Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1502/2024, avente per oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Parini (LC), il 17.10.1970 ed ivi residente in [...],
e da
(c.f. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
19.9.1965 e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARA MAGGIONI, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
i signori e , ut supra domiciliati, difesi e Parte_1 Parte_2
rappresentati,
c h i e d o n o che […] il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
pagina 1 di 4
• ordinare al Comune di Sirone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni:
1. Contributo per il mantenimento della NO Parte_1
- Il signor , continuerà a versare alla NO , Parte_2 Parte_1
come stabilito in sede di separazione, quale contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile pari ad € 500,00, per altri tre (3) anni (ossia fino a dicembre dell'anno 2027 incluso).
Tale importo è da corrispondersi in via anticipata a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese e Parte_1
dovrà essere rivalutato.
- Da gennaio dell'anno 2028, il sig. verserà alla NO Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento, l'importo mensile pari ad € 400,00, sino alla
[...]
percezione della pensione, dopodichè cesserà. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
2. Ulteriori pattuizioni economiche
- I coniugi danno atto di aver già provveduto, in sede di separazione, alla divisione dei beni mobili.
- I coniugi, dato atto di quanto sopra ed in ragione della propria indipendenza economica, si dichiarano integralmente soddisfatti e rinunciano reciprocamente ad avanzare qualsivoglia ulteriore pretesa o rivendicazione economica a titolo di mantenimento l'uno dell'altra e dichiarano di avere interamente regolato i propri rapporti patrimoniali, anche quelli riportati in sede di separazione, e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o causa connessa al matrimonio ed a qualsivoglia reciproco rapporto di natura economica anteriore alla presente scrittura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto, comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c. e da questi vistato in data 6.12.2024, è fondato e merita accoglimento.
pagina 2 di 4 Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898.
Al riguardo si deve dare atto che le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni sopra riportate, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
In particolare, risulta che la separazione personale tra le parti è stata disposta con sentenza n. 273/2024 del 12.3.2024, depositata il 13.3.2024 dal Tribunale di Lecco.
Inoltre, nel ricorso è specificato che i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza né si sono riconciliati.
Altresì, fatta salva la Parte_1 Parte_2
previsione di un assegno di divorzio a favore della prima, hanno dichiarato di aver avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico in base alle condizioni pattuite.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.11.2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in data 10.9.1995 in Parte_1 Parte_2
Sirone, trascritto al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, alle condizioni in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRONE di procedere alla annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025.
IL GIUDICE rel. IL PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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