Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 1756 del 9.11.2023 Oggetto: rideterminazione spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Insalata Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Mattia CP_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Brindisi -adito per ottenere la riliquidazione della pensione in godimento della ricorrente all'esito dell'accredito contributivo figurativo per i periodi di malattia presenti nell'estratto contributivo, con conseguente condanna dell' al pagamento delle CP_1 differenze pensionistiche spettanti all'esito del ricalcolo della pensione- aveva accolto la domanda di riliquidazione della pensione, con condanna dell' al pagamento della somma di euro CP_1
14.073,95 a titolo di differenze pensionistiche ( nei limiti della decadenza triennale), compensando per metà le spese di lite e liquidando la restante parte in misura di € 1.350,00.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione parziale delle spese di giudizio, pure a fronte della totale soccombenza dell' , considerato che esso appellante aveva richiesto la condanna dell' Controparte_2 CP_1 al pagamento delle differenze pensionistiche “con decorrenza di legge” e quindi nei limiti della
ha chiesto pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento, per intero, delle spese processuali del primo grado, tenendo conto delle CP_1 tariffe applicabili in relazione al valore della causa, che ha individuato in € 14.073,95, somma corrispondente agli arretrati liquidati dall' . CP_1
Si è costituito in giudizio l' deducendo la inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre CP_1 il termine fissato, a pena di decadenza, dall'art. 326 c.p.c.; nel merito ha contestato i motivi di appello ed ha chiesto il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 3.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è improcedibile.
Parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 5.2.2025 né alla successiva del 5.3.2025, nonostante rituale comunicazione del rinvio. All'udienza del 5.3.2023 è invece comparso il procuratore della parte appellata.
Tanto premesso, è noto che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro, con l'effetto che, ove tale inattività si verifichi nell'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., si deve fare riferimento, rispettivamente, all'art. 181 c.p.c. (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art. 359
c.p.c.) e all'art. 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente il solo appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Ne consegue che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. tra le tante Cass. n.
6334/2001).
Peraltro, la previsione dell'art. 348, comma 2, c.p.c., è stata ritenuta compatibile con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, dovendo essere contemperato il principio del contraddittorio con quello della ragionevole durata dell'attività giurisdizionale che verrebbe irrimediabilmente pregiudicata se fosse consentito all'appellante rallentare lo sviluppo del processo ritardandone la sua definizione (cfr. Cass. n. 6439/2019).
In considerazione di tanto, quindi, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
In base al principio di causalità espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese di questo grado sono a carico dell'appellante, liquidate come da dispositivo in base al valore della questione dedotta in appello.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27.12.2023 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 9.11.2023 n. 1756/2023 del Parte_2 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede: dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, ex D.M. n°55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Lecce il 5.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi