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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/09/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13117/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13117/2023 promossa da:
.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVINI Parte_1 P.IVA_1
KATY
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MALCISI SUSY C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da foglio depositato il 12.5.25 (<Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta In via preliminare riconoscere che la causa de quo non è soggetta alla condizione di procedibilità né della mediazione né della negoziazione assistita non ricorrendone i presupposti;
In via principale condannare le sig.re
e , in solido tra loro, a rimborsare alla quale CP_1 Controparte_2 Parte_1 impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 355.562.00.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo;
sempre in via principale rigettare le eccezioni sollevate dalle convenute in quanto infondate in fatto e diritto, in particolare la prescrizione del diritto di rivalsa, la carenza di responsabilità, il quantum liquidato e la rinuncia alla domanda nei confronti della Delendati;
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis>>);
- Parte convenuta, come da rispettivi e DISTINTI fogli di precisazione delle conclusioni depositate il 6.5.25 (PER , nel merito, <Voglia il Tribunale Ill.mo, dato CP_1 atto che non è stata attivata la mediazione demandata, così disposta dal provvedimento del
Giudice Istruttore del 08/01/2024, preliminarmente si eccepisce: -l'improcedibilità della domanda proposta da nei confronti di (e nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
) per non aver ottemperato parte attrice all'invito del Giudice ad attivare la procedura di
[...] mediazione demandata e comunque;
-improcedibilità della domanda per non aver fatto precedere la causa dalla negoziazione assistita;
si chiede la conseguente pronuncia da parte
pagina 1 di 8 del Tribunale. Con vittoria di spese e competenze legali. respingere la domanda attrice per intervenuta prescrizione decennale dal fatto che ha originato la domanda;
-in subordine nel merito respingere la domanda attrice in quanto infondata e non provata in ordine alla responsabilità di nella causazione del sinistro;
-in ulteriore subordine, per puro CP_1 scrupolo difensivo, ritenuta prevalente la responsabilità del nella causazione del sinistro, CP_3 ridurre nel quantum la domanda attrice in proporzione all'effettiva responsabilità nella causazione del sinistro;
Con vittoria di spese e competenze legali>>; PER CP_2
,
[...] demandata, così disposta dal provvedimento del Giudice Istruttore 08/01/2024, preliminarmente si eccepisce: -l'improcedibilità della domanda proposta da nei Parte_1 confronti di (e nei confronti di ) per non aver ottemperato parte Controparte_2 CP_1 attrice all'invito del Giudice ad attivare la procedura di mediazione demandata;
- l'improcedibilità della domanda proposta da nei confronti di (e nei Parte_1 Controparte_2 confronti di ) per non aver fatto precedere la causa dalla negoziazione assistita. CP_1
Con vittoria di spese e competenze legali. In subordine -inammissibilità della domanda stante la rinuncia all'azione da parte dell'odierna attrice nei confronti di alla Controparte_2 domanda presentata nella causa avanti al Tribunale di Torino avente analogo contenuto, In ulteriore subordine in via preliminare dichiarare prescritto il diritto fatto valere da Parte_1 quale delegata dal Fondo di garanzia per la Regione Emilia Romagna e conseguentemente respingere la domanda. -rigettare comunque la domanda di in quanto infondata, non Parte_1 provata o come meglio. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande. Con vittoria di spese e competenze legali>>)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale e Controparte_4 CP_1 CP_2 al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni
[...] contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare in solido tra loro le sigg.re
e a rimborsare alla quale impresa CP_1 Controparte_2 Controparte_5 designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 355.562.00.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta:
a. che, nella sua qualità di impresa designata, già quale ha assunto la Controparte_6 gestione del sinistro, avvenuto in data 10/09/2008 alle ore 20.15 circa, in Noceto, lungo Via Saffi tra il pedone ed il veicolo Opel Adam tg. DF573PY (privo di Persona_1 copertura assicurativa) di proprietà della sig.ra e condotta dalla sig.ra Controparte_2
, la quale aveva investito il predetto pedone che stava attraversando la sede CP_1 stradale sulle apposite strisce;
b. che, stante la ritenuta responsabilità concorsuale del veicolo tg. DF573PY, aveva liquidato la somma di €. 355.562.00.-di cui €. 170.562.00 in favore della sig.ra
[...]
€ 25.000.00 in favore di ed €. 160.000.00 in favore della sig.ra Parte_2 Parte_3
quali eredi della vittima-, comprensiva delle spese legali;
Parte_4
c. che, risultate inutili richieste stragiudiziali, aveva provveduto a notificare atto di citazione alle sig.re e , così instaurando il giudizio di CP_1 Controparte_2 rivalsa ex art. 292 D. Lvo 209/05 avanti al Tribunale di Torino, che si era concluso con la sentenza di condanna n. 5745/2015; pagina 2 di 8 d. che la aveva proposto appello avanti alla C.d.A di Torino avverso la citata CP_1 sentenza che si era concluso con sentenza n. 1820/2017 che aveva dichiarato nulla la sentenza emessa dal Tribunale di Torino n. 5745/2015;
e. che, pertanto, intende agire in regresso ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del
7 settembre 2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese;
f. che <Mentre il danneggiato di un sinistro agirà nei confronti del responsabile al fine di vedersi risarcire i danni subiti nell'illecito messo in atto, il FGVS, al momento della rivalsa, viene invece ad esercitare un'azione nei confronti del responsabile del sinistro non assicurato per tutelare un diritto proprio (riconosciuto appunto dalla legge), il cui ammontare è già certo e determinato. Stante quanto sopra, contrariamente all'azione di risarcimento del danno (da sinistro), con la rivalsa non si chiede al giudicante di esaminare i danni patiti nell'evento e/o dichiarare le responsabilità nello stesso in quanto dette attività si sono esaurite nel momento antecedente la liquidazione attraverso la via stragiudiziale (con la transazione del danno) o con la via giudiziale attraverso l'emanazione di una sentenza di condanna della scrivente litisconsorte necessario ex lege>>.
3. Si sono costituite e rassegnando le seguenti conclusioni: <in via CP_1 Controparte_2 preliminare dichiarare prescritto il diritto fatto valere da quale delegata dal Fondo Parte_1 di Garanzia per la regione Emilia Romagna e conseguentemente respingere la domanda. In subordine -rigettare la domanda stante la rinuncia da parte dell'odierna attrice avanti al
Tribunale di Torino;
o -rigettare comunque la domanda in quanto in quanto infondata, non provata o come meglio;
-con vittoria di spese e competenze legali>>.
4. Istruita la causa documentalmente, essa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.25, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
5. La domanda attorea è accoglibile nei limiti e per i motivi che seguono.
L'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta è priva di pregio.
La Corte di Cassazione (v. ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40592) ha chiarito che l'obbligo assicurativo grava su chiunque metta in circolazione un veicolo, pertanto, sia sul proprietario, che sul conducente, in quanto entrambi hanno violato il suddetto obbligo (art. 122 Cod. Ass.; l'obbligazione nei confronti dell'assicurazione grava su entrambi «giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa designata»).
La S.C., per quanto attiene al termine prescrizionale dell'azione di rivalsa, afferma che, per stabilire quale sia, occorre preliminarmente valutare come qualificare la rivalsa.
Infatti, se rientra nell'ambito della surrogazione, l'assicurazione si surroga nello stesso diritto del danneggiato – scaturente dal fatto illecito e, nel caso di specie, costituente reato – dunque, si applica la prescrizione più lunga prevista per il reato (ex art. 2947 c. 3 c.c.).
Viceversa, se la rivalsa rientra nell'azione di regresso, l'impresa designata esercita un nuovo diritto, scaturente ex lege a seguito del pagamento dell'indennizzo al danneggiato, e soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
I giudici chiariscono come il riferimento alla disciplina del contratto di assicurazione non si applichi al caso di specie, in quanto tra l'impresa designata dal Fondo vittime della strada e il terzo trasportato non sussiste alcun contratto.
Prima di affrontare il tema della prescrizione, è d'uopo precisare che il diritto di rivalsa può
pagina 3 di 8 farsi rientrare nel genus della surrogazione (ex art. 1203 c.c. o art. 1916 c.c.) o del regresso (ex art. 1299 c.c.).
a) Il diritto di rivalsa dell'assicurazione può inquadrarsi nella surrogazione legale. Il pagamento con surrogazione postula che, con l'adempimento, l'obbligo non si estingua, in quanto si trasferisce dal creditore originario ad un altro creditore che si “surroga” nei diritti del primo. Nel caso di specie, l'impresa designata, quando esercita la rivalsa, fa valere il medesimo diritto che era sorto originariamente in capo alla vittima, ossia si surroga nel diritto di credito del danneggiato.
b) Il diritto di rivalsa dell'impresa designata può farsi rientrare nell'ambito dell'azione di regresso prevista in materia di obbligazioni solidali. In tal caso, se uno dei debitori ha corrisposto al creditore l'intera prestazione, può chiedere a ciascun condebitore la quota di competenza (art. 1299 c.c.).
Nella fattispecie che ci occupa, l'assicurazione designata, quando esercita la rivalsa, fa valere un nuovo diritto sorto dal pagamento dell'indennizzo al danneggiato.
Come noto, il diritto di rivalsa dell'assicurazione designata dal Fondo vittime della strada (ex art. 283 Cod. Ass.) trova il proprio fondamento normativo nell'art. 292 Cod. Ass.
Secondo la Cassazione, il termine prescrizionale per esercitare l'azione di rivalsa non può considerarsi né annuale né biennale. La prescrizione varia a seconda di come viene qualificato il diritto di rivalsa dell'assicurazione verso i responsabili (proprietario e conducente).
a) Se l'assicurazione si surroga nei diritti della vittima che ha patito lesioni personali, il credito vantato è il medesimo e trova applicazione il termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c. 3 c.c., ossia se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (surrogazione legale).
b) Se l'assicurazione agisce in regresso, fa valere un diritto nuovo, ossia un credito che scaturisce dalla legge e si applica la prescrizione ordinaria pari a 10 anni (azione di regresso).
La S.C. è ormai univoca nel ritenere applicabile la prescrizione decennale [v. SSUU n.21514/22 ed, ex multis, Cass. Civ. Sez. III, n. 15303 del 19.6.2013 secondo cui il termine prescrizionale entro il quale l'azione di rivalsa va esercitata nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero del risarcimento corrisposto al danneggiato, è, pertanto, decennale ex art. 2946 c.c.. Infatti, l'obbligo di solidarietà che l'impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione ad un soggetto solidale “ex lege” dell'obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione, v. Cass. Civ. Sez. III, n. 10176 del 17.10.1997, secondo cui “(…) il diritto di regresso spettante all'impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, non può identificarsi nel diritto al “risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli” a norma dell'art. 2947, secondo comma, cod. civ. ed è soggetto in assenza di qualsiasi disposizione in deroga, contenuta nell'art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ndr. vigente ratione tempore), alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dalla data di esecuzione del pagamento”].
Per legge, il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054 c. 3 c.c.). Nel caso di specie, il proprietario non ha dimostrato (ma neppure allegato) che il mezzo sia stato messo in circolazione invito domino, pertanto, risponde solidalmente con il conducente.
pagina 4 di 8 Nel caso di sinistro causato da un veicolo non assicurato, occorre distinguere tra:
a) l'obbligazione solidale del conducente e del proprietario verso il terzo danneggiato (ex art. 2054 c.c., comma 3)
b) e la diversa obbligazione solidale del conducente e del proprietario verso l'impresa designata
(ex art. 292 Cod. Ass.).
Il debito solidale di proprietario e conducente verso il terzo (sub a) nasce dalla commissione di un fatto illecito, come la guida imperita o negligente, in tale circostanza: l conducente risponde come autore, il proprietario come garante ope legis.
Il debito solidale di proprietario e conducente verso l'assicurazione designata (sub b) sorge in seguito alla violazione dell'obbligo assicurativo imputabile ad ambedue. «Lo stabilire, poi, in che misura debba avvenire il riparto, è questione che andrà valutata ai sensi dell'art. 2055 c.c.» a mente del quale chi ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Le recenti SSUU n.21514/22, peraltro, ha stabilito e chiarito che <In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall'art.
292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente>>.
«Rispetto a tale obbligazione, pertanto, in assenza di circostanze specifiche del tutto peculiari
(ad es., la simulazione dell'avvenuta stipula della polizza, dimostrata mediante l'esibizione di documenti falsi), che nel caso di specie nessuna delle parti ha mai prospettato, l'obbligazione solidale del conducente e del proprietario nei confronti dell'impresa designata dovrà gravare su tutti e due, giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa designata» [v. anche Cass. 21514/22; v. altresì Cassazione Sent. n. 7697 del 2 aprile 2014 secondo cui: <<...L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei confronti del responsabile del sinistro, disciplinata dall'art. 292, I comma, D.Lgs. n. 209/2005, è pacificamente ritenuta un'azione di regresso, in quanto l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege ed in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa. Pertanto, si tratta di una obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasforma in “obbligazione di valuta” a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva. Nel caso di giudizio, il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta è quello in cui diventa incontestabile la sua liquidazione, e cioè diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettuata>>; v. altresì Cass. Civ. Sent. n. 10351 del 7.8.2000, secondo cui: <Il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per recuperare l'indennità nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione (…) sorge per effetto del pagamento dell'indennizzo al terzo danneggiato;
prima di quel momento nessun credito ha l'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e quindi nessun diritto da esercitare nei confronti di quest'ultimo. Ai sensi dell'art. pagina 5 di 8 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Corollario della norma è che un diritto deve in primo luogo esistere con la conseguenza che se il diritto non esiste ancora non può iniziare a decorrere il termine prescrizionale. Pertanto in ipotesi di azione di rivalsa (…) deve affermarsi il principio che detto termine decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo in favore del terzo danneggiato (v. nello stesso senso in un'ipotesi di pagamento frazionato Cass. sez. III, 16 maggio 1997 n. 4363)>>].
6. Dalla documentazione in atti risulta che il pagamento dell'indennizzo da parte dell'impresa designata agli eredi è avvenuto nel 2011 e che la prescrizione nei confronti delle odierne convenute è intervenuta il 22.10.13 (v. sentenza della C.d.A. di Torino in atti, inter partes, cit.), quale data di perfezionamento della notifica nei confronti di parte dell'atto di citazione CP_1 dell'azione di rivalsa svolta inizialmente presso il Tribunale di Torino, con effetto ex art. 1310
c.c. anche nei confronti di parte Delendati. Ex art. 2945, c.2, c.p.c., la sopravvenuta estinzione del processo (per mancata riassunzione nonostante la disposta rimessione al giudice di prime cure per riscontrata violazione del contraddittorio a seguito di nullità della notifica e successiva mancata rinotifica a parte nel processo di primo grado innanzi al Tribunale di CP_2
Torino) ha eliminato l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione avvenuta a seguito di domanda giudiziale, ma non l'effetto interruttivo istantaneo, con la conseguenza che un nuovo termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal 22.10.13 (v. ex multis
Cass.21201/17). Nuovamente, anche tale termine prescrizionale è stato interrotto con la tempestiva notifica dell'atto di citazione avvenuto, nei confronti di parte in data CP_1
13.10.23 e, nei confronti di parte in data 14.10.23. CP_2
7. La citata sentenza della C.d.A. di Torino ha, altresì, escluso che si fosse verificata una rinuncia alla domanda ed all'azione in sede di primo grado nei confronti di parte a seguito di CP_2 una valutazione meglio illustrata nel corpo della sentenza sul comportamento delle parti (a cui si rinvia) e, in particolare, in relazione alle conclusioni rassegnate ed al loro rapporto con precedenti dichiarazioni rese dalla difesa dell'impresa designata nel corso del processo. Tale decisione non è stata impugnata e, quindi, è passata in giudicato sul punto.
8. Quale azione di rivalsa ex lege non risulta idoneamente provata la sussumibilità dell'odierna azione nelle materie per le quali sia prevista una condizione di procedibilità quale la mediazione obbligatoria (v. Cass. 13860/25 secondo cui <La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice>>; non risulta, inoltre, riconducibile ad alcun contratto di assicurazione, ma rinviene titolo nella legge). Neppure risulta soggetta a procedura di negoziazione assistita essendo gli importi richiesti maggiori di cinquantamila euro.
9. La S.C. ha anche chiarito che <L'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del
2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché è sufficiente che nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere
pagina 6 di 8 introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di responsabilità, la quale ultima costituisce presupposto (ma non oggetto) della domanda>> (v. Cass. 9491/25).
Nel caso in esame, parte convenuta non contesta l'avvenuto allegato pagamento dell'indennità nell'an e nel quantum numerico del versamento agli eredi (circostanza rilevante ex art. 115
c.p.c. e, peraltro, anche documentalmente provato, v. sentenze citate e atti di quietanza), mentre contesta, nell'an e nel quantum, la propria responsabilità e l'entità del danno come liquidato agli eredi.
L'odierno giudicante ritiene di potere trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e di convincimento ex art. 2729 c.c., non solo dalla documentazione in atti relativa al sinistro quale, in particolare, la relazione di incidente stradale del Comando della Polizia Municipale di Noceto del 24.9.2008, ma anche dal contenuto e dalle considerazioni in fatto e diritto che possono leggersi nella sentenza del Tribunale di Torino, seppur non passata in giudicato.
Per quanto attiene all'an della responsabilità, si concorda con la stima del giudice torinese che ha quantificato nel 70% la percentuale di corresponsabilità nella causazione dell'evento imputabile alla conducente ed alla convenute, visti i dati oggettivi del luogo dell'impatto CP_7
(rinvenuto al centro della carreggiata, luogo da cui è inferibile un attraversamento già in progressione, peraltro, presumibilmente non rapida, vista l'età della vittima, ottantenne) e del punto dell'impatto (che risulta avvenuto sul lato sinistro del cofano della vettura), considerato, altresì, che la conducente in un primo momento aveva ammesso di avere scorto sulla propria sinistra il pedone prima dell'impatto. In capo a quest'ultimo permane una responsabilità del 30% per non avere attraversato sulle strisce pedonali, poste a meno di 100 m (v. relazione incidente stradale e sentenza primo grado, cit.), ma tale comportamento non presenta elementi di imprevedibilità tali da integrare il fortuito e consentire al conducente di superare integralmente la presunzione ex art. 2054 c.c., se non nei predetti limiti del 30%. 10. Parimenti, si ritiene congrua, anche ai fini che ci occupano, la stima del giudice torinese in punto di entità del danno (viste anche le tabelle milanesi e la nota sentenza citate Per_2 dallo stesso giudice predetto), che risulta liquidato in sentenza a carico delle odierne parti convenute nei limiti di euro 248.893,40, già avvenuta la decurtazione del predetto 30%. Tali importi, infatti risultano, in sentenza, di poco superiori ai minimi, considerato non solo il danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, ma anche il danno non patrimoniale, iure hereditatis, nonché eventuali ulteriori presumibili spese e costi di natura patrimoniale.
11. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'azione di regresso de qua:
a. L'assenza di copertura assicurativa ex art. 283 c.1 lett b) c.d.a.; b. Il pagamento dell'indennizzo;
c. L'an ed il quantum della (cor)responsabilità dei convenuti;
12. Le parti convenute, in solido tra loro, devono, pertanto, essere condannate al pagamento a favore di parte attrice di euro 248.893,40 (debito di valuta), oltre interessi, ex art. 1284 c.1 c.c., dall'allegata (in citazione e non specificamente contestata) lettera di messa in mora del
07/02/2011 sino al 13.10.23 (ex art. 1310 c.c., quale data della prima notifica dell'atto di citazione del presente giudizio), nonché, ex art.1284 c.4 c.c., dal 14.10.23 al saldo effettivo.
13. Tenuto conto che nel quantum sono stati riconosciuti come spettanti a parte attrice importi notevolmente inferiori (di quasi un terzo) a quelli originariamente richiesti (v. Cass.3438/16 - secondo cui “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le
pagina 7 di 8 stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”) e delle peculiari vicende processuali de quibus (segnatamente, lesione del contraddittorio da parte dell'impresa designata nel procedimento torinese di primo grado, nullità della sentenza di primo grado e successiva estinzione del giudizio torinese per mancata riassunzione), si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra parte attrice e le parti convenute.
14. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda attore, condanna e , in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento a favore di , in persona del l.r.p.t., di 248.893,40, oltre Controparte_4 interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 07/02/2011 sino al 13.10.23, nonché ex art.1284 c.4 c.c. dal 14.10.23 al saldo effettivo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Bologna, 4 settembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13117/2023 promossa da:
.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVINI Parte_1 P.IVA_1
KATY
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MALCISI SUSY C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da foglio depositato il 12.5.25 (<Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta In via preliminare riconoscere che la causa de quo non è soggetta alla condizione di procedibilità né della mediazione né della negoziazione assistita non ricorrendone i presupposti;
In via principale condannare le sig.re
e , in solido tra loro, a rimborsare alla quale CP_1 Controparte_2 Parte_1 impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 355.562.00.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo;
sempre in via principale rigettare le eccezioni sollevate dalle convenute in quanto infondate in fatto e diritto, in particolare la prescrizione del diritto di rivalsa, la carenza di responsabilità, il quantum liquidato e la rinuncia alla domanda nei confronti della Delendati;
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis>>);
- Parte convenuta, come da rispettivi e DISTINTI fogli di precisazione delle conclusioni depositate il 6.5.25 (PER , nel merito, <Voglia il Tribunale Ill.mo, dato CP_1 atto che non è stata attivata la mediazione demandata, così disposta dal provvedimento del
Giudice Istruttore del 08/01/2024, preliminarmente si eccepisce: -l'improcedibilità della domanda proposta da nei confronti di (e nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
) per non aver ottemperato parte attrice all'invito del Giudice ad attivare la procedura di
[...] mediazione demandata e comunque;
-improcedibilità della domanda per non aver fatto precedere la causa dalla negoziazione assistita;
si chiede la conseguente pronuncia da parte
pagina 1 di 8 del Tribunale. Con vittoria di spese e competenze legali. respingere la domanda attrice per intervenuta prescrizione decennale dal fatto che ha originato la domanda;
-in subordine nel merito respingere la domanda attrice in quanto infondata e non provata in ordine alla responsabilità di nella causazione del sinistro;
-in ulteriore subordine, per puro CP_1 scrupolo difensivo, ritenuta prevalente la responsabilità del nella causazione del sinistro, CP_3 ridurre nel quantum la domanda attrice in proporzione all'effettiva responsabilità nella causazione del sinistro;
Con vittoria di spese e competenze legali>>; PER CP_2
,
[...] demandata, così disposta dal provvedimento del Giudice Istruttore 08/01/2024, preliminarmente si eccepisce: -l'improcedibilità della domanda proposta da nei Parte_1 confronti di (e nei confronti di ) per non aver ottemperato parte Controparte_2 CP_1 attrice all'invito del Giudice ad attivare la procedura di mediazione demandata;
- l'improcedibilità della domanda proposta da nei confronti di (e nei Parte_1 Controparte_2 confronti di ) per non aver fatto precedere la causa dalla negoziazione assistita. CP_1
Con vittoria di spese e competenze legali. In subordine -inammissibilità della domanda stante la rinuncia all'azione da parte dell'odierna attrice nei confronti di alla Controparte_2 domanda presentata nella causa avanti al Tribunale di Torino avente analogo contenuto, In ulteriore subordine in via preliminare dichiarare prescritto il diritto fatto valere da Parte_1 quale delegata dal Fondo di garanzia per la Regione Emilia Romagna e conseguentemente respingere la domanda. -rigettare comunque la domanda di in quanto infondata, non Parte_1 provata o come meglio. Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande. Con vittoria di spese e competenze legali>>)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale e Controparte_4 CP_1 CP_2 al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni
[...] contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare in solido tra loro le sigg.re
e a rimborsare alla quale impresa CP_1 Controparte_2 Controparte_5 designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 355.562.00.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta:
a. che, nella sua qualità di impresa designata, già quale ha assunto la Controparte_6 gestione del sinistro, avvenuto in data 10/09/2008 alle ore 20.15 circa, in Noceto, lungo Via Saffi tra il pedone ed il veicolo Opel Adam tg. DF573PY (privo di Persona_1 copertura assicurativa) di proprietà della sig.ra e condotta dalla sig.ra Controparte_2
, la quale aveva investito il predetto pedone che stava attraversando la sede CP_1 stradale sulle apposite strisce;
b. che, stante la ritenuta responsabilità concorsuale del veicolo tg. DF573PY, aveva liquidato la somma di €. 355.562.00.-di cui €. 170.562.00 in favore della sig.ra
[...]
€ 25.000.00 in favore di ed €. 160.000.00 in favore della sig.ra Parte_2 Parte_3
quali eredi della vittima-, comprensiva delle spese legali;
Parte_4
c. che, risultate inutili richieste stragiudiziali, aveva provveduto a notificare atto di citazione alle sig.re e , così instaurando il giudizio di CP_1 Controparte_2 rivalsa ex art. 292 D. Lvo 209/05 avanti al Tribunale di Torino, che si era concluso con la sentenza di condanna n. 5745/2015; pagina 2 di 8 d. che la aveva proposto appello avanti alla C.d.A di Torino avverso la citata CP_1 sentenza che si era concluso con sentenza n. 1820/2017 che aveva dichiarato nulla la sentenza emessa dal Tribunale di Torino n. 5745/2015;
e. che, pertanto, intende agire in regresso ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del
7 settembre 2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese;
f. che <Mentre il danneggiato di un sinistro agirà nei confronti del responsabile al fine di vedersi risarcire i danni subiti nell'illecito messo in atto, il FGVS, al momento della rivalsa, viene invece ad esercitare un'azione nei confronti del responsabile del sinistro non assicurato per tutelare un diritto proprio (riconosciuto appunto dalla legge), il cui ammontare è già certo e determinato. Stante quanto sopra, contrariamente all'azione di risarcimento del danno (da sinistro), con la rivalsa non si chiede al giudicante di esaminare i danni patiti nell'evento e/o dichiarare le responsabilità nello stesso in quanto dette attività si sono esaurite nel momento antecedente la liquidazione attraverso la via stragiudiziale (con la transazione del danno) o con la via giudiziale attraverso l'emanazione di una sentenza di condanna della scrivente litisconsorte necessario ex lege>>.
3. Si sono costituite e rassegnando le seguenti conclusioni: <in via CP_1 Controparte_2 preliminare dichiarare prescritto il diritto fatto valere da quale delegata dal Fondo Parte_1 di Garanzia per la regione Emilia Romagna e conseguentemente respingere la domanda. In subordine -rigettare la domanda stante la rinuncia da parte dell'odierna attrice avanti al
Tribunale di Torino;
o -rigettare comunque la domanda in quanto in quanto infondata, non provata o come meglio;
-con vittoria di spese e competenze legali>>.
4. Istruita la causa documentalmente, essa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.25, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
5. La domanda attorea è accoglibile nei limiti e per i motivi che seguono.
L'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta è priva di pregio.
La Corte di Cassazione (v. ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40592) ha chiarito che l'obbligo assicurativo grava su chiunque metta in circolazione un veicolo, pertanto, sia sul proprietario, che sul conducente, in quanto entrambi hanno violato il suddetto obbligo (art. 122 Cod. Ass.; l'obbligazione nei confronti dell'assicurazione grava su entrambi «giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa designata»).
La S.C., per quanto attiene al termine prescrizionale dell'azione di rivalsa, afferma che, per stabilire quale sia, occorre preliminarmente valutare come qualificare la rivalsa.
Infatti, se rientra nell'ambito della surrogazione, l'assicurazione si surroga nello stesso diritto del danneggiato – scaturente dal fatto illecito e, nel caso di specie, costituente reato – dunque, si applica la prescrizione più lunga prevista per il reato (ex art. 2947 c. 3 c.c.).
Viceversa, se la rivalsa rientra nell'azione di regresso, l'impresa designata esercita un nuovo diritto, scaturente ex lege a seguito del pagamento dell'indennizzo al danneggiato, e soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
I giudici chiariscono come il riferimento alla disciplina del contratto di assicurazione non si applichi al caso di specie, in quanto tra l'impresa designata dal Fondo vittime della strada e il terzo trasportato non sussiste alcun contratto.
Prima di affrontare il tema della prescrizione, è d'uopo precisare che il diritto di rivalsa può
pagina 3 di 8 farsi rientrare nel genus della surrogazione (ex art. 1203 c.c. o art. 1916 c.c.) o del regresso (ex art. 1299 c.c.).
a) Il diritto di rivalsa dell'assicurazione può inquadrarsi nella surrogazione legale. Il pagamento con surrogazione postula che, con l'adempimento, l'obbligo non si estingua, in quanto si trasferisce dal creditore originario ad un altro creditore che si “surroga” nei diritti del primo. Nel caso di specie, l'impresa designata, quando esercita la rivalsa, fa valere il medesimo diritto che era sorto originariamente in capo alla vittima, ossia si surroga nel diritto di credito del danneggiato.
b) Il diritto di rivalsa dell'impresa designata può farsi rientrare nell'ambito dell'azione di regresso prevista in materia di obbligazioni solidali. In tal caso, se uno dei debitori ha corrisposto al creditore l'intera prestazione, può chiedere a ciascun condebitore la quota di competenza (art. 1299 c.c.).
Nella fattispecie che ci occupa, l'assicurazione designata, quando esercita la rivalsa, fa valere un nuovo diritto sorto dal pagamento dell'indennizzo al danneggiato.
Come noto, il diritto di rivalsa dell'assicurazione designata dal Fondo vittime della strada (ex art. 283 Cod. Ass.) trova il proprio fondamento normativo nell'art. 292 Cod. Ass.
Secondo la Cassazione, il termine prescrizionale per esercitare l'azione di rivalsa non può considerarsi né annuale né biennale. La prescrizione varia a seconda di come viene qualificato il diritto di rivalsa dell'assicurazione verso i responsabili (proprietario e conducente).
a) Se l'assicurazione si surroga nei diritti della vittima che ha patito lesioni personali, il credito vantato è il medesimo e trova applicazione il termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c. 3 c.c., ossia se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (surrogazione legale).
b) Se l'assicurazione agisce in regresso, fa valere un diritto nuovo, ossia un credito che scaturisce dalla legge e si applica la prescrizione ordinaria pari a 10 anni (azione di regresso).
La S.C. è ormai univoca nel ritenere applicabile la prescrizione decennale [v. SSUU n.21514/22 ed, ex multis, Cass. Civ. Sez. III, n. 15303 del 19.6.2013 secondo cui il termine prescrizionale entro il quale l'azione di rivalsa va esercitata nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero del risarcimento corrisposto al danneggiato, è, pertanto, decennale ex art. 2946 c.c.. Infatti, l'obbligo di solidarietà che l'impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione ad un soggetto solidale “ex lege” dell'obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione, v. Cass. Civ. Sez. III, n. 10176 del 17.10.1997, secondo cui “(…) il diritto di regresso spettante all'impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, non può identificarsi nel diritto al “risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli” a norma dell'art. 2947, secondo comma, cod. civ. ed è soggetto in assenza di qualsiasi disposizione in deroga, contenuta nell'art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ndr. vigente ratione tempore), alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dalla data di esecuzione del pagamento”].
Per legge, il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054 c. 3 c.c.). Nel caso di specie, il proprietario non ha dimostrato (ma neppure allegato) che il mezzo sia stato messo in circolazione invito domino, pertanto, risponde solidalmente con il conducente.
pagina 4 di 8 Nel caso di sinistro causato da un veicolo non assicurato, occorre distinguere tra:
a) l'obbligazione solidale del conducente e del proprietario verso il terzo danneggiato (ex art. 2054 c.c., comma 3)
b) e la diversa obbligazione solidale del conducente e del proprietario verso l'impresa designata
(ex art. 292 Cod. Ass.).
Il debito solidale di proprietario e conducente verso il terzo (sub a) nasce dalla commissione di un fatto illecito, come la guida imperita o negligente, in tale circostanza: l conducente risponde come autore, il proprietario come garante ope legis.
Il debito solidale di proprietario e conducente verso l'assicurazione designata (sub b) sorge in seguito alla violazione dell'obbligo assicurativo imputabile ad ambedue. «Lo stabilire, poi, in che misura debba avvenire il riparto, è questione che andrà valutata ai sensi dell'art. 2055 c.c.» a mente del quale chi ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Le recenti SSUU n.21514/22, peraltro, ha stabilito e chiarito che <In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall'art.
292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente>>.
«Rispetto a tale obbligazione, pertanto, in assenza di circostanze specifiche del tutto peculiari
(ad es., la simulazione dell'avvenuta stipula della polizza, dimostrata mediante l'esibizione di documenti falsi), che nel caso di specie nessuna delle parti ha mai prospettato, l'obbligazione solidale del conducente e del proprietario nei confronti dell'impresa designata dovrà gravare su tutti e due, giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa designata» [v. anche Cass. 21514/22; v. altresì Cassazione Sent. n. 7697 del 2 aprile 2014 secondo cui: <<...L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei confronti del responsabile del sinistro, disciplinata dall'art. 292, I comma, D.Lgs. n. 209/2005, è pacificamente ritenuta un'azione di regresso, in quanto l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege ed in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa. Pertanto, si tratta di una obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasforma in “obbligazione di valuta” a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva. Nel caso di giudizio, il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta è quello in cui diventa incontestabile la sua liquidazione, e cioè diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettuata>>; v. altresì Cass. Civ. Sent. n. 10351 del 7.8.2000, secondo cui: <Il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per recuperare l'indennità nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione (…) sorge per effetto del pagamento dell'indennizzo al terzo danneggiato;
prima di quel momento nessun credito ha l'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e quindi nessun diritto da esercitare nei confronti di quest'ultimo. Ai sensi dell'art. pagina 5 di 8 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Corollario della norma è che un diritto deve in primo luogo esistere con la conseguenza che se il diritto non esiste ancora non può iniziare a decorrere il termine prescrizionale. Pertanto in ipotesi di azione di rivalsa (…) deve affermarsi il principio che detto termine decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo in favore del terzo danneggiato (v. nello stesso senso in un'ipotesi di pagamento frazionato Cass. sez. III, 16 maggio 1997 n. 4363)>>].
6. Dalla documentazione in atti risulta che il pagamento dell'indennizzo da parte dell'impresa designata agli eredi è avvenuto nel 2011 e che la prescrizione nei confronti delle odierne convenute è intervenuta il 22.10.13 (v. sentenza della C.d.A. di Torino in atti, inter partes, cit.), quale data di perfezionamento della notifica nei confronti di parte dell'atto di citazione CP_1 dell'azione di rivalsa svolta inizialmente presso il Tribunale di Torino, con effetto ex art. 1310
c.c. anche nei confronti di parte Delendati. Ex art. 2945, c.2, c.p.c., la sopravvenuta estinzione del processo (per mancata riassunzione nonostante la disposta rimessione al giudice di prime cure per riscontrata violazione del contraddittorio a seguito di nullità della notifica e successiva mancata rinotifica a parte nel processo di primo grado innanzi al Tribunale di CP_2
Torino) ha eliminato l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione avvenuta a seguito di domanda giudiziale, ma non l'effetto interruttivo istantaneo, con la conseguenza che un nuovo termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal 22.10.13 (v. ex multis
Cass.21201/17). Nuovamente, anche tale termine prescrizionale è stato interrotto con la tempestiva notifica dell'atto di citazione avvenuto, nei confronti di parte in data CP_1
13.10.23 e, nei confronti di parte in data 14.10.23. CP_2
7. La citata sentenza della C.d.A. di Torino ha, altresì, escluso che si fosse verificata una rinuncia alla domanda ed all'azione in sede di primo grado nei confronti di parte a seguito di CP_2 una valutazione meglio illustrata nel corpo della sentenza sul comportamento delle parti (a cui si rinvia) e, in particolare, in relazione alle conclusioni rassegnate ed al loro rapporto con precedenti dichiarazioni rese dalla difesa dell'impresa designata nel corso del processo. Tale decisione non è stata impugnata e, quindi, è passata in giudicato sul punto.
8. Quale azione di rivalsa ex lege non risulta idoneamente provata la sussumibilità dell'odierna azione nelle materie per le quali sia prevista una condizione di procedibilità quale la mediazione obbligatoria (v. Cass. 13860/25 secondo cui <La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice>>; non risulta, inoltre, riconducibile ad alcun contratto di assicurazione, ma rinviene titolo nella legge). Neppure risulta soggetta a procedura di negoziazione assistita essendo gli importi richiesti maggiori di cinquantamila euro.
9. La S.C. ha anche chiarito che <L'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del
2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché è sufficiente che nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere
pagina 6 di 8 introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di responsabilità, la quale ultima costituisce presupposto (ma non oggetto) della domanda>> (v. Cass. 9491/25).
Nel caso in esame, parte convenuta non contesta l'avvenuto allegato pagamento dell'indennità nell'an e nel quantum numerico del versamento agli eredi (circostanza rilevante ex art. 115
c.p.c. e, peraltro, anche documentalmente provato, v. sentenze citate e atti di quietanza), mentre contesta, nell'an e nel quantum, la propria responsabilità e l'entità del danno come liquidato agli eredi.
L'odierno giudicante ritiene di potere trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e di convincimento ex art. 2729 c.c., non solo dalla documentazione in atti relativa al sinistro quale, in particolare, la relazione di incidente stradale del Comando della Polizia Municipale di Noceto del 24.9.2008, ma anche dal contenuto e dalle considerazioni in fatto e diritto che possono leggersi nella sentenza del Tribunale di Torino, seppur non passata in giudicato.
Per quanto attiene all'an della responsabilità, si concorda con la stima del giudice torinese che ha quantificato nel 70% la percentuale di corresponsabilità nella causazione dell'evento imputabile alla conducente ed alla convenute, visti i dati oggettivi del luogo dell'impatto CP_7
(rinvenuto al centro della carreggiata, luogo da cui è inferibile un attraversamento già in progressione, peraltro, presumibilmente non rapida, vista l'età della vittima, ottantenne) e del punto dell'impatto (che risulta avvenuto sul lato sinistro del cofano della vettura), considerato, altresì, che la conducente in un primo momento aveva ammesso di avere scorto sulla propria sinistra il pedone prima dell'impatto. In capo a quest'ultimo permane una responsabilità del 30% per non avere attraversato sulle strisce pedonali, poste a meno di 100 m (v. relazione incidente stradale e sentenza primo grado, cit.), ma tale comportamento non presenta elementi di imprevedibilità tali da integrare il fortuito e consentire al conducente di superare integralmente la presunzione ex art. 2054 c.c., se non nei predetti limiti del 30%. 10. Parimenti, si ritiene congrua, anche ai fini che ci occupano, la stima del giudice torinese in punto di entità del danno (viste anche le tabelle milanesi e la nota sentenza citate Per_2 dallo stesso giudice predetto), che risulta liquidato in sentenza a carico delle odierne parti convenute nei limiti di euro 248.893,40, già avvenuta la decurtazione del predetto 30%. Tali importi, infatti risultano, in sentenza, di poco superiori ai minimi, considerato non solo il danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, ma anche il danno non patrimoniale, iure hereditatis, nonché eventuali ulteriori presumibili spese e costi di natura patrimoniale.
11. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'azione di regresso de qua:
a. L'assenza di copertura assicurativa ex art. 283 c.1 lett b) c.d.a.; b. Il pagamento dell'indennizzo;
c. L'an ed il quantum della (cor)responsabilità dei convenuti;
12. Le parti convenute, in solido tra loro, devono, pertanto, essere condannate al pagamento a favore di parte attrice di euro 248.893,40 (debito di valuta), oltre interessi, ex art. 1284 c.1 c.c., dall'allegata (in citazione e non specificamente contestata) lettera di messa in mora del
07/02/2011 sino al 13.10.23 (ex art. 1310 c.c., quale data della prima notifica dell'atto di citazione del presente giudizio), nonché, ex art.1284 c.4 c.c., dal 14.10.23 al saldo effettivo.
13. Tenuto conto che nel quantum sono stati riconosciuti come spettanti a parte attrice importi notevolmente inferiori (di quasi un terzo) a quelli originariamente richiesti (v. Cass.3438/16 - secondo cui “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le
pagina 7 di 8 stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”) e delle peculiari vicende processuali de quibus (segnatamente, lesione del contraddittorio da parte dell'impresa designata nel procedimento torinese di primo grado, nullità della sentenza di primo grado e successiva estinzione del giudizio torinese per mancata riassunzione), si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra parte attrice e le parti convenute.
14. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda attore, condanna e , in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento a favore di , in persona del l.r.p.t., di 248.893,40, oltre Controparte_4 interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 07/02/2011 sino al 13.10.23, nonché ex art.1284 c.4 c.c. dal 14.10.23 al saldo effettivo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Bologna, 4 settembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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