non avrebbe comunque dovuto rispondere dei danni, “posto che l'asserito CP_1 fattore di pericolo (ossia le condizioni del pavimento) avrebbe comunque esplicato la sua potenzialità offensiva inaspettatamente avendo la convenuta assolto diligentemente agli obblighi manutentivi sulla stessa gravanti, in guisa tale da configurare un tipico esempio di caso fortuito interruttivo della causalità”; ed infatti:
3.3.1 l' aveva affidato il servizio di pulizie ad una “ditta Controparte_1 esterna (all'epoca la ditta Evolve – doc. 11)” così adempiendo “al suo dovere di regolare sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibile, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione;
3.3.2 “la presenza di liquidi (o umidità) nel pavimento non” poteva “certo considerarsi fattore di rischio conoscibile ed evitabile a priori dal custode utilizzando l'ordinaria diligenza”;
3.3.3 era questo «il principio sancito dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità del custode va individuata “non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso
l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. (Cass.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 Civ. sentenza n. 15042 del 2008).»;
3.3.4 in base a questa Giurisprudenza, «dinanzi all'ipotesi di un fattore di rischio quale il pavimento umido (la perdita d'olio o la presenza di acqua sono fattori identici nel provocare lo scivolamento di una persona)» doveva ritenersi «esclusa e superata la responsabilità presunta del custode, posto che la situazione che» aveva provocato il danno si era determinata «non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza, ma in maniera improvvisa»;
3.3.5 era pertanto «pienamente integrata la scriminante del caso fortuito», idonea a escludere «qualunque responsabilità extracontrattuale dell'azienda», perché nel caso in esame «il fattore di pericolo» aveva «esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, posto che in tal caso non sarebbe in grado di esercitare il governo e il potere sulla cosa, la responsabilità è esclusa»; in proposito ha citato Cass. civ. sez. III 15.3.2019 n. 7361;
3.4 ha ancora una volta contestato la sussistenza del nesso di causa «sia tra condotta ed evento che tra condotta e danno», da valutarsi «secondo la regola della preponderanza dell'evidenza ovvero del più probabile che non», perché, a suo dire, non era «possibile escludere la presenza di altri fattori concomitanti o assorbenti, non ultime le eventuali condotte del danneggiato», considerato che, «data l'età, la paziente potrebbe essere caduta accidentalmente o per distrazione» e che comunque non era «dato sapere se la stessa si» fosse «sempre attenuta scrupolosamente alle istruzioni impartite dai sanitari che la ebbero in cura», con la conseguenza «che anche laddove all'esito del presente giudizio dovesse essere accertato quanto allegato dall'avversa difesa, alcun risarcimento del danno potrà essere riconosciuto a parte attrice alla luce del contegno dalla medesima tenuto, ex art. 1227 c.c.»;
3.5 ha contestato anche «entità e congruità dei danni lamentati, di qualsiasi natura e specie»,
e più specificamente la «richiesta risarcitoria di danno non patrimoniale», in quanto
«ultronea a qualsiasi baremes in uso, in assenza, peraltro, di qualunque prova o mera allegazione documentale afferente all'entità del danno biologico e ai giorni di inabilità, atteso che non può certo considerarsi rilevante la consulenza di parte non assunta in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 contraddittorio, di provenienza unilaterale e frutto dunque di una rappresentazione giuridica e fattuale evidentemente orientata nell'interesse della ricorrente»;
3.6 ha sostenuto che «alcune delle patologie poste alla base della avversa quantificazione del danno non patrimoniale, non» fossero «certamente riconducibili alla caduta» ed in particolare «l'asserita attuale condizione psico patologica della sig.ra Pt_1 evidentemente non ricollegabile, come vorrebbe capziosamente far credere controparte, ad un infortunio occorso ben quattro anni prima della consulenza di parte» e la
«condizione cronica di ansia e depressione» che non poteva derivare da un infortunio alla spalla, quanto piuttosto da «altri elementi collegati al generale quadro clinico dell'attrice»;
3.7 ha osservato che non era «dato sapere, inoltre, quale condotta» avesse «tenuto l'attrice nell'ampio lasso di tempo intercorso tra il sinistro e la consulenza medica di parte, e se Contr dunque essa» avesse «aggravato la propria condizione», e che l' non doveva rispondere dei danni che la ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
3.8 ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− In pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva o di titolarità passiva della convenuta Azienda ospedaliera;
− Nel merito e in via principale: nella denegata ipotesi in cui il difetto di legittimazione
o titolarità passiva non si ritenesse accertato, mandare assolta l' Controparte_1
, da ogni avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto, stante l'assenza
[...] di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa per le ragioni di cui alla superiore parte espositiva
− Sempre nel merito e in via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi in cui Contr dovesse essere accertata la responsabilità della escludere il diritto al risarcimento del danno ex art. 1227 ultimo comma c.c. in forza delle considerazioni di cui alla superiore parte espositiva ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurlo ex art.
1227, 1 comma c.c. limitando comunque il risarcimento all'incidenza che la condotta della stessa ha avuto nella causazione del danno
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 − Con vittoria di spese e di compensi professionali e rimborso forfettario.»
3.9 ha, infine, prodotto documenti e indicato mezzi di prova orale.
4. Con note depositate il 04/12/2020, la convenuta ha insistito nelle difese svolte in comparsa.
5. Con comparsa depositata lo stesso 04/01/2021, per l' convenuta Controparte_6 si è costituita in giudizio l'avv. Federica PILLAI, in sostituzione del precedente difensore, la quale si è riportata alla difesa e conclusioni già svolte da quest'ultimo.
6. Con note depositate il 15/01/2021, l'attrice:
6.1 ha contestato la fondatezza dell'eccezione di "difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva”;
6.2 ha negato che la caduta si fosse verificata all'interno del locale adibito a bar;
6.3 ha contestato la veridicità, il valore e l'efficacia probatoria delle dichiarazioni scritte prodotte dalla convenuta;
6.4 ha sostenuto che la questione relativa all'individuazione del soggetto responsabile fosse superata “dalla circostanza che anche il locale adibito a bar appartiene alla convenuta”
6.5 ha contestato che l'azienda ospedaliera si fosse “spogliata degli obblighi di custodia e vigilanza connessi alla titolarità dell'immobile”, sostenendo che dalla documentazione contrattuale prodotta dalla stessa (doc. 7 comparsa di costituzione e risposta) – di cui ha rilevato la non intelligibilità per le evidenti cancellature del testo e per la incompletezza degli allegati – non risultava affatto che l' avesse trasferito Controparte_1 alla la custodia e la vigilanza dei locali, perché, a suo dire, «la norma CP_2 contrattuale richiamata dalla convenuta (art. 8 capitolato all. 7 comparsa di costituzione) che prevede[va] l'onere in capo al gestore di provvedere alla pulizia dei locali e degli spazi adiacenti, non comporta[va] infatti che l'azienda si sia [fosse] liberata degli obblighi di vigilanza e controllo sui beni di cui è proprietaria e sul corretto adempimento delle prestazioni», quanto piuttosto «esattamente il contrario»;
6.6 ha sostenuto che, «per una questione di vicinanza della prova, la danneggiata non poteva essere a conoscenza dei rapporti contrattuali esistenti tra l' e i terzi» Controparte_1
e che, con comportamento di dubbia correttezza, la convenuta, non avesse comunicato
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 l'esistenza del rapporto contrattuale con la , né al momento della CP_2 ricezione della denuncia di sinistro e neanche nel corso dei tre anni di istruttoria stragiudiziale della pratica, fino alla costituzione in giudizio;
6.7 ha contestato che la custodia del locale adibito a bar e delle aree adiacenti fosse stata affidata in via esclusiva alla;
CP_2
6.8 ha ribadito di essere caduta malamente a terra esclusivamente a causa del pavimento bagnato antistante l'ingresso del bar;
6.9 ha contestato che l'affidamento del servizio di pulizia ad una impresa esterna esonerasse l' dall'obbligo di controllo e vigilanza sull'immobile di cui era Controparte_1 proprietaria e sul corretto espletamento del servizio;
6.10 ha invitato la convenuta a produrre in giudizio le relazioni medico legali redatte dai propri consulenti di parte, dott. e dott. , che in sede stragiudiziale Per_1 Per_2 avevano visitato la Pt_1
6.11 ha precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, la relazione medico legale del dott. consulente di parte attrice, era datata 28/05/2017 e, Per_3 pertanto, era successiva di sette mesi all'evento, non di quattro anni, come sosteneva la convenuta in comparsa;
6.12 ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società , con CP_2 sede legale a Cagliari in via Tuveri n. 102, indicata dall' Controparte_1
quale legittimata passiva, ed il differimento della prima udienza, ai sensi
[...] dell'art. 269 comma 3 c.p.c., dichiarando di voler proporre nei suoi confronti domanda di accertamento di responsabilità concorrente o esclusiva e di condanna al risarcimento del danno;
6.13 in subordine, ha chiesto l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183 comma 6
c.p.c.
7. Con provvedimento reso all'esito di udienza cartolare in data 28/01/2021, il giudice – ritenuto che dalle difese della convenuta fosse emersa la necessità di consentire alla parte attrice di chiamare la società che gestiva il bar dell'OSPEDALE G. BROTZU DI
CAGLIARI – l'ha autorizzata a chiamare in causa nel termine di legge e CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 ha differito la prima udienza al 06/10/2021.
8. Con l'atto di citazione notificato il 03/03/2021, l'attrice ha chiamato in causa CP_2
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
«Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
In via principale
- dichiarare la responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. dell' e di per i danni subiti dalla Controparte_1 Controparte_2 signora in conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione Parte_1 trascritto in premessa;
- per l'effetto, condannare l' e Controparte_1 in solido tra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dalla data dell'evento dannoso sino al saldo effettivo;
In via subordinata
- dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. dell' per i danni subiti dalla signora Controparte_1 Parte_1 in conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione trascritto in premessa;
-
[...] per l'effetto, condannare l' al risarcimento integrale di Controparte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dalla data dell'evento dannoso sino al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata
- dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. di per i danni subiti dalla signora in Controparte_2 Parte_1 conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione trascritto in premessa;
- per l'effetto, condannare al risarcimento integrale di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dalla data dell'evento dannoso sino al saldo effettivo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge. In via istruttoria si indicano i mezzi istruttori già articolati nell'atto di citazione trascritto in premessa.
Con salvezza di ogni altro diritto.»
9. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata il 09/06/2021, CP_2 con la quale:
9.1 ha rilevato le seguenti contraddizioni tra quanto esposto dall'attrice nell'atto di citazione, quanto emergeva dai documenti da essa prodotti, e quanto avevano dichiarato i testimoni indicati dalla convenuta:
− nell'atto di citazione aveva esposto di essere scivolata a causa del pavimento bagnato
“in prossimità del locale bar”;
− nella lettera di denuncia di sinistro del 26/10/2016 (doc. 3 atto di citazione) aveva invece esposto che il sinistro si era verificato “nel locale bar” e che si trattava di
“giornata piovosa”;
− nel verbale di accettazione del Pronto Soccorso presso l'PE San Michele in data
21/10/2016, ad ore 11:44 (doc. 1 atto di citazione), il medico accettante aveva attestato che l'attrice aveva dichiarato di essere caduta accidentalmente nel pavimento bagnato dell'PE Oncologico e che la medesima lamentava intensa sintomatologia dolorosa all'arto superiore destro;
− , SO dell'attrice, nella dichiarazione resa il 31/01/2017 Parte_3
(doc. 10, pag. 20 atto di citazione), aveva dichiarato che il sinistro si era verificato nell'PE Oncologico, “in prossimità del locale bar, a causa del pavimento bagnato”;
− nella relazione redatta (doc. 20 atto di citazione) in data 24/05/2017, dopo sette mesi dal sinistro, il dott. veva attestato che: “… Mentre passeggiava negli ambienti Per_3 interni del Presidio ospedaliero poneva il piede sul pavimento bagnato e non segnalato, subendo un'immediata perdita di equilibrio… (pag. 1 della perizia). …. La
Perizianda veniva proiettata al suolo e, in seguito all'impatto diretto con la vettura e al successivo urto contro il suolo o altro ostacolo resistente, riportava un tipico
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 quadro clinico da politrauma con lesioni cutanee da strisciamento (escoriazioni ed abrasioni) e contusioni multiple su dorso e arti. Immediatamente manifestava agitazione psicosi-motoria, algia sulle sedi di trauma ed era impossibilitata a ripristinare la stazione eretta”; (pag. 4 allegato 20,) l'attrice “…. Da allora manifesta ansia psico somatica, ipotimia, facile irritabilità, astenia, condotte di evitamento per le seguenti circostanze: andare in auto, attraversare la strada, usare mezzi pubblici, recarsi in strutture ospedaliere”;
− i dipendenti della (documenti. 3 e 4 comparsa - CP_2 CP_1
) avevano dichiarato che l'attrice si era accasciata difronte al banco del bar;
[...]
9.2 ha sostenuto che non vi fosse alcuna prova che la persona che era si è accasciata all'interno del Bar fosse la sig.ra posto che: Pt_1
9.2.1 i dipendenti della non l'avevano identificata, che le dichiarazioni CP_2 erano state rese a distanza di tempo dal sinistro e che avevano riferito di una persona che si era accasciata a terra e non a una persona che scivolata a causa del pavimento bagnato;
9.2.2 era notorio che nell'OSPEDALE BUSINCO venivano trattate patologie tumorali e che non era infrequente che i pazienti, soprattutto dopo terapie chemioterapiche, avessero mancamenti in ambienti non deputati a tali cure;
9.2.3 era probabile che l'attrice fosse caduta per ragioni diverse da quelle da essa sostenute, visto che all'epoca del sinistro era sottoposta a chemioterapia, circostanza provata dai seguenti documenti:
a) doc. 10, pag. 12, prodotto con l'atto di citazione, consistente in certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – Policlinico Monserrato
– in data 12.1.2017, in cui il attestava che l'attrice era stata sottoposta a CP_9 chemioterapia terminata il 07/09/2016 e a intervento chirurgico del 05/10/2016;
b) doc. 10, pag. 7, prodotto con l'atto di citazione, consistente in certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – Policlinico Monserrato
– in data 09/11/2016, in cui il sanitario attestava che l'attrice era stata sottoposta a trattamento farmacologico con Trastuzimab e anastrozolo, farmaci chemioterapici;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15 9.3 ha contestato l'attendibilità della dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa Persona_4
, medico presso l'OSPEDALE BUSINCO, in quanto era stata rilasciata il
[...]
20/03/2019, a distanza di circa tre anni dal sinistro e perché, in calce ad essa, era stata riportata l'e-mail inviatale dall'avv. Andrea CASU alla dott.ssa , in cui: Per_4
- si faceva riferimento ad accordi presi per le vie brevi e si precisava che pareva la responsabilità dell' sarebbe stata riconosciuta qualora fosse stato CP_1 accertato che la paziente era scivolata sul pavimento bagnato;
- si precisava che in allegato era trasmessa sia la richiesta di danni dell'avvocato della paziente, sia le relazioni testimoniali dell'epoca;
9.4 ha contestato le conseguenze dannose sostenute dall'attrice, osservando:
9.4.1 che nella certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso dell'PE San Michele in data 21/10/2016 la diagnosi di dimissione era di “frattura pluriframmentaria metafisaria omero dx.”, senza riferimento all'agitazione psicosi-motoria, all'algia sulle sedi di trauma, all'impossibilità a ripristinare la stazione eretta e alla cefalea, menzionate nella relazione peritale del dott. Per_3
9.4.2 che non erano compatibili con la diagnosi formulata dal Pronto Soccorso del San
Michele i postumi del sinistro precisati dal dott. e precisamente: “…. Da Per_3 allora manifesta ansia psico somatica, ipotimia, facile irritabilità, astenia, condotte di evitamento per le seguenti circostanze: andare in auto, attraversare la strada, usare mezzi pubblici, recarsi in strutture ospedaliere”;
9.4.3 che i postumi asseriti dal dott. non erano riportati in altra documentazione Per_3 medica e neanche asseriti nell'atto di citazione;
9.4.4 che non erano state prodotte le ricevute delle spese mediche, oltre quella rilasciata dal dott. er la sua perizia;
Per_3
9.4.5 che non era stata prodotta la certificazione medica attestante la circostanza che la si fosse sottoposta a cure mediche per gli asseriti postumi di natura Pt_1 psicologica;
9.5 ha eccepito la genericità della domanda dell'attrice, la quale chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento integrale dei danni patiti e patiendi nella misura da accertarsi in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 16 corso di causa, «senza precisare alcun criterio per la determinazione della misura del danno anche ai fini di valutare la competenza per valore del Giudice Adito»;
9.6 ha formulato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettata ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione:
1) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese ed onorari e danni ex art. 96 c.p.c. per aver l'attrice agito in giudizio con colpa grave.»
9.7 ha, infine, prodotto documenti e indicato mezzi di prova orale.
10. Comparsa depositata il 29/09/2021, quale difensore dell'azienda sanitaria convenuta, si è costituita in giudizio l'avv. Stefania SANNA, facendo proprio tutte le domande, eccezioni, istanze e difese svolte dai precedenti difensori
11. Nell'udienza del 06/10/2021 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dell'articolo
183 comma 6 cpc.
12. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 04/11/2021
l' : Controparte_6
12.1 ha precisato che i lavoratori dipendenti della società concessionaria del servizio bar, signori (banconiere), (banconiere) e (cassiera), i quali avevano Tes_1 Tes_2 Tes_3 assistito al sinistro mentre erano in servizio, avevano confermato la si era Pt_1 verificato all'interno del bar (doc. 3 e 4), circostanza poi confermata da Tes_4
, operatore dell'ambulanza intervenuta sul posto (doc. 5) e dalla dott.ssa
[...] [...]
, medico rianimatore intervenuto in soccorso della (doc. 6); Persona_4 Pt_1
12.2 a sostegno della tesi secondo cui il fatto che il locale bar fosse stato dato in concessione a una società terza esonerava l' dalla responsabilità Controparte_6 per custodia prevista dall'articolo 2051 del codice civile, ha addotto precedenti giurisprudenziali secondo cui “la norma dettata dall'art. 2051 c.c. e' fondata sul dovere di custodia che incombe al soggetto che – a qualsiasi titolo - abbia un oggettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in modo da impedire che la stessa arrechi danni;
la responsabilita' relativa si fonda sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 17 nonche' sull'esistenza di un potere fisico del soggetto sulla cosa” (Cassazione, Ordinanza
14/05/2013, n. 11517) secondo cui “occorre verificare nel concreto se l'attività' di controllo era oggettivamente possibile. Ora, se l'attività' di controllo e' oggettivamente impossibile, manca la custodia quale elemento costitutivo dell'art. 2051 c.c. (…) occorre precisare che l'obbligo di custodia dell'Ente Pubblico non puo' comportare l'obbligo giuridico di eliminare qualsiasi irregolarità' (...)" (Tribunale di Torino 10/11/2020, n.
3906);
12.3 ha contestato che il pavimento fosse bagnato e pericoloso;
12.4 ha ribadito le contestazioni già svolte in comparsa con riguardo ai danni lamentati dall'attrice;
12.5 ha trascritto le conclusioni le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
13. Le altre parti non hanno depositato la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
14. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 02/12/2025, ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice e di Controparte_2 prova per testi sui fatti oggetto di causa.
15. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 03/12/2021,
l'attrice ha chiesto:
- l'ammissione di prova per testi sui fatti oggetto di causa;
- che il giudice ordinasse all' , ai sensi dell'art. Controparte_1
210 c.p.c, di esibire in giudizio le relazioni medico-legali delle visite mediche effettuate nella fase stragiudiziale sulla persona dell'attrice dal dott. Persona_1
e dal dott. su delega della convenuta. Persona_5
16. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 06/12/2021,
l' ha insistito per l'ammissione della prova Controparte_1 testimoniale richiesta nella comparsa di costituzione e risposta, che ha integrato, formulando un nuovo capitolo.
17. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 07/12/2021, ha eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale chiesta CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 18 dall' , in quanto suggestiva, e di quella chiesta Controparte_1 dalla attrice, in quanto generica, e per il caso di ammissione ha chiesto l'ammissione di
“prova contraria indicando i medesimi testi”.
18. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21/12/2021,
l' ha eccepito l'inammissibilità dalla prova per Controparte_1 testi chiesta da “in quanto generica, formulata in negativo e in contrasto CP_2 con le risultanze documentali” e, in subordine, l'ammissione di prova per testi contraria (, sugli stessi capitoli), indicando i testi già elencati nei precedenti scritti difensivi.
19. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 23/12/2021,
l'attrice:
- ha eccepito l'inammissibilità della prova per testi chiesta da nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta (in quanto oggetto di prova documentale con riguardo al capitolo 1, formulata in modo negativo quanto ai capitoli 2, 4 e 5, avente ad oggetto fatti non contestati con riguardo al capitolo 3) e nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (in quanto oggetto di prova documentale con riguardo al capitolo 2a; in quanto formulata in forma negativa con riguardo ai capitoli 2b, 4a e 4e; in quanto vertente su fatti non contestati sul capitolo 2c; in quanto formulata in modo generico sui capitoli 4c e 4d; in quanto generico e formulato in modo negativo, sul capitolo 4e);
- ha eccepito l'inammissibilità della prova orale chiesta dall'
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta e nella Controparte_1 seconda memoria ex art. 183/6 cpc “in quanto tutti indicati con gli stessi numeri 1) e
2) e pertanto non adeguatamente distinti e perciò idonei a determinare confusione” ed in subordine ha chiesto l'ammissione di prova per testi su nuovi capitoli;
- ha insistito per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nell'atto di citazione.
20. Nell'udienza del 21/09/2022 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze istruttorie ed il giudice si è riservato di decidere.
21. il Giudice ha provveduto sulle istanze istruttorie dalle parti, con ordinanza depositata il
26/09/2022 e integrata il 03/10/2022, ammettendo parzialmente i mezzi di prova orale da
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 19 esse richiesti e respingendo l'istanza, formulata nella seconda memoria prevista dall'art. 183/6 cpc, con cui l'attrice chiedeva che venisse ordinato all Controparte_1 convenuta “di esibire in giudizio le relazioni medico-legali delle visite mediche effettuate nella fase stragiudiziale sulla persona dell'attrice dal dott. e dal dott. Persona_1
su delega della convenuta”, così argomentando: Persona_5
«Rigetta l'istanza, formulata nella seconda memoria prevista dall'art. 183/6 cpc, con cui l'attrice chiede che venga ordinato all' convenuta “di esibire in Controparte_1 giudizio le relazioni medico-legali delle visite mediche effettuate nella fase stragiudiziale sulla persona dell'attrice dal dott. e dal dott. su delega della Persona_1 Persona_5 convenuta”, per le ragioni che seguono: a. il Consiglio di Stato ha elaborato i seguenti principi con riguardo all'accesso agli atti del tipo di quelli in esame: i. l'accesso è consentito quando il parere ha una specifica funzione endoprocedimentale, risultando correlato a un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento a esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale a esso (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2018, n. 6444); ii. l'accesso non è invece consentito quando la consulenza viene effettuata dopo l'avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, o anche meramente amministrativo) oppure dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose, se il parere reso dal professionista individuato dall'amministrazione non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all'ente pubblico tutti gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi. b. le relazioni peritali di cui l'attrice chiede l'esibizione rientrano nella seconda categoria, come si evince da quanto esposto dall'attrice medesima nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, essendo quelle redatte dai medici legali incaricati dalla compagnia assicuratrice dell'
[...]
nell'ambito della gestione del sinistro aperto in Controparte_10 seguito alla richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attrice; c. il TAR Lombardia, nella sentenza n. 2396 del 12/11/2019, ha ritenuto che, alla luce dell'articolo 4 della legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) [a mente del quale “le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche private sono soggette all'obbligo di trasparenza avere una nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali virgola di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (comma 1) e “la direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto virgola in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente” (comma 2)], in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 20 assenza di specifiche previsioni che impongono il segreto, non possa essere negato l'accesso alle perizie mediche e ai verbali dei comitati valutazione sinistri istituiti all'interno delle strutture ospedaliere;
d. tale assunto è certamente condivisibile con riguardo ai verbali dei comitati valutazioni sinistri istituiti all'interno delle strutture sanitarie ed anche alle perizie da questi ultimi acquisite per pervenire alle loro determinazioni, perché è coerente con i principi sopra richiamati elaborati dal Consiglio di Stato, trattandosi di atti endoprocedimentali destinati a sfociare in una decisione finale qual è l'espressione del parere da parte del Comitato;
e. si tratta di una fattispecie affatto diversa rispetto a quella in esame, in cui si chiede l'esibizione delle perizie redatte dai medici incaricati dalla compagnia assicuratrice della responsabilità civile della struttura sanitaria, che inequivocabilmente ricadano nell'ambito delle attività riservate di cui alla seconda categoria elaborata per Consiglio di Stato, in quanto funzionali esclusivamente all'esercizio del diritto di difesa.»
22. Nell'interrogatorio formale espletato nell'udienza del 02/02/2023, l'attrice Parte_1 ha risposto negativamente alle domande oggetto della capitolazione e ha
[...] aggiunto: “mi trovavo all'interno dell'ospedale BU di Cagliari;
stavo per entrare nel bar quando, per l'acqua che c'era nel pavimento dell'ospedale, sono scivolata e lo scivolamento mi ha proiettata all'interno del bar;
quando sono scivolata mi trovavo ancora all'interno dell'ospedale”.
23. Nella stessa udienza sono stati sentiti alcuni testimoni.
23.2 , SO dell'attrice, indicata dall'attrice, non interessata Parte_3 all'esito della causa, ha così risposto:
«Capo 1): il giorno 21 ottobre 2016 verso le ore 09.00 mi trovavo insieme a mia SO,
, presso l'PE BU, a Cagliari, in attesa che mi SO Parte_1 venisse medicata a seguito di una mastectomia al seno;
dopo la medicazione, verso le
10.00-10.30, io e mia SO ci siamo dirette verso il bar che si trovava Parte_1 all'interno dell'PE BU;
mentre ci accingevamo ad entrare nel bar, ho visto che il pavimento dell'ospedale, proprio vicino all'ingresso del bar, era bagnato e subito, in un attimo, ho visto mia SO scivolare ed andare a finire dentro il bar distesa per terra;
A.D.R.: la parte del pavimento dell'PE in cui si trovava l'acqua era attaccato alla soglia del bar;
che si trattasse del pavimento dell'ospedale, non del bar si vedeva
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 21 chiaramente, perché il pavimento non era un tutt'uno ed era separato, ai lati, dalle porte di ingresso del bar;
ADR: non ho potuto vedere se anche il pavimento del bar fosse bagnato, perché con lo scivolamento il pavimento del bar era coperto dal corpo di mia SO;
Capo 2): ho già risposto al capo che precede;
Capo 3): ho già risposto al capo che precede;
Capo 4): subito si sono precipitate a soccorrere mia SO due donne in Parte_1 camice, penso due medici, le quali hanno tentato di sollevarla ma io le ho bloccate, per via delle ferite dovute all'intervento chirurgico di cui ho parlato sopra;
dopo sono arrivati altri sanitari che l'hanno sistemata su di una barella a terra;
Capo 5): in seguito alla caduta, mia SO si lamentava per i dolori;
Parte_1 dopo, i sanitari, l'hanno spostata da un'altra parte e poi hanno chiamato un'ambulanza per portarla in un altro ospedale;
Capo 8): non ho notato se ci fossero delle segnaletiche ad indicare o delimitare il pavimento bagnato;
»;
23.3 testimone comune delle parti, assistente sanitaria presso Testimone_5
L'OSPEDALE BUSINCO IN CAGLIARI, non legata da rapporti di parentela o affinità o affiliazione con alcuna delle parti del giudizio e non interessata all'esito della causa, sui capitoli ammessi della seconda memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. datata 03/12/2021 di parte attrice, ha risposto:
«Capo 6): non ricordo la circostanza di cui al capo;
non conosco la signora
[...]
io personalmente non ricordo di aver mai soccorso nessuno;
Parte_1 solitamente, quando capitano tali situazioni, in osservanza alle procedure del presidio ospedaliero, chiamo il personale preposto a tali interventi;
sia nel 2016 che attualmente mi occupo della gestione dei rifiuti, igiene ospedaliera e radioprotezione dei dipendenti radioesposti;
Capo 7): non ricordo la circostanza di cui al capo;
Capo 8): non ricordo la circostanza di cui al capo;» sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta della convenuta CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 22 , ha così risposto: Controparte_1
«Capo 1): non ricordo la circostanza di cui al capo;
Capo 2): non ricordo la circostanza di cui al capo;
»
23.4 indicata dalla convenuta, non legata Testimone_6 Controparte_6 da rapporti di parentela o affinità o affiliazione con alcuna delle parti del giudizio e priva di interesse all'esito della causa, lavoratrice dipendente di , con CP_2 mansioni di banconiera, presso il bar all'interno dell'ospedale Oncologico BU, sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta dell' Controparte_1
, ha così risposto
[...]
“Capo 1): nell'ottobre del 2016 prestavo servizio al bar delle presidio Parte_5
, credo che anche il giorno 21 ottobre 2016, anche se non ne sono certa perché è
[...] passato del tempo;
Capo 2): non ricordo signora;
non ricordo la circostanza di cui Parte_1 al capo;
”;
23.5 , indicato dalla convenuta, non legato da Tes_7 Controparte_1 rapporti di parentela o affinità o affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti del giudizio e privo di interesse all'esito della causa, banconiere presso il bar dell'PE
Oncologico BU, sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta dell' , ha risposto: Controparte_1
“Capo 1): ricordo che la mattina del 21 ottobre 2016 mi trovavo in servizio presso il bar all'interno dell'PE BU;
all'epoca ero dipendente della CP_2
Capo 2): anche se non ricordo il giorno preciso, ricordo che, come sempre, c'era parecchia gente e ad un certo punto ho sentito tra le voci delle persone presenti che una qualcuno si era sentito male o che fosse caduto;
non mi sono accorto direttamente della persona di cui trattasi, poiché si trovava lontano dal bancone in cui lavoravo;
non ricordo nient'altro delle circostanza in questione né il nome della predetta persona;
mi pare di non aver mai conosciuto tale signora;
”; Parte_1 sui capitoli ammessi della seconda memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. dell'
[...]
, ha risposto: Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 23 Capo 1): (esibiti al teste i documenti di cui al capo) “Posso solo dichiarare che ad oggi non ricordo di aver visto la signora di cui trattasi cadere;
dalla mia postazione lavorativa potevo vedere, di spalle, persone in fila alla cassa, che, all'epoca dei fatti, si trovava vicino all'ingresso del bar;
ma non ricordo di aver visto la signora in questione;
posso dichiarare di non aver scritto io le dichiarazioni di cui al documento che mi viene esibito e su cui ho apposto la mia sottoscrizione”; sui capitoli ammessi della seconda memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. datata
02/12/2021 della Terza chiamata , ha risposto: CP_2
«Capo 4c): non ricordo se quel giorno il pavimento del bar all'interno dell'PE
BU fosse asciutto o bagnato;
Capo 4e): ho già risposto ai capi che precedono;
»;
, indicato dalla convenuta e della chiamata, non legato da rapporti di CP_11 parentela o affinità o affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti del giudizio e non interessato all'esito della causa, banconiere presso il bar dell'PE BU, sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta dell'
[...]
, ha risposto: Controparte_1
«Capo 1): la mattina del 21 ottobre 2016 mi trovavo al servizio presso il bar all'interno dell'PE BU di Cagliari;
all'epoca ero dipendente della;
CP_2
Capo 2): ricordo di non avere visto la signora cadere, poiché in quel frangente ero di spalle impegnato a fare i caffè, ma ricordo di averla vista già per terra all'ingresso del bar;
mi pare poco fuori dell'ingresso stesso, ma non ricordo bene perché sono passati sette anni;
non conosco il nome della signora in questione;
ricordo dell'episodio in questione, anche se capita spesso di persone che cadano perché svengono in seguito dei prelievi;
»; sui capitoli ammessi della seconda memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. datata
02/12/2021 di , ha risposto: CP_2
«Capo 4c): ricordo che quel giorno pioveva;
con le persone che entravano con
l'ombrello sia, un po' d'acqua c'era;
Capo 4e): ho già risposto ai capi che precedono;
».
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 24 24. Nell'udienza del 30/03/2023, stati sentiti alcuni testimoni.
24.1 , indicata dall'attrice, non legata da rapporti di parentela o affinità o CP_12 affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti del giudizio e non interessata all'esito della causa, pensionata, sui capitoli ammessi della memoria 183 cpc n. 2 di parte attrice, ha risposto:
«Capo 6): nel periodo indicato nel capo ero dipendente, con mansioni di coordinatrice del settore ambulanze, dell'PE BU;
non ricordo l'episodio di cui al capo;
preciso che nel 2018, durante lo svolgimento della mia attività lavorativa ho avuto un mancamento e sono stata ricoverata alla neuro dove mi è stato diagnosticato un TIA;
Capo 7): non sono in grado di rispondere, non ricordo le circostanze di cui al capo;
Capo 8): non sono in grado di rispondere, non ricordo le circostanze di cui al capo;
»;
24.2 , indicata dall'attrice, non legata da rapporti di parentela o Persona_4 affinità o affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti del giudizio e non interessata all'esito della causa, pensionata, sui capitoli ammessi della memoria 183 cpc n. 2 di parte attrice, ha risposto:
«Capo 6): nel periodo di cui al capo lavoravo in qualità di medico anestesista rianimatore presso l'PE oncologico BU;
anche se non ricordo il giorno specifico, ricordo di aver ricevuto una telefonata, mentre ero in servizio nel mio reparto di rianimazione, in cui mi veniva comunicato, non ricordo da chi, che c'era un'urgenza al bar presente al piano terra dell'PE BU;
mi sono quindi diretta insieme ad un'infermiera, di cui non ricordo il nome, presso il bar in questione ed ivi abbiamo trovato una donna riversa per terra, in posizione supina, all'interno del bar stesso tra
l'ingresso ed il bancone, ad un metro circa dall'ingresso; abbiamo quindi preso tutti i parametri e valutato lo stato di coscienza;
la paziente era sveglia e lucida e lamentava forti dolori agli arti;
a questo punto, abbiamo fatto portare la barella a cucchiaio, abbiamo tirato su la signora e l'abbiamo messa sulla barella normale;
dopo di ché abbiamo chiamato il 118 per far arrivare un'ambulanza per il trasferimento della paziente al pronto soccorso del;
durante il tempo in cui aspettavamo l'ambulanza, CP_1 ho avuto modo di parlare con la paziente e di apprendere che proveniva dalla mia zona,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 25 cioè questo mi ha permesso di ricordare l'episodio di cui trattasi, anche se CP_13 episodi di tal genere capitavano all'ordine del giorno, nel senso che venivamo chiamati anche per episodi occorsi fuori dagli ambulatori, ad esempio nei corridoi, nelle scale, ossia in tutte quelle parti dell'ospedale che non erano di pertinenza di specifici reparti o corsie;
ricordo che la paziente aveva dichiarato di essere scivolata perché il pavimento era bagnato;
io, però, non ricordo di avere costatato la presenza di acqua;
ricordo che la paziente mi aveva chiesto di dichiarare la presenza di acqua sul pavimento;
io però le ho risposto che non avrei potuto fare tale dichiarazione;
”
Capo 7): ho già riposto;
Capo 8): ho già risposto;
non ricordo se fossero presenti segnali di avvertimento di pericolo;
»; sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, ha risposto:
«Capo 1): ricordo che quando abbiamo ricevuto la telefonata di cui ho riferito ai precedenti capi, e a cui non ho risposto io direttamente, mi è stato detto che avrei dovuto prestare soccorso ad una paziente al bar;
nient'altro.
Capo 2): ho già risposto;
».
25. Nell'udienza del 04/05/2023 è stato sentito il testimone , indicato Testimone_4 dall' , non legato da rapporti di parentela o Controparte_1 affinità o affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti del giudizio e di non interessato all'esito della causa, pensionato, sui capitoli ammessi della seconda memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. di parte attrice, ha risposto:
«Capo 6): all'epoca dei fatti io lavoravo presso l'ospedale Oncologico “BU”, come addetto al servizio ambulanza;
quel giorno e a quell'ora mi trovavo all'interno del bar ubicato al piano terra dell'ospedale di cui trattasi;
mi trovavo al bancone del bar e stavo per fare colazione quando, alla mia sinistra, ho sentito un rumore come di qualcosa che cadeva per terra;
quando mi sono voltato ho visto una signora sdraiata per terra in posizione prona di fronte alla vetrina delle paste, a circa due-tre metri dall'ingresso del bar;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 26 subito dopo l'ingresso del bar, sulla sinistra, si trovava la cassa, mentre la Pt_6 vetrina delle paste si trovava a circa due metri dalla cassa stessa;
ricordo che il pavimento vicino alla signora, sul lato sinistro del bar, a partire dall'ingresso, era bagnato;
la parte centrale del pavimento del bar era asciutta;
ricordo anche che il pavimento all'esterno del bar era asciutto;
attorno alla signora c'erano diverse persone e sono intervenuto anche io per prestarle soccorso;
le ho misurato i parametri, che erano fuori dalla norma;
la signora si lamentava per i dolori ed era agitata;
non mi ha detto come fosse caduta;
ho quindi chiamato la unità operativa della rianimazione, e dopo circa quattro minuti sono arrivati sul posto gli infermieri e i medici, i quali hanno mandato via le persone presenti e hanno preso in consegna la signora in questione;
prima di andarmene via ho lasciato i miei dati a delle persone presenti sul luogo del sinistro, persone che però non conoscevo;
Capo 7): ho già risposto al capo che precede;
Capo 8): sì, è vero, il pavimento bagnato era privo di delimitazioni o segnali di avvertimento del pericolo.». sui capitoli ammessi della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta CP_1
, ha risposto:
[...]
«Capo 1): ho già risposto ai capi precedenti;
ero già presente sul luogo del sinistro;
Capo 2): ho già risposto ai capi che precedono;
non conosco il nome della signora di cui trattasi.»
26. Nell'udienza del 15/06/2023 Il giudice ha svolto tra le parti il tentativo di conciliazione e l'esito del quale si è riservato.
27. Sciogliendo la riserva, con ordinanza del 15/06/2023, il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
«a. le parti concordano nel riconoscere che il sinistro è ascrivibile alla responsabilità solidale della convenuta e della chiamata in causa;
b. il danno subito dall'attrice viene liquidato in 30.000 euro;
c. ciascuna delle parti responsabili del danno paga alla convenuta 15.000 euro e rinuncia al regresso nei confronti dell'altra;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 27 d. ciascuna delle parti rimborsa all'attrice la metà delle spese processuali liquidate applicando gli importi tabellari previsti dal DM n. 5/2014 in base allo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro, oltre spese vive di contributo unificato ed iscrizione della causa a ruolo.»
28. Nell'udienza del 30/11/2023:
- l'attrice ha aderito alla proposta conciliativa del giudice;
- l' Controparte_14
- il giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per accertare quali lesioni avesse riportato l'attrice nel sinistro oggetto di causa e quali esiti temporanei e permanenti avessero provocato.
29. L'incarico peritale è stato conferito nell'udienza del 03/04/2024.
30. Il 25/01/2025 il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la sua relazione peritale, nella quale ha così concluso:
«In riferimento ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice è possibile in sintesi così rispondere:
1) l'attrice nel sinistro oggetto di causa riportò la frattura pluriframmentaria metaepifisaria prossimale dell'omero destro;
2) è stimabile complessivamente un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al
75% di giorni 40 (quaranta), di I.T.P. al 50% di giorni 40 (quaranta) e di I.T.P. al 25% di giorni 60 (sessanta);
3) complessivamente il quadro invalidante a carico dell'arto superiore destro, precedentemente descritto, comporta una riduzione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 12% (dodici per cento), di cui si può ipotizzare che orientativamente il 2-
3% (due - tre per cento) sia da attribuirsi ai postumi dei trattamenti oncologici effettuati prima e dopo il trauma del 21/10/2016.».
In risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, i quali avevano obiettato che al quadro invalidante dell'attrice aveva concorso anche la patologia oncologica di cui era affetta, ha scritto quanto segue:
«Il caso in esame è caratterizzato da una indubbia complessità perché, come è stato già
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 28 detto dallo scrivente ed evidenziato anche dai CTP, l'attuale quadro menomativo presente
a carico dell'arto superiore destro è il risultato degli esiti sia dell'evento traumatico per cui è causa che dei trattamenti oncologici praticati dall'attrice.
La valutazione complessiva del danno biologico relativo all'arto superiore destro risulta abbastanza agevole;
considerata la percentuale del 9% per “escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di 1/3 (elevazione possibile per 110°, abduzione per 90° e rotazioni per due terzi)” prevista dalle “Linee guida per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico” della , tra le più utilizzate Pt_7 tabelle di riferimento, e tenuto conto della maggiore limitazione di circa 10° tra elevazione e abduzione (rispettivamente circa 90° e 100°), degli allegati algici alla mobilizzazione ed il lieve edema diffuso dell'arto rilevati nel caso in trattazione, appare appropriata la valutazione del 12% indicata dallo scrivente CTU e sicuramente riduttiva quella del 8% proposta dai CT di parte convenuta.
Non è però altrettanto semplice, stante l'assenza di riferimenti obiettivi certi, discriminare quanto di questa percentuale sia da attribuire agli esiti traumatici e quanto
a quelli oncopatologici, con particolare riferimento al linfedema.
L'incidenza del linfedema secondario dell'arto superiore dopo mastectomia o quadrantectomia con linfoadenectomia ascellare è pari a 20-25%, sino al 35-40% quando in associazione alla radioterapia. La principale forma di prevenzione di questa complicazione è rappresentata da una precoce ed intensa mobilizzazione post-operatoria che nel caso in trattazione fu impossibile effettuare perché a seguito della frattura omerale, sopravvenuta dopo solo 2 settimane, l'arto fu tenuto immobilizzato alla Desault per un periodo verosimilmente di circa 5 settimane, come di solito previsto in tali casi, con un inevitabile prolungamento dei tempi necessari per il complessivo recupero funzionale.
Considerato che
la già citata tabella SIMLA attribuisce una valutazione fino al 5% per le flebolinfopatie in stadio I, si è stimato che orientativamente una percentuale di circa 2-3% possa essere considerata relata ai postumi dei trattamenti oncologici praticati.
Scorporata la suddetta percentuale di danno biologico da quella complessiva inizialmente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 29 indicata si ritiene siano equamente apprezzati, per quanto in modo approssimativo, gli esiti menomativi della frattura omerale, ricomprendendo in questa valutazione anche le relative possibili implicazioni di carattere psicologico che per i motivi già riferiti non sembrano potersi ricondurre ad un quadro psicopatologico in provato rapporto causale con l'evento traumatico.»
31. Nell'udienza del 30/01/2025 i difensori delle parti hanno dichiarato che ciascuna di esse aveva pagato la sua quota di un terzo del fondo spese per la CTU di 600 euro che il giudice aveva assegnato il consulente tecnico d'ufficio ed hanno chiesto un rinvio per esaminare la relazione peritale.
32. Nell'udienza del 26/06/2025, i difensori delle parti si sono riportati alle osservazioni dei rispettivi consulenti tecnici di fiducia ed il giudice ha fissato l'udienza del 27/11/2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc, assegnando nel contempo il termine di 30 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali iscritti.
33. Con decreto del 22/07/2025, Il giudice ha liquidato in 600 euro oltre accessori di legge i compensi del consulente tecnico d'ufficio.
34. ho depositato la sua memoria il 28/10/2025, nella quale ha confermato CP_1 le precedenti conclusioni.
35. Anche l'attrice ha depositato il 28/10/2025 la sua memoria conclusiva, nella quale ha così riformulato le precedenti conclusioni:
«Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
In via principale
- dichiarare la responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. dell' e di per i danni subiti dalla Controparte_1 Controparte_2 signora in conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione Parte_1 trascritto in premessa;
- per l'effetto, condannare l' e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura accertata in corso di causa;
In via subordinata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 30 - dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. dell' per i danni subiti dalla signora Controparte_1 Parte_1 in conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione trascritto in premessa;
[...]
- per l'effetto, condannare l' al risarcimento integrale di Controparte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura accertata in corso di causa;
In via ulteriormente subordinata
- dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. di per i danni subiti dalla signora in Controparte_2 Parte_1 conseguenza del fatto descritto nell'atto di citazione trascritto in premessa;
- per l'effetto, condannare al risarcimento integrale di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
In ogni caso, con rivalutazione e interessi al tasso ordinario legale dal momento del sinistro sino alla data di notifica della citazione e da questa data sino al saldo effettivo al tasso previsto per il ritardo nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c., e con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge.»
36. Nell'udienza del 27/11/2025, fissata per gli incombenti previsti dall'articolo 281-sexies cpc:
- l'attrice e l hanno confermato le rispettive Controparte_1 conclusioni e si sono riportate le difese svolte nelle note conclusive;
- ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigetto delle domande CP_2 avverse con vittoria di spese e onorari”;
- il giudice ha tenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare sentenza entro 30 giorni.
****
37. Ricostruzione dell'incidente.
37.1 L'unica persona che ha assistito alla caduta dell'attrice è sua SO Parte_3
che nell'occasione l'accompagnava, la quale ha dichiarato:
[...]
− di avere “visto che il pavimento dell'ospedale, proprio vicino all'ingresso del bar, era
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 31 bagnato e subito, in un attimo” di avere visto la “SO scivolare ed andare a finire dentro il bar distesa per terra”;
− che la parte del “pavimento dell'PE in cui si trovava l'acqua era attaccato alla soglia del bar;
”;
− che si trattasse del pavimento dell'ospedale, non del bar si vedeva chiaramente, perché il pavimento non era un tutt'uno ed era separato, ai lati, dalle porte di ingresso del bar”;
− di non avere “potuto vedere se anche il pavimento del bar fosse bagnato, perché con lo scivolamento il pavimento del bar era coperto dal corpo di mia SO”;
− - che “subito si sono precipitate a soccorrere mia SO due donne in Parte_1 camice, penso due medici, le quali hanno tentato di sollevarla ma io le ho bloccate, per via delle ferite dovute all'intervento chirurgico di cui ho parlato sopra;
dopo sono arrivati altri sanitari che l'hanno sistemata su di una barella a terra”.
37.2 Con riguardo al punto in cui avvenne la caduta, la testimonianza di Parte_3 non collima con quella della dottoressa – medico
[...] Persona_4 intervenuto per soccorrerla circa 4 minuti dopo l'incidente (come riferito dal teste
) – la quale ha dichiarato di aver trovato l'attrice “in posizione supina, Tes_4 all'interno del bar stesso tra l'ingresso ed il bancone, ad un metro circa dall'ingresso”, e neppure con quella di – addetto al servizio ambulanza presso Testimone_4
l'ospedale BUSINCO, che in occasione dell'incidente si trovava la bancone del bar, di spalle rispetto all'ingresso – il quale ha dichiarato di avere udito un tonfo provenire dalla sua sinistra e che, voltatosi, vide “una signora sdraiata per terra in posizione prona di fronte alla vetrina delle paste, a circa due-tre metri dall'ingresso del bar”.
37.3 Con riguardo al fatto che il pavimento nel punto in cui cadde Parte_1 fosse bagnato, le testimonianze della della e del
[...] Pt_1 Per_4
sono invece più coerenti, considerato: Tes_4
− che la (SO) e il hanno detto che il pavimento era Pt_1 Tes_4
all'ingresso del bar;
Pt_8
− che il ha aggiunto che la zona bagnata si estendeva fino al punto in cui Tes_4
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 32 l'attrice si trovava riversa a terra;
− che il fatto che la abbia dichiarato che l'attrice diceva “di essere scivolata Per_4 perché il pavimento era bagnato” ma di non avere (essa testimone) costatato la presenza dell'acqua, non è incompatibile con quanto con quanto dichiarato dagli altri testimoni, perché la dottoressa intervenne circa 4 minuti dopo la caduta (teste Per_4
), tempo sufficiente a far asciugare il sottile strato d'acqua presente sul Tes_4 pavimento.
37.4 Detto quadro probatorio consente di ritenere sufficientemente provato:
- che in seguito alla caduta, si trovò riversa a terra all'interno Parte_1 del bar, a una distanza compresa tra un metro (teste ) e due o tre metri (teste Per_4
) dalla porta d'ingresso; Tes_4
- che il pavimento era bagnato a causa della presenza d'acqua in un tratto compreso tra la porta d'ingresso del bar (testi e ) ed il punto in cui la Pt_1 Tes_4 si trovò riversa a terra dopo la caduta (teste ); Pt_1 Tes_4
- che la caduta fu provocata proprio dal pavimento bagnato;
- che non vi erano cartelli che segnalassero che il pavimento era bagnato (testi
, ); Pt_1 Per_4 Tes_4
37.5 Sulla base di questi elementi si può agevolmente concludere che la Parte_1
cadde all'interno del bar e non all'esterno ed appena davanti alla porta
[...]
d'accesso, come dichiarato da , la quale nel tentativo rendere Parte_3 compatibile la tesi secondo cui l'acqua si trovava già all'esterno del bar col fatto oggettivo che l'attrice si trovò riversa a terra non meno di un metro più avanti rispetto alla porta d'ingresso e, quindi, pienamente all'interno del bar, ha affermato di avere visto sua SO
“scivolare ed andare a finire dentro il bar distesa per terra”, cosa non verosimile, considerato che una tale dinamica avrebbe presupposto un incedere a piedi molto rapido con velocità sostenuta, incompatibile con le condizioni di salute nelle quali si trovava l'attrice, reduce da medicazioni e controlli programmati in seguito ad un intervento di mastectomia.
38. Responsabilità.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 33 38.1 Dei danni che l'attrice ha subito in conseguenza della caduta, in primo luogo, deve rispondere l , ai sensi dell'articolo 2051 del codice Controparte_6 civile, quale proprietaria e quindi custode dell'immobile all'interno del quale il sinistro si
è verificato, a causa di una situazione insidiosa e non segnalata, costituita dalla presenza d'acqua nel pavimento che lo ha rese scivoloso.
38.2 Non rileva se la presenza dell'acqua fosse dovuta al fatto che quel giorno pioveva e che gli avventori dell'ospedale e del bar la portavano dentro i locali con le scarpe o con gli ombrelli, oppure se fosse dovuta al fatto che erano state da poco eseguite le pulizie, perché quello che conta è unicamente la situazione di insidia che la presenza dell'acqua non segnalata generava per gli utenti dell'ospedale e del relativo bar.
D'altra parte, era onere della convenuta provare la causa della presenza dell'acqua sul pavimento e l'imprevedibilità della stessa, onere che non è stato affatto assolto, visto che l' di è difesa negandola radicalmente. Controparte_15
38.3 Non vi sono elementi per ritenere che sussista il concorso causale colposo della danneggiata nella determinazione del sinistro e quindi del danno, ai sensi dell'articolo
1227 del codice civile, considerato che le non ottimali condizioni psicofisiche nelle quali si trovava la sono quelle in cui normalmente si trovano le persone che Pt_1 frequentano gli ospedali, e che proprio per questo debbono essere luoghi massimamente sicuri e privi di condizioni di rischio o insidia.
38.4 L' convenuta sostiene che, quand'anche fossero provati Controparte_6
l'insidia e i relativi danni, di questi ultimi debba rispondere soltanto la , CP_2 alla quale aveva affidato in appalto il servizio bar, perché «ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato capitolato, incombeva sul concessionario (e così non potrebbe non essere)
l'onere di curare la pulizia del locale e delle zone adiacenti. Pertanto, la committente
Azienda non poteva esercitare alcuna materiale ingerenza su spazi rilasciati CP_1 in concessione e non può essere ritenuta responsabile di ciò che accadeva al loro interno.» (pag. 8 comparsa).
L'assunto è infondato perché dalle incomplete, disordinate e irrituali (in quanto contenute in un unico file informatico, genericamente denominato “
7 - documenti appalto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 34 concorso”, compaiono diversi documenti) produzioni documentali dell'
[...]
– di cui l'attrice si era giustamente lamentata con la memoria menzionata al CP_6 punto 6.5 della presente sentenza – non risulta che la convenuta abbia trasferito alla l'esclusiva disponibilità del locale bar e che comunque possa essere CP_2 esonerata dalla sua responsabilità quale proprietaria e custode. Ed infatti:
38.4.A il documento numero 7, prodotto con la comparsa di costituzione e risposta, contiene:
- una copia parziale (i soli articoli da 1 a 10) e difficilmente leggibile (si tratta di scansioni di fotocopie maldestramente eseguite) di un documento intitolato
“CAPITOLATO SPECIALE per gara d'appalto [seguono parole illeggibili]
”; Pt_9
- alcune pagine del capitolato generale, peraltro in disordine (pagine 9, 10, 11, 3, 4 e 5);
- due offerte e due dichiarazioni di tale (pagg. 6, 7, 8 e 12) che non si sa Persona_6 chi sia né quale rapporto abbia con ). CP_2
38.4.B dall'art. 1 del CAPITOLATO SPECIALE, si ricava che oggetto dell'appalto era il concorso per “l'allestimento (attrezzature e arredi) e l'affidamento della gestione del bar ristoro".
38.4.C la convenuta non ha prodotto né il bando di gara, né il verbale e la delibera di aggiudicazione e neppure il contratto sottoscritto dalla azienda ospedaliera e dal gestore del bar;
38.4.D nessun elemento a favore della dismissione da parte dell' del Controparte_6 potere/dovere di custodia e controllo del locale bar è contenuto nelle pagine prodotte del capitolato generale, da cui si evince unicamente che aveva oggetto la fornitura di beni e servizi da aggiudicare mediante appalto-concorso e che contengono parte (la produzione è incompleta) la disciplina della procedura di gara;
38.4.E l'articolo 8 del “CAPITOLATO SPECIALE”, invocato dalla convenuta, prevede che
“restano a carico di questa amministrazione le spese relative ai consumi di acqua dell'energia elettrica, di riscaldamento;
saranno a carico di gestore l'onere delle pulizie dei locali del bar e delle zone adiacenti”, e non contiene alcun esonero di responsabilità dell' con riguardo a fatti dannosi che si Controparte_6
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 35 verifichino nel locale adibito a bar;
38.4.F elementi di segno contrario rispetto alla tesi della convenuta si rinvengono nella polizza assicurativa prodotta come documento 8 con la comparsa di costituzione e risposta, stipulata dall e per il periodo dal Controparte_6 CP_16
01.07.2015 al 26.08.2017, a copertura dei rischi connessi allo svolgimento di tutti i sevizi e attività e dell'AZIENDA, comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate, nessuna esclusa, effettuate anche avvalendosi di terzi, persone fisiche o giuridiche (art. 15 pag. 10), con espressa estensione ai seguenti rischi:
"R.C. derivante dalla proprietà e dalla conduzione ... di fabbricati e relative dipendenze e pertinenze (nessuna esclusa ...) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti" (art. 20.6 delle condizioni generali di contratto);
"Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese
o persone lavori, servizi o prestazioni in genere, si conviene che l'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'assicurato per danni materiali e corporali causati a terzi nella sua veste di committente e/o direttore dei lavori per operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione e affidati ad altre ditte, enti o persone in genere" (art. 20.7 delle condizioni generali di contratto);
"R.C. derivante all'assicurato da: ... - gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente/assicurato, compreso il rischio degli elementi smerciati, anche se affidate a terzi" (art. 20.30 delle condizioni generali di contratto);
è infatti evidente che siffatta estensione della garanzia assicurativa (art. 20) rispetto alla copertura di base (art. 15) presupponesse la consapevolezza dell'
[...]
di essere responsabile in relazione a ogni Controparte_17 fatto dannoso correlato all'utilizzo dei suoi locali e per ogni attività quantunque esercitata per il tramite di terzi.
38.5 La responsabilità solidale di insieme all' CP_2 [...]
, per i danni oggetto di causa deriva proprio dall'articolo 8 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 36 del capitolato speciale d'appalto, col quale si era obbligata a curare la pulizia del locale e delle zone adiacenti, attività nel cui ambito deve ritenersi compresa quella di asciugare l'acqua presente nel pavimento del locale bar, restando irrilevante il fatto (Accertato nella presente causa) che dipendesse dalle pulizie o da altre ragioni.
38.6
Considerato che
non aveva assunto la qualità di custode, risponde a CP_2 titolo di responsabilità extra contrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, per avere omesso di curare la pulizia e quindi l'asciugatura del pavimento cui era tenuta quale gestrice del servizio Bar e dei servizi accessori, in base al citato articolo 8 del capitolato d'appalto.
39. Danno biologico temporaneo e permanente.
39.1 Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che in conseguenza della caduta, l'attrice riportò la frattura pluriframmentaria metaepifisaria prossimale dell'omero destro, cui seguì un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 40 giorni, al 50% di 40 giorni e al 25% di 60 giorni, conclusione su cui i consulenti tecnici di parte non hanno mosso obiezioni.
39.2 Il consulente d'ufficio ha poi accertato che il quadro invalidante a carico dell'arto superiore destro che ne è derivato consiste nella riduzione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 12%, di cui orientativamente il 2-3% da attribuirsi ai postumi dei trattamenti oncologici effettuati prima e dopo il trauma del 21/10/2016.
Si tratta di conclusioni che il giudice ritiene di condividere, in quanto congruenti e ben argomentate e capaci di superare efficacemente le obiezioni mosse dai consulenti tecnici di parte, perché tengono conto in modo adeguato:
- “della maggiore limitazione di circa 10° tra elevazione e abduzione (rispettivamente circa 90° e 100°)” e “degli effetti algici alla mobilizzazione ed il lieve edema diffuso dell'arto” rispetto alla situazione contemplata dalla linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della , che è quella Pt_7 standard della “escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di
1/3 (elevazione possibile per 110°, abduzione per 90° e rotazioni per due terzi)” e che in assenza delle specificità del caso in esame avrebbe condotto alla valutazione del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 37 9%;
- dell'incidenza del linfedema secondario dell'arto superiore dopo mastectomia o quadrantectomia con linfoadenectomia ascellare, in relazione alla quale ha spiegato come la principale forma di prevenzione di questa complicazione sia rappresentata da una precoce ed intensa mobilizzazione post-operatoria, che nel caso in trattazione non fu possibile effettuare in conseguenza del sinistro oggetto di causa, perché, in seguito alla frattura omerale, sopravvenuta dopo solo 2 settimane, l'arto fu tenuto immobilizzato alla Desault per un periodo di circa 5 settimane, come previsto in tali casi, con l'inevitabile prolungamento dei tempi necessari per il complessivo recupero funzionale.
39.3 In merito ai problemi di natura psicopatologica riferiti dall'attrice e alla relativa diagnosi posta dal CTP dott. di “disturbo dell'adattamento con ansia e umore Per_3 depresso”, il CTU ha condivisibilmente chiarito:
- che di norma i sintomi del disturbo dell'adattamento si manifestano entro tre mesi dall'evento stressante;
- che agli atti non risulta nessun documento che dimostri la presenza, in questo periodo di tempo, di sintomi di carattere psico-patologico, i quali vengono riferiti per prima volta solo il 24/05/2017, in occasione della visita psichiatrica del dott. Per_3 avvenuta sette mesi dopo il sinistro;
- che detti sintomi in genere si esauriscono dopo 6 mesi, ma in presenza di un fattore stressante duraturo possono persistere più a lungo o diventare cronici;
- che, nello stesso periodo in cui ha riportato la frattura prossimale dell'omero Dx, la ha sperimentato degli altri sicuri e importanti fattori di stress, Pt_1 rappresentati dalla diagnosi di neoplasia mammaria e dai conseguenti trattamenti chirurgici, chemioterapici e radioterapici;
- che è difficile discriminare cosa, tra esiti ormai stabilizzati della frattura omerale e i patimenti derivanti dalla patologia oncologica in trattamento, possa aver effettivamente determinato una eventuale cronicizzazione del disturbo dell'adattamento;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 38 - che la terapia psico-farmacologica che la paziente ha riferito di praticare è alquanto blanda;
39.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice ritiene:
- che non vi sia prova che il disturbo dell'umore sia stato interamente causato dall'evento dannoso oggetto di causa e non piuttosto dal concorso dalla patologia oncologica di cui l'attrice era già affetta;
- che sia tuttavia più probabile che non che in una paziente già duramente provata dalle conseguenze della neoplasia mammaria l'incidente oggetto di causa abbia ulteriormente aggravato il suo stato psichico misura che, può essere equitativamente determinata nel 2%;
− che pertanto possa ritenersi sufficientemente provato che la riduzione complessiva dell'integrità psicofisica subita dall'attrice in conseguenza del sinistro sia dell'12% così ottenuta;
danno attuale da frattura omero 12% −
quota danno imputabile a causale oncologica 2% + quota danno da disturbo post traumatico imputabile a conseguenze frattura 2% = totale 12%
40. Liquidazione del danno.
40.1 Per liquidare il danno ai valori attuali il giudice ritiene di ricorrere al criterio tabellare elaborato dall'Osservatorio sul danno biologico presso il Tribunale di Milano, comunemente utilizzato dal Tribunale di Cagliari nella materia oggetto di causa, tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni percentuale di invalidità permanente 12% punto danno biologico € 2.851,87 incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52 punto danno non patrimoniale € 3.650,39 punto base i.t.t. € 115,00
giorni di invalidità temporanea totale 0
giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 danno biologico risarcibile € 23.100,00 danno non patrimoniale risarcibile € 29.568,00
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 39 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00 invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00 invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 totale danno biologico temporaneo € 7.475,00 spese mediche € 1.076,00 totale generale: € 38.119,00
40.2 Danno da ritardo.
L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso.
Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 e 2056 cod. civ. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. sez. 3, sentenza n. 6951 del 23/03/2010, successivamente sempre confermate).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, un aumentato, in misura costante nel tempo del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Poiché il risarcimento di € 38.119,00 euro è liquidato ad oggi 09/12/2025, l'importo va prima devalutato alla data del sinistro (21/10/2016) e poi incrementato della rivalutazione monetaria degli interessi secondo il criterio indicato dalla S.C.
40.2.1 Devalutazione importo da devalutare: € 38.119,00
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 40 dal mese di: ottobre 2025 (ultimo indice disponibile) al mese di: ottobre 2016
indice ISTAT utilizzato: FOI generale indice ottobre 2025: 121,4
indice ottobre 2016: 100 raccordo indici: 1
indice di devalutazione: 0,824 totale devalutazione: € 6.719,49 importo devalutato: € 31.399,51
40.2.2 Rivalutazione e interessi
capitale iniziale: € 31.399,51 data iniziale: 21/10/2016 data finale: 31/10/2025 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg) decorrenza rivalutazione: ottobre 2016 scadenza rivalutazione: ottobre 2025 indice ISTAT utilizzato: FOI generale Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato: 21/10/2016 31/12/2016 € 31.682,11 0,20% 71 € 12,33 01/01/2017 21/10/2017 € 31.682,11 0,10% 294 € 25,52 21/10/2017 31/12/2017 € 32.153,10 0,10% 71 € 6,25 01/01/2018 21/10/2018 € 32.153,10 0,30% 294 € 77,70 21/10/2018 31/12/2018 € 32.153,10 0,30% 71 € 18,76 01/01/2019 21/10/2019 € 32.153,10 0,80% 294 € 207,19 21/10/2019 31/12/2019 € 32.027,50 0,80% 71 € 49,84 01/01/2020 21/10/2020 € 32.027,50 0,05% 295 € 12,94 21/10/2020 31/12/2020 € 33.000,89 0,05% 71 € 3,21 01/01/2021 21/10/2021 € 33.000,89 0,01% 294 € 2,66 21/10/2021 31/12/2021 € 36.800,23 0,01% 71 € 0,72 01/01/2022 21/10/2022 € 36.800,23 1,25% 294 € 370,52 21/10/2022 31/12/2022 € 37.428,22 1,25% 71 € 91,01 01/01/2023 21/10/2023 € 37.428,22 5,00% 294 € 1.507,38 21/10/2023 31/12/2023 € 37.710,81 5,00% 71 € 366,78 01/01/2024 21/10/2024 € 37.710,81 2,50% 295 € 761,96 21/10/2024 31/12/2024 € 38.119,01 2,50% 71 € 185,37 01/01/2025 31/10/2025 € 38.119,01 2,00% 304 € 634,97
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 41 indice alla decorrenza: 100 indice alla scadenza: 121,4 raccordo indici: 1 coefficiente di rivalutazione: 1,214 totale rivalutazione: € 6.719,50 capitale rivalutato: € 38.119,01 totale colonna giorni: 3297 totale interessi: € 4.335,11 rivalutazione + interessi: € 11.054,61 capitale rivalutato + interessi: € 42.454,12
41. Poiché l'obbligazione di valore con la liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazioni di valuta, sull'importo di 42.454,12 euro competono all'attrice gli interessi legali dalla decisione al saldo.
42. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, con la conseguenza che la convenuta e la chiamata in causa debbono essere condannate, in solido tra loro al rimborsarli all'attrice.
43. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte attrice, contenuta nel dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi previsti dal Decreto
Ministeriale numero 55 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni:
- con l'aumento 25% dei compensi per ogni singola fase processuale, in regione del pregio dell'attività difensiva che incorpora anche una copiosa attività svolta prima dell'inizio della causa;
- con l'aumento del 20% dei compensi complessivamente liquidati, per essersi la parte attrice è dovuta difendere nei confronti di due parti, ai sensi dell'articolo quattro del
Decreto Ministeriale citato.
44. Sempre in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di CTU – liquidate con decreto del 22/07/2025 in 600 euro, oltre accessori di legge, e poste a carico delle parti in solido nel rapporto tra debitori solidali (le parti lo sono verso il consulente) – vanno ripartite tra la convenuta e la chiamata in causa, che debbono essere condannate a rimborsare all'attrice la quota da essa pagata.
PER QUESTI MOTIVI
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 42 45. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna l e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, a pagare all'attrice, quale risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'importo di 42.454,12 euro, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo.
b. condanna l e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, a rimborsare all'attrice le spese processuali così liquidate
€ 2.126,25 (1.701,00 + 25%) per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.505,00 (1.204,00 + 25%) per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.257,50 (1.806,00 + 25%) per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.631,25 (2.905,00 + 25%) per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 9.520,00 per compensi di avvocato 4 fasi;
€ 11.900,00 per compensi di avvocato con l'aumento del 20% ex art. 4 DM 55/2014;
€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 12.445,00 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge;
46. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio – liquidate con decreto del 22/07/2025 in
600.00 euro oltre accessori di legge e poste a carico delle parti in solido nel rapporto tra debitori solidali – nel rapporto tra debitori solidali, a carico delle dell'
[...]
e di , per quote eguali;
Controparte_1 CP_2
47. condanna l e , in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, a rimborsare all'attrice l'importo di 200,00 euro oltre accessori, che essa ha già pagato anticipato consulente tecnico d'ufficio.
Cagliari, 09.12.2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5907/2020 R.A.C. Verbale udienza - pagina 43