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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.6230 del 2022 (cui sono riuniti i giudizi
6326/2022, 6327/2022 e 6328 del 2022) del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
nato il [...] a [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
, nato il [...] a [...], C.F.: C.F._2 Parte_3
, nato il [...] a [...] C.F.: C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Albora C.F._4
RICORRENTI
CONTRO
p.VA , con sede in Napoli al Corso Garibaldi Controparte_1 P.IVA_1
n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] il 20 Controparte_2 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F._5 e dall'avv. Marco Sica C.F., con i medesimi elettVAmente domiciliata, in Napoli, al Corso Garibaldi, n. 387
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con distinti ricorsi, successVAmente riuniti per ragioni di connessione, gli istanti in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze dell' Controparte_3 dall'epoca indicata nei rispettivi ricorsi, evidenziavano che il rapporto di lavoro era disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo 1980, 27 novembre 2000 e, da ultimo, 28 novembre 2015; deducevano che la retribuzione, corrisposta dall'azienda, per le giornate in cui avevano Contr goduto delle ferie, era stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso, dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera, elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, analiticamente indicati in ricorso, quali la “indennità perequatVA” e la "indennità compensatVA", entrambe previste dall'Accordo regionale del 16-12-2011, recepite dall'Accordo Aziendale del 25-7-2012, oltre all'indennità di turno e domenicale, previste dall'Accordo nazionale del 1981. Contr
Tanto premesso, adVAno questo Tribunale, chiedendo la condanna della al pagamento di quanto dovuto, vinte le spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituVA la parte convenuta, deducendo la infondatezza nel merito di ogni pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
1 Letto l'art. 274 c.p.c., venVA disposta la riunione dei giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettVA e soggettVA.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia venVA decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 sottoscritto verbale di conciliazione, con cui hanno dichiarato di rinunciare al presente giudizio.
Pertanto, in relazione ai ricorsi promossi dai suddetti lavoratori, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
Ciò posto, in riferimento ai lavoratori e Parte_3 Parte_4
ai fini di una compiuta individuazione della materia del contendere, va rilevato che
[...] il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedere incluse nella retribuzione, versata durante il periodo di fruizione feriale, l'indennità perequatVA a.r. 2011, l'indennità compensatVA a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 e l'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 1981.
Secondo la prospettazione attorea, tali voci, venendo corrisposte in maniera costante ed essendo legate alle mansioni effettVAmente svolte, sarebbero, infatti, da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto.
I ricorsi devono ritenersi fondati e devono essere accolti per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1 precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttVA n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019
n.13425; Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022
n.20216; da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della DirettVA 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
Dunque, nel caso di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusVAmente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
2 Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie. Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_2 la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettVA un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20). È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettVA cui l'indennità sostitutVA assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
E' opportuno poi rammentare che, come già evidenziato dalla Cassazione nella sentenza del 23/06/2022 n. 20216 (con cui si è affermato che nel calcolo del compenso dovuto al personal navigante di compagnia aerea nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo
3 integratVA e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettVA, segnatamente dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 di attuazione della direttVA 2000/79/CE relatVA all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale “sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme”.
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è, pertanto, tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria, conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8,
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CP_4
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 CP_5 del 2012 alla cui più estesa motVAzione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Tanto premesso, ai fini della presente decisione, il Giudice, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dichiara di prestare adesione alle ordinanze n. 25840/2024 e n. 25850/2024 della Corte di Cassazione, che si sono espressamente espresse su identica questione in relazione alle prime tre voci (indennità perequatVA a.r. 2011, indennità compensatVA a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981).
Ebbene, prendendo le mosse dall'indennità perequatVA a.r. 2011 e dall'indennità compensatVA a.r. 2011, va rilevato che le richiamate ordinanze n. 25840/24 e n. 25850/24 hanno confermato, condividendolo, il ragionamento della Corte d'Appello, sia in ordine alla verifica ex ante della potenzialità dissuasVA dell'eliminazione di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse che alla pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. In particolare, la Corte d'appello, considerati gli accordi collettivi applicabili, riteneva che l'interpretazione di tali norme collettive inducesse a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequatVA e compensatVA erano attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequatVA e dell'indennità compensatVA.
Ciò era confermato dal fatto che l'indennità perequatVA era stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensatVA era stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequatVA e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale;
da ciò, a parere del giudice di secondo grado, apparVA chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo – nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro – la variazione anche dei valori riconosciuti a
4 titolo di indennità perequatVA e compensatVA, senza che ciò comportasse l'introduzione di alcun principio di omnicomprensitivà della retribuzione feriale.
Alla luce di tale autorevole orientamento, che questo Giudice condivide ed al quale ritiene di uniformarsi, la domanda va in parte qua accolta.
Venendo all'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, soccorrono poi le argomentazioni contenute nell'ordinanza della ordinanza della Cassazione n. 25850/2024 confermatVA della decisione di merito che aveva a tal proposito ritenuto che “l''indennità di turno è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incommodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore allora appellante era tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettVA presenza, e che essa non aveva alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, e andava a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed era, quindi, assimilabile a quelle “integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali”, che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie”.
Anche in parte qua la domanda deve essere, pertanto, accolta, in quanto fondata.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per la indennità domenicale.
Dette indennità appaiono, invero, stabilmente connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro dei ricorrenti e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse derVAnti dalle ordinarie modalità del loro svolgimento;
quindi, sono assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettVA
- Accordo Nazionale del 21.5.1981 - che escludono o, meglio, non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse. CP_
Nel merito - evidenziato che l' resistente non ha mosso rilievi mirati ai dati ex adverso desunti dai cedolini paga prodotti, il che implica la non contestazione delle modalità di lettura di tale supporto cartolare - deve ulteriormente rilevarsi che l'articolo 29 comma 2 CCNL 28/11/2015, previo riconoscimento di ulteriori 4 Controparte_6 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 es.m.i.).
Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i giorni di permesso.
Inoltre, il suindicato assunto trova conferma anche nell'originaria disciplina legale delle festività soppresse dettata dall'art. 5 l n. 260/1949, come sostituito dall'art.1 l.n. 90/1954, a norma del quale ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa e non fissa che non prestino la loro opera nelle festività soppresse deve essere corrisposta “la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.” Contr
Pacifico che l' occupasse, già al momento della costituzione del rapporto di lavoro col ricorrente, un numero di lavoratori superiore alle 15 unità, nel caso di specie si è
5 in presenza di rapporti ancora in essere, pertanto, regolati dall'articolo 18 St. Lav. come novellato dalla legge n. 92/2012, che, come noto, ha superato, per le imprese con oltre quindici dipendenti, l'esclusività e unicità del rimedio reintegratorio per i casi di illegittimità del licenziamento, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata.
Ciò posto, alla luce del recente orientamento della Cassazione di cui alla sentenza n.
26246/2022, per tutte le pretese retributive fatte valere, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro che nel caso di specie non vi è ancora stata. Quanto alla quantificazione delle pretese, va rilevato che i conteggi di parte attrice, formulati ad impulso del Tribunale, non sono stati oggetto di specifica contestazione;
pertanto, possono essere assunti per la quantificazione delle pretese.
Con riguardo al governo delle spese di lite del presente giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura interpretatVA delle questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, che ne impongono la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per i lavoratori e Parte_1 Parte_2
[...] Contr in accoglimento dei restanti ricorsi, condanna la al pagamento di euro 1.477,65 in favore di e di € 1.900,19 in favore di oltre Parte_3 Parte_4 interessi sulle somme via via rVAlutate dalla maturazione al soddisfo;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 31.3.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.6230 del 2022 (cui sono riuniti i giudizi
6326/2022, 6327/2022 e 6328 del 2022) del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
nato il [...] a [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
, nato il [...] a [...], C.F.: C.F._2 Parte_3
, nato il [...] a [...] C.F.: C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Albora C.F._4
RICORRENTI
CONTRO
p.VA , con sede in Napoli al Corso Garibaldi Controparte_1 P.IVA_1
n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] il 20 Controparte_2 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F._5 e dall'avv. Marco Sica C.F., con i medesimi elettVAmente domiciliata, in Napoli, al Corso Garibaldi, n. 387
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con distinti ricorsi, successVAmente riuniti per ragioni di connessione, gli istanti in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze dell' Controparte_3 dall'epoca indicata nei rispettivi ricorsi, evidenziavano che il rapporto di lavoro era disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo 1980, 27 novembre 2000 e, da ultimo, 28 novembre 2015; deducevano che la retribuzione, corrisposta dall'azienda, per le giornate in cui avevano Contr goduto delle ferie, era stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso, dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera, elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, analiticamente indicati in ricorso, quali la “indennità perequatVA” e la "indennità compensatVA", entrambe previste dall'Accordo regionale del 16-12-2011, recepite dall'Accordo Aziendale del 25-7-2012, oltre all'indennità di turno e domenicale, previste dall'Accordo nazionale del 1981. Contr
Tanto premesso, adVAno questo Tribunale, chiedendo la condanna della al pagamento di quanto dovuto, vinte le spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituVA la parte convenuta, deducendo la infondatezza nel merito di ogni pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
1 Letto l'art. 274 c.p.c., venVA disposta la riunione dei giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettVA e soggettVA.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia venVA decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 sottoscritto verbale di conciliazione, con cui hanno dichiarato di rinunciare al presente giudizio.
Pertanto, in relazione ai ricorsi promossi dai suddetti lavoratori, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
Ciò posto, in riferimento ai lavoratori e Parte_3 Parte_4
ai fini di una compiuta individuazione della materia del contendere, va rilevato che
[...] il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedere incluse nella retribuzione, versata durante il periodo di fruizione feriale, l'indennità perequatVA a.r. 2011, l'indennità compensatVA a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 e l'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 1981.
Secondo la prospettazione attorea, tali voci, venendo corrisposte in maniera costante ed essendo legate alle mansioni effettVAmente svolte, sarebbero, infatti, da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto.
I ricorsi devono ritenersi fondati e devono essere accolti per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1 precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttVA n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019
n.13425; Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022
n.20216; da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della DirettVA 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
Dunque, nel caso di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusVAmente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
2 Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie. Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_2 la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettVA un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20). È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettVA cui l'indennità sostitutVA assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
E' opportuno poi rammentare che, come già evidenziato dalla Cassazione nella sentenza del 23/06/2022 n. 20216 (con cui si è affermato che nel calcolo del compenso dovuto al personal navigante di compagnia aerea nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo
3 integratVA e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettVA, segnatamente dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 di attuazione della direttVA 2000/79/CE relatVA all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale “sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme”.
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è, pertanto, tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria, conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8,
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CP_4
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 CP_5 del 2012 alla cui più estesa motVAzione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Tanto premesso, ai fini della presente decisione, il Giudice, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dichiara di prestare adesione alle ordinanze n. 25840/2024 e n. 25850/2024 della Corte di Cassazione, che si sono espressamente espresse su identica questione in relazione alle prime tre voci (indennità perequatVA a.r. 2011, indennità compensatVA a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981).
Ebbene, prendendo le mosse dall'indennità perequatVA a.r. 2011 e dall'indennità compensatVA a.r. 2011, va rilevato che le richiamate ordinanze n. 25840/24 e n. 25850/24 hanno confermato, condividendolo, il ragionamento della Corte d'Appello, sia in ordine alla verifica ex ante della potenzialità dissuasVA dell'eliminazione di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse che alla pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. In particolare, la Corte d'appello, considerati gli accordi collettivi applicabili, riteneva che l'interpretazione di tali norme collettive inducesse a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequatVA e compensatVA erano attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequatVA e dell'indennità compensatVA.
Ciò era confermato dal fatto che l'indennità perequatVA era stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensatVA era stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequatVA e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale;
da ciò, a parere del giudice di secondo grado, apparVA chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo – nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro – la variazione anche dei valori riconosciuti a
4 titolo di indennità perequatVA e compensatVA, senza che ciò comportasse l'introduzione di alcun principio di omnicomprensitivà della retribuzione feriale.
Alla luce di tale autorevole orientamento, che questo Giudice condivide ed al quale ritiene di uniformarsi, la domanda va in parte qua accolta.
Venendo all'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, soccorrono poi le argomentazioni contenute nell'ordinanza della ordinanza della Cassazione n. 25850/2024 confermatVA della decisione di merito che aveva a tal proposito ritenuto che “l''indennità di turno è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incommodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore allora appellante era tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettVA presenza, e che essa non aveva alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, e andava a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed era, quindi, assimilabile a quelle “integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali”, che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie”.
Anche in parte qua la domanda deve essere, pertanto, accolta, in quanto fondata.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per la indennità domenicale.
Dette indennità appaiono, invero, stabilmente connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro dei ricorrenti e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse derVAnti dalle ordinarie modalità del loro svolgimento;
quindi, sono assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettVA
- Accordo Nazionale del 21.5.1981 - che escludono o, meglio, non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse. CP_
Nel merito - evidenziato che l' resistente non ha mosso rilievi mirati ai dati ex adverso desunti dai cedolini paga prodotti, il che implica la non contestazione delle modalità di lettura di tale supporto cartolare - deve ulteriormente rilevarsi che l'articolo 29 comma 2 CCNL 28/11/2015, previo riconoscimento di ulteriori 4 Controparte_6 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 es.m.i.).
Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i giorni di permesso.
Inoltre, il suindicato assunto trova conferma anche nell'originaria disciplina legale delle festività soppresse dettata dall'art. 5 l n. 260/1949, come sostituito dall'art.1 l.n. 90/1954, a norma del quale ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa e non fissa che non prestino la loro opera nelle festività soppresse deve essere corrisposta “la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.” Contr
Pacifico che l' occupasse, già al momento della costituzione del rapporto di lavoro col ricorrente, un numero di lavoratori superiore alle 15 unità, nel caso di specie si è
5 in presenza di rapporti ancora in essere, pertanto, regolati dall'articolo 18 St. Lav. come novellato dalla legge n. 92/2012, che, come noto, ha superato, per le imprese con oltre quindici dipendenti, l'esclusività e unicità del rimedio reintegratorio per i casi di illegittimità del licenziamento, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata.
Ciò posto, alla luce del recente orientamento della Cassazione di cui alla sentenza n.
26246/2022, per tutte le pretese retributive fatte valere, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro che nel caso di specie non vi è ancora stata. Quanto alla quantificazione delle pretese, va rilevato che i conteggi di parte attrice, formulati ad impulso del Tribunale, non sono stati oggetto di specifica contestazione;
pertanto, possono essere assunti per la quantificazione delle pretese.
Con riguardo al governo delle spese di lite del presente giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura interpretatVA delle questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, che ne impongono la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per i lavoratori e Parte_1 Parte_2
[...] Contr in accoglimento dei restanti ricorsi, condanna la al pagamento di euro 1.477,65 in favore di e di € 1.900,19 in favore di oltre Parte_3 Parte_4 interessi sulle somme via via rVAlutate dalla maturazione al soddisfo;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 31.3.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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