Articolo 2 della Legge 10 gennaio 2000, n. 6
Articolo 1Articolo 3
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4 febbraio 2000
Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Entrata in vigore il 4 febbraio 2000
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