Sentenza 13 giugno 2022
Parere definitivo 24 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00225/2025REG.PROV.COLL.
N. 00814/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Ricupero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Maria Gemelli in Roma, via Nomentana n. 248;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 429/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 429/2022 il T.A.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di rigetto del 30 giugno 2021 dell'istanza di riesame inoltrata per la revoca del divieto di detenzione armi adottata dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, con il quale veniva formalizzato, oltre alla revoca del precedente titolo abilitativo al porto di pistola per uso difesa personale, anche il contestuale divieto di detenzione di armi.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 novembre 2024.
2. Espone l’appellante che l’iniziativa dell’istanza di riesame era stata espressamente indicata dalla sentenza di questo Consiglio di Stato n. -OMISSIS- di rigetto del ricorso contro il precedente provvedimento di diniego di revoca presentato nel 2017 rispetto all’originario diniego di detenere armi del 2012.
Tale sentenza affermava che “ la diversa valutazione è intervenuta solo nel corso del giudizio di appello, come specificato dallo stesso appellante, sì da poter giustificare, ora, una richiesta di riesame del divieto di detenzione ed una nuova istanza per il porto d’armi, ma tale elemento sopravvenuto non è idoneo ad inficiare la legittimità dei provvedimenti negativi qui gravati ”.
Da tale affermazione l’appellante fa discendere il rilievo – nel senso della fondatezza della pretesa - dell’informativa liberatoria adottata in data 16 gennaio 2020 (e, dunque, nel corso di tale giudizio) nei confronti della-OMISSIS- (della quale egli era socio accomandatario), che a suo avviso dimostrerebbe, in relazione alle ragioni a suo dire poste a fondamento dei precedenti provvedimenti di segno negativo, il venir meno della prognosi di inaffidabilità rispetto all’uso delle armi.
La sentenza impugnata nel presente giudizio ha ritenuto che il rigetto della richiesta di revoca del divieto di detenere armi si fonda su circostanze ulteriori rispetto alla vicenda dell’informativa, e segnatamente sul furto della pistola precedentemente subìto (episodio risalente al 2010, ma ritenuto tuttora sintomatico dell’inaffidabilità), e che in ogni caso la stessa informativa aveva dato atto “ del trasferimento a Messina del figlio e della nuora di -OMISSIS- ma, altresì, della cessazione di quest’ultimo dalla carica di socio accomandatario della -OMISSIS- ”.
3. L’appellante deduce quindi:
a) il difetto di motivazione della sentenza;
b) la mancata, adeguata valutazione del rilievo dell’informativa, e in generale l’erronea applicazione dei princìpi in materia di detenzione di armi (con particolare riferimento alla valutazione degli elementi di novità);
c) l’ error in iudicando consistente nella omessa ed erronea motivazione formulata circa la valorizzazione in senso negativo di elementi oggettivi e soggettivi per la valutazione dell’affidabilità; il travisamento dei fatti; l’abnormità della motivazione; la non tempestività del presupposto; la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; il vizio di ultrapetizione.
Ad avviso dell’appellante il furto della pistola, del 2010, non sarebbe stato posto a fondamento dei precedenti provvedimenti di divieto, per essere “recuperato” solo in occasione dell’ultimo diniego (tale furto non avrebbe impedito all’amministrazione di assentire due precedenti rinnovi).
4. Ritiene il Collegio che i motivi di gravame possano essere trattati unitariamente in ragione della loro intima connessione.
Va anzitutto considerato, in punto di fatto, che la prognosi di controindicazione rispetto alla detenzione e all’uso delle armi è stata ancorata, nei precedenti provvedimenti dell’amministrazione, ad un quadro fattuale complesso, rispetto al quale l’informativa non ha avuto rilievo centrale o comunque decisivo: sicché il suo venir meno non ha conseguenze determinanti sulla revisione di tale giudizio prognostico.
L’elemento nuovo costituito dalla liberatoria antimafia in favore della -OMISSIS- (azienda di famiglia) del 16 gennaio 2020 non è dunque tale – anche per le ricordate ragioni che lo hanno determinato - da imporre una soluzione diversa rispetto a quella precedentemente adottata, avuto riguardo alla natura sostanziale e non meramente formale della valutazione di affidabilità nell’uso delle armi, e degli elementi in base ai quali la stessa viene formulata.
Il provvedimento di diniego precisa infatti che la prognosi negativa era stata formulata sulla base “ del sopra citato quadro di relazioni familiari con soggetti controindicati e non sull’emissione dell’interdittiva antimafia emessa, si ribadisce, in epoca successiva all’adozione del divieto stesso … ”.
Il richiamo alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1410/2021 non risulta decisivo, perché tale arresto ha semplicemente richiamato il regime giuridico delle sopravvenienze in corso di causa rispetto al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, ma da esso non è dato ricavare l’affermazione della assoluta rilevanza, nel caso di specie, della specifica sopravvenienza considerata, ma piuttosto della possibilità di una sua valutazione in sede di riesame (ciò che l’amministrazione ha fatto nel provvedimento oggetto del presente giudizio, chiarendo il ruolo di tale elemento rispetto al complesso contesto fattuale).
5. Tanto premesso, anche gli ulteriori argomenti su cui poggia il ricorso in appello ad avviso del Collegio risultano infondati, perché l’esercizio del potere amministrativo risulta immune da vizi rilevanti e deducibili in sede giurisdizionale (in relazione ai quali si rinvia, ex multis , a Consiglio di Stato, n. 8392/2023), per cui la sentenza gravata resiste conseguentemente ai motivi dedotti con il ricorso in appello.
Il provvedimento di diniego impugnato in primo grado fonda il giudizio prognostico negativo su di una pluralità di elementi fattuali, di natura eterogenea: legami familiari (il figlio del ricorrente risulta coniugato con persona legata ad una cosca mafiosa di cui fanno parte i di lei parenti; la moglie, imputata in processi penali per falso e truffa); il procedimento penale subìto dallo stesso ricorrente per minaccia; infine, la dimostrata incapacità di custodire l’arma, che in occasione del ricordato episodio di furto gli era stata rubata mentre era tenuta in un borsello appeso ad una sedia all’interno di un ristorante.
Quest’ultimo profilo, ad avviso del Collegio, è assorbente ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, avendo un significativo e diretto (in quanto correlato al rapporto fra la persona e l’arma da custodire) valore inferenziale, di talché la conseguente valutazione prognostica negativa non può ritenersi illegittima per il sol fatto del decorso del tempo, o per la sopravvenienza di elementi positivi comunque marginali (se non del tutto estranei) rispetto alla diretta constatazione dell’accertata inidoneità del soggetto alla corretta custodia dell’arma (peraltro anche in considerazione dell’età del medesimo).
6. Rispetto a tali considerazioni non rileva in contrario la circostanza che il furto dell’arma non abbia dato causa alla revoca nell’immediatezza del fatto, dal momento che non risulta che l’amministrazione abbia avuto immediata contezza di tale episodio, e in ogni caso il singolo elemento può assumere, in prospettiva diacronica, una diversa e più intensa rilevanza prognostica in relazione alla presenza di ulteriori dati convergenti nella medesima direzione, secondo il canone – proprio della teoria della prova indiziaria – quae singula non prosunt, collecta iuvant .
Dunque non è dato ravvisare nel provvedimento dell’amministrazione alcuno dei profili di illogicità dedotti dall’appellante, né nella sentenza di primo grado alcuno dei vizi pure ipotizzati nel gravame.
Neppure assume rilievo decisivo la circostanza, valorizzata dall’appello, per cui i familiari controindicati non coabitano più con il ricorrente, posto che ciò non consente di escludere in via assoluta contatti fra tali soggetti e l’interessato in circostanze anche occasionali ed estemporanee, quali ad esempio quella che ha dato luogo al precedente furto della pistola.
7. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti difensivi non accolti e ciononostante non espressamente richiamati – in ossequio al principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. - sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, in ragione dell’economia della stessa, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate nella motivazione della presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.