TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg15568 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15568 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CONTE FIORINDA presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania NA alla via S. Nullo n. 179,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CONTE FIORINDA presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania NA alla via S. Nullo n. 179,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/09/2024 e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il
[...]
05/07/2006 e che dall'unione coniugale nascevano due figli:
[...]
, nata il [...] maggiorenne non economicamente Per_1
1 autosufficiente e , nato il [...] minore, riferendo che Persona_2
tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 08.05.2018, era intervenuta separazione in forza di n. 3475/2018 del 11.05.2018 resa nel procedimento RG Pt_3
8439/2018, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Rilevato che nelle more del giudizio il primogenito è divenuto Per_1
maggiorenne nessuna disposizione va adottata in ordine alla modalità di affido e conseguente regime di visita padre-figlio.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_2
dello stesso presso l'immobile occupato dalla madre, sito in Pozzuoli NA alla via
Ovidio n. 23, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale su di lui e decidendo insieme su tutte le questioni riguardanti;
- Circa le modalità di visita padre-figlio, premesso che vi è un buon rapporto tra di loro e visto che il padre lavora in Inghilterra e torna in Italia all'incirca ogni tre mesi, le parti di comune accordo decideranno sulle modalità di visita quando il padre rientrerebbe in Italia e lo stesso si obbliga a comunicare alla Signora almeno Pt_2
una settimana prima, il suo arrivo;
2 - Nel periodo in cui il padre starà a Napoli il figlio rimarrà con il padre anche con il pernottamento presso l'immobile dei nonni paterni ove il padre ancora oggi ha la residenza;
- Per quanto riguarda invece le festività natalizie e pasquali il minore trascorrerà con il padre o il periodo di Natale e cioè 24 dicembre al 30 dicembre o il periodo di capodanno dal 31 dicembre al 5 gennaio ad anni alterni e sempre secondo la disponibilità lavorativa del Sig. e sempre rispettando gli interessi del minore;
Pt_1
- Per le vacanze estive il minore trascorrerà con il papà 15 giorni a luglio o agosto da determinarsi e comunicare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra per il Parte_1 Parte_2
mantenimento dei figli la somma mensile di euro 600,00, ossia €300,00 per ciascun figlio ogni 30 del mese, somma suscettibile di aggiornamento ISTAT, con bonifico su conto corrente intestato alla SI.ra . Parte_2
Entrambi i genitori contribuiranno al 50% per le spese straordinarie: scolastiche, mediche, sportive e ludiche (abbigliamento, feste....) concordate e documentate, secondo il protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli che le parti dichiarano di aver conosciuto e compreso;
4. il SI. con la firma del presente atto, autorizza, così come avviene già Parte_1
oggi, la SI.ra a percepire l'assegno unico al 100% per entrambi i Parte_2
figli, autorizzando la stessa a presentare eventuali aggiornamenti di domanda presso
l'INPS;
5. dichiarare entrambe le parti autosufficienti, stabilendo che ognuno provvederà al proprio mantenimento.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e
3 rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il 05/07/2006 (atto n.166, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15568 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CONTE FIORINDA presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania NA alla via S. Nullo n. 179,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CONTE FIORINDA presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania NA alla via S. Nullo n. 179,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/09/2024 e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il
[...]
05/07/2006 e che dall'unione coniugale nascevano due figli:
[...]
, nata il [...] maggiorenne non economicamente Per_1
1 autosufficiente e , nato il [...] minore, riferendo che Persona_2
tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 08.05.2018, era intervenuta separazione in forza di n. 3475/2018 del 11.05.2018 resa nel procedimento RG Pt_3
8439/2018, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Rilevato che nelle more del giudizio il primogenito è divenuto Per_1
maggiorenne nessuna disposizione va adottata in ordine alla modalità di affido e conseguente regime di visita padre-figlio.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_2
dello stesso presso l'immobile occupato dalla madre, sito in Pozzuoli NA alla via
Ovidio n. 23, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale su di lui e decidendo insieme su tutte le questioni riguardanti;
- Circa le modalità di visita padre-figlio, premesso che vi è un buon rapporto tra di loro e visto che il padre lavora in Inghilterra e torna in Italia all'incirca ogni tre mesi, le parti di comune accordo decideranno sulle modalità di visita quando il padre rientrerebbe in Italia e lo stesso si obbliga a comunicare alla Signora almeno Pt_2
una settimana prima, il suo arrivo;
2 - Nel periodo in cui il padre starà a Napoli il figlio rimarrà con il padre anche con il pernottamento presso l'immobile dei nonni paterni ove il padre ancora oggi ha la residenza;
- Per quanto riguarda invece le festività natalizie e pasquali il minore trascorrerà con il padre o il periodo di Natale e cioè 24 dicembre al 30 dicembre o il periodo di capodanno dal 31 dicembre al 5 gennaio ad anni alterni e sempre secondo la disponibilità lavorativa del Sig. e sempre rispettando gli interessi del minore;
Pt_1
- Per le vacanze estive il minore trascorrerà con il papà 15 giorni a luglio o agosto da determinarsi e comunicare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra per il Parte_1 Parte_2
mantenimento dei figli la somma mensile di euro 600,00, ossia €300,00 per ciascun figlio ogni 30 del mese, somma suscettibile di aggiornamento ISTAT, con bonifico su conto corrente intestato alla SI.ra . Parte_2
Entrambi i genitori contribuiranno al 50% per le spese straordinarie: scolastiche, mediche, sportive e ludiche (abbigliamento, feste....) concordate e documentate, secondo il protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli che le parti dichiarano di aver conosciuto e compreso;
4. il SI. con la firma del presente atto, autorizza, così come avviene già Parte_1
oggi, la SI.ra a percepire l'assegno unico al 100% per entrambi i Parte_2
figli, autorizzando la stessa a presentare eventuali aggiornamenti di domanda presso
l'INPS;
5. dichiarare entrambe le parti autosufficienti, stabilendo che ognuno provvederà al proprio mantenimento.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e
3 rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il 05/07/2006 (atto n.166, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4