Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 20 marzo 2025
Parere definitivo 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/03/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02289/2025REG.PROV.COLL.
N. 09402/2024 REG.RIC.
N. 00208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9402 del 2024, proposto dal Ministero dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
FF RA De MA, rappresentato e difeso dagli avvocati RA Cataldo, Diego Vaiano, Simona Fell, RA Leone, con domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
nei confronti
Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (CI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo, 101;
IA YA e Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli”, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2025, proposto dal Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (CI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
De MA FF RA, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
IA YA e Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli”, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 21611 del 2024.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CI e di FF RA De MA nel ricorso n. 9402 del 2024, nonché del Ministero dell'università e della ricerca nel ricorso n. 208 del 2025;
Visti gli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025, l’avvocato Alvise Vergerio Di Cesana in sostituzione dell’avvocato RA Cataldo, l’avvocato Laura Albano e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
1. Con ricorso rubricato al n. RG 9402 del 2024 il Ministero dell’università e della ricerca (Mur) ha impugnato la sentenza n. 21611 in data 2 dicembre 2024, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha accolto in parte il ricorso proposto da RA De MA per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi con riferimento all’istanza, avanzata in data 16 ottobre 2023, per ottenere l’accesso ad una serie di atti riguardanti la graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024.
L’impugnazione verte essenzialmente sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero, il quale non avrebbe formato né deterrebbe gli atti richiesti, che renderebbe errato l’ordine di esibizione impartitogli, nonché iniqua la condanna alle spese disposta dal Tar.
Si sono costituiti l’appellato e il CI.
2. Con ricorso rubricato al n. RG 208 del 2025 il CI ha impugnato la stessa sentenza rilevandone l’erroneità in ragione della eccepita:
- inammissibilità del ricorso introduttivo atteso che l’istanza di accesso del 16 ottobre 2023 è stata riscontrata dal CI in data 11 novembre 2023, con cui si invitava l’istante alla presa visione della prova rispetto alla quale il candidato aveva conseguito il miglior punteggio: quindi erroneamente il Tar avrebbe ritenuto sussistere una ipotesi di la fattispecie del silenzio-rifiuto, essendosi, viceversa, in presenza di un provvedimento espresso di accoglimento parziale che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con ricorso ordinario nel termine decadenziale di legge;
- improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che, alla data della camera di consiglio del 20 novembre 2024, all’esito della quale il ricorso del sig. De MA è stato trattenuto in decisione, con la sentenza n. 3710 del 26 febbraio 2024 era già stato respinto il ricorso collettivo n. RG 13309 del 2023 con cui detto candidato aveva contestato sia le proprie prove, sia il sistema di equalizzazione delle stesse introdotto con il decreto ministeriale n. 1107 del 2022, il cui funzionamento e la cui applicazione sono stati ritenuti non illegittimi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8004 del 4 ottobre 2024, con cui è stato rigettato l’appello avverso la citata sentenza n. 3710 del 2024; il primo giudice non si sarebbe avveduto che difettava il requisito della concretezza e della attualità dell’interesse alla conoscenza della documentazione di cui ai punti da 8 a 14 dell’istanza di accesso e ciò smentirebbe l’affermazione del Tar secondo cui l’interesse del ricorrente sarebbe stato da rinvenire nella circostanza che « la pretesa ostensiva rivolta alle Amministrazioni resistenti [è stata giustificata] alla luce dell’esigenza di verificare la correttezza e la congruità dei quesiti somministrati durante la procedura selettiva in parola, anche al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi in relazione alla sua ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria »;
- inammissibilità sotto altro profilo per carenza di interesse in quanto il sig. De MA ha conseguito un punteggio equalizzato pari a 52.23, collocandosi in graduatoria alla posizione n. 29.994, ossia distante migliaia posizioni (ben n. 10.918) dalla prima utile che gli consentirebbe l’immatricolazione (ossia dal candidato che, alla data del 31 luglio 2024, si colloca in graduatoria con un punteggio equalizzato pari a n. 56.59).
Nel merito il CI contesta la sentenza osservando che i documenti di cui ai punti da 8 a 14 dell’istanza di accesso, rispetto ai quali il Tar ha ritenuto sussistere il diritto di accesso, sono documenti o già a disposizione del candidato o inesistenti.
In questo secondo giudizio si è costituito solo formalmente il Ministero.
3. Alla camera di consiglio del 18 marzo 2025 entrambi i ricorsi sono stati trattati congiuntamente e, all’esito, sono stati trattenuti in decisione.
4. Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 96 c.p.a..
5. A seguire deve prendersi atto della nota depositata in data odierna soltanto nel primo dei due giudizi ma da valere per entrambi, con la quale l’appellato ha dichiarato di voler rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado a lui favorevole e, quindi, di voler rinunciare a porla in esecuzione.
Il difensore dell’appellato ha confermato, nel corso della discussione orale, che il suo assistito non ha più interesse a coltivare il giudizio ed ha rinunciato agli atti avendo conseguito l’immatricolazione al corso di laurea prescelto, ed ha quindi insistito perché venga disposta l’integrale compensazione fra tutte le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
I difensori delle amministrazioni appellanti hanno accettato la rinuncia aderendo alla richiesta di compensazione delle spese.
Pertanto deve essere annullata senza rinvio la sentenza di primo grado e il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
6. Le spese del doppio grado di giudizio, stante l’accordo di tutte le parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, previa riunione dà atto della rinuncia dell’appellato agli effetti della sentenza impugnata, che per l’effetto annulla senza rinvio, e dichiara estinti i giudizi riuniti.
Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO