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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8541 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40739/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott. Alberto Cianfarini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40739/2022 promossa da:
nato a [...] l'[...], CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1
avvocato con studio in Napoli, alla Via Agostino Depretis, 62, difensore in proprio domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica di posta certificata:
Email_1
ATTORE contro in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 Email_2
CONVENUTA
pagina 1 di 12
Oggetto: azione civile per responsabilità dei magistrati ex art.2 LEGGE 13 aprile
1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).
Svolgimento del processo
Con atto di citazione parte attrice avv. agiva in forza dell'art.2 della Parte_1
L.n.117/1988 e succ.mod. per i danni - arrecati dal magistrato Dr. LA Angelo
Valerio, in servizio presso la IV sezione penale della Corte di Appello di Napoli – anche scaturiti dal provvedimento, depositato in cancelleria il 28.3.20, con cui il magistrato aveva rigettato l'istanza di aggravamento della misura cautelare avanzata da controparte (quale difensore di , nell'ambito del giudizio tra Parte_2 Pt_2
e .
[...] Controparte_2
L'odierno attore premetteva che con la sentenza n. 521/17 della IV Sezione Penale del Tribunale era stato condannato: tale sentenza veniva Controparte_2
confermata anche in appello;
con ordinanza cautelare n. 16255/18 del 20.9.18 era stato adottato il provvedimento cautelare di allontanamento del , ossia di CP_2
divieto di dimora in Napoli.
Con l'ordinanza del 27.11.19 il giudice Dr. Purcaro aveva revocato la misura cautelare ed aveva disposto che non potesse avvicinarsi all'abitazione del CP_2
ed ai luoghi da questi frequentati con l'obbligo di stare lontano, quanto Parte_2
meno a due chilometri. il 16.3.20 denunciava il per violazione Parte_2 CP_2
dell'obbligo di avvicinamento asserendo che quest'ultimo aveva violato la vigente disposizione cautelare ritornando nel suo appartamento dal febbraio 2020.
A seguito della denuncia di era stato richiesto l'aggravamento della Parte_2
misura cautelare.
pagina 2 di 12 Tuttavia, la richiesta era stata respinta dal giudice Dr. LA con provvedimento del
27.3.2020; il magistrato aveva ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per procedere all'aggravamento della misura in atto non emergendo circostanze particolarmente allarmanti.
A supporto della richiesta di risarcimento indicava la presenza di numerose archiviazioni, su richiesta del p.m , delle denunce del : GIP CP_3 CP_2
dott.ssa Pilla Egle Sezione VIII fasc. R.G.N.R. 21894/18 archiviazione del
19/02/2019; GIP dott.ssa Maria Laura Ciollaro, ufficio VII sub. n. 3106/18R. CP_4
(stralcio del n. 13742/17) Archiviazione del 12/02/2019; GIP dott.ssa Rosa Campese,
n. 23529/18 – n. 26575/18 Archiviazione del 05/11/2018; dott.ssa Maria Gabriella
Pepe n. 255.
Inoltre, vi erano stati dei rigetti alle richieste di di revoca della misura CP_2
cautelare: Rigetto del GIP Dott. Vincenzo Caputo n. 16255/18 – GIP 17391/1817/15 archiviazione del 24/02/2016; Rigetto in data 21/12/2018 istanza di revoca e di sostituzione della misura cautelare e cioè del divieto di dimora disposto con
Ordinanza del 20/09/2018. Proc. N. 16255/ 18 R.G.N.R. – num.2365/20 R.G.
Dibattimento - innanzi la 4° sezione penale della Corte di Appello di Napoli pendeva giudizio di appello proposto da e rappresentato dall'avv. Arienzo Controparte_2
Pasquale, che si produce.
L'attore concludeva chiedendo di: “accogliere la domanda previa declaratoria di responsabilità civile ex L. 117/88 e 18/2015 e segg. condannando lo Stato italiano a risarcire l'istante per i danni quali descritti in premessa, danni commessi dal
Magistrato Dr LA Angelo Valerio, danni subiti dall'istante e quindi per aver leso la sua reputazione, immagine, onore, dignità, prestigio sociale e quant'altro; condannare lo Stato italiano al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti
e patiendi, passati, presenti e futuri, alla vita di relazione, biologico, reputazionale,
pagina 3 di 12 dell'onore e della dignità esistenziale, previa declaratoria di responsabilità civile, anche e principalmente, dei magistrati di cui in epigrafe quali autori dei danni ed inoltre per i cd. danni “punitivi”, e dunque per tutti i danni quali elencati, alla luce di quanto risulterà dall'istruttoria, ferma ovviamente la responsabilità dello Stato ex leggi n.117/1988 e n. 18/2015, il tutto da liquidarsi in via equitativa…”
La difesa erariale si costituiva e deduceva l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'avversa domanda di risarcimento per insussistenza dei presupposti richiesti ex lege dalla l. n. 117/1988 e s.m.i. Concludeva chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'azione risarcitoria per difetto dei presupposti richiesti dalla l. 117/88 e s.m.i.; nel merito rigetto di ogni avversa domanda, in quanto del tutto infondata (e in ogni caso non provata) nell'an e nel quantum. Condanna alle spese di lite.
Il giudice fissava la prima udienza al 16.1.2023; presente all'udienza l'avv. Pt_1
. Il difensore chiedeva il sequestro\acquisizione documenti e la concessione
[...]
dei termini ex art. 183 c.p.c. Il Giudice rigettava l'istanza di sequestro\acquisizione in quanto i verbali del processo penale erano già a disposizione delle parti. Quindi assegnava i termini ex art. 183 c.p.c.
Erano depositate al fascicolo varie memorie da parte dell'attore con le quali si insisteva nella richiesta. Con atto depositato il:
• 7.11.2022 la difesa di parte attrice depositava due denunce/querele del 20 luglio 2022 relativo al giudizio ( ) RG. 306616/22 Persona_1
PM dott. Vanorio Procura della Repubblica di Napoli e del 30 agosto 2022
(Canc. Aurino) relativa al giudizio RG. 307339/22 PM dott. Vanorio Procura della Repubblica di Napoli;
• 15.9.2023 era depositata numerosa documentazione (senza indice) inerente il processo penale ed in particolare denunce del medesimo attore;
pagina 4 di 12 • 29.9.2023 era depositata la documentazione inerente l'atto di invito a negoziare del 15 marzo 2023 inviato al Consiglio Distrettuale di Disciplina
Forense di Napoli;
• 14.10.2024 era depositato l'atto notificato alla parte attrice dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con il quale si comunica la disposta di archiviazione di una querela/denuncia;
• 8.11.2024 era depositata altra documentazione inerente il processo;
• 27.11.2024 era depositata altra e diversa documentazione inerente il processo.
In particolare, con memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 17.4.2023 il difensore lamenta la (riduzionistica) tesi della difesa erariale secondo la quale i danni sarebbero stati prodotti solo dalla sopra riportata ordinanza.
Allo scopo il difensore (testualmente) enuncia:
a) la premessa della mia citazione precisamente, il quadro sinottico e di ben ulteriori due giudizi penali a carico del pluricondannato;
CP_2
b) le archiviazioni, ben cinque, a favore della parte civile, a seguito di offensivi esposti/denunce del;
CP_2
c) il rigetto, ben quattro, della richiesta dell'appellante della misura cautelare;
d) le documentazioni video di atti delittuosi del (citazione pagina 3-4); CP_2
e) il comportamento vessatorio, ingiusto, illegale di esso dott. LA impedendo allo scrivente di esercitare il suo mandato difensivo della parte civile pagina 8-9 della citazione);
f) le denunce/querele dello scrivente, in proprio quale avvocato, nei confronti di due cancellieri e del legale del castaldo, che nemmeno nomino, prodotte nel presente giudizio;
pagina 5 di 12 g) i verbali di udienza prodotti, verbali redatti a mano e mai voluti registrare stenotipicamente pur essendovi nella strutturatissima aula di udienza tutta
l'attrezzatura necessaria.
Con ordinanza del 16.9.2023 il giudice dato atto della nota depositata il 15.9.23 disponeva che le parti approfondissero le tematiche poste dall'atto di citazione in relazione alla documentazione depositata.
All'udienza del 29.10.2024 il giudice così scriveva a verbale “ritenuto utile allo stato dell'istruttoria consentire alla parte attrice di esercitare la facoltà di fornire al giudice la propria complessiva ricostruzione dei fatti e la natura esatta della lesione asseritamente subita, anche alla luce dei documenti indicati nella memoria da ultimo depositata;
Rinvia all'udienza del 20.1.2025 ore 9,30”.
Successivamente il giudice con ordinanza del 23.11.2024 disponeva che la prossima udienza del 20.1.2025 fosse tenuta in trattazione scritta. Invitava parte attrice al deposito di una memoria riassuntiva nella quale elencare, nel dettaglio, tutte le ragioni di doglianza con indice dei documenti di riferimento, ed avanzare la conseguente domanda. All'udienza del 20.1.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione nella Camera di consiglio collegiale del 3.6.2025
Motivi della decisione
Giova preliminarmente evidenziare che l'avvocato (nato a [...] Parte_1
l'11/06/1940) agisce in questa sede (solo) per i danni asseritamente a sé arrecati e non in qualità di procuratore del suo assistito nato a [...] [...]. Parte_2
Occorre premettere che era stato parte offesa del reato di cui all'art. Parte_2
612bis c.p. commesso da il quale era stato condannato dal Controparte_2
Tribunale di Napoli in data 29.10.2019.
pagina 6 di 12 La sentenza di condanna dava atto della costituzione della parte civile alla prima udienza. Sempre la citata sentenza dà atto che la persona offesa e Parte_2
sono cugini che abitano nello stesso stabile, sito in Napoli alla Controparte_2
Via Del Macello n. 40, oggetto di comproprietà da parte di molti eredi, ma abitato dal
2012 solo dai predetti e dal cugino. La sentenza evidenzia la presenza di un altro processo a carico di conclusosi con condanna. CP_2
Testualmente nell'atto di citazione si legge:” In relazione al procedimento cautelare di cui alla denuncia di del 16 marzo 2020 per violazione dell'obbligo di Parte_2
avvicinamento, della misura cautelare con la quale il Giudice Purcaro ingiungeva al
di non avvicinarsi alla parte offesa o nei luoghi da lui frequentati a meno di CP_2
due chilometri, per la gravità dei comportamenti, atti e fatti del in questi CP_2
dieci anni di persecuzione della parte civile , va evidenziato che Parte_2
L'incolumità di esso è stata ignorata dal Magistrato dott. LA”. Parte_2
Scrive sempre testualmente parte attrice che: “a seguito di denuncia di il Parte_2
P.M. Dr. della Procura di Napoli, nonché dalla Dr.ssa Procura CP_3 Per_2
Generale di Appello, chiesero l'aggravamento della misura cautelare, ma il dott.
LA ha ritenuto di non accogliere la richiesta”.
A seguito della richiesta i giudici della Corte d'Appello – rigettando la richiesta di aggravamento - così decisero (immagine):
pagina 7 di 12
La difesa della parte attrice, dopo aver accusato di un generico mancato rispetto delle regole processuali vigenti nel processo di appello, configura automaticamente da tale rigetto un: “danno riportato dal difensore nell'esercizio del mandato difensivo per concorso di colpa grave di esso LA”.
L'ordinanza di rigetto della proposta di aggravio, indicata quale causatrice di danni è del 27.3.2020: tuttavia, il difensore ricostruisce la scaturigine dei danni da molti altri atti giurisdizionali. Ed infatti, con la memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il
17.4.2023 il difensore amplia il thema decidendum rigettando la tesi (riduzionistica) della difesa erariale secondo la quale i danni (ricostruiti nell'atto di citazione) sarebbero stati prodotti solo dalla sopra riportata ordinanza di rigetto dell'aggravio della misura.
Per lamentare un generico mancato rispetto delle regole processuali il difensore
(testualmente) enuncia una serie di eventi e comportamenti, i quali dimostrerebbero il ripetuto comportamento dannoso posto in nesso causale con l'evento lesivo:
“a) la premessa della mia citazione precisamente, il quadro sinottico e di ben ulteriori due giudizi penali a carico del pluricondannato;
CP_2
pagina 8 di 12 b) le archiviazioni, ben cinque, a favore della parte civile, a seguito di offensivi esposti/denunce del;
CP_2
c) il rigetto, ben quattro, della richiesta dell'appellante della misura cautelare;
d) le documentazioni video di atti delittuosi del (citazione pagina 3-4); CP_2
e) il comportamento vessatorio, ingiusto, illegale di esso dott. LA impedendo allo scrivente di esercitare il suo mandato difensivo della parte civile pagina 8-9 della citazione);
f) le denunce/querele dello scrivente, in proprio quale avvocato, nei confronti di due cancellieri e del legale del castaldo, che nemmeno nomino, prodotte nel presente giudizio;
g) i verbali di udienza prodotti, verbali redatti a mano e mai voluti registrare stenotipicamente pur essendovi nella strutturalissima aula di udienza tutta
l'attrezzatura necessaria.
Osserva il Collegio che certamente la legge n.117\1988 prevede il risarcimento per un danno ingiusto per effetto (anche) di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave.
Tuttavia, nella fattispecie vengono elencati una serie di atti, in maniera non perfettamente ordinata, i quali costituirebbero comportamenti che vengono genericamente ricondotti alla responsabilità dei magistrati quali eziologica causa di danni non meglio individuati.
Peraltro, alcune delle condotte lamentate dalla parte attrice sono anche indicate nella richiesta di archiviazione presentata dal PM della procura di Napoli (II sez reati contro la PA RGNR14625.2024) in data 5.6.2024.
Sia l'ordinanza del 27.3.2020, sia le generiche doglianze avverso il processo di appello, non sembrano aver cagionato alcun danno ingiusto, concretamente apprezzabile.
La parte attrice assume l'esistenza di danni “subiti dall'istante e quindi per aver leso la sua reputazione, immagine, onore, dignità, prestigio sociale e quant'altro…”ma ogni documento prodotto rimane nello schema proprio e tipico del processo penale.
pagina 9 di 12 Senza mai eccedere il limite della continenza e dello scopo ultimo degli atti giudiziari.
Nessun evento lesivo sembra essersi prodotto nella sfera giuridica del difensore, il quale non può certamente desumere il danno alla “reputazione, immagine, onore, dignità, prestigio sociale” dal semplice rigetto delle istanze nel tempo avanzate.
In buona sostanza appare certamente lo sforzo difensivo riversato dalla parte attrice nella difesa di tuttavia, la lettura dei provvedimenti giudiziari - anche Parte_2
contrari – fa emergere come essi siano tutti sussumibili nell'alveo della consueta dinamica del processo penale. Tutti gli atti giurisdizionali appaiono conformi alle regole processuali. Sussiste l'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove.
La grave violazione di legge, fonte di responsabilità, deve essere individuata nelle ipotesi in cui il comportamento\decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero e, pertanto, caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile.
La responsabilità non può essere ricondotta all'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova;
peraltro, il rigetto dell'aggravio della misura cautelare (non produttivo di evento naturalisticamente inteso) rimane nel fisiologico alveo del carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria che si sostanzia nell'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice. Mai appare dalla lettura dei documenti depositati una negligenza inescusabile, cioè a dire
“non spiegabile”, tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà
pagina 10 di 12 del legislatore o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero.
Parte attrice descrive un sentimento (quasi) di scoramento professionale nei provvedimenti (a ben vedere, non tutti negativi per la tesi della parte attrice e per il suo assistito) in cui la domanda, avanzata dalla parte civile, era stata rigettata. Si osserva che tale evento è sempre consustanziale alla dinamica di ogni processo, nel quale fisiologicamente la tesi di una parte risulta sempre soccombente. Da tale osservazione, desumere automaticamente l'insorgenza di danni - per la tesi offerta dalla difesa della parte civile nei casi di soccombenza – appare non condivisibile.
Per quanto sopra esposto, la domanda della parte attrice è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi degli artt.1\11 del
D.M. 55/2014 nelle tabelle del 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) nel valore della causa: indeterminabile dalla complessità media:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.064,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 708,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.790,00
Compenso tabellare (valori minimi) €5.431,00 oltre gli accessori di legge trattandosi della avvocatura pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda della parte attrice Parte_1
pagina 11 di 12 b) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite Parte_1
che disi liquidano in euro 5.431,00 oltre gli accessori di legge trattandosi della avvocatura pubblica.
Roma,3.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alberto Cianfarini dott. Federico Salvati
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott. Alberto Cianfarini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40739/2022 promossa da:
nato a [...] l'[...], CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1
avvocato con studio in Napoli, alla Via Agostino Depretis, 62, difensore in proprio domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica di posta certificata:
Email_1
ATTORE contro in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 Email_2
CONVENUTA
pagina 1 di 12
Oggetto: azione civile per responsabilità dei magistrati ex art.2 LEGGE 13 aprile
1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).
Svolgimento del processo
Con atto di citazione parte attrice avv. agiva in forza dell'art.2 della Parte_1
L.n.117/1988 e succ.mod. per i danni - arrecati dal magistrato Dr. LA Angelo
Valerio, in servizio presso la IV sezione penale della Corte di Appello di Napoli – anche scaturiti dal provvedimento, depositato in cancelleria il 28.3.20, con cui il magistrato aveva rigettato l'istanza di aggravamento della misura cautelare avanzata da controparte (quale difensore di , nell'ambito del giudizio tra Parte_2 Pt_2
e .
[...] Controparte_2
L'odierno attore premetteva che con la sentenza n. 521/17 della IV Sezione Penale del Tribunale era stato condannato: tale sentenza veniva Controparte_2
confermata anche in appello;
con ordinanza cautelare n. 16255/18 del 20.9.18 era stato adottato il provvedimento cautelare di allontanamento del , ossia di CP_2
divieto di dimora in Napoli.
Con l'ordinanza del 27.11.19 il giudice Dr. Purcaro aveva revocato la misura cautelare ed aveva disposto che non potesse avvicinarsi all'abitazione del CP_2
ed ai luoghi da questi frequentati con l'obbligo di stare lontano, quanto Parte_2
meno a due chilometri. il 16.3.20 denunciava il per violazione Parte_2 CP_2
dell'obbligo di avvicinamento asserendo che quest'ultimo aveva violato la vigente disposizione cautelare ritornando nel suo appartamento dal febbraio 2020.
A seguito della denuncia di era stato richiesto l'aggravamento della Parte_2
misura cautelare.
pagina 2 di 12 Tuttavia, la richiesta era stata respinta dal giudice Dr. LA con provvedimento del
27.3.2020; il magistrato aveva ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per procedere all'aggravamento della misura in atto non emergendo circostanze particolarmente allarmanti.
A supporto della richiesta di risarcimento indicava la presenza di numerose archiviazioni, su richiesta del p.m , delle denunce del : GIP CP_3 CP_2
dott.ssa Pilla Egle Sezione VIII fasc. R.G.N.R. 21894/18 archiviazione del
19/02/2019; GIP dott.ssa Maria Laura Ciollaro, ufficio VII sub. n. 3106/18R. CP_4
(stralcio del n. 13742/17) Archiviazione del 12/02/2019; GIP dott.ssa Rosa Campese,
n. 23529/18 – n. 26575/18 Archiviazione del 05/11/2018; dott.ssa Maria Gabriella
Pepe n. 255.
Inoltre, vi erano stati dei rigetti alle richieste di di revoca della misura CP_2
cautelare: Rigetto del GIP Dott. Vincenzo Caputo n. 16255/18 – GIP 17391/1817/15 archiviazione del 24/02/2016; Rigetto in data 21/12/2018 istanza di revoca e di sostituzione della misura cautelare e cioè del divieto di dimora disposto con
Ordinanza del 20/09/2018. Proc. N. 16255/ 18 R.G.N.R. – num.2365/20 R.G.
Dibattimento - innanzi la 4° sezione penale della Corte di Appello di Napoli pendeva giudizio di appello proposto da e rappresentato dall'avv. Arienzo Controparte_2
Pasquale, che si produce.
L'attore concludeva chiedendo di: “accogliere la domanda previa declaratoria di responsabilità civile ex L. 117/88 e 18/2015 e segg. condannando lo Stato italiano a risarcire l'istante per i danni quali descritti in premessa, danni commessi dal
Magistrato Dr LA Angelo Valerio, danni subiti dall'istante e quindi per aver leso la sua reputazione, immagine, onore, dignità, prestigio sociale e quant'altro; condannare lo Stato italiano al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti
e patiendi, passati, presenti e futuri, alla vita di relazione, biologico, reputazionale,
pagina 3 di 12 dell'onore e della dignità esistenziale, previa declaratoria di responsabilità civile, anche e principalmente, dei magistrati di cui in epigrafe quali autori dei danni ed inoltre per i cd. danni “punitivi”, e dunque per tutti i danni quali elencati, alla luce di quanto risulterà dall'istruttoria, ferma ovviamente la responsabilità dello Stato ex leggi n.117/1988 e n. 18/2015, il tutto da liquidarsi in via equitativa…”
La difesa erariale si costituiva e deduceva l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'avversa domanda di risarcimento per insussistenza dei presupposti richiesti ex lege dalla l. n. 117/1988 e s.m.i. Concludeva chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'azione risarcitoria per difetto dei presupposti richiesti dalla l. 117/88 e s.m.i.; nel merito rigetto di ogni avversa domanda, in quanto del tutto infondata (e in ogni caso non provata) nell'an e nel quantum. Condanna alle spese di lite.
Il giudice fissava la prima udienza al 16.1.2023; presente all'udienza l'avv. Pt_1
. Il difensore chiedeva il sequestro\acquisizione documenti e la concessione
[...]
dei termini ex art. 183 c.p.c. Il Giudice rigettava l'istanza di sequestro\acquisizione in quanto i verbali del processo penale erano già a disposizione delle parti. Quindi assegnava i termini ex art. 183 c.p.c.
Erano depositate al fascicolo varie memorie da parte dell'attore con le quali si insisteva nella richiesta. Con atto depositato il:
• 7.11.2022 la difesa di parte attrice depositava due denunce/querele del 20 luglio 2022 relativo al giudizio ( ) RG. 306616/22 Persona_1
PM dott. Vanorio Procura della Repubblica di Napoli e del 30 agosto 2022
(Canc. Aurino) relativa al giudizio RG. 307339/22 PM dott. Vanorio Procura della Repubblica di Napoli;
• 15.9.2023 era depositata numerosa documentazione (senza indice) inerente il processo penale ed in particolare denunce del medesimo attore;
pagina 4 di 12 • 29.9.2023 era depositata la documentazione inerente l'atto di invito a negoziare del 15 marzo 2023 inviato al Consiglio Distrettuale di Disciplina
Forense di Napoli;
• 14.10.2024 era depositato l'atto notificato alla parte attrice dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con il quale si comunica la disposta di archiviazione di una querela/denuncia;
• 8.11.2024 era depositata altra documentazione inerente il processo;
• 27.11.2024 era depositata altra e diversa documentazione inerente il processo.
In particolare, con memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 17.4.2023 il difensore lamenta la (riduzionistica) tesi della difesa erariale secondo la quale i danni sarebbero stati prodotti solo dalla sopra riportata ordinanza.
Allo scopo il difensore (testualmente) enuncia:
a) la premessa della mia citazione precisamente, il quadro sinottico e di ben ulteriori due giudizi penali a carico del pluricondannato;
CP_2
b) le archiviazioni, ben cinque, a favore della parte civile, a seguito di offensivi esposti/denunce del;
CP_2
c) il rigetto, ben quattro, della richiesta dell'appellante della misura cautelare;
d) le documentazioni video di atti delittuosi del (citazione pagina 3-4); CP_2
e) il comportamento vessatorio, ingiusto, illegale di esso dott. LA impedendo allo scrivente di esercitare il suo mandato difensivo della parte civile pagina 8-9 della citazione);
f) le denunce/querele dello scrivente, in proprio quale avvocato, nei confronti di due cancellieri e del legale del castaldo, che nemmeno nomino, prodotte nel presente giudizio;
pagina 5 di 12 g) i verbali di udienza prodotti, verbali redatti a mano e mai voluti registrare stenotipicamente pur essendovi nella strutturatissima aula di udienza tutta
l'attrezzatura necessaria.
Con ordinanza del 16.9.2023 il giudice dato atto della nota depositata il 15.9.23 disponeva che le parti approfondissero le tematiche poste dall'atto di citazione in relazione alla documentazione depositata.
All'udienza del 29.10.2024 il giudice così scriveva a verbale “ritenuto utile allo stato dell'istruttoria consentire alla parte attrice di esercitare la facoltà di fornire al giudice la propria complessiva ricostruzione dei fatti e la natura esatta della lesione asseritamente subita, anche alla luce dei documenti indicati nella memoria da ultimo depositata;
Rinvia all'udienza del 20.1.2025 ore 9,30”.
Successivamente il giudice con ordinanza del 23.11.2024 disponeva che la prossima udienza del 20.1.2025 fosse tenuta in trattazione scritta. Invitava parte attrice al deposito di una memoria riassuntiva nella quale elencare, nel dettaglio, tutte le ragioni di doglianza con indice dei documenti di riferimento, ed avanzare la conseguente domanda. All'udienza del 20.1.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione nella Camera di consiglio collegiale del 3.6.2025
Motivi della decisione
Giova preliminarmente evidenziare che l'avvocato (nato a [...] Parte_1
l'11/06/1940) agisce in questa sede (solo) per i danni asseritamente a sé arrecati e non in qualità di procuratore del suo assistito nato a [...] [...]. Parte_2
Occorre premettere che era stato parte offesa del reato di cui all'art. Parte_2
612bis c.p. commesso da il quale era stato condannato dal Controparte_2
Tribunale di Napoli in data 29.10.2019.
pagina 6 di 12 La sentenza di condanna dava atto della costituzione della parte civile alla prima udienza. Sempre la citata sentenza dà atto che la persona offesa e Parte_2
sono cugini che abitano nello stesso stabile, sito in Napoli alla Controparte_2
Via Del Macello n. 40, oggetto di comproprietà da parte di molti eredi, ma abitato dal
2012 solo dai predetti e dal cugino. La sentenza evidenzia la presenza di un altro processo a carico di conclusosi con condanna. CP_2
Testualmente nell'atto di citazione si legge:” In relazione al procedimento cautelare di cui alla denuncia di del 16 marzo 2020 per violazione dell'obbligo di Parte_2
avvicinamento, della misura cautelare con la quale il Giudice Purcaro ingiungeva al
di non avvicinarsi alla parte offesa o nei luoghi da lui frequentati a meno di CP_2
due chilometri, per la gravità dei comportamenti, atti e fatti del in questi CP_2
dieci anni di persecuzione della parte civile , va evidenziato che Parte_2
L'incolumità di esso è stata ignorata dal Magistrato dott. LA”. Parte_2
Scrive sempre testualmente parte attrice che: “a seguito di denuncia di il Parte_2
P.M. Dr. della Procura di Napoli, nonché dalla Dr.ssa Procura CP_3 Per_2
Generale di Appello, chiesero l'aggravamento della misura cautelare, ma il dott.
LA ha ritenuto di non accogliere la richiesta”.
A seguito della richiesta i giudici della Corte d'Appello – rigettando la richiesta di aggravamento - così decisero (immagine):
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La difesa della parte attrice, dopo aver accusato di un generico mancato rispetto delle regole processuali vigenti nel processo di appello, configura automaticamente da tale rigetto un: “danno riportato dal difensore nell'esercizio del mandato difensivo per concorso di colpa grave di esso LA”.
L'ordinanza di rigetto della proposta di aggravio, indicata quale causatrice di danni è del 27.3.2020: tuttavia, il difensore ricostruisce la scaturigine dei danni da molti altri atti giurisdizionali. Ed infatti, con la memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il
17.4.2023 il difensore amplia il thema decidendum rigettando la tesi (riduzionistica) della difesa erariale secondo la quale i danni (ricostruiti nell'atto di citazione) sarebbero stati prodotti solo dalla sopra riportata ordinanza di rigetto dell'aggravio della misura.
Per lamentare un generico mancato rispetto delle regole processuali il difensore
(testualmente) enuncia una serie di eventi e comportamenti, i quali dimostrerebbero il ripetuto comportamento dannoso posto in nesso causale con l'evento lesivo:
“a) la premessa della mia citazione precisamente, il quadro sinottico e di ben ulteriori due giudizi penali a carico del pluricondannato;
CP_2
pagina 8 di 12 b) le archiviazioni, ben cinque, a favore della parte civile, a seguito di offensivi esposti/denunce del;
CP_2
c) il rigetto, ben quattro, della richiesta dell'appellante della misura cautelare;
d) le documentazioni video di atti delittuosi del (citazione pagina 3-4); CP_2
e) il comportamento vessatorio, ingiusto, illegale di esso dott. LA impedendo allo scrivente di esercitare il suo mandato difensivo della parte civile pagina 8-9 della citazione);
f) le denunce/querele dello scrivente, in proprio quale avvocato, nei confronti di due cancellieri e del legale del castaldo, che nemmeno nomino, prodotte nel presente giudizio;
g) i verbali di udienza prodotti, verbali redatti a mano e mai voluti registrare stenotipicamente pur essendovi nella strutturalissima aula di udienza tutta
l'attrezzatura necessaria.
Osserva il Collegio che certamente la legge n.117\1988 prevede il risarcimento per un danno ingiusto per effetto (anche) di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave.
Tuttavia, nella fattispecie vengono elencati una serie di atti, in maniera non perfettamente ordinata, i quali costituirebbero comportamenti che vengono genericamente ricondotti alla responsabilità dei magistrati quali eziologica causa di danni non meglio individuati.
Peraltro, alcune delle condotte lamentate dalla parte attrice sono anche indicate nella richiesta di archiviazione presentata dal PM della procura di Napoli (II sez reati contro la PA RGNR14625.2024) in data 5.6.2024.
Sia l'ordinanza del 27.3.2020, sia le generiche doglianze avverso il processo di appello, non sembrano aver cagionato alcun danno ingiusto, concretamente apprezzabile.
La parte attrice assume l'esistenza di danni “subiti dall'istante e quindi per aver leso la sua reputazione, immagine, onore, dignità, prestigio sociale e quant'altro…”ma ogni documento prodotto rimane nello schema proprio e tipico del processo penale.
pagina 9 di 12 Senza mai eccedere il limite della continenza e dello scopo ultimo degli atti giudiziari.
Nessun evento lesivo sembra essersi prodotto nella sfera giuridica del difensore, il quale non può certamente desumere il danno alla “reputazione, immagine, onore, dignità, prestigio sociale” dal semplice rigetto delle istanze nel tempo avanzate.
In buona sostanza appare certamente lo sforzo difensivo riversato dalla parte attrice nella difesa di tuttavia, la lettura dei provvedimenti giudiziari - anche Parte_2
contrari – fa emergere come essi siano tutti sussumibili nell'alveo della consueta dinamica del processo penale. Tutti gli atti giurisdizionali appaiono conformi alle regole processuali. Sussiste l'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove.
La grave violazione di legge, fonte di responsabilità, deve essere individuata nelle ipotesi in cui il comportamento\decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero e, pertanto, caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile.
La responsabilità non può essere ricondotta all'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova;
peraltro, il rigetto dell'aggravio della misura cautelare (non produttivo di evento naturalisticamente inteso) rimane nel fisiologico alveo del carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria che si sostanzia nell'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice. Mai appare dalla lettura dei documenti depositati una negligenza inescusabile, cioè a dire
“non spiegabile”, tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà
pagina 10 di 12 del legislatore o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero.
Parte attrice descrive un sentimento (quasi) di scoramento professionale nei provvedimenti (a ben vedere, non tutti negativi per la tesi della parte attrice e per il suo assistito) in cui la domanda, avanzata dalla parte civile, era stata rigettata. Si osserva che tale evento è sempre consustanziale alla dinamica di ogni processo, nel quale fisiologicamente la tesi di una parte risulta sempre soccombente. Da tale osservazione, desumere automaticamente l'insorgenza di danni - per la tesi offerta dalla difesa della parte civile nei casi di soccombenza – appare non condivisibile.
Per quanto sopra esposto, la domanda della parte attrice è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi degli artt.1\11 del
D.M. 55/2014 nelle tabelle del 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) nel valore della causa: indeterminabile dalla complessità media:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.064,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 708,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.790,00
Compenso tabellare (valori minimi) €5.431,00 oltre gli accessori di legge trattandosi della avvocatura pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda della parte attrice Parte_1
pagina 11 di 12 b) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite Parte_1
che disi liquidano in euro 5.431,00 oltre gli accessori di legge trattandosi della avvocatura pubblica.
Roma,3.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alberto Cianfarini dott. Federico Salvati
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