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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 146-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (con l'Avv. Roberto CASONI PERUGINI) nei confronti di Parte_1
(C.F.: ), quale titolare dell'omonime ditta Controparte_1 C.F._1 individuale (con gli Avv.ti MARCO e LORENZO MANFREDI); esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 5/11/2024 il Sig. ha proposto ricorso per Parte_1
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di quale Parte_2 titolare dell'omonima ditta individuale sul presupposto della sussistenza di un credito vantato nei confronti della resistente quale ex dipendente, credito desumibile da sentenza emessa dall'intestato Tribunale n. 32/24. Ulteriore presupposto del ricorso è costituito dalla impossibilità di recupero del credito mediante procedure esecutive individuali intraprese senza esito favorevole da parte del ricorrente.
La debitrice ha tempestivamente depositato istanza di nomina dell'OCC ai sensi dell'art. 268, comma 3 CCII all'esito della quale il G.D. ha concesso un termine di giorni 60 finalizzato all'allegazione dell'attestazione dell'OCC sull'impossibilità di acquisire attivo alla procedura di liquidazione controllata.
All'udienza del 25/03/2025 il debitore ha chiesto, senza documentare eventuali ragioni di incolpevole ritardo da parte dell'OCC e senza allegare la relazione di cui all'art. 268, comma 3, ulteriore differimento in attesa di suddetta relazione.
Pagina 1 Il richiesto differimento è stato negato sul presupposto della carenza di idonea motivazione dal che discende che non possa ritenersi sussistente la condizione di improcedibilità dell'art. 268, comma 3 CCII. In particolare, l'impossibilità di acquisire attivo distribuibile, nella specie, è stata solo affermata da parte resistente in assenza di una completa attestazione dell'OCC dal che ne discende che nulla osta alla procedibilità del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata.
Quanto al requisito di cui all'art. 270, comma 2 relativo alla soglia dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dall'istruttoria che deve essere non inferiore ad €
50.000, nella specie, le allegazioni del ricorrente, in uno alle verifiche di cancelleria aventi ad oggetto la debitoria certificate nei confronti di Agenzia delle Entrate, di Inps e di altri creditori consente di accertare il superamento della suddetta soglia.
Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
Sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalla documentazione allegata dal ricorrente nonché dall'istruttoria, la resistente ha accumulato una consistente esposizione debitoria tanto nei confronti del ricorrente quanto di altri creditori che hanno chiesto ed ottenuto provvedimenti monitori nonché nei confronti dei creditori Agenzia delle Entrate ed INPS.
Quanto all'attivo liquidabile, in assenza di relazione dell'OCC e di ulteriori elementi, la verifica verrà demandata al liquidatore nominando anche in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 270, comma 5, alla disciplina normativa della liquidazione giudiziale nei limiti di compatibilità.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore CP_1
(C.F.: )
[...] C.F._1
Pagina 2 NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Maria
Letizia Mantovani;
NOMINA liquidatore il dott. CP_2
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (con l'Avv. Roberto CASONI PERUGINI) nei confronti di Parte_1
(C.F.: ), quale titolare dell'omonime ditta Controparte_1 C.F._1 individuale (con gli Avv.ti MARCO e LORENZO MANFREDI); esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 5/11/2024 il Sig. ha proposto ricorso per Parte_1
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di quale Parte_2 titolare dell'omonima ditta individuale sul presupposto della sussistenza di un credito vantato nei confronti della resistente quale ex dipendente, credito desumibile da sentenza emessa dall'intestato Tribunale n. 32/24. Ulteriore presupposto del ricorso è costituito dalla impossibilità di recupero del credito mediante procedure esecutive individuali intraprese senza esito favorevole da parte del ricorrente.
La debitrice ha tempestivamente depositato istanza di nomina dell'OCC ai sensi dell'art. 268, comma 3 CCII all'esito della quale il G.D. ha concesso un termine di giorni 60 finalizzato all'allegazione dell'attestazione dell'OCC sull'impossibilità di acquisire attivo alla procedura di liquidazione controllata.
All'udienza del 25/03/2025 il debitore ha chiesto, senza documentare eventuali ragioni di incolpevole ritardo da parte dell'OCC e senza allegare la relazione di cui all'art. 268, comma 3, ulteriore differimento in attesa di suddetta relazione.
Pagina 1 Il richiesto differimento è stato negato sul presupposto della carenza di idonea motivazione dal che discende che non possa ritenersi sussistente la condizione di improcedibilità dell'art. 268, comma 3 CCII. In particolare, l'impossibilità di acquisire attivo distribuibile, nella specie, è stata solo affermata da parte resistente in assenza di una completa attestazione dell'OCC dal che ne discende che nulla osta alla procedibilità del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata.
Quanto al requisito di cui all'art. 270, comma 2 relativo alla soglia dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dall'istruttoria che deve essere non inferiore ad €
50.000, nella specie, le allegazioni del ricorrente, in uno alle verifiche di cancelleria aventi ad oggetto la debitoria certificate nei confronti di Agenzia delle Entrate, di Inps e di altri creditori consente di accertare il superamento della suddetta soglia.
Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
Sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalla documentazione allegata dal ricorrente nonché dall'istruttoria, la resistente ha accumulato una consistente esposizione debitoria tanto nei confronti del ricorrente quanto di altri creditori che hanno chiesto ed ottenuto provvedimenti monitori nonché nei confronti dei creditori Agenzia delle Entrate ed INPS.
Quanto all'attivo liquidabile, in assenza di relazione dell'OCC e di ulteriori elementi, la verifica verrà demandata al liquidatore nominando anche in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 270, comma 5, alla disciplina normativa della liquidazione giudiziale nei limiti di compatibilità.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore CP_1
(C.F.: )
[...] C.F._1
Pagina 2 NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Maria
Letizia Mantovani;
NOMINA liquidatore il dott. CP_2
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
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