Ordinanza cautelare 19 dicembre 2019
Sentenza 1 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/08/2022, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 01333/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01391/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Miglietta e Fiorella D’Ettorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angela De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Melendugno, via G. Carducci n. 58;
per l’annullamento
del diniego di ammissione all’Assegno di Cura (di cui alla Delibera di Giunta della Regione Puglia -OMISSIS- ed all’A.D. -OMISSIS-) in danno della stessa istante e di cui alla nota AS Lecce del 09.09.2019, prot. -OMISSIS-, comunicata a mezzo pec in data 09.9.2019, quale atto parzialmente applicativo e per la prima volta lesivo dei criteri di priorità di cui alla Delibera della Giunta della Regione Puglia -OMISSIS- del 7 agosto 2018, come di poi specificati dall’Atto Dirigenziale -OMISSIS- del 17.10.2018 - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali - Regione Puglia - e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
per la condanna delle amministrazioni alla corresponsione in favore dell’istante dell’Assegno di Cura di cui alla Delibera di Giunta Regione Puglia -OMISSIS- ed all’A.D. -OMISSIS- nella misura di euro 900,00 mensili;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.11.2019:
- della Deliberazione del Commissario Straordinario AS Lecce -OMISSIS- del 18.7.2019, con la quale AS LE ha preso atto dell’elenco della I tranche di domande ammissibili al beneficio Assegno di Cura ma non finanziabili nonché dell’elenco relativo alla VII tranche di domande ammesse;
- della Deliberazione del Commissario Straordinario AS Lecce -OMISSIS- del 30.7.2019, con la quale AS LE ha preso atto dell’elenco della II tranche di domande ammissibili al beneficio Assegno di Cura ma non finanziabili nonché dell’elenco relativo alla VIII tranche di domande ammesse;
- della Deliberazione del Commissario Straordinario AS Lecce -OMISSIS- del 03.9.2019, con la quale AS LE ha preso atto dell’elenco della III tranche di domande ammissibili al beneficio Assegno di Cura ma non finanziabili nonché dell’elenco relativo alla IX tranche di domande ammesse;
- della Deliberazione D.G. -OMISSIS- del 06.2.2019 AS Lecce, con la quale l’amministrazione ha preso atto “ dell’elenco della I tranche delle domande ammesse al beneficio per l’assegno di cura per pazienti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza ” ;
- della Deliberazione D.G. -OMISSIS- del 18.2.2019 AS Lecce, con la quale l’amministrazione ha preso atto “ dell’elenco della II tranche delle domande ammesse al beneficio per l’assegno di cura per pazienti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza ” ;
- della Deliberazione D.G. -OMISSIS- del 07.3.2019 AS Lecce, con la quale l’amministrazione ha preso atto “ dell’elenco della III tranche delle domande ammesse al beneficio per l’assegno di cura per pazienti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza ” ;
- della Deliberazione C.S. -OMISSIS- del 08.4.2019 AS Lecce, con la quale l’amministrazione ha preso atto “ dell’elenco della IV tranche delle domande ammesse al beneficio per l’assegno di cura per pazienti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza ” ;
- della Deliberazione C.S. -OMISSIS- del 16.4.2019 AS Lecce, con la quale l’amministrazione ha preso atto “ dell’elenco della V tranche delle domande ammesse al beneficio per l’assegno di cura per pazienti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza ” ;
- della Deliberazione C.S. -OMISSIS- del 03.6.2019 AS Lecce, con la quale l’amministrazione ha preso atto “ dell’elenco della VI tranche delle domande ammesse al beneficio per l’assegno di cura per pazienti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza ” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to S. Miglietta e F. D’Ettorre per la parte ricorrente, avv.to A. De Giorgi per la AS di Lecce e avv.to M. Simone per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di ammissione al beneficio dell’assegno di cura, ha agito avverso il provvedimento dell’AS con cui, pur in presenza della condizione di non autosufficienza gravissima, la sua domanda è stata definita in termini di non finanziabilità, secondo i criteri di priorità individuati a livello regionale.
2) Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato gli atti presupposti, connessi e conseguenziali al suddetto diniego, conosciuti successivamente.
3) Parte ricorrente ha lamentato eccesso di potere e/o violazione ed errata applicazione di legge in relazione al seguente quadro normativo: L. n. 296/2006 art. 1, commi 1264 – 1265, L. n. 190/2014, art. 1, comma 159, L. n. 208/2015, art. 1, comma 405, L. n. 232/2016, art. 5, D.L. n. 243/2016 conv. in L. n. 18/2017, art. 5, comma 1, d.p.c.m. del 27 novembre 2017, d.i. 26 settembre 2016 e relativi allegati. Più in particolare, parte ricorrente:
- a) premessi brevi richiami alla normativa di settore, ha evidenziato che ciò che legittima l’erogazione della misura dell’assegno di cura è la condizione di effettiva gravissima non autosufficienza del paziente (sussistente nel caso di specie) e ha contestato l’introduzione, a livello regionale, di quattro criteri di priorità per individuare i soggetti beneficiari, in ipotesi di insufficienza delle risorse;
- b) deduce, infatti, che, in applicazione di tali criteri (1. Condizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; 2. Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare; 3. Fruizione di altre prestazioni sociali agevolate e/o di altre prestazioni socio-assistenziali; 4. Fruizione di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari, anche riabilitative), non ha potuto fruire dell’assegno di cura, in quanto la sua posizione è risultata non finanziabile;
- c) censura che tali criteri produrrebbero un effetto distorsivo della natura dell’assegno di cura, nella misura in cui rischiano di determinare l’ammissione a finanziamento di soggetti la cui non autosufficienza presenti un grado inferiore a quella di altri che, pur portatori di una disabilità più grave, siano risultati posposti ai primi in ragione dell’applicazione degli indici preferenziali individuati dall’Amministrazione.
4) Osserva preliminarmente il Collegio che:
- a) sussiste, diversamente da quanto eccepito in atti, la legittimazione passiva delle Amministrazioni resistenti, posto che la procedura per il riconoscimento dell’assegno di cura si traduce nell’applicazione di criteri stabiliti dalla Regione e che vengono poi applicati dall’AS (in tal senso, v. T.A.R. Lecce n. 905 dell’11 agosto 2020);
- b) non può ritenersi tardiva l’impugnazione di parte ricorrente (nell’assunto dell’AS in virtù del quale gli atti regionali con cui sono stabiliti i criteri di priorità non sono stati impugnati tempestivamente), atteso che la carica lesiva dei criteri di priorità regionali si manifesta al momento della loro concreta applicazione, cioè ad opera della AS, che infatti procede all’individuazione dei soggetti beneficiari.
5) Con riferimento al merito della controversia, osserva il Collegio che:
- a) a fronte di risorse limitate, la Regione non poteva esimersi dall’individuazione di criteri di priorità tra i richiedenti l’ammissione al beneficio;
- b) i criteri individuati (1. Condizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; 2. Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare; 3. Fruizione di altre prestazioni sociali agevolate e/o di altre prestazioni socio-assistenziali; 4. Fruizione di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari, anche riabilitative) non alterano la finalità perseguita dal beneficio dell’assegno di cura, in quanto si innestano su una valutazione sanitaria, già effettuata, di gravissima non autosufficienza per tutti gli aspiranti al beneficio, e mirano, sulla scorta di tale predetta condizione di partenza (uguale per tutti), all’individuazione dei soggetti che si palesano come maggiormente bisognosi dell’assegno;
- c) in particolare, non può condividersi l’assunto di parte ricorrente laddove si sostiene che l’applicazione di tali criteri potrebbe determinare l’ammissione a finanziamento di soggetti la cui non autosufficienza presenti un grado inferiore a quella di altri che, pur portatori di una disabilità più grave, siano risultati posposti ai primi in ragione dell’applicazione degli indici preferenziali individuati dall’Amministrazione;
- d) infatti, è di tutta evidenza che non si sarebbe potuta formare la graduatoria sulla base della maggiore o minore gravità della non autosufficienza dei richiedenti, poiché una tale opzione si sarebbe posta in palese contraddizione con il dato normativo dell’art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016, in virtù del quale tutti i soggetti che rientrano negli indici individuati in tale atto sono da considerarsi, parimenti, non autosufficienti gravissimi;
- e) non risulta nemmeno contestata da parte ricorrente la limitatezza delle risorse disponibili né la ragionevolezza di una tale limitazione (cfr. Corte Cost. n. 275/2016);
- f) il suddetto orientamento, già formulato da questa Sezione (v., da ultimo, sentenze n. 905/2020 cit., n. 822 del 28 maggio 2021), è stato di recente espresso dal Consiglio di Stato, sentenza n. 2728 del 12 aprile 2022 (con cui, per le ragioni ivi indicate, è stata confermata la sentenza di questa Sezione n. 905/2020 cit.), nella quale si è conclusivamente rilevato che “Gli stessi criteri – posti a base degli atti impugnati – non risultano, di per sé, né irragionevoli, né discriminatori, né ingiustamente afflittivi in danno dell ’ appellante e, quindi, non sono affetti dai dedotti profili di eccesso di potere”;
- g) alla luce di quanto sopra, le censure di parte ricorrente sono infondate.
6) Conclusivamente, il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno respinti.
7) Le spese di lite, considerata la peculiarità della fattispecie e la delicatezza degli interessi sottesi alla stessa, possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.