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4 febbraio 2000
4 febbraio 2000
Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
"Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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- 1. Corte Ue, nessuna esenzione Iva se la lezione è per conto terzihttps://www.fiscooggi.it/ · 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, secondo l'articolo 234 CE, è relativa all'interpretazione dell'articolo 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, che disciplina il sistema comune di imposta sul valore aggiunto. L'ambito della controversia è il mancato esonero ai fini Iva, da parte dell'Amministrazione finanziaria tedesca, delle attività di insegnamento, in corsi di formazione professionale, esercitate dal socio di una società di diritto civile che gestisce uno studio di consulenza tecnica in Germania. Insegnamento prestato, da parte del socio, per conto di un associazione di diritto privato. Non soltanto il …
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Giurisprudenza • 145
- 1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 45Provvedimento: […] 2.5. Nullità o inefficacia per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 818/2025 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge 59/1997 e degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 6/2000 - Eccesso di potere per violazione dei criteri di autovincolo di cui all'art. 1, lett. c), f) ed i), preventivamente adottati con il D.A. 804/2024, nonché dell'art. 4 del medesimo D.A. - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e sviamento, nonché per manifesta illogicità e irrazionalità.Leggi di più...
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