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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. EP IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
832/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. IVANO ADDIERI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. SALVATORE MANCUSO in sostituzione dell'avv. CRISTIANO DI GIOSA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. EP IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 832/2023 R.G.
TRA
, corrente in Misterbianco (CT), Via Salso n. 26, Parte_1 cap. 95045 (p.i. ), in persona di (c.f. P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ivano Addieri, presso
[...] il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma (RM), Viale Parioli 2, presso lo studio dell'avv. Cristiano Di Giosa che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 16 giugno 2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 140/2023 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 13.634,42 – oltre interessi e spese – nei confronti di in forza delle fatture n. 111 e 112 del 3 e 9 giugno 2020. Controparte_1
2 Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 26 settembre 2023, venivano eseguite le verifiche preliminari e le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata dall'opponente, e, ammessi i mezzi istruttori, era delegata al G.O.P. in affiancamento l'escussione dei testi.
Formulata ulteriore proposta conciliativa, ancora una volta rifiutata dall'opponente, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
3 In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
L'istruttoria raccolta consente di ritenere provata la consegna della merce.
I fatti posti a fondamento della pretesa trovano infatti riscontro nelle dichiarazioni del teste (dipendente da diciotto anni presso la Testimone_1 Controparte_1 nonché suo magazziniere presso cui transitano “tutti gli ordini sia per email che per telefono”) la cui deposizione per la coerenza interna nonché per i riscontri documentali ovvero per il difetto di un interesse giuridico idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio va sicuramente considerata attendibile.
Egli non si è solo limitato a confermare le circostanze di prova, ma ha pure riferito le ragioni per cui ne era a conoscenza: “[p]osso dire questo perché il sig. veniva Pt_1 personalmente a ritirare la merce alla Preciso che tutta la merce indicata nella fattura CP_1 veniva consegnata da me al sig. ma non firmava alcun documento di consegna perché altri Pt_1 dipendenti si occupavano di ciò. Posso dire che la ditta ha emesso delle fatture che riguardavano motori
LKE e telai mini caiman”.
La bontà delle superiori dichiarazioni trova inoltre indiretto riscontro nella corrispondenza allegata in atti (v. all. C alla comparsa di costituzione), che non è mai stata compiutamente contestata neppure con riferimento agli indirizzi e-mail, l'uno nominativo, i.e. e l'altro chiaramente riferito al creditore, i.e. Email_1
Email_2
La sua lettura lascia intendere che sotto il profilo degli scambi commerciali le parti non fossero affatto estranee (v. le mail del 9 e del 10 maggio 2016, nonché del 26 aprile 2016, da cui si evince che ha ordinato a controparte numerosi Parte_1 pezzi di ricambio, indicando come indirizzo [via Salso, n. 26 Misterbianco] proprio quello della sede [cfr. l'incipit dell'atto di opposizione]) e riscontra la circostanza di prova c) (“Vero è che la merce veniva concessa in “prestito d'uso” per un certo lasso di tempo convenzionalmente individuato e che, alla sua scadenza, la stessa veniva restituita o trattenuta dal cliente che, pertanto, ne pagava il relativo prezzo, previa emissione della fattura commerciale da parte
4 di ) già, si noti, confermata dal teste, giacché ivi si legge: “da documento allegato CP_1 mi risulta per l'anno 2017 un prestito della scocca mini 026, mi fai sapere qualcosa grazie” (mail inviata da il 13 giugno 2019 ore 8:44) – “Buongiorno Email_3 ti aggiorno entro finesettimana” (mail inviata da il 13 giugno 2019 Email_1 ore 13:15) – “Ti confermo che il telaio ce l'ho in officina è uno di quelli che usavo con CP_2 dimmi tu cosa fare” (mail inviata da il 17 giugno 2019 ore 15:20) Email_1
– “se non ti serve me lo rendi” (mail inviata da il 17 Email_3 giugno 2019 ore 15:47).
Del resto, è noto che il tipo di rapporto oggetto di lite non sorge necessariamente attraverso un contratto avente forma scritta ad substantiam, ma può instaurarsi anche verbalmente o per facta concludentia ed è evidente – a differenza di quanto sostenuto da
– che l'attività di manutenzione motocicli e Parte_1 ciclomotori svolta dall'opponente non è in astratto incompatibile con quella dell'opposto come, in concreto, dimostra il carteggio prima indicato.
Al contrario il teste , sentito a prova contraria sulle medesime Tes_2 circostanze articolate dall'opposto, si è limitato a smentirle genericamente. Egli ha invero dichiarato di fare il meccanico di moto e di non occuparsi dell'aspetto commerciale relativo all'impresa opponente, nulla potendo evidentemente riferire sugli ordini dell'opponente.
Inoltre, la sua affermazione secondo cui “i pezzi li acquistano nei negozi di zona” non è idonea a infirmare le conclusioni raggiunte proprio perché è stata documentalmente provata l'esistenza di un pregresso rapporto commerciale (v. anche mail del 9 maggio
2016 ore 17:00 inviata da ove si legge “Buon Email_4 pomeriggio, in allegato conferma d'ordine. VI preghiamo di controllare attentamente quantità e descrizione degli articoli. Di seguito i dati bancari per potere effettuare il bonifico [...]” e la risposta di del 10 maggio 2016 ore 8:43: “attestazione di pagamento”, Email_1 seguita da un file immagine). Di qui anche l'irrilevanza della circostanza di cui alla lettera g) formulata dall'opponente nella seconda memoria istruttoria.
Infine, non è dirimente la considerazione di Parte_1 secondo cui l'opposto avrebbe formulato nella seconda memoria una nuova
5 eccezione, sostenendo che parte dei beni veniva spedita tramite corriere e altra parte, come quella oggetto di lite, veniva personalmente ritirata: tale variazione (rectius, precisazione in aggiunta) non incide né sulla causa petendi dell'azione (che rimane l'inadempimento di controparte) né sul petitum, ma si atteggia a elemento di contesto della consegna che, come prima detto, ha trovato riscontro nel compendio istruttorio raccolto in difetto di elementi di sospetto nei confronti del teste . Testimone_1
Per tutte le superiori ragioni, non venendo in rilievo, come visto, una actio nullitatis ed essendo stato comunque il ricorso monitorio corredato dalle fatture “ordinarie” con attestazione notarile ex art. 634 c.p.c. (v. estratto autentico notarile allegato al ricorso)
a prescindere dai file .xml, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, Parte_1 come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm.
ii. per le cause di valore fino a € 26.000 ridotti del 25 % tenuto conto dell'effettiva complessità della lite e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 832/2023 R.G., ogni contraria eccezione difesa e istanza respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
140/2023 emesso da questo Tribunale il 25 marzo 2023 (depositato il 27 marzo);
2) condanna a rifondere a controparte le spese di Parte_1 lite, che liquida in € 3.807,75 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 9 ottobre 2025
Il Giudice
EP IS
6
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. EP IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
832/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. IVANO ADDIERI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. SALVATORE MANCUSO in sostituzione dell'avv. CRISTIANO DI GIOSA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. EP IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 832/2023 R.G.
TRA
, corrente in Misterbianco (CT), Via Salso n. 26, Parte_1 cap. 95045 (p.i. ), in persona di (c.f. P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ivano Addieri, presso
[...] il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma (RM), Viale Parioli 2, presso lo studio dell'avv. Cristiano Di Giosa che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 16 giugno 2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 140/2023 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 13.634,42 – oltre interessi e spese – nei confronti di in forza delle fatture n. 111 e 112 del 3 e 9 giugno 2020. Controparte_1
2 Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 26 settembre 2023, venivano eseguite le verifiche preliminari e le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata dall'opponente, e, ammessi i mezzi istruttori, era delegata al G.O.P. in affiancamento l'escussione dei testi.
Formulata ulteriore proposta conciliativa, ancora una volta rifiutata dall'opponente, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
3 In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
L'istruttoria raccolta consente di ritenere provata la consegna della merce.
I fatti posti a fondamento della pretesa trovano infatti riscontro nelle dichiarazioni del teste (dipendente da diciotto anni presso la Testimone_1 Controparte_1 nonché suo magazziniere presso cui transitano “tutti gli ordini sia per email che per telefono”) la cui deposizione per la coerenza interna nonché per i riscontri documentali ovvero per il difetto di un interesse giuridico idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio va sicuramente considerata attendibile.
Egli non si è solo limitato a confermare le circostanze di prova, ma ha pure riferito le ragioni per cui ne era a conoscenza: “[p]osso dire questo perché il sig. veniva Pt_1 personalmente a ritirare la merce alla Preciso che tutta la merce indicata nella fattura CP_1 veniva consegnata da me al sig. ma non firmava alcun documento di consegna perché altri Pt_1 dipendenti si occupavano di ciò. Posso dire che la ditta ha emesso delle fatture che riguardavano motori
LKE e telai mini caiman”.
La bontà delle superiori dichiarazioni trova inoltre indiretto riscontro nella corrispondenza allegata in atti (v. all. C alla comparsa di costituzione), che non è mai stata compiutamente contestata neppure con riferimento agli indirizzi e-mail, l'uno nominativo, i.e. e l'altro chiaramente riferito al creditore, i.e. Email_1
Email_2
La sua lettura lascia intendere che sotto il profilo degli scambi commerciali le parti non fossero affatto estranee (v. le mail del 9 e del 10 maggio 2016, nonché del 26 aprile 2016, da cui si evince che ha ordinato a controparte numerosi Parte_1 pezzi di ricambio, indicando come indirizzo [via Salso, n. 26 Misterbianco] proprio quello della sede [cfr. l'incipit dell'atto di opposizione]) e riscontra la circostanza di prova c) (“Vero è che la merce veniva concessa in “prestito d'uso” per un certo lasso di tempo convenzionalmente individuato e che, alla sua scadenza, la stessa veniva restituita o trattenuta dal cliente che, pertanto, ne pagava il relativo prezzo, previa emissione della fattura commerciale da parte
4 di ) già, si noti, confermata dal teste, giacché ivi si legge: “da documento allegato CP_1 mi risulta per l'anno 2017 un prestito della scocca mini 026, mi fai sapere qualcosa grazie” (mail inviata da il 13 giugno 2019 ore 8:44) – “Buongiorno Email_3 ti aggiorno entro finesettimana” (mail inviata da il 13 giugno 2019 Email_1 ore 13:15) – “Ti confermo che il telaio ce l'ho in officina è uno di quelli che usavo con CP_2 dimmi tu cosa fare” (mail inviata da il 17 giugno 2019 ore 15:20) Email_1
– “se non ti serve me lo rendi” (mail inviata da il 17 Email_3 giugno 2019 ore 15:47).
Del resto, è noto che il tipo di rapporto oggetto di lite non sorge necessariamente attraverso un contratto avente forma scritta ad substantiam, ma può instaurarsi anche verbalmente o per facta concludentia ed è evidente – a differenza di quanto sostenuto da
– che l'attività di manutenzione motocicli e Parte_1 ciclomotori svolta dall'opponente non è in astratto incompatibile con quella dell'opposto come, in concreto, dimostra il carteggio prima indicato.
Al contrario il teste , sentito a prova contraria sulle medesime Tes_2 circostanze articolate dall'opposto, si è limitato a smentirle genericamente. Egli ha invero dichiarato di fare il meccanico di moto e di non occuparsi dell'aspetto commerciale relativo all'impresa opponente, nulla potendo evidentemente riferire sugli ordini dell'opponente.
Inoltre, la sua affermazione secondo cui “i pezzi li acquistano nei negozi di zona” non è idonea a infirmare le conclusioni raggiunte proprio perché è stata documentalmente provata l'esistenza di un pregresso rapporto commerciale (v. anche mail del 9 maggio
2016 ore 17:00 inviata da ove si legge “Buon Email_4 pomeriggio, in allegato conferma d'ordine. VI preghiamo di controllare attentamente quantità e descrizione degli articoli. Di seguito i dati bancari per potere effettuare il bonifico [...]” e la risposta di del 10 maggio 2016 ore 8:43: “attestazione di pagamento”, Email_1 seguita da un file immagine). Di qui anche l'irrilevanza della circostanza di cui alla lettera g) formulata dall'opponente nella seconda memoria istruttoria.
Infine, non è dirimente la considerazione di Parte_1 secondo cui l'opposto avrebbe formulato nella seconda memoria una nuova
5 eccezione, sostenendo che parte dei beni veniva spedita tramite corriere e altra parte, come quella oggetto di lite, veniva personalmente ritirata: tale variazione (rectius, precisazione in aggiunta) non incide né sulla causa petendi dell'azione (che rimane l'inadempimento di controparte) né sul petitum, ma si atteggia a elemento di contesto della consegna che, come prima detto, ha trovato riscontro nel compendio istruttorio raccolto in difetto di elementi di sospetto nei confronti del teste . Testimone_1
Per tutte le superiori ragioni, non venendo in rilievo, come visto, una actio nullitatis ed essendo stato comunque il ricorso monitorio corredato dalle fatture “ordinarie” con attestazione notarile ex art. 634 c.p.c. (v. estratto autentico notarile allegato al ricorso)
a prescindere dai file .xml, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, Parte_1 come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm.
ii. per le cause di valore fino a € 26.000 ridotti del 25 % tenuto conto dell'effettiva complessità della lite e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 832/2023 R.G., ogni contraria eccezione difesa e istanza respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
140/2023 emesso da questo Tribunale il 25 marzo 2023 (depositato il 27 marzo);
2) condanna a rifondere a controparte le spese di Parte_1 lite, che liquida in € 3.807,75 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 9 ottobre 2025
Il Giudice
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