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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1127 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. FILIPPO MEVI ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in
VIA KENNEDY N. 6 GROTTAFERRARATA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. MORELLI DANIELE ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA
COSSIGNANO N.3 00138 ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da contro Parte_1 CP_1
, coniuge per matrimonio contratto ad Anzio il 21.2.2022 e trascritto nel Registro degli atti di
[...]
matrimonio di quel Comune al n. 37, p. 2, serie C, anno 2022.
Dall'unione coniugale, peraltro brevissima, atteso che già a dicembre 2022 i coniugi iniziavano a discutere della loro separazione, non sono nati figli.
Le parti hanno sostanzialmente rassegnato conclusioni concordi in punto status ed in ordine al fatto che nulla va previsto in punto mantenimento, essendo ciascuno di loro economicamente autosufficiente.
Sicché non vi è dubbio che vada pronunciata la separazione di e Parte_1 CP_1
.
[...]
D'altra parte, i coniugi vivono già da tempo separati e si sono allontanati anche sul piano affettivo, addirittura la resistente avrebbe già avviato una nuova relazione sentimentale.
Nulla vi è da provvedere in punto economico, non essendo stata formulata al riguardo alcuna domanda dalle parti e non essendo nati dall'unione coniugale figli.
Il ricorrente, tuttavia, ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie ed il risarcimento del danno patito in conseguenza del “tradimento posto in essere pubblicamente, sotto gli occhi di parenti ed amici e con pubblicazioni di foto mentre si scambiava effusioni con l'amante (detto ”. Persona_1
In punto addebito, si osserva che il ricorrente non ha chiesto l'ammissione della prova orale a sostegno delle proprie allegazioni di tradimento, ma ha depositato:
- copiose fotografie della moglie, una parte che la ritraggono da sola in abiti succinti ed atteggiamenti provocanti (all. 9) ed un'altra parte che la ritraggono in compagnia di un uomo indicato in tale
[...]
(all.1 2); Per_1
- copia delle ricariche effettuate sulla postepay a lui intestata, ma a suo dire in uso alla moglie, provenienti da persone di sesso maschile sconosciute.
Con riguardo alle fotografie, le immagini sub all. 9 non recano alcun riferimento temporale e, dunque, non è dato sapere né quando sono state scattate né quando sono state pubblicate sul profilo social della donna.
Le immagini sub 12 ritraggono la resistente in compagnia di un uomo in atteggiamenti intimi. Tuttavia, le foto sono datate “luglio 2023” e, quindi, risalgono ad un momento in cui l'unione coniugale delle odierne parti si era già disgregata.
Lo stesso ricorrente, sentito all'udienza del 30.10.2024, ha spiegato: “mia moglie si è allontanata definitivamente dalla casa coniugale il 1.12.2022; da quel momento non vi ha più fatto ritorno;
non ho idea di dove mia moglie viva;
non l'ho più sentita;
nell'estate del 2023 ho scoperto che mia moglie aveva già da tempo iniziato una relazione extraconiugale;
quando l'ho scoperto eravamo già separati”.
Anche i contatti telefonici fra il ricorrente ed il presunto amante della moglie risalirebbero a giugno/luglio 2023, sicché non vi sono elementi probatori acquisiti che dimostrino che la relazione fosse antecedente e addirittura fosse iniziata già nel 2022. Quanto alle ricariche della postepay, essa è intestata allo stesso e che fosse Parte_1
usata in via esclusiva dalla moglie non vi è prova alcuna.
Anzi lo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha affermato che detta carta era stata consegnata alla Sig.ra a decorrere da aprile 2022, ma almeno una delle Controparte_1
ricariche indicate come sospette è stata fatta in epoca antecedente (12.3.2022 da che Persona_2
poi ha fatto una seconda ricarica di pari importo in data 25.10.2022).
Inoltre, una delle ricariche ha quale causale “regalo compleanno” e comunque non vi sono elementi che lascino univocamente supporre che tali ricariche siano riconducibili ad un'attività o ad uno stile di vita della Sig.ra contraria ai doveri nascenti dal matrimonio. Controparte_1
Il ricorrente ha poi aggiunto che da luglio 2022 la consorte avrebbe iniziato ad avere atteggiamenti molto equivoci e ad allontanarsi più volte dal proprio domicilio comune in Ardea, senza il consenso del marito.
In particolare, la donna avrebbe fatto un primo viaggio a Madrid dal 7 al 9 luglio 2022, un soggiorno di 4 giorni verso la fine di agosto 2022 in Serbia ed un terzo viaggio a Madrid in Spagna per ben 12 giorni dal 16 al 28 novembre 2022.
Il ricorrente non ha, però, offerto prova alcuna che la moglie si allontanasse contro il suo consenso ed il suo tentativo anche in seguito di recuperare il rapporto con la consorte dimostra che quegli allontanamenti, se anche ci sono stati, non sono stati la causa della definitiva rottura dell'unità familiare.
Il Sig. ha poi affermato che da luglio 2022 la coppia avrebbe cessato ogni rapporto Parte_1
sessuale, ma anche tale circostanza si colloca nel novero di quelle rimaste prive di alcun riscontro e comunque sembra avvalorare la tesi che la crisi fosse già in atto, essendo normalmente l'assenza di rapporti sessuali conseguenza di una crisi già in essere.
Dunque, da un lato, le deduzioni attoree sono rimaste indimostrate, dall'altro lato, lo stesso ricorrente ha dato atto in ricorso che: “già la situazione di convivenza tra i coniugi si era compromessa per l'atteggiamento aggressivo e poco collaborativo della Signora che si e' Controparte_1
rifiutata di qualsiasi forma di collaborazione al menage domestico e passando giornate intere nella camera da letto coniugale guardando la TV e giocando sul telefono”.
Il Collegio osserva allora che le condotte della convenuta, anche qualora fossero provate, si andrebbero a collocare in un contesto in cui la coppia di coniugi era entrata in crisi già all'indomani del matrimonio. Crisi che già a distanza di dieci mesi dal matrimonio conduceva i coniugi a discutere della separazione. Il Collegio ritiene opportuno precisare che anche gli agiti violenti perpetrati dalla convenuta in occasione dell'incontro presso lo studio dell'Avv. Francesco Mauro dell'1.12.2022 non valgono ai fini della pronuncia di addebito, in quanto si collocano a valle e non a monte della disgregazione dell'unità familiare.
In mancanza di adeguato supporto probatorio, la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
Per l'effetto, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione di e;
Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito e di risarcimento proposta dal ricorrente;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1127 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. FILIPPO MEVI ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in
VIA KENNEDY N. 6 GROTTAFERRARATA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. MORELLI DANIELE ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA
COSSIGNANO N.3 00138 ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da contro Parte_1 CP_1
, coniuge per matrimonio contratto ad Anzio il 21.2.2022 e trascritto nel Registro degli atti di
[...]
matrimonio di quel Comune al n. 37, p. 2, serie C, anno 2022.
Dall'unione coniugale, peraltro brevissima, atteso che già a dicembre 2022 i coniugi iniziavano a discutere della loro separazione, non sono nati figli.
Le parti hanno sostanzialmente rassegnato conclusioni concordi in punto status ed in ordine al fatto che nulla va previsto in punto mantenimento, essendo ciascuno di loro economicamente autosufficiente.
Sicché non vi è dubbio che vada pronunciata la separazione di e Parte_1 CP_1
.
[...]
D'altra parte, i coniugi vivono già da tempo separati e si sono allontanati anche sul piano affettivo, addirittura la resistente avrebbe già avviato una nuova relazione sentimentale.
Nulla vi è da provvedere in punto economico, non essendo stata formulata al riguardo alcuna domanda dalle parti e non essendo nati dall'unione coniugale figli.
Il ricorrente, tuttavia, ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie ed il risarcimento del danno patito in conseguenza del “tradimento posto in essere pubblicamente, sotto gli occhi di parenti ed amici e con pubblicazioni di foto mentre si scambiava effusioni con l'amante (detto ”. Persona_1
In punto addebito, si osserva che il ricorrente non ha chiesto l'ammissione della prova orale a sostegno delle proprie allegazioni di tradimento, ma ha depositato:
- copiose fotografie della moglie, una parte che la ritraggono da sola in abiti succinti ed atteggiamenti provocanti (all. 9) ed un'altra parte che la ritraggono in compagnia di un uomo indicato in tale
[...]
(all.1 2); Per_1
- copia delle ricariche effettuate sulla postepay a lui intestata, ma a suo dire in uso alla moglie, provenienti da persone di sesso maschile sconosciute.
Con riguardo alle fotografie, le immagini sub all. 9 non recano alcun riferimento temporale e, dunque, non è dato sapere né quando sono state scattate né quando sono state pubblicate sul profilo social della donna.
Le immagini sub 12 ritraggono la resistente in compagnia di un uomo in atteggiamenti intimi. Tuttavia, le foto sono datate “luglio 2023” e, quindi, risalgono ad un momento in cui l'unione coniugale delle odierne parti si era già disgregata.
Lo stesso ricorrente, sentito all'udienza del 30.10.2024, ha spiegato: “mia moglie si è allontanata definitivamente dalla casa coniugale il 1.12.2022; da quel momento non vi ha più fatto ritorno;
non ho idea di dove mia moglie viva;
non l'ho più sentita;
nell'estate del 2023 ho scoperto che mia moglie aveva già da tempo iniziato una relazione extraconiugale;
quando l'ho scoperto eravamo già separati”.
Anche i contatti telefonici fra il ricorrente ed il presunto amante della moglie risalirebbero a giugno/luglio 2023, sicché non vi sono elementi probatori acquisiti che dimostrino che la relazione fosse antecedente e addirittura fosse iniziata già nel 2022. Quanto alle ricariche della postepay, essa è intestata allo stesso e che fosse Parte_1
usata in via esclusiva dalla moglie non vi è prova alcuna.
Anzi lo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha affermato che detta carta era stata consegnata alla Sig.ra a decorrere da aprile 2022, ma almeno una delle Controparte_1
ricariche indicate come sospette è stata fatta in epoca antecedente (12.3.2022 da che Persona_2
poi ha fatto una seconda ricarica di pari importo in data 25.10.2022).
Inoltre, una delle ricariche ha quale causale “regalo compleanno” e comunque non vi sono elementi che lascino univocamente supporre che tali ricariche siano riconducibili ad un'attività o ad uno stile di vita della Sig.ra contraria ai doveri nascenti dal matrimonio. Controparte_1
Il ricorrente ha poi aggiunto che da luglio 2022 la consorte avrebbe iniziato ad avere atteggiamenti molto equivoci e ad allontanarsi più volte dal proprio domicilio comune in Ardea, senza il consenso del marito.
In particolare, la donna avrebbe fatto un primo viaggio a Madrid dal 7 al 9 luglio 2022, un soggiorno di 4 giorni verso la fine di agosto 2022 in Serbia ed un terzo viaggio a Madrid in Spagna per ben 12 giorni dal 16 al 28 novembre 2022.
Il ricorrente non ha, però, offerto prova alcuna che la moglie si allontanasse contro il suo consenso ed il suo tentativo anche in seguito di recuperare il rapporto con la consorte dimostra che quegli allontanamenti, se anche ci sono stati, non sono stati la causa della definitiva rottura dell'unità familiare.
Il Sig. ha poi affermato che da luglio 2022 la coppia avrebbe cessato ogni rapporto Parte_1
sessuale, ma anche tale circostanza si colloca nel novero di quelle rimaste prive di alcun riscontro e comunque sembra avvalorare la tesi che la crisi fosse già in atto, essendo normalmente l'assenza di rapporti sessuali conseguenza di una crisi già in essere.
Dunque, da un lato, le deduzioni attoree sono rimaste indimostrate, dall'altro lato, lo stesso ricorrente ha dato atto in ricorso che: “già la situazione di convivenza tra i coniugi si era compromessa per l'atteggiamento aggressivo e poco collaborativo della Signora che si e' Controparte_1
rifiutata di qualsiasi forma di collaborazione al menage domestico e passando giornate intere nella camera da letto coniugale guardando la TV e giocando sul telefono”.
Il Collegio osserva allora che le condotte della convenuta, anche qualora fossero provate, si andrebbero a collocare in un contesto in cui la coppia di coniugi era entrata in crisi già all'indomani del matrimonio. Crisi che già a distanza di dieci mesi dal matrimonio conduceva i coniugi a discutere della separazione. Il Collegio ritiene opportuno precisare che anche gli agiti violenti perpetrati dalla convenuta in occasione dell'incontro presso lo studio dell'Avv. Francesco Mauro dell'1.12.2022 non valgono ai fini della pronuncia di addebito, in quanto si collocano a valle e non a monte della disgregazione dell'unità familiare.
In mancanza di adeguato supporto probatorio, la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
Per l'effetto, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione di e;
Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito e di risarcimento proposta dal ricorrente;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera