Decreto presidenziale 28 ottobre 2022
Sentenza 25 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/10/2023, n. 5792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5792 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 05792/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04608/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4608 del 2022, proposto da
EL OM AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Verde e Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL ON, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 59826/22 - U del 25/08/2022 del Comune di Castellammare di Stabia, di diniego dell'istanza di accesso al fascicolo relativo alla C.I.L.A. n. 73/2022, presentata dalla controinteressata ON EL, unitamente ad ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo;
nonché ex art. 116 co. 2 c.p.a. per l'accertamento del diritto di accesso a tutti gli atti e documenti confluiti nel fascicolo de quo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 24.09.2022 EL OM AR ha notificato ricorso, depositato in data 7.10.2022, avverso la nota prot. 59826/2022 del 25.08.2022, con la quale il Comune di Castellammare di Stabia ha respinto la sua istanza di accesso del 19 maggio 2022, il cui riscontro è stato sollecitato in data 17.7.2022, avente ad oggetto la documentazione contenuta nel fascicolo relativo alla C.I.L.A. n. 73/2022 con la quale la controinteressata, EL ON, aveva comunicato l’esecuzione di opere ad un'unità immobiliare confinante (i.e . strutturalmente compenetrata) con la sua proprietà.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, nella nota impugnata, il Comune ha motivato il diniego rappresentando che “ a) - la C.I.L.A. ha natura giuridica di ″atto privatistico″ e come tale rispetto ad essa, in sede di bilanciamento degli interessi, assumono particolare importanza la tutela della privacy e il diritto di proprietà, con possibilità di sacrificio di tali ″diritti esclusivi″ solo in presenza del consenso rilasciato dal titolare; b) - la richiamata ordinanza T.A.R. si riferisce all’inibizione dei lavori di un’unità abitativa differente da quella oggetto di C.I.L.A.; c) - l’accesso agli atti non può essere utilizzato con finalità esplorativa ” .
1.1. – Al riguardo, la ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi:
- di avere pieno titolo a visionare gli atti richiesti al fine di verificare la legittimità dell’intervento edilizio realizzato dalla vicina;
- che versandosi in ipotesi di cd. “accesso difensivo” esso prevale sulle esigenze di riservatezza opposte;
- di aver esternato le esigenze probatorie e difensive, oltre ad avere rimarcato la necessità di verificare la natura dell'intervento intrapreso dalla controinteressata, potenzialmente incidente, in maniera negativa, sulla sicurezza statica del fabbricato in cui si trovano sia l’immobile di sua proprietà che quello della controinteressata.
1.2. – Il Comune di Castellammare di Stabia si è costituito in giudizio in data 28 aprile 2023. In data 25 agosto ha depositato memoria avverso le pretese di parte ricorrente.
2. – Dopo un rinvio della trattazione del ricorso disposto su richiesta di parte ricorrente, quest’ultima in data 26/09/2023 ha depositato istanza di ulteriore rinvio.
3. – Alla camera di consiglio del 4/10/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il ricorso è inammissibile.
Come risulta dal verbale di udienza, alla camera di consiglio del 3 maggio 2023, parte ricorrente ha ottenuto un rinvio della trattazione del giudizio al 4 ottobre 2023, avendo il Collegio accolto la sua richiesta di termine per la “ri-notifica” del ricorso alla controinteressata in quanto non ritualmente effettuata.
Nonostante il termine concesso, parte ricorrente non ha depositato la prova della rinnovata notifica ed anzi, con istanza depositata in data 26 settembre 2023, ha chiesto nuovamente il rinvio della trattazione del ricorso con assegnazione di un termine perentorio “ ex art. 44, comma 4, c.p.a., per la rinotifica del ricorso alla controinteressata EL ON”, peraltro senza supportare la richiesta con alcuna motivazione.
Priva di alcun fondamento deve ritenersi, infatti, la domanda di rinvio contenuta nella suddetta ultima istanza in quanto il termine perentorio, ai sensi dell’art. 44 comma c.p.a., entro cui effettuare la rinnovazione della notifica è già stato concesso al legale di parte ricorrente presente alla camera di consiglio del 3 maggio 2023, come attestato nel verbale di udienza in cui figura il 4 ottobre 2023, data della camera di consiglio a cui la trattazione della causa è stata rinviata, evidentemente fissato come termine ultimo ai fini della prova del perfezionamento della notifica.
In corso di causa, infatti, le richieste delle parti diverse dalla definizione del giudizio sono esitate dal giudice o con ordinanza, oppure in udienza con verbalizzazione di quanto disposto, in modo che le parti ne siano comunque a conoscenza.
Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. – In ragione dell’esito, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Valeria Ianniello, Presidente FF
Viviana Lenzi, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Valeria Ianniello |
IL SEGRETARIO