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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 394/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Campese Presidente dott. Simona Francese Giudice dott.ssa Annalisa Fanini Giudice rel. est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.4.2025 nel procedimento per reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. iscritto in data 18/03/2025 al n. r.g. 394/2025 promosso da:
Parte_1
difeso dall'avv.to PESCE LUISA
RECLAMANTE contro
CP_1
difesa dall'avv.to BORGO PIERO LUIGI
RECLAMATA ha emesso la seguente ORDINANZA
È stato interposto reclamo avverso l'ordinanza di reiezione del ricorso per manutenzione nel possesso presentato da avverso la LA . Parte_1 CP_1
, odierno reclamante, ha sostenuto con il ricorso per la manutenzione nel possesso ex artt. Parte_1
703 c.p.c. e 1170 c.c.:
pagina 1 di 7 - di utilizzare “da tempo immemorabile e comunque ultraventennale” lo spazio sottostante la tettoia
“individuata nella planimetria che si allega (doc. 1) prima di proprietà del padre e successivamente della LA”, convenuta in giudizio (vedasi punto 2 del ricorso possessorio);
- che a decorrere dalla primavera 2024, la sig.ra “per la prima volta ha opposto contestazione CP_1
all'utilizzo della superficie coperta dalla tettoia” (punto 3 del ricorso);
- che a tali contestazioni hanno fatto seguito “le turbative del possesso ad opera della LA , CP_1
turbative che si sono manifestate mediante la collocazione di oggetti vari (vasi, ricoveri per animali etc…) collocati sulla linea d'ingresso all'androne sotto tettoia, destinati in modo evidente ad impedire l'accesso e il godimento del sedime” (punto 5 del ricorso;
cfr. fotografie 2 e 3 del ricorrente;
cfr. diffide inviate, docc. 4 e 5 del ricorrente);
- che sin dal mese di giugno 2024 la convenuta aveva posto in essere “condotte ostruzionistiche quali la sosta di veicoli sotto la tettoia o di fronte al suddetto locale … ovvero nell'androne comune che dà accesso e recesso all'esterno, in tal modo impedendo di muovere o ricoverare i mezzi” (punto 7 del ricorso;
cfr. fotografie del ricorrente, docc. 6 e 7);
- che il ricorrente esercita possesso sul bene immobile da un periodo di tempo superiore all'anno
“come si offre di provare mediante deduzione di prova orale per testi…” (pag. 3 de ricorso);
- che il predetto possesso è stato esercitato “in modo continuo, ininterrotto ed acquisito pacificamente” (pag. 3 del ricorso);
Il ricorrente assume, dunque, di aver esercitato da oltre vent'anni il possesso della “tettoia” della LA e lamenta di aver subito delle molestie nel possesso da parte della LA a partire da giugno 2024.
La convenuta , nel costituirsi per la prima fase, ha contestualizzato e replicato come CP_1 segue:
- “…da anni, sui luoghi di cui è causa, il sig. titolare dell'omonima azienda agricola, e i suoi Parte_1
coadiuvanti, il fratello (e i nipoti e ), pongono in essere varie condotte illecite Controparte_2 CP_3 CP_4 ai danni dell'esponente ” (pag. 2 della comparsa in prime cure), condotte che, tuttavia, Parte_2 esulano dall'oggetto di questa possessoria e per le quali è stato avviato un procedimento di media- conciliazione;
- “…per quanto attiene direttamente all'oggetto del presente giudizio, si è fatto lecito di parcheggiare Parte_1
regolarmente i mezzi agricoli della sua ditta nella tettoia – portico di proprietà dell'esponente – e di CP_1 stoccare i materiali fitosanitari per la sua ditta nel ripostiglio, anch'esso di proprietà dell'esponente” (pag. 3 della comparsa in prime cure);
- “…da qualche tempo lo stoccaggio non avviene più …e tale considerazione …sarebbe di per sé sufficiente per CP_ dimostrare che l'esercizio del possesso per la cui manutenzione è causa, era stato volontariamente cessato dal sig.
pagina 2 di 7 mesi prima del deposito della domanda di mediazione, avvenuto nell'agosto del 2024” (pag. 3 della Pt_1 comparsa in prime cure)
La convenuta ha altresì allegato che:
- “…nei 3 fotogrammi sono rappresentate rispettivamente, la tettoia e il ripostiglio (doc. 4), la sola tettoia (doc. 5) e il solo ripostiglio (doc. 6). Ora, nelle porzioni individuate come tettoia, il sig. ha sempre continuato ad Parte_1 esercitare, ed esercita tuttora, il proprio possesso, parcheggiando i propri mezzi agricoli e allocandovi i propri attrezzi, nonostante le giuste contestazioni dell'esponente, che – come la stessa controparte riferisce – è la legittima proprietaria delle porzioni stesse” (pag. 4 della comparsa in prime cure);
- la convenuta tiene a precisare che il possesso del “…piccolo locale denominato ripostiglio (fotogramma doc.
n. 6), riguardo al quale non è mai stato esercitato un possesso pacifico ed esclusivo, non si è mai verificata alcuna condotta qualificabile come molestia, se per assurdo si fosse verificata sarebbe ampiamente decorso il termine annuale per l'esperimento dell'azione di manutenzione. Infine, il possesso è stato volontariamente cessato dall'attuale ricorrente che, come si dirà, lo ha poi riacquistato in modo violento: ragion per cui allo stato non sussiste più la situazione di fatto di cui si invoca la tutela” (pag. 4 della comparsa in prime cure).
Con il reclamo, il sig. si duole del fatto che il Giudice di prime cure non abbia ritenuto Parte_1 necessario svolgere istruttoria con assunzione di sommari informatori e abbia ritenuto il ricorso generico, contestando, inoltre, l'operatività del principio di non contestazione.
In sede di udienza di discussione del reclamo, il Collegio ha domandato alle parti informazioni sullo stato dei luoghi di causa e le parti hanno chiarito quanto segue:
• il documento 5, fotografia della parte convenuta e reclamata, corrisponde al doc. 3 di parte ricorrente e reclamante;
• il documento 6, fotografia della parte convenuta e reclamata, corrisponde al doc. 2 di parte ricorrente e reclamante;
precisando altresì che:
• nel doc. 2 del ricorrente, l'accesso al locale è ostacolato da una pianta in vaso;
• nel doc. 6 della convenuta, il locale è nello stato attuale, dopo interventi edilizi effettuati dalla convenuta medesima che è proprietaria del bene.
Parte reclamante, all'udienza del 10.4.2025, ha domandato di essere autorizzata a produrre copia della scrittura privata del 2013 intercorsa con la LA dalla quale si evincerebbe che il possesso dell'area era stato autorizzato dalla medesima.
Il Collegio si è riservato.
****
Il Collegio osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 Il Collegio non autorizza la produzione di nuova documentazione e, in particolare, della scrittura privata esibita all'udienza del 10.4.2025 in quanto, come osservato dalla difesa di parte reclamata all'udienza stessa, la scrittura in questione nulla può riferire sulle condizioni attuali di esercizio del possesso di fatto dei luoghi, risalendo al 2013, inoltre, non preclude un diverso assetto del possesso tra le parti generatosi successivamente a quella scrittura.
Si ricorda che: “Ai fini della tutela possessoria l'attore ha l'onere di fornire la prova dell'esercizio di fatto del possesso indipendentemente dal titolo, non potendo detta prova desumersi dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 2247 del 13/03/1997).
****
Occorre premettere che le contestazioni, anche attraverso diffide tra legali, reciprocamente scambiate tra le parti, non assurgono - esse sole considerate - a carattere di molestia e occorre indagare in che cosa consista, nei fatti, la contestazione articolata dal ricorrente.
Con riferimento alla “tettoia”, di cui al documento 5 della convenuta, corrispondente al documento 3 del ricorrente, non è in contestazione che la tettoia sia oggetto di utilizzo da parte del sig. Parte_1 perché la stessa convenuta conferma tale utilizzo e se ne lamenta: “…nelle porzioni individuate come tettoia, il sig. ha sempre continuato ad esercitare, ed esercita tuttora, il proprio possesso, parcheggiando i propri mezzi agricoli e Parte_1 allocandovi i propri attrezzi, nonostante le giuste contestazioni dell'esponente, che – come la stessa controparte riferisce – è la legittima proprietaria delle porzioni stesse” (pag. 4 della comparsa in prime cure).
Il punto è un altro perché, rispetto alla porzione definita “tettoia”, non è specificatamente indicata la condotta di turbativa nel possesso, mentre, rispetto alla porzione definita “ripostiglio”, di cui al documento
6 della convenuta, corrispondente al documento 2 del ricorrente, mancano le indicazioni dei presupposti dell'azione, come si andrà appresso a spiegare e, in primis, l'indicazione specifica della durata e della modalità del possesso esercitato (che deve essere pacifico, ininterrotto, ultrannuale).
I punti 5) e 6) del ricorso (quello di prime cure chiaramente) descrivono delle condotte di turbativa del possesso che “risalgono allo scorso mese di novembre” e “primi giorni di dicembre” e che “si sono manifestate mediante collocazione di oggetti vari (vasi, ricoveri per animali etc.) collocate sulla linea d'ingresso all'androne sotto tettoia, destinati in modo evidente ad impedire l'accesso e il godimento del sedime, come si evince dalle fotografie che si allegano (docc. 2-
3)”.
Come chiarito nel corso dell'udienza collegiale, la fotografia 2 del ricorrente corrisponde alla fotografia 6 della convenuta, dopo gli interventi edili, e la fotografia 3 del ricorrente corrisponde alla fotografia 5 della convenuta.
Si ricorda che quale condizione dell'azione di manutenzione, l'art. 1170, comma 2, c.c. richiede che il possesso duri da oltre un anno, continuo e non interrotto e che non sia stato acquistato violentemente o pagina 4 di 7 clandestinamente oppure, se acquistato violentemente o clandestinamente, sia decorso oltre un anno da quando la violenza o la clandestinità è cessata.
Il ricorrente è tenuto ad allegare e dimostrare i presupposti necessari della manutenzione nel possesso;
nel caso in esame, manca l'allegazione (prima ancora dell'offerta di prova) delle condizioni dell'azione.
Rispetto alla condotta di molestia, descritta come apposizione di vasi e ricoveri per animali sulla soglia del sedime, l'unica fotografia che ritrae un vaso è quella prodotta come documento 2 dal ricorrente che, come chiarito, corrisponde al ripostiglio, raffigurato al documento 6 della convenuta, dopo i lavori edili.
Il documento 3 del ricorrente è indicato come porzione della tettoia, ma rispetto a questa porzione il ricorrente ha omesso di descrivere e articolare deduzioni sufficienti per domandare agli informatori quale tipo di turbativa nel possesso sia stata attuata e la fotografia in atti non è utile perché non è dato sapere chi avesse collocato quel mezzo che è ricoverato sotto la tettoia, mezzo che, potenzialmente, potrebbe persino essere dello stesso ricorrente.
Le molestie descritte dal ricorrente ai punti 5) e 6) del ricorso si riferiscono alla porzione denominata
“ripostiglio” dalla convenuta, rispetto alla quale non è provato e nemmeno è offerto di provare che il possesso del ricorrente sia ultrannuale, continuo, non interrotto e pacifico dal momento che:
• il punto 1) del ricorso attiene alla proprietà dei luoghi ed è documentale e persino non contestato, per cui appare superfluo sul punto;
• il punto 2) del ricorso attiene all'offerta di provare il possesso “immemorabile e comunque ultraventennale” da parte del sig. della “tettoia individuata nella planimetria” prodotta quale Parte_1 documento 1 del medesimo, planimetria che integra e chiarisce il contenuto della deduzione che, lessicalmente, fa richiamo alla sola porzione definita “tettoia”, la quale risulta, nella planimetria, separata da un muro rispetto al “ripostiglio” (come si scorge anche dalla fotografia 2 del ricorrente, dietro la persiana, e come ribadito dalle parti in udienza collegiale);
• I punti 3), 4) e 7) del ricorso sono, in parte, generici nell'individuazione delle contestazioni e, in parte, si riferiscono ad altri luoghi del complesso immobiliare (le fotografie prodotte come documenti 6 e 7 del ricorrente riguardano l'androne comune).
Si precisa che l'esatta corrispondenza dei luoghi alle fotografie in atti non è circostanza di poco conto, ma dirimente, posto che la planimetria prodotta sub doc. 1 dal ricorrente individua e denomina come
“tettoia” una porzione di area affiancata da altre due porzioni più piccole, separate da muri divisori e, come chiarito in udienza, il c.d. “ripostiglio” è spazio separato dalla “tettoia” da muro divisorio, sicché si tratta di porzioni di fabbricato distinte, rispetto alle quali possono essere differenti le condizioni di utilizzo e di pagina 5 di 7 possesso e, pertanto, era specifico onere del ricorrente formulare allegazioni chiare e dirette a provare sia le condizioni dell'azione sia le modalità di turbativa nel possesso rispetto ad entrambe le porzioni di fabbricato.
Ricapitolando:
• con riferimento alla tettoia, il cui utilizzo da parte del ricorrente è pacifico, perché ammesso dalla stessa convenuta, non è dedotta una specifica condotta di molestia rispetto alla quale si possa dare ingresso alla prova testimoniale;
• con riferimento al ripostiglio, manca l'offerta di provare il possesso ultrannuale, ininterrotto e pacifico richiesto dall'art. 1170 c.c.
Il Collegio non può operare in via integrativa rispetto all'omessa esatta allegazione di tutti i presupposti dell'azione da parte del ricorrente.
Si condivide il giudizio di genericità del ricorso cautelare già espresso dal giudice di prime cure.
Come ricordato dal giudice del primo grado cautelare, gli informatori devono essere sentiti su “fatti specifici” che, certamente, ha onere di allegare il ricorrente in modo coerente con la produzione documentale offerta.
Il reclamo, pertanto, non può essere accolto.
La domanda del ricorrente deve essere respinta, con conferma dell'ordinanza di prime cure.
****
Le spese del reclamo seguono la soccombenza di parte reclamante, esse sono liquidate in base ai parametri minimi del D.M. n. 55/2014 per i procedimenti cautelari ricompresi nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, avuto riguardo al carattere documentale del giudizio.
Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto che sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
visti i artt. 1170 c.c., 703, c.p.c. e 669-terdecies c.p.c., respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata, pronunciata il 3.3.2025; dichiara tenuto e condanna il reclamante al rimborso in favore della reclamata della somma di
2.608,00 euro per spese di litre, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia;
manda alla Cancelleria di curare il recupero degli importi in favore dello Stato. pagina 6 di 7 Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.4.2025.
Vercelli, 11.4.2025
Il Giudice relatore est. dott.ssa Annalisa Fanini
Il Presidente dott. Giovanni Campese
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Campese Presidente dott. Simona Francese Giudice dott.ssa Annalisa Fanini Giudice rel. est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.4.2025 nel procedimento per reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. iscritto in data 18/03/2025 al n. r.g. 394/2025 promosso da:
Parte_1
difeso dall'avv.to PESCE LUISA
RECLAMANTE contro
CP_1
difesa dall'avv.to BORGO PIERO LUIGI
RECLAMATA ha emesso la seguente ORDINANZA
È stato interposto reclamo avverso l'ordinanza di reiezione del ricorso per manutenzione nel possesso presentato da avverso la LA . Parte_1 CP_1
, odierno reclamante, ha sostenuto con il ricorso per la manutenzione nel possesso ex artt. Parte_1
703 c.p.c. e 1170 c.c.:
pagina 1 di 7 - di utilizzare “da tempo immemorabile e comunque ultraventennale” lo spazio sottostante la tettoia
“individuata nella planimetria che si allega (doc. 1) prima di proprietà del padre e successivamente della LA”, convenuta in giudizio (vedasi punto 2 del ricorso possessorio);
- che a decorrere dalla primavera 2024, la sig.ra “per la prima volta ha opposto contestazione CP_1
all'utilizzo della superficie coperta dalla tettoia” (punto 3 del ricorso);
- che a tali contestazioni hanno fatto seguito “le turbative del possesso ad opera della LA , CP_1
turbative che si sono manifestate mediante la collocazione di oggetti vari (vasi, ricoveri per animali etc…) collocati sulla linea d'ingresso all'androne sotto tettoia, destinati in modo evidente ad impedire l'accesso e il godimento del sedime” (punto 5 del ricorso;
cfr. fotografie 2 e 3 del ricorrente;
cfr. diffide inviate, docc. 4 e 5 del ricorrente);
- che sin dal mese di giugno 2024 la convenuta aveva posto in essere “condotte ostruzionistiche quali la sosta di veicoli sotto la tettoia o di fronte al suddetto locale … ovvero nell'androne comune che dà accesso e recesso all'esterno, in tal modo impedendo di muovere o ricoverare i mezzi” (punto 7 del ricorso;
cfr. fotografie del ricorrente, docc. 6 e 7);
- che il ricorrente esercita possesso sul bene immobile da un periodo di tempo superiore all'anno
“come si offre di provare mediante deduzione di prova orale per testi…” (pag. 3 de ricorso);
- che il predetto possesso è stato esercitato “in modo continuo, ininterrotto ed acquisito pacificamente” (pag. 3 del ricorso);
Il ricorrente assume, dunque, di aver esercitato da oltre vent'anni il possesso della “tettoia” della LA e lamenta di aver subito delle molestie nel possesso da parte della LA a partire da giugno 2024.
La convenuta , nel costituirsi per la prima fase, ha contestualizzato e replicato come CP_1 segue:
- “…da anni, sui luoghi di cui è causa, il sig. titolare dell'omonima azienda agricola, e i suoi Parte_1
coadiuvanti, il fratello (e i nipoti e ), pongono in essere varie condotte illecite Controparte_2 CP_3 CP_4 ai danni dell'esponente ” (pag. 2 della comparsa in prime cure), condotte che, tuttavia, Parte_2 esulano dall'oggetto di questa possessoria e per le quali è stato avviato un procedimento di media- conciliazione;
- “…per quanto attiene direttamente all'oggetto del presente giudizio, si è fatto lecito di parcheggiare Parte_1
regolarmente i mezzi agricoli della sua ditta nella tettoia – portico di proprietà dell'esponente – e di CP_1 stoccare i materiali fitosanitari per la sua ditta nel ripostiglio, anch'esso di proprietà dell'esponente” (pag. 3 della comparsa in prime cure);
- “…da qualche tempo lo stoccaggio non avviene più …e tale considerazione …sarebbe di per sé sufficiente per CP_ dimostrare che l'esercizio del possesso per la cui manutenzione è causa, era stato volontariamente cessato dal sig.
pagina 2 di 7 mesi prima del deposito della domanda di mediazione, avvenuto nell'agosto del 2024” (pag. 3 della Pt_1 comparsa in prime cure)
La convenuta ha altresì allegato che:
- “…nei 3 fotogrammi sono rappresentate rispettivamente, la tettoia e il ripostiglio (doc. 4), la sola tettoia (doc. 5) e il solo ripostiglio (doc. 6). Ora, nelle porzioni individuate come tettoia, il sig. ha sempre continuato ad Parte_1 esercitare, ed esercita tuttora, il proprio possesso, parcheggiando i propri mezzi agricoli e allocandovi i propri attrezzi, nonostante le giuste contestazioni dell'esponente, che – come la stessa controparte riferisce – è la legittima proprietaria delle porzioni stesse” (pag. 4 della comparsa in prime cure);
- la convenuta tiene a precisare che il possesso del “…piccolo locale denominato ripostiglio (fotogramma doc.
n. 6), riguardo al quale non è mai stato esercitato un possesso pacifico ed esclusivo, non si è mai verificata alcuna condotta qualificabile come molestia, se per assurdo si fosse verificata sarebbe ampiamente decorso il termine annuale per l'esperimento dell'azione di manutenzione. Infine, il possesso è stato volontariamente cessato dall'attuale ricorrente che, come si dirà, lo ha poi riacquistato in modo violento: ragion per cui allo stato non sussiste più la situazione di fatto di cui si invoca la tutela” (pag. 4 della comparsa in prime cure).
Con il reclamo, il sig. si duole del fatto che il Giudice di prime cure non abbia ritenuto Parte_1 necessario svolgere istruttoria con assunzione di sommari informatori e abbia ritenuto il ricorso generico, contestando, inoltre, l'operatività del principio di non contestazione.
In sede di udienza di discussione del reclamo, il Collegio ha domandato alle parti informazioni sullo stato dei luoghi di causa e le parti hanno chiarito quanto segue:
• il documento 5, fotografia della parte convenuta e reclamata, corrisponde al doc. 3 di parte ricorrente e reclamante;
• il documento 6, fotografia della parte convenuta e reclamata, corrisponde al doc. 2 di parte ricorrente e reclamante;
precisando altresì che:
• nel doc. 2 del ricorrente, l'accesso al locale è ostacolato da una pianta in vaso;
• nel doc. 6 della convenuta, il locale è nello stato attuale, dopo interventi edilizi effettuati dalla convenuta medesima che è proprietaria del bene.
Parte reclamante, all'udienza del 10.4.2025, ha domandato di essere autorizzata a produrre copia della scrittura privata del 2013 intercorsa con la LA dalla quale si evincerebbe che il possesso dell'area era stato autorizzato dalla medesima.
Il Collegio si è riservato.
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Il Collegio osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 Il Collegio non autorizza la produzione di nuova documentazione e, in particolare, della scrittura privata esibita all'udienza del 10.4.2025 in quanto, come osservato dalla difesa di parte reclamata all'udienza stessa, la scrittura in questione nulla può riferire sulle condizioni attuali di esercizio del possesso di fatto dei luoghi, risalendo al 2013, inoltre, non preclude un diverso assetto del possesso tra le parti generatosi successivamente a quella scrittura.
Si ricorda che: “Ai fini della tutela possessoria l'attore ha l'onere di fornire la prova dell'esercizio di fatto del possesso indipendentemente dal titolo, non potendo detta prova desumersi dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 2247 del 13/03/1997).
****
Occorre premettere che le contestazioni, anche attraverso diffide tra legali, reciprocamente scambiate tra le parti, non assurgono - esse sole considerate - a carattere di molestia e occorre indagare in che cosa consista, nei fatti, la contestazione articolata dal ricorrente.
Con riferimento alla “tettoia”, di cui al documento 5 della convenuta, corrispondente al documento 3 del ricorrente, non è in contestazione che la tettoia sia oggetto di utilizzo da parte del sig. Parte_1 perché la stessa convenuta conferma tale utilizzo e se ne lamenta: “…nelle porzioni individuate come tettoia, il sig. ha sempre continuato ad esercitare, ed esercita tuttora, il proprio possesso, parcheggiando i propri mezzi agricoli e Parte_1 allocandovi i propri attrezzi, nonostante le giuste contestazioni dell'esponente, che – come la stessa controparte riferisce – è la legittima proprietaria delle porzioni stesse” (pag. 4 della comparsa in prime cure).
Il punto è un altro perché, rispetto alla porzione definita “tettoia”, non è specificatamente indicata la condotta di turbativa nel possesso, mentre, rispetto alla porzione definita “ripostiglio”, di cui al documento
6 della convenuta, corrispondente al documento 2 del ricorrente, mancano le indicazioni dei presupposti dell'azione, come si andrà appresso a spiegare e, in primis, l'indicazione specifica della durata e della modalità del possesso esercitato (che deve essere pacifico, ininterrotto, ultrannuale).
I punti 5) e 6) del ricorso (quello di prime cure chiaramente) descrivono delle condotte di turbativa del possesso che “risalgono allo scorso mese di novembre” e “primi giorni di dicembre” e che “si sono manifestate mediante collocazione di oggetti vari (vasi, ricoveri per animali etc.) collocate sulla linea d'ingresso all'androne sotto tettoia, destinati in modo evidente ad impedire l'accesso e il godimento del sedime, come si evince dalle fotografie che si allegano (docc. 2-
3)”.
Come chiarito nel corso dell'udienza collegiale, la fotografia 2 del ricorrente corrisponde alla fotografia 6 della convenuta, dopo gli interventi edili, e la fotografia 3 del ricorrente corrisponde alla fotografia 5 della convenuta.
Si ricorda che quale condizione dell'azione di manutenzione, l'art. 1170, comma 2, c.c. richiede che il possesso duri da oltre un anno, continuo e non interrotto e che non sia stato acquistato violentemente o pagina 4 di 7 clandestinamente oppure, se acquistato violentemente o clandestinamente, sia decorso oltre un anno da quando la violenza o la clandestinità è cessata.
Il ricorrente è tenuto ad allegare e dimostrare i presupposti necessari della manutenzione nel possesso;
nel caso in esame, manca l'allegazione (prima ancora dell'offerta di prova) delle condizioni dell'azione.
Rispetto alla condotta di molestia, descritta come apposizione di vasi e ricoveri per animali sulla soglia del sedime, l'unica fotografia che ritrae un vaso è quella prodotta come documento 2 dal ricorrente che, come chiarito, corrisponde al ripostiglio, raffigurato al documento 6 della convenuta, dopo i lavori edili.
Il documento 3 del ricorrente è indicato come porzione della tettoia, ma rispetto a questa porzione il ricorrente ha omesso di descrivere e articolare deduzioni sufficienti per domandare agli informatori quale tipo di turbativa nel possesso sia stata attuata e la fotografia in atti non è utile perché non è dato sapere chi avesse collocato quel mezzo che è ricoverato sotto la tettoia, mezzo che, potenzialmente, potrebbe persino essere dello stesso ricorrente.
Le molestie descritte dal ricorrente ai punti 5) e 6) del ricorso si riferiscono alla porzione denominata
“ripostiglio” dalla convenuta, rispetto alla quale non è provato e nemmeno è offerto di provare che il possesso del ricorrente sia ultrannuale, continuo, non interrotto e pacifico dal momento che:
• il punto 1) del ricorso attiene alla proprietà dei luoghi ed è documentale e persino non contestato, per cui appare superfluo sul punto;
• il punto 2) del ricorso attiene all'offerta di provare il possesso “immemorabile e comunque ultraventennale” da parte del sig. della “tettoia individuata nella planimetria” prodotta quale Parte_1 documento 1 del medesimo, planimetria che integra e chiarisce il contenuto della deduzione che, lessicalmente, fa richiamo alla sola porzione definita “tettoia”, la quale risulta, nella planimetria, separata da un muro rispetto al “ripostiglio” (come si scorge anche dalla fotografia 2 del ricorrente, dietro la persiana, e come ribadito dalle parti in udienza collegiale);
• I punti 3), 4) e 7) del ricorso sono, in parte, generici nell'individuazione delle contestazioni e, in parte, si riferiscono ad altri luoghi del complesso immobiliare (le fotografie prodotte come documenti 6 e 7 del ricorrente riguardano l'androne comune).
Si precisa che l'esatta corrispondenza dei luoghi alle fotografie in atti non è circostanza di poco conto, ma dirimente, posto che la planimetria prodotta sub doc. 1 dal ricorrente individua e denomina come
“tettoia” una porzione di area affiancata da altre due porzioni più piccole, separate da muri divisori e, come chiarito in udienza, il c.d. “ripostiglio” è spazio separato dalla “tettoia” da muro divisorio, sicché si tratta di porzioni di fabbricato distinte, rispetto alle quali possono essere differenti le condizioni di utilizzo e di pagina 5 di 7 possesso e, pertanto, era specifico onere del ricorrente formulare allegazioni chiare e dirette a provare sia le condizioni dell'azione sia le modalità di turbativa nel possesso rispetto ad entrambe le porzioni di fabbricato.
Ricapitolando:
• con riferimento alla tettoia, il cui utilizzo da parte del ricorrente è pacifico, perché ammesso dalla stessa convenuta, non è dedotta una specifica condotta di molestia rispetto alla quale si possa dare ingresso alla prova testimoniale;
• con riferimento al ripostiglio, manca l'offerta di provare il possesso ultrannuale, ininterrotto e pacifico richiesto dall'art. 1170 c.c.
Il Collegio non può operare in via integrativa rispetto all'omessa esatta allegazione di tutti i presupposti dell'azione da parte del ricorrente.
Si condivide il giudizio di genericità del ricorso cautelare già espresso dal giudice di prime cure.
Come ricordato dal giudice del primo grado cautelare, gli informatori devono essere sentiti su “fatti specifici” che, certamente, ha onere di allegare il ricorrente in modo coerente con la produzione documentale offerta.
Il reclamo, pertanto, non può essere accolto.
La domanda del ricorrente deve essere respinta, con conferma dell'ordinanza di prime cure.
****
Le spese del reclamo seguono la soccombenza di parte reclamante, esse sono liquidate in base ai parametri minimi del D.M. n. 55/2014 per i procedimenti cautelari ricompresi nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, avuto riguardo al carattere documentale del giudizio.
Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto che sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
visti i artt. 1170 c.c., 703, c.p.c. e 669-terdecies c.p.c., respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata, pronunciata il 3.3.2025; dichiara tenuto e condanna il reclamante al rimborso in favore della reclamata della somma di
2.608,00 euro per spese di litre, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia;
manda alla Cancelleria di curare il recupero degli importi in favore dello Stato. pagina 6 di 7 Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.4.2025.
Vercelli, 11.4.2025
Il Giudice relatore est. dott.ssa Annalisa Fanini
Il Presidente dott. Giovanni Campese
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