Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 31/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1131/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI .…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1131 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 12.3.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Matteotti n.1 presso lo studio dell'avv.to Tiziana Panetta che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Imperia, Via della Repubblica n.43 presso lo studio dell'avv.to Loredana Modaffari che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 5.2.2024 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Ventimiglia il 27.4.1996 con e che dall'unione è nato il figlio Controparte_1Per_ 27 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale e che a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, se da un lato nulla opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione, dall'altro allegava la medio tempore intervenuta indipendenza Per_ economica del figlio e chiedeva, pertanto, rigettarsi la richiesta economica avanzata da controparte. Formulava, infine - in seno al presente giudizio, in via riconvenzionale ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. - contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avendo in corso di causa le parti raggiunto tra loro un accordo al fine di definire consensualmente la separazione, il Tribunale disponeva la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., Le parti, entro il termine perentorio del 12.3.2025 rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e deve Parte_1 essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza del 5.2.2025 e nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
quanto precede altresì concordando sulla Per_ medio tempore intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne .
A quanto sopra deve solo essere aggiunto come, in mancanza di figli minori ovvero maggiorenni economicamente non indipendenti, nulla possa essere disposto da questo Collegio in punto “assegnazione” della casa coniugale.
Spese al definitivo essendo stata avanzata in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 2 N. 1131/2024 R.G.A.C.C.
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Controparte_1
e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in Ventimiglia il Parte_1 27.4.1996; 2) con accordo a che la casa coniugale sita in Bordighera, Via Virgilio n.13 sc. B piano
4° resti nella disponibilità di ove la stessa continuerà ad abitare Parte_1Per_ unitamente figlio maggiorenne ed economicamente indipendente;
3) dandosi atto di come entrambi i coniugi dichiarino di essere autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio mantenimento, così rinunziando reciprocamente all'assegno di mantenimento;
4) con accordo a che l'autovettura IA FE (del 2004) tg. CN773WL, già di proprietà di resti di sua proprietà esclusiva;
Parte_1
5) con accordo a che l'autovettura IA AN (del 2006) tg. CX453YS, di proprietà di venga ad essa restituita da Parte_1 Controparte_1 6) con obbligo assunto da entrambi i coniugi, al fine di regolarizzare i loro rapporti patrimoniali e dirimere bonariamente ogni questione patrimoniale tra loro pendente, di trasferire in favore del figlio nato a [...] il [...] CP_2 (C.F. ), residente in [...] sc.B, int. C.F._1
3 - a titolo gratuito, con successivo atto notarile, entro il termine di sei mesi dalla presente sentenza e mantenendone essi l'usufrutto così come di seguito precisato - il diritto di nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari tra loro in comproprietà: A) immobile sito in Bordighera (IM) via Virgilio n. 13 sc. B piano 4 censito a NCEU del predetto Comune al F. 8, part. 51, sub. 39, cat. A/2, classe 05, consistenza 5,5 vani, rendita € 923,17, facente parte del “Condominio Conca d'Africa”, agli stessi pervenuto in forza di atto di vendita a rogito Notaio Dott. Persona_3 in data 24.7.2009, rep. 45379, racc. 21535, trascritto presso la Conservatoria di
Sanremo in data 30.7.2009 al n. part. 5628; immobile rispetto al quale si prevede che nata a [...] il [...], residente in [...] Virgilio n.13 sc. B, int. 3 (C.F.: si riservi il diritto di C.F._2 usufrutto;
B) immobile sito in Latisana (UD), fraz. Gorgo, Via Edmondo De Amicis n.37 piano T-1, censito a NCEU di predetto Comune al F. 20, part. 452, cat. A/3, classe 03, consistenza 8,5 vani, rendita € 614,58 agli stessi pervenuto in forza di atto di vendita a rogito Notaio dott.ssa , in data 11.9.1997, rep. 6868 Persona_4 racc. 654, trascritto presso la Conservatoria di Udine in data 1.10.1997 al n.
5823; immobile rispetto al quale si prevede che nato a [...] il Controparte_1
29.9.1966, residente in [...] sc. B, int. 3 (C.F.
) si riservi il diritto di usufrutto;
C.F._3 7) con obbligo assunto da di trasferire a titolo gratuito a Controparte_1 Parte_1 il 50% della quota ad esso spettante in forza del regime patrimoniale prescelto dai coniugi (comunione legale) del box auto sito al piano interrato, distinto con il numero
11, unità immobiliare facente parte del corpo di fabbrica autonomo denominato
“Autorimessa C” fisicamente collocato nell'area esterna del complesso edilizio denominato “Condominio Residence Cap Ampelio” sito in Bordighera, avente accesso direttamente da Via Virgilio censito a N.C.E.U. del Comune di Bordighera, sez. BOR, F. 8, mapp. 54, sub. 12, Via Virgilio, piano S1, cat. C/6, Cl. 5, metri quadri 16, superficie catastale mq. 18, Rendita € 73,54; immobile formalmente acquistato da con atto di compravendita I.V.A. a rogito Notaio dott. in Parte_1 Per_5 data 2.12.2006, rep. 35.765 racc. 17.574, trascritto presso la Conservatoria di
Sanremo in data 11.12.2006 al n. 17774 R.G., n. 1385 R.P.; 8) dandosi atto di come in conseguenza dell'impegno assunto in relazione alle cessioni di cui sopra - che avverranno senza conguaglio e/o corrispettivo alcuno – CP_2 iverrà proprietario della nuda proprietà degli immobili di cui sub 6) e
[...] Pt_1 proprietaria esclusiva dell'immobile sub 7), dichiarando in ogni caso i coniugi
[...] di esplicitamente rinunziare ad eventuale ipoteca legale relativamente al trasferimento, con l'esenzione di ogni e qualsiasi tassa e imposta ai sensi dell'art. 19 della L. 74/87; 3 N. 1131/2024 R.G.A.C.C.
9) dandosi atto di come i coniugi dichiarino di aver assunto gli obblighi relativi ai trasferimenti immobiliari di cui sopra ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per comporre l'assetto economico nei rapporti patrimoniali fra di loro;
10) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
11) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 28.3.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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